Gazzetta n. 147 del 27 giugno 2001 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
PROVVEDIMENTO 15 giugno 2001
Modifiche concernenti le modalita' di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto e tenuto conto delle direttive impartite dall'on. sig. Ministro dell'economica e delle finanze.
Dispone:
1. I contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita, nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore, hanno facolta' di effettuare le annotazioni separate previste dal decreto 24 dicembre 1999 in presenza dei seguenti requisiti:
a) ammontare complessivo di ricavi non superiore a lire 100 milioni;
b) ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attivita' svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3000 abitanti.
2. Nei confronti dei predetti contribuenti non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 181 a 187 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, riguardanti gli accertamenti effettuati in base ai parametri.
3. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2000. Motivazioni:
Il presente provvedimento, al fine di semplificare gli adempimenti contabili previsti dal decreto dirigenziale 24 dicembre 1999, stabilisce che i contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita, nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore, possono procedere facoltativamente all'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi, a condizione che i ricavi complessivamente conseguiti non siano superiori a lire 100 milioni e che derivino, in tutto o in parte, da attivita' svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3000 abitanti.
Nei confronti dei predetti contribuenti, in ogni caso, non si rendono applicabili i parametri.
Riferimenti normativi:
a) attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1, art. 68, comma1);
statuto dell'agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);
regolamento di amministrazione dell'agenzia delle entrate (art. 2, comma 1).
b) disciplina degli studi di settore:
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: approvazione del testo unico delle imposte sui redditi;
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;
decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
decreto legislativo 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (art. 62-bis): Istituzione degli studi di settore;
legge 8 maggio 1998, n. 146 (art. 10): individuazione delle modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonche' le cause di esclusione degli stessi;
decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195: disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore;
decreto ministeriale 24 dicembre 1999: modalita' di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore;
decreti ministeriali 30 marzo 1999, 3 febbraio 2000, 25 febbraio 2000, 16 febbraio 2001, 20 marzo 2001: approvazione degli studi di settore relativi ad attivita' economiche nel settore delle manifatture, del commercio e dei servizi.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Roma, 15 giugno 2001
Il direttore: Romano
 
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