IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE
In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto e tenuto conto delle direttive impartite dall'on. sig. Ministro dell'economica e delle finanze. Dispone: 1. I contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita, nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore, hanno facolta' di effettuare le annotazioni separate previste dal decreto 24 dicembre 1999 in presenza dei seguenti requisiti: a) ammontare complessivo di ricavi non superiore a lire 100 milioni; b) ricavi derivanti, in tutto o in parte, da attivita' svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3000 abitanti. 2. Nei confronti dei predetti contribuenti non si applicano le disposizioni di cui ai commi da 181 a 187 dell'art. 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, riguardanti gli accertamenti effettuati in base ai parametri. 3. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2000. Motivazioni: Il presente provvedimento, al fine di semplificare gli adempimenti contabili previsti dal decreto dirigenziale 24 dicembre 1999, stabilisce che i contribuenti che esercitano due o piu' attivita' d'impresa ovvero una o piu' attivita' in diverse unita' di produzione o di vendita, nei confronti dei quali trovano applicazione gli studi di settore, possono procedere facoltativamente all'annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi stessi, a condizione che i ricavi complessivamente conseguiti non siano superiori a lire 100 milioni e che derivino, in tutto o in parte, da attivita' svolte in comuni con popolazione residente inferiore a 3000 abitanti. Nei confronti dei predetti contribuenti, in ogni caso, non si rendono applicabili i parametri. Riferimenti normativi: a) attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate: decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 67, comma 1, art. 68, comma1); statuto dell'agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1); regolamento di amministrazione dell'agenzia delle entrate (art. 2, comma 1). b) disciplina degli studi di settore: decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: approvazione del testo unico delle imposte sui redditi; decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633: istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto; decreto legislativo 30 agosto 1993, n. 331, convertito con modificazioni dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427 (art. 62-bis): Istituzione degli studi di settore; legge 8 maggio 1998, n. 146 (art. 10): individuazione delle modalita' di utilizzazione degli studi di settore in sede di accertamento nonche' le cause di esclusione degli stessi; decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195: disposizioni concernenti i tempi e le modalita' di applicazione degli studi di settore; decreto ministeriale 24 dicembre 1999: modalita' di annotazione separata dei componenti rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore; decreti ministeriali 30 marzo 1999, 3 febbraio 2000, 25 febbraio 2000, 16 febbraio 2001, 20 marzo 2001: approvazione degli studi di settore relativi ad attivita' economiche nel settore delle manifatture, del commercio e dei servizi. Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 15 giugno 2001 Il direttore: Romano |