Gazzetta n. 147 del 27 giugno 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 13 giugno 2001 |
Designazione del "Consorzio di ricerca per la filiera lattierocasearia" quale autorita' pubblica incaricata di effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta "Pecorino siciliano". |
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IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
per la qualita' dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, cosi' come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, ed in particolare dall'art. 16, lettera d); Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli; Visto il regolamento della Commissione CE n. 1107/96 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della denominazione di origine protetta "Pecorino siciliano" nel quadro della procedura di cui all'art. 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge Comunitaria 1999 ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il comma 1 del suddetto art. 14 della legge n. 526/1999, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa; Vista l'indicazione espressa dalla regione siciliana del "Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-casearia" quale autorita' pubblica da designare per svolgere attivita' di controllo sulla denominazione di origine protetta di che trattasi; Visto il piano di controllo predisposto dal "Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-casearia"; Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 14 della legge n. 526/1999, si e' avvalso del gruppo tecnico di valutazione; Considerato che le decisioni concernenti la designazione di autorita' pubbliche di controllo di cui all'art. 10 del Reg. (CEE) n. 2081/92 del Consiglio spettano al Ministero delle politiche agricole e forestali, in quanto autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo ai sensi del comma 1 dell'art. 14 della legge n. 526/1999, sentite le regioni; Considerata la necessita', espressa dal citato gruppo tecnico di valutazione, di rendere evidente e immediatamente percepibile dal consumatore, il controllo esercitato sulle denominazioni protette, ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) n. 2081/92, garantendo che e' stata autorizzata dal Ministero una struttura di controllo con il compito di verificare ed attestare che la specifica denominazione protetta risponda ai requisiti del disciplinare; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di designazione del "Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-casearia" quale autorita' pubblica per l'espletamento dei controlli sulla denominazione di origine protetta "Pecorino siciliano"; Decreta: Art. 1. Il "Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-casearia", con sede in viale Europa, 134/bis - 97100 Ragusa, e' designato quale autorita' pubblica incaricata di espletare le funzioni di controllo previste dall'art. 10 del Reg. (CEE) del Consiglio n. 2081/92 per la denominazione di origine protetta "Pecorino siciliano", registrata in ambito europeo con regolamento della Commissione CE n. 1107/96. |
| Art. 2. Le tariffe di controllo sono sottoposte a giudizio dell'Autorita' nazionale competente, sono identiche per tutti i richiedenti la certificazione e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'Autorita' nazionale medesima; le tariffe possono prevedere una quota fissa di accesso ai controlli ed una quota variabile in funzione della quantita' di prodotto certificata. I controlli sono applicati in modo uniforme per tutti gli utilizzatori della denominazione di origine protetta "Pecorino siciliano". |
| Art. 3. L'autorita' pubblica designata "Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-casearia" dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione di origine protetta "Pecorino siciliano", venga apposta la dicitura: "Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) 2081/92". |
| Art. 4. La designazione di cui al presente decreto ha durata di anni tre a far data dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, fatte salve le disposizioni previste all'art. 2 ed e' rinnovabile. Nell'ambito del periodo di validita' della designazione, l'autorita' pubblica di controllo "Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-casearia" e' tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorita' nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire. |
| Art. 5. Il "Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-casearia" comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione di origine protetta "Pecorino siciliano" mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto. |
| Art. 6. Il "Consorzio di ricerca per la filiera lattiero-casearia" immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa, ed adotta eventuali opportune misure, da sottoporre preventivamente ad approvazione da parte dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di disapplicazione, confusione o difformi utilizzazioni delle attestazioni di conformita' della denominazione di origine protetta "Pecorino siciliano" rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati nel primo comma del presente articolo e nell'art. 6, sono simultaneamente resi noti anche alla regione nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione della denominazione di origine protetta "Pecorino siciliano". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 giugno 2001 Il direttore generale reggente: Rigillo |
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