| Gazzetta n. 147 del 27 giugno 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  
| COMUNICATO  |  
| Proposta  di  riconoscimento  della  indicazione  geografica protetta "Salame d'oca di Mortara" |  
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    Il  Ministero  delle  politiche agricole e forestali ha esaminato l'istanza  intesa  ad  ottenere  la  registrazione  della indicazione geografica   protetta   "Salame  d'oca  di  Mortara",  ai  sensi  del regolamento  (CEE) n. 2081/92, presentata dal consorzio di tutela del salame d'oca di Mortara, con sede in Mortara (Pavia) e, ritenendo che la  stessa  sia  giustificata  e  che  siano  soddisfatti i requisiti previsti  dal  citato  regolamento, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 dello  stesso,  procede alla pubblicazione della relativa proposta di disciplinare di produzione nel testo di seguito riportato.    Le  eventuali osservazioni, adeguatamente motivate, relative alla presente  proposta  dovranno  essere  presentate,  nel rispetto della disciplina  fissata  dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 26 ottobre   1972,  n.  642  "Disciplina  dell'imposta  di  bollo"  e successive   modifiche,  al  Ministero  delle  politiche  agricole  e forestali - Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei  servizi  -  Direzione  generale  per  la  qualita'  dei prodotti agroalimentari  e la tutela del consumatore - Ufficio tutela qualita' dei  prodotti  agricoli  e  agroalimentari - Via XX Settembre n. 20 - 00187  Roma,  entro  trenta  giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta   Ufficiale   della   Repubblica   italiana,   dai  soggetti interessati  e  costituiranno  oggetto  di  opportuna valutazione, da parte del Ministero delle politiche agricole e forestali, prima della trasmissione della suddetta proposta alla Commissione europea.  |  
|   |        Proposta di disciplinare di produzione della indicazione            geografica protetta "Salame d'oca di Mortara"
                                 Art. 1. Denominazione      L'indicazione geografica protetta "Salame d'oca di Mortara"  e'  riservata  al  prodotto di salumeria cotto che risponde alle  condizioni  ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione. Art. 2.                      Descrizione del prodotto    1.  Materia  prima:  il salame d'oca di Mortara IGP e' costituito da:      a) carne  di  oche  nate  allevate  e macellate nell'ambito dei territori    delle    seguenti    regioni:    Lombardia,    Piemonte, Emilia-Romagna,  Veneto,  Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia. Le  oche, durante il periodo di finissaggio (ultimi tre mesi), devono essere  alimentate  esclusivamente  con  foraggi  verdi  e granaglie. L'animale  macellato deve avere un peso medio non inferiore a quattro chilogrammi;      b) carne  di  suini  nati, allevati e macellati nell'ambito dei territori   delle  regioni  Abruzzo,  Emilia-Romagna,  Friuli-Venezia Giulia,  Lazio, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Toscana, Veneto, Umbria,  che  deve  essere ottenuta secondo le modalita' previste dai disciplinari  del  prosciutto di Parma denominazione origine protetta e/o prosciutto San Daniele denominazione origine protetta.    2. Caratteristiche del prodotto: il "Salame d'oca di Mortara" IGP all'atto   della   immissione   al   consumo   presenta  le  seguenti caratteristiche organolettiche e merceologiche:      caratteristiche organolettiche:        a) consistenza:  l'impasto  e'  consistente ed omogeneo e non deve sbriciolarsi;        b) aspetto  al  taglio:  la  fetta  si  presenta  compatta ed omogenea; la pelle dell'oca, quale involucro, deve rimanere al taglio ben aderente all'impasto ottenuto;        c) colore  della fetta: rosso scuro corrispondente alla carne d'oca,  rosso  tenue  corrispondente  alla  carne  di  suino,  bianco corrispondente al grasso di suino;        d) odore: il profumo e' fine e delicato, caratterizzato dalla presenza di spezie;        e) sapore:  il sapore e' dolce e delicato, tipico della carne d'oca;      caratteristiche merceologiche:        a) la   pezzatura  dell'insaccato  deve  avere  un  peso  non inferiore a 0,3 chilogrammi e non superiore a 4 chilogrammi;      caratteristiche fisico-chimiche dell'impasto:        a) proteine totali: 17% minimo;        b) rapporto grasso-proteine: max 1,8;        c) rapporto collagene-proteine: max 0,3;        d) rapporto acqua-proteine: max 3;        e) pH: maggiore/uguale 5.                               Art. 3.                         Zona di produzione    L'indicazione  geografica  protetta  "Salame d'oca di Mortara" e' riservata al salame le cui fasi di lavorazione e trasformazione hanno luogo  nella  zona  tipica  individuata  geograficamente dall'insieme degli   attuali  confini,  comprendente  i  seguenti  comuni:  Alagna Lomellina,   Albonese,  Borgo  San  Siro,  Breme,  Candia  Lomellina, Cassolnovo,  Castellaro de' Giorgi, Castello d'Agogna, Castelnovetto, Ceretto  Lomellina,  Cergnago, Cilavegna, Confienza, Cozzo Lomellina, Dorno,   Ferrera   Erbognone,   Frascarolo,   Galliavola,  Gambarana, Gambolo',   Garlasco,   Gravellona   Lomellina,   Groppello  Cairoli, Langosco,  Lomello,  Mede,  Mezzana  Bigli, Mortara, Nicorvo, Olevano Lomellina,  Ottobiano,  Palestro,  Parona, Pieve Albignola, Pieve del Cairo,  Robbio Lomellina, Rosasco, Sannazzaro De' Burgondi, Sartirana Lomellina,  S.  Angelo  Lomellina,  S. Giorgio Lomellina, Scaldasole, Semiana,  Suardi, Torre Beretti, Tromello, Valeggio, Valle Lomellina, Velezzo   Lomellina,  Villa  Biscossi,  Vigevano,  Zeme  Lomellina  e Zerbolo', tutti facenti parte della Lomellina in provincia di Pavia.                               Art. 4.                  Elementi che comprovano l'origine    Salame  ed  oca  sono  due  termini  che  evocano  gusti e sapori solitamente poco affini, per sensazioni e ricordi. Ma non ovunque: in Lomellina, la zona della provincia di Pavia compresa tra il Po a sud, il  Ticino  a  est  ed  il  Sesia  a  ovest,  il cui centro storico e geografico e' la citta' di Mortara, i due principi della cucina cosi' diversi  fra di loro trovano una sintesi in quello che viene definito appunto  "Salame  d'oca  di  Mortara".  Un prodotto che ha tradizioni lontane;  gia'  dal  XV  secolo si lega con la presenza nella zona di comunita'  ebraiche.  E'  dall'inizio  del  `900  che, da specialita' locale,  l'insaccato  viene conosciuto da un pubblico piu' vasto, per passare   poi   ad  avere  sempre maggiore  notorieta',  grazie  alla promozione sviluppata dal consorzio di tutela e valorizzazione.                               Art. 5.                       Metodo di elaborazione    Il  salame d'oca di Mortara IGP deve essere prodotto in base alle seguenti disposizioni:      a) i tagli di carne che devono essere impiegati sono costituiti dalle seguenti parti:        30/35% dalle parti magre dell'oca;        30/35% dalle parti magre del suino, quali coppa del collo e/o spalla e/o altre parti magre;        30/35%  dalle  parti  grasse  del  suino,  quali pancetta e/o guanciale;      b) la  pelle dell'oca, opportunamente salata, rifilata e cucita con spago di cotone, e' utilizzata quale involucro che deve contenere l'impasto del salame;      c) assume  la forma del collo dell'oca e/o la forma tubolare se insaccato nella pelle del dorso e del ventre;      d) e'  proibito  l'uso  di  involucri artificiali o di pelle di altri volatili o di altri animali;      e) la  grana  della carne e del grasso costituenti la pasta del salame  deve derivare dall'impiego di un tritacarne con stampo avente fori da 8 a 10 millimetri;      f)   la   miscela   di   salagione   deve   essere   costituita esclusivamente  da  sale  marino,  nitrati  e/o  nitriti  per  quanto consentito dalla legge, pepe, aromi naturali vari;      g)  il  prodotto,  dopo  insaccato,  deve essere opportunamente forellato e legato;      h) il   prodotto   deve   rimanere  in  locali  aerati  ad  una temperatura  variabile tra i 14 e i 18 gradi per un periodo minimo da 1 a 3 giorni in relazione alla pezzatura;      i) dopo  l'asciugatura  viene  sottoposto a cottura in apposita caldaia  a  temperatura  media  di  80  gradi centigradi necessaria a raggiungere   la   temperatura  al  cuore  di  circa  72/75  gradi  e successivamente raffreddato;      l) il salame d'oca di Mortara IGP viene commercializzato intero o   affettato,   confezionato   in   confezioni  ermetiche  idonee  o sottovuoto.                               Art. 6.                        Legame con l'ambiente    Se le oche sono sempre state un animale domestico molto comune in tutto  il  nord-Italia,  in  nessun  altro  luogo  e' stato creato un prodotto  simile  al  "Salame d'oca di Mortara", se non in Lomellina. Qui  le  oche  hanno  trovato da sempre un habitat adatto per il loro allevamento  ed  hanno costituito per le popolazioni locali una fonte alimentare  molto  importante. In Lomellina l'allevamento dell'oca ha tradizioni  antichissime. In questa zona, da sempre, vi e' abbondanza di acquitrini e ristagni d'acqua, nonche' di vaste distese di terreno non  coltivato;  le  oche,  infatti, cibandosi di sterpaglie, foraggi verdi  e  granaglie,  non  hanno  bisogno  di essere allevate in modo intensivo,  ma possono vivere allo stato brado. Proprio per questo La Lomellina  si  presta  ad accogliere numerosi allevamenti di oche. In questa  zona si e' consolidata la tradizionale produzione del "Salame d'oca  di  Mortara"  grazie alla capacita' degli operatori locali che hanno messo a punto peculiari tecniche di preparazione e stagionatura del prodotto in questione.    Pertanto  il  fattore  ambientale  e  le capacita' tecniche degli operatori locali rimangono elementi fondamentali e insostituibili.    Il  legame  con l'ambiente e' comprovato dai seguenti adempimenti cui si sottopongono i produttori:      a) iscrizione  degli  allevatori  di  oche,  dei  fornitori  di materie  prime, dei macellatori di oche e di suini, dei trasformatori e  dei  confezionatori in appositi elenchi detenuti dall'organismo di controllo indicato all'art. 7 del presente disciplinare;      b) denuncia  delle  produzioni  di  materie  prime, di prodotto trasformato e confezionato al citato organismo di controllo;      c) tenuta di appositi registri di produzione e confezionamento.                               Art. 7.                              Controlli    I  controlli  di cui all'art. 10 del regolamento n. 2081/92, sono effettuati  da  un  organismo  privato  autorizzato,  in possesso dei requisiti di cui alle norme EN45011.                               Art. 8.                    Designazione e presentazione    Sulle  confezioni  di vendita devono essere indicati in carattere di stampa chiari, indelebili e nettamente distinguibili da ogni altra scritta  che  compaia  in  etichetta,  la  dicitura  "Salame d'oca di Mortara" e la dizione "Indicazione geografica protetta".    In  etichettatura,  in abbinamento inscindibile con l'Indicazione geografica  protetta,  deve  figurare  il  logo,  ovvero  il  simbolo distintivo dell'I.G.P. "Salame d'oca di Mortara", la cui descrizione, raffigurazione  ed  indici  colorimetrici  sono riportati nel manuale grafico allegato al presente disciplinare. Manuale  grafico del logo del salame d'oca di Mortara     Il logo del salame  d'oca  di  Mortara  IGP  e'  composto  da  un  sigillo  ovale (dimensioni  12,5x9)  di  colore azzurro (cyan 72%, magenta 48%, nero 9%).  All'interno  compare  la raffigurazione grafica della Lomellina colorata  in  verde  (cyan  100%, magenta 24%, giallo 100%, nero 2%), un'oca  di  colore  bianco con sfumature grigie, con becco e zampe di color  arancione (cyan 6%, magenta 75%, giallo 55%, nero 2%). Compare inoltre l'abazia di Sant'Albino e due spighe di riso di colore giallo (cyan 2%, magenta 17%, giallo 92%, nero 2%) con sfumature bianche. Si puo' notare la scritta "Salame d'oca di Mortara" che riporta contorni neri  (cyan  90%,  magenta  70%,  giallo  80%,  nero 98%). Il tipo di carattere  utilizzato  per  la  scritta  "Salame  d'oca di" e' "Arial bold", mentre la scritta "Mortara" e' "Handel gotic". All'interno del marchio  del  salame d'oca di Mortara e' apposto nel campo azzurro il simbolo  comunitario  previsto  dal  regolamento  n.  1726/98  per  i prodotti a "Indicazione geografica protetta".            ----> vedere Logo a pag. 63 della G.U. <----  |  
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