Gazzetta n. 147 del 27 giugno 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SANITA' |
DECRETO 31 maggio 2001 |
Modificazioni al decreto 12 novembre 1992, concernente il regolamento recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali. |
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IL MINISTRO DELLA SANITA'
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, recante disposizioni per l'attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali, come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339; Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, regolamento recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali; Viste le osservazioni formulate dalla Commissione europea in merito ai valori dei limiti di concentrazione fissati per alcune sostanze elencate nell'art. 6 del sopracitato decreto n. 542/1992; Ravvisata la necessita' di dover procedere ad una modifica dei suddetti limiti in linea con gli orientamenti espressi dalla Commissione europea; Acquisito il parere della Commissione europea in ordine ai valori dei limiti proposti; Sentito il parere del Consiglio superiore di sanita' in data 16 maggio 2001; In attesa che la Commissione europea adotti la specifica direttiva attualmente in discussione relativa all'individuazione delle sostanze indesiderabili ed i loro limiti di concentrazione massimi ammissibili; Decreta: Art. 1. L'art. 6 del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, regolamento recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali, e' sostituito dal seguente: "Art. 6. Dalle analisi chimiche deve inoltre risultare la determinazione dei seguenti parametri il cui tenore massimo ammissibile e' a fianco indicato: 1) cianuri: 0,01 mg/l CN; 2) fenoli (esclusi quelli naturali che non reagiscono al cloro): assenti al limite di rilevabilita' del metodo; 3) agenti tensioattivi (MBAS anionici): assenti al limite di rilevabilita' del metodo; 4) oli minerali -idrocarburi disciolti o emulsionati: assenti al limite di rilevabilita' del metodo; 5) idrocarburi aromatici policiclici: assenti al limite di rilevabilita' del metodo; 6) pesticidi e bifenili policlorurati: assenti al limite di rilevabilita' del metodo; 7) composti organoalogenati che non rientrano nella voce n. 6: assenti al limite di rilevabilita' del metodo; 8) arsenico: 0,05 mg/l, calcolato come As totale; 9) bario: 1 mg/l; 10) borati: 5 mg/l, calcolato come B; 11) cadmio: 0,003 mg/l; 12) cromo: 0,05 mg/l, calcolato come cromo totale; 13) mercurio: 0,001 mg/l; 14) manganese: 2 mg/l; 15) nitrati: 45 mg/l NO3; 10 mg/l per acque destinate all'infanzia; 16) nitriti 0,02 mg/l NO2; 17) piombo: 0,01 mg/l; 18) rame: 1 mg/l; 19) selenio: 0,01 mg/l. L'assenza dei parametri elencati dal punto 2 al punto 7, deve essere stabilita facendo riferimento ai metodi pubblicati nell'ultima edizione degli "Standard methods for the examination of water and wastewater dell'American Public Health Association". |
| Art. 2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 maggio 2001 Il Ministro: Veronesi |
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