Gazzetta n. 147 del 27 giugno 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SANITA'
DECRETO 31 maggio 2001
Modificazioni al decreto 12 novembre 1992, concernente il regolamento recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, recante disposizioni per l'attuazione della direttiva 80/777/CEE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali, come modificato dal decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;
Visto il decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, regolamento recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali;
Viste le osservazioni formulate dalla Commissione europea in merito ai valori dei limiti di concentrazione fissati per alcune sostanze elencate nell'art. 6 del sopracitato decreto n. 542/1992;
Ravvisata la necessita' di dover procedere ad una modifica dei suddetti limiti in linea con gli orientamenti espressi dalla Commissione europea;
Acquisito il parere della Commissione europea in ordine ai valori dei limiti proposti;
Sentito il parere del Consiglio superiore di sanita' in data 16 maggio 2001;
In attesa che la Commissione europea adotti la specifica direttiva attualmente in discussione relativa all'individuazione delle sostanze indesiderabili ed i loro limiti di concentrazione massimi ammissibili;
Decreta:
Art. 1.
L'art. 6 del decreto ministeriale 12 novembre 1992, n. 542, regolamento recante i criteri di valutazione delle caratteristiche delle acque minerali naturali, e' sostituito dal seguente:
"Art. 6.
Dalle analisi chimiche deve inoltre risultare la determinazione dei seguenti parametri il cui tenore massimo ammissibile e' a fianco indicato:
1) cianuri: 0,01 mg/l CN;
2) fenoli (esclusi quelli naturali che non reagiscono al cloro): assenti al limite di rilevabilita' del metodo;
3) agenti tensioattivi (MBAS anionici): assenti al limite di rilevabilita' del metodo;
4) oli minerali -idrocarburi disciolti o emulsionati: assenti al limite di rilevabilita' del metodo;
5) idrocarburi aromatici policiclici: assenti al limite di rilevabilita' del metodo;
6) pesticidi e bifenili policlorurati: assenti al limite di rilevabilita' del metodo;
7) composti organoalogenati che non rientrano nella voce n. 6: assenti al limite di rilevabilita' del metodo;
8) arsenico: 0,05 mg/l, calcolato come As totale;
9) bario: 1 mg/l;
10) borati: 5 mg/l, calcolato come B;
11) cadmio: 0,003 mg/l;
12) cromo: 0,05 mg/l, calcolato come cromo totale;
13) mercurio: 0,001 mg/l;
14) manganese: 2 mg/l;
15) nitrati: 45 mg/l NO3; 10 mg/l per acque destinate all'infanzia;
16) nitriti 0,02 mg/l NO2;
17) piombo: 0,01 mg/l;
18) rame: 1 mg/l;
19) selenio: 0,01 mg/l.
L'assenza dei parametri elencati dal punto 2 al punto 7, deve essere stabilita facendo riferimento ai metodi pubblicati nell'ultima edizione degli "Standard methods for the examination of water and wastewater dell'American Public Health Association".
 
Art. 2.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 maggio 2001
Il Ministro: Veronesi
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone