Gazzetta n. 147 del 27 giugno 2001 (vai al sommario)
AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA E IL GAS
DELIBERAZIONE 30 maggio 2001
Criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo dei terminali di Gnl. (Deliberazione n. 120/01).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 30 maggio 2001;
Premesso che:
l'art. 23, commi 2 e 3, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, di attuazione della direttiva 98/30/CE, recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144 (di seguito: decreto legislativo n. 164/2000) prevede, tra l'altro, che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita) determina le tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale, in modo da assicurare una congrua remunerazione del capitale investito, tenendo conto della necessita' di non penalizzare le aree del Paese con minori dotazioni infrastrutturali, ed in particolare le aree del Mezzogiorno;
l'art. 23, comma 3, del decreto legislativo n. 164/2000 prevede che "le tariffe per il trasporto tengono conto in primo luogo della capacita' impegnata e della distanza di trasporto, e in secondo luogo della quantita' trasportata indipendentemente dalla distanza; le tariffe relative al trasporto sulla rete nazionale di gasdotti sono determinate in relazione ai punti di entrata e di uscita da tale rete, tenendo conto della distanza di trasporto in misura equilibrata, al fine di attenuare le penalizzazioni territoriali";
l'art. 23, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 164/2000 prevede, tra l'altro, che l'Autorita' determina le tariffe per l'utilizzo dei terminali di Gnl, in modo da assicurare una congrua remunerazione del capitale investito e che tali tariffe devono permettere lo sviluppo dei terminali, incentivando gli investimenti per il potenziamento delle capacita';
l'art. 18, comma 6, del decreto legislativo n. 164/2000 prevede che alle imprese che svolgono le attivita' di trasporto e di dispacciamento del gas naturale deve essere versato da parte dei soggetti che effettuano l'attivita' di vendita un corrispettivo ai fini del bilanciamento del sistema;
la previsione di condizioni di economicita' e di redditivita' delle imprese nelle determinazioni tariffarie e' un principio adottato dall'Autorita' in precedenti provvedimenti, nei quali e' stato seguito il criterio del costo standard, richiamato nel documento per la consultazione "Tariffe per l'utilizzo delle attivita' di trasporto e dispacciamento, di stoccaggio e dei terminali di Gnl del sistema nazionale del gas", approvato dall'Autorita' in data 24 ottobre 2000 (di seguito: documento per la consultazione del 24 ottobre 2000);
l'Autorita', anche in accordo con quanto e' stato segnalato da diversi operatori, ritiene tuttavia che, sia la specificita' delle infrastrutture relative alle attivita' di trasporto e di dispacciamento di gas naturale e di rigassificazione di Gnl, sia l'innovazione tecnologica in corso e attesa nella realizzazione e nell'esercizio di tali infrastrutture, determinano costi diversi, poco prevedibili e difficilmente riconducibili a condizioni standard;
la delibera dell'Autorita' 3 agosto 2000, n. 146/00 ha disposto il contestuale avvio di un procedimento per la formazione di provvedimenti in tema di accesso e utilizzo delle attivita' di trasporto e di dispacciamento e dei terminali di Gnl, delle relative tariffe e criteri per la predisposizione dei codici di rete, allo scopo di definire le condizioni del servizio a cui l'utente accede a fronte della corresponsione delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo dei terminali di Gnl;
la complessita' dei dati e delle informazioni trasmesse dagli operatori con riferimento alla consultazione afferente il documento "Garanzie di libero accesso alle attivita' di trasporto e dispacciamento: criteri per la predisposizione dei codici di rete e obblighi dei soggetti che svolgono tali attivita'", approvato dall'Autorita' in data 13 marzo 2001 (di seguito: documento per la consultazione del 13 marzo 2001), richiede approfondimenti ai fini della formazione di provvedimenti di cui all'art. 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000;
la determinazione di previsioni in materia di conferimento della capacita' e dei corrispettivi per il bilanciamento del sistema deve avvenire contestualmente alla definizione del nuovo ordinamento tariffario previsto dal decreto legislativo n. 164/2000;
l'approssimarsi del nuovo anno termico con inizio dal 1o ottobre 2001 richiede che siano definiti i criteri per la determinazione delle tariffe per il trasporto e il dispacciamento del gas naturale e per l'utilizzo dei terminali di Gnl allo scopo di garantire che le imprese e gli utenti possano beneficiare del nuovo ordinamento tariffario nel corso del periodo di massimo utilizzo delle infrastrutture deputate alle sopraddette attivita', e cioe' prima dell'inizio dell'inverno;
Visti:
la legge 14 novembre 1995, n. 481;
il decreto legislativo n. 164/2000;
Visti:
il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 18 del 23 gennaio 2001 (di seguito: decreto ministeriale 22 dicembre 2000) che individua la rete nazionale di gasdotti;
la deliberazione dell'Autorita' 22 aprile 1999, n. 52/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 100 del 30 aprile 1999;
la deliberazione dell'Autorita' 22 dicembre 1999, n. 193/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1999;
la delibera dell'Autorita' 12 ottobre 2000, n. 186/00 recante parere al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sullo schema di decreto per l'individuazione dell'ambito della rete nazionale di gasdotti e formulazione di osservazioni e proposte ai sensi dell'art. 2, comma 12, lettera a), della legge n. 481/1995;
la deliberazione dell'Autorita' 28 dicembre 2000, n. 237/00 (di seguito: deliberazione n. 237/2000), pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 4 del 5 gennaio 2001;
il documento per la consultazione del 24 ottobre 2000;
il documento per la consultazione del 13 marzo 2001;
Considerati l'esito del procedimento avviato con la delibera n. 146/00 ed in particolare gli elementi acquisiti sia nel corso delle audizioni speciali relative al documento per la consultazione del 24 ottobre 2000, sia le osservazioni ricevute in seguito della diffusione del documento per la consultazione del 13 marzo 2001;
Considerato che:
gli elementi acquisiti nel corso delle sopraddette consultazioni hanno posto in evidenza le caratteristiche di specificita' e non agevole riproducibilita' delle infrastrutture relative alle attivita' di trasporto e di dispacciamento di gas naturale e di rigassificazione di Gnl, e le attese per una loro rapida crescita a motivo dell'atteso sviluppo della domanda di gas naturale nel corso dei prossimi dieci anni e oltre;
quanto indicato nel precedente alinea e le esigenze di realizzazione di nuove infrastrutture a elevata intensita' di capitale, deputate alle attivita' di trasporto e di dispacciamento di gas naturale e di rigassificazione di Gnl, richiedono un ordinamento tariffario coerente con tali prospettive;
Considerato che le osservazioni ricevute in seguito alla diffusione del documento per la consultazione del 13 marzo 2001 consentono di determinare in via transitoria modalita' semplificate e urgenti in materia di conferimento delle capacita' e dei corrispettivi per il bilanciamento del sistema;
Ritenuto che determinazioni tariffarie che abbiano come riferimento strutture dei costi riconducibili a condizioni standard, non consentano di raggiungere gli obiettivi di cui all'art. 23, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 164/2000, data la diversita' delle condizioni di costo delle infrastrutture esistenti relative alle attivita' di trasporto e di dispacciamento di gas naturale e di rigassificazione di Gnl, e delle infrastrutture che saranno realizzate, anche a causa dell'evoluzione tecnologica;
Ritenuto che, nelle more dell'adozione dei codici di rete e di utilizzo dei terminali di Gnl di cui all'art. 24, comma 5, del decreto legislativo n. 164/2000, sia urgente:
prevedere modalita' semplificate e flessibili di accesso ai servizi di trasporto e di dispacciamento e di rigassificazione di Gnl, in modo da favorire l'adeguamento delle imprese e degli utenti del sistema al nuovo ordinamento tariffario;
garantire lo sviluppo di un mercato secondario dei servizi di trasporto e di dispacciamento e di rigassificazione di Gnl, assicurandone la concorrenzialita' e vigilando sulla trasparenza e parita' delle condizioni di accesso al sistema;
Ritenuto che sia opportuno:
prevedere un periodo di regolazione di durata di quattro anni, all'interno del quale i criteri e i parametri per la determinazione delle tariffe di trasporto e di dispacciamento di gas naturale e di utilizzo dei terminali di rigassificazione di Gnl vengano aggiornati annualmente, in modo da fornire stimoli al perseguimento di obiettivi di efficienza nelle attivita' delle imprese;
definire criteri per la determinazione del capitale investito netto delle imprese che svolgono l'attivita' di trasporto e di dispacciamento di gas naturale o di rigassificazione di Gnl attraverso il metodo del costo storico rivalutato, al netto degli ammortamenti economicotecnici e al netto dei contributi versati da pubbliche amministrazioni;
definire i costi riconosciuti per l'esercizio delle attivita' di trasporto e di dispacciamento di gas naturale e di rigassificazione di Gnl con riferimento a ciascuna impresa, in relazione alla specificita' delle infrastrutture richiamata in premessa e alla necessita' di favorirne lo sviluppo e la realizzazione da parte delle imprese esistenti e di nuove imprese;
riconoscere alle imprese che svolgono le attivita' di trasporto e di dispacciamento di gas naturale e a quelle che svolgono attivita' di rigassificazione di Gnl un tasso di rendimento medio ponderato reale al netto delle imposte rispettivamente pari al 7,94 per cento e al 9,15 per cento del capitale investito;
consentire alle imprese un ricavo massimo derivante dalle tariffe di trasporto e di dispacciamento e di rigassificazione di Gnl, correlate alla capacita' conferita, rispettivamente pari al 67 per cento, in modo da tenere conto della distanza in modo equilibrato, e pari al 70 per cento dei costi;
articolare le tariffe di trasporto e di dispacciamento in relazione alla capacita' conferita per il trasporto sulla rete nazionale di gasdotti nei punti di entrata ed uscita dalla stessa, in modo che dai punti di entrata e dai punti di uscita siano ottenute complessivamente quote uguali dei ricavi;
uniformare le tariffe di trasporto e di dispacciamento sulla rete regionale di gasdotti di ciascuna impresa in tutto il territorio nazionale, con riduzioni proporzionali per i punti di riconsegna situati a meno di quindici chilometri dalla rete nazionale di gasdotti;
prevedere nelle tariffe di trasporto e di dispacciamento una quota fissa a copertura dei costi di amministrazione degli utenti, dalla quale sia conseguito un ricavo massimo pari al 3 per cento dei costi;
recuperare il rimanente 30 per cento dei costi attraverso un corrispettivo proporzionale alle quantita' trasportate o rigassificate, attribuendo all'impresa che svolge attivita' di trasporto e di dispacciamento di gas naturale o di rigassificazione di Gnl l'eventuale differenza tra il ricavo effettivamente conseguito e quello previsto, allo scopo di incentivare il migliore utilizzo delle capacita';
Ritenuto che sia necessario:
prevedere l'offerta di un servizio di trasporto e di dispacciamento di tipo interrompibile;
determinare condizioni tariffarie per i nuovi investimenti che tengano conto della necessita' di non penalizzare le aree del Paese con minori dotazioni infrastrutturali, ed in particolare le aree del Mezzogiorno;
Ritenuto che sia necessario prevedere condizioni tariffarie per l'utilizzo di terminali di Gnl che ne incentivino lo sviluppo, e determinino condizioni favorevoli alla concorrenza tra terminali di Gnl all'interno del sistema;
Ritenuto che, al fine di agevolare l'adeguamento delle imprese e degli utenti alle nuove regole, sia necessario prevedere flessibilita' e gradualita' nell'applicazione del nuovo ordinamento tariffario, nel rispetto degli obiettivi economico-finanziari delle imprese, promuovendo la tutela degli interessi degli utenti;
Ritenuto che sia urgente determinare la quota a copertura dei costi di approvvigionamento all'ingrosso della materia prima energetica utilizzata di cui all'art. 9, comma 3, della deliberazione n. 237/00, ai fini della determinazione del corrispettivo da applicare ai sensi dell'art. 18, comma 6, del decreto legislativo n. 164/2000;

Delibera:
----> vedere articoli da pag. 43 a pag. 54 della G.U. <----
 
Tabella 1

Vita tecnica utile per le diverse categorie di cespiti

=====================================================================
Categoria di cespiti | Vita tecnica utile (in anni) ===================================================================== Fabbricati | 50 Metanodotti (condotte e derivazioni) | 40 Centrali di spinta | 20 Impianti di Gnl | 25 Altre immobilizzazioni | 10
 
Tabella 2

Deflettore degli investimenti fissi lordi

=====================================================================
|Deflettore investimenti fissi| |Deflettore investimenti fissi Anno| lordi |Anno| lordi ===================================================================== 1944| 1497,7910 |1973| 12,1298 --------------------------------------------------------------------- 1945| 223,5229 |1974| 9,3947 --------------------------------------------------------------------- 1946| 59,3978 |1975| 7,9954 --------------------------------------------------------------------- 1947| 34,7771 |1976| 6,5512 --------------------------------------------------------------------- 1948| 29,4952 |1977| 5,5108 --------------------------------------------------------------------- 1949| 29,6284 |1978| 4,8340 --------------------------------------------------------------------- 1950| 29,2534 |1979| 4,1386 --------------------------------------------------------------------- 1951| 26,0165 |1980| 3,3713 --------------------------------------------------------------------- 1952| 25,8023 |1981| 2,7757 --------------------------------------------------------------------- 1953| 26,2885 |1982| 2,3893 --------------------------------------------------------------------- 1954| 26,7148 |1983| 2,1369 --------------------------------------------------------------------- 1955| 26,7020 |1984| 1,9509 --------------------------------------------------------------------- 1956| 25,9398 |1985| 1,7898 --------------------------------------------------------------------- 1957| 25,2185 |1986| 1,7233 --------------------------------------------------------------------- 1958| 25,8002 |1987| 1,6453 --------------------------------------------------------------------- 1959| 25,9822 |1988| 1,5531 --------------------------------------------------------------------- 1960| 24,9392 |1989| 1,4736 --------------------------------------------------------------------- 1961| 24,0695 |1990| 1,3821 --------------------------------------------------------------------- 1962| 23,0890 |1991| 1,3047 --------------------------------------------------------------------- 1963| 21,3570 |1992| 1,2550 --------------------------------------------------------------------- 1964| 20,4627 |1993| 1,2053 --------------------------------------------------------------------- 1965| 20,3982 |1994| 1,1681 --------------------------------------------------------------------- 1966| 19,8493 |1995| 1,1237 --------------------------------------------------------------------- 1967| 19,1969 |1996| 1,0943 --------------------------------------------------------------------- 1968| 18,7650 |1997| 1,0741 --------------------------------------------------------------------- 1969| 17,7193 |1998| 1,0564 --------------------------------------------------------------------- 1970| 16,2514 |1999| 1,0434 --------------------------------------------------------------------- 1971| 15,2545 |2000| 1,0183 --------------------------------------------------------------------- 1972| 14,5561 |2001| 1,0000
 
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