Gazzetta n. 146 del 26 giugno 2001 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 aprile 2001, n. 242 |
Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, in materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate e di individuazione del nucleo familiare per casi particolari, a norma degli articoli 1, comma 3, e 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130. |
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IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, concernente criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti richiedenti prestazioni sociali agevolate; Visti, in particolare, gli articoli 1, comma 3, e 2, comma 3, del predetto decreto legislativo n. 109 del 1988, come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221; Visto il parere espresso dalla Conferenza unificata nella seduta del 6 dicembre 2000; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 febbraio 2001; Sulla proposta del Ministro per la solidarieta' sociale e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri dell'interno, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, della pubblica istruzione e per la funzione pubblica;
A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1. Criteri per l'individuazione del nucleo familiare 1. Dopo l'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e' inserito il seguente: "Art. 1-bis. Composizione del nucleo familiare 1. Ai fini del presente decreto, ciascun soggetto puo' appartenere ad un solo nucleo familiare. Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, salvo quanto stabilito dai commi seguenti. 2. I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona di cui sono a carico. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di piu' persone, si considera, tra quelle di cui e' a carico, componente il nucleo familiare: a) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte; b) se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto; in presenza di piu' persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell'articolo 441 del codice civile. 3. I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico. 4. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che e' considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi: a) quando e' stata pronunciata separazione giudiziale o e' intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando e' stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile; b) quando la diversa residenza e' consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 c.p.c.; c) quando uno dei coniugi e' stato escluso dalla potesta' sui figli o e' stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; d) quando si e' verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1o dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed e' stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorita' competente in materia di servizi sociali. 5. Il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, ovvero in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorche' risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. Il minore in affidamento e collocato presso comunita' o istituti di assistenza e' considerato nucleo familiare a se' stante. 6. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, e' considerato nucleo familiare a se' stante, salvo che debba essere considerato componente del nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui e' a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo e' considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore. 7. Ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni, in relazione a particolari prestazioni, gli enti competenti alla disciplina delle prestazioni medesime possono assumere come unita' di riferimento una composizione del nucleo familiare estratta nell'ambito dei soggetti indicati nel presente articolo.".
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - La legge 23 agosto 1988, n. 400, recante "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario. Il testo dell'art. 17, comma 3, e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materia di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, recante "Definizioni di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell'art. 59, comma 51, della legge 27 dicembre 1997, n. 449", come modificato dal decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130 (recante "Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate" e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 maggio 2000, n. 118), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1998, n. 90. - Il testo vigente dell'art. 1, comma 3, del citato decreto legislativo n. 109/1998 e' il seguente: "3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per la solidarieta' sociale, il Ministro dell'interno, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica ed il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sono individuate le modalita' attuative, anche con riferimento agli ambiti di applicazione, del presente decreto. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449". - Il testo vigente dell'art. 2, comma 3, del citato decreto legislativo n. 109/1998 e' il seguente: 3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono stabiliti i criteri per l'individuazione del nucleo familiare per i soggetti che ai fini risultano a carico di piu' persone, per i coniugi non legalmente separati che non hanno la stessa residenza, per i minori non conviventi con i genitori o in affidamento presso terzi e per i soggetti non componenti di famiglie anagrafiche. - Il decreto del Presidente dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, recante "Regolamento concernente le modalita' attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1999, n. 161. Note all'art. 1, comma 1: - Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante "Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente" e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 giugno 1989, n. 132. Il testo dell'art. 4 e' il seguente: "Art. 4 (Famiglia anagrafica). - 1. Agli effetti anagrafici per famiglia si intende un insieme di persone legate da vincoli di matrimonio, parentela, affinita', adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso comune. 2. Una famiglia anagrafica puo' essere costituita da una sola persona". - Il testo dell'art. 433 del codice civile e' il seguente: "Art. 433 (Persone obbligate). - All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine: 1) il coniuge; 2) i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali; 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali; gli adottanti; 4) i generi e le nuore; 5) il suocero o la suocera; 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali". - Il testo dell'art. 441 del codice civile e' il seguente: "Art. 441 (Concorso di obbligati). - Se piu' persone sono obbligate nello stesso grado alla prestazione degli alimenti, tutte devono concorre alla prestazione stessa, ciascuna in proporzione delle proprie condizioni economiche. Se le persone chiamate in grado anteriore alla prestazione non sono in condizioni di sopportare l'onere in tutto o in parte, l'obbligazione stessa e' posta in tutto o in parte a carico delle persone chiamate in grado posteriore. Se gli obbligati non sono concordi sulla misura, sulla distribuzione e sul modo di somministrazione degli alimenti, provvede l'autorita' giudiziaria secondo le circostanze". - Il testo dell'art. 711 del codice di procedura civile e' il seguente: "Art. 711 (Separazione consensuale). - Nel caso di separazione consensuale previsto nell'art. 158 del codice civile, il presidente, su ricorso di entrambi i coniugi, deve sentirli nel giorno da lui stabilito e procurare di conciliarli nel modo indicato nell'art. 708. Se il ricorso e' presentato da uno solo dei coniugi si applica l'art. 706 ultimo comma. Se la conciliazione non riesce, si da' atto nel processo verbale del consenso dei coniugi alla separazione e delle condizioni riguardanti i coniugi stessi e la prole. La separazione consensuale acquista efficacia con la omologazione del tribunale, il quale provvede in camera di consiglio su relazione del presidente. Le condizioni della separazione consensuale sono modificabili a norma dell'articolo precedente". - Il testo dell'art. 126 del codice civile e' il seguente: "Art. 126 (Separazione dei coniugi in pendenza del giudizio). - Quando e' proposta domanda di nullita' del matrimonio, il tribunale puo', su istanza di uno dei coniugi, ordinare la loro separazione temporanea durante il giudizio; puo' ordinarla anche d'ufficio, se ambedue i coniugi o uno di essi sono minori o interdetti". - Il testo dell'art. 708 del codice di procedura civile e' il seguente: "Art. 708 (Tentativo di conciliazione, provvedimenti del presidente). - Il presidente deve sentire i coniugi prima separatamente e poi congiuntamente, procurando di conciliarli. Se i coniugi si conciliano, il presidente fa redigere processo verbale della conciliazione. Se il coniuge convenuto non comparisce o la conciliazione non riesce, il presidente, anche d'ufficio, da' con ordinanza i provvedimenti temporanei e urgenti che reputa opportuni nell'interesse dei coniugi e della prole, nomina il giudice istruttore e fissa l'udienza di comparizione delle parti davanti a questo. Se si verificano mutamenti nelle circostanze, l'ordinanza del presidente puo' essere revocata a modificata dal giudice istruttore a norma dell'art. 177". - Il testo dell'art. 333 del codice civile e' il seguente: "Art. 333 (Condotta del genitore pregiudizievole ai figli). - Quando la condotta di uno o di entrambi i genitori non e' tale da dare luogo alla pronuncia di decadenza prevista dall'art. 330, ma appare comunque pregiudizievole al figlio, il giudice, secondo le circostanze puo' adottare i provvedimenti convenienti e puo' anche disporre l'allontanamento di lui dalla residenza familiare. Tali provvedimenti sono revocabili in qualsiasi momento ". - La legge 1o dicembre 1970, n. 898, recante "Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio" e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 3 dicembre 1970, n. 306. Il testo dell'art. 3 e' il seguente: "Art. 3. - 1. Lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio puo' essere domandato da uno dei coniugi: 1) quando, dopo la celebrazione del matrimonio, l'altro coniuge e' stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza: a) all'ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con piu' sentenze, per uno o piu' delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale; b) a qualsiasi pena detentiva per il delitto di cui all'art. 564 del codice penale e per uno dei delitti di cui agli articoli 519, 521, 543 e 524 del codice penale, ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento a favoreggiamento della prostituzione; c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio; d) a qualsiasi pena detentiva, con due o piu' condanne, per i delitti di cui all'art. 582, quando ricorra la circostanza aggravante di cui al secondo comma dell'art. 583, e agli articoli 570, 572 e 643 del codice penale, in danno del coniuge o di un figlio. Nelle ipotesi previste alla lettera d) il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta, anche in considerazione del comportamento successivo del convenuto, la di lui inidoneita' a mantenere o ricostituire la convivenza familiare. Per tutte le ipotesi previste nel n. 1 del presente articolo la domanda non e' proponibile dal coniuge che sia stato condannato per concorso nel reato ovvero quando la convivenza coniugale e' ripresa; 2) nei casi in cui: a) l'altro coniuge e' stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti previsti nelle lettere b) e c) del n. 1) del presente articolo, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio accerta l'inidoneita' del convenuto a mantenere o costituire la convivenza familiare; b) e' stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero e' stata omologata la separazione consensuale ovvero e' intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa e' iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970. In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta; c) il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lettere b) e c) del n. 1) del presente articolo si e' concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, quando il giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti commessi sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilita' dei delitti stessi; d) il procedimento penale per incesto si e' concluso con sentenza di proscioglimento o di assoluzione che dichiari non punibile il fatto per mancanza di pubblico scandalo; e) l'altro coniuge, cittadino straniero, ha ottenuto all'estero l'annullamento o lo scioglimento del matrimonio o ha contratto all'estero nuovo matrimonio; f) il matrimonio non e' stato consumato; g) e' passata in giudicato sentenza di rettificazione di attribuzione di sesso a norma della legge 14 aprile 1982, n. 164". - L'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1989 e' il seguente: "Art. 5 (Convivenza anagrafica). - 1. Agli effetti anagrafici per convivenza s'intende un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso comune. 2. Le persone addette alla convivenza per ragioni di impiego o di lavoro, se vi convivono abitualmente sono considerate membri della convivenza, purche' non costituiscano famiglie a se stanti. 3. Le persone ospitate anche abitualmente in alberghi, locande, pensioni e simili non costituiscono convivenza anagrafica". - L'art. 3, comma 2, del citato decreto legislativo n. 109/1998, come modificato dal citato decreto legislativo n. 130/2000, e' il seguente: "2. Per particolari prestazioni gli enti erogatori possono, ai sensi dell'art. 59, comma 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, assumere come unita' di riferimento una composizione del nucleo familiare estratta nell'ambito dei soggetti indicati nell'art. 2, commi 2 e 3, del presente decreto. Al nucleo comunque definito si applica il parametro appropriato della scala di equivalenza di cui alla tabella 2.".
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| Art. 2. Criteri di calcolo della situazione economica equivalente 1. L'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e' sostituito dal seguente: "Art. 2. Criteri di calcolo della situazione economica equivalente 1. Ai fini dell'accesso alle prestazioni agevolate rileva l'indicatore della situazione economica equivalente, determinato con riferimento all'intero nucleo familiare quale risulta alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6. 2. L'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) e' calcolato come rapporto tra l'indicatore della situazione economica (ISE), come definito al comma 3, e il parametro corrispondente alla specifica composizione del nucleo familiare, desunto dalla scala di equivalenza riportata nella tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998. 3. L'indicatore della situazione economica e' la somma dell'indicatore della situazione reddituale, determinato ai sensi dell'articolo 3, e del venti per cento dell'indicatore della situazione patrimoniale, determinato ai sensi dell'articolo 4. 4. Gli enti competenti alla disciplina delle prestazioni sociali agevolate possono stabilire, accanto all'indicatore della situazione economica equivalente, criteri ulteriori di selezione dei beneficiari. 5. Fatta salva l'unicita' della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6, gli enti competenti alla disciplina delle prestazioni sociali agevolate possono altresi' tenere conto, nella disciplina medesima, di rilevanti variazioni della situazione economica verificatesi successivamente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva. 6. La determinazione dei valori dell'ISE e dell'ISEE conseguente all'applicazione della disposizione dell'articolo 1-bis, comma 7, rileva unicamente per le particolari prestazioni di cui alla disposizione medesima.".
Note all'art. 2, comma 2: - La tabella 2 del citato decreto legislativo n. 109/1998, come modificato dal citato decreto legislativo n. 130/2000, e' la seguente: La scala di equivalenza: numero dei componenti 1, parametro 1,00; numero dei componenti 2, parametro 1,57; numero dei componenti 3, parametro 2,04; numero dei componenti 4, parametro 2,46; numero dei componenti 5, parametro 2,85; Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente. Maggiorazione di 0,2 in caso di presenza nel nucleo di figli minori e di un solo genitore. Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidita' superiore al 66%. Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attivita' di lavoro e di impresa.
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| Art. 3. Indicatore della situazione reddituale 1. La rubrica dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e' sostituita dalla seguente: "Indicatore della situazione reddituale". 2. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Per ultima dichiarazione o ultima certificazione si intendono la dichiarazione presentata o la certificazione consegnata nell'anno in cui si presenta la dichiarazione sostitutiva unica, relative ai redditi dell'anno precedente. Se, al momento in cui deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva unica, non puo' essere presentata la dichiarazione dei redditi o non e' possibile acquisire la certificazione, relative ai redditi dell'anno precedente, deve farsi riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata o alla certificazione consegnata nell'anno precedente. E' consentito dichiarare l'assenza di reddito di un soggetto appartenente al nucleo familiare, quando questi nell'anno solare precedente alla dichiarazione sostitutiva unica non ha percepito alcun reddito; in tal caso sono effettuati specifici controlli dall'I.N.P.S. e dagli enti erogatori, ai sensi del decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni, volti ad accertare l'eventuale successiva presentazione della dichiarazione dei redditi o il ricevimento della certificazione sostitutiva;". 3. Alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, dopo le parole: "a tale ultima data" sono aggiunte le seguenti: ", ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l'importo del premio versato". 4. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e' inserito il seguente: "1-bis. Qualora il nucleo risieda in abitazione in locazione, dalla somma dei suddetti elementi reddituali si detrae il valore del canone di locazione annuo, fino a concorrenza e per un ammontare massimo di L. 10.000.000. In tal caso il richiedente e' tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare del canone. Ai fini dell'applicazione della detrazione del presente comma: a) l'abitazione di residenza del nucleo e' quella nella quale risiedono i componenti del nucleo familiare e per la quale il contratto di locazione e' registrato in capo ad almeno uno dei componenti; b) se i componenti del nucleo, in virtu' dell'applicazione dei criteri di cui all'articolo 1-bis, risultano risiedere in piu' abitazioni per le quali il contratto di locazione e' registrato in capo ad alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica; se il contratto di locazione risulta solo in quota parte in capo ai componenti del nucleo, la detrazione si applica per detta quota.". 5. Il comma 5 dell'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e' soppresso.
Note all'art. 3, comma 2: - Il testo dell'art. 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 221/1999, come modificato dal presente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e' il seguente: "Art. 3 (Criteri di valutazione della situazione reddituale). - 1. L'indicatore della situazione reddituale e' determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare: a) il reddito complessivo risultante dall'ultima dichiarazione presentata ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, al netto dei redditi agrari relativi alle attivita' indicate dall'art. 2135 del codice civile svolte, anche in forma associata, dai soggetti produttori agricoli titolari di partita IVA, obbligati alla presentazione della dichiarazione ai fini dell'IVA. In caso di esonero dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi vanno assunti i redditi imponibili ai fini IRPEF risultanti dall'ultima certificazione consegnata dai soggetti erogatori. Per ultima dichiarazione o ultima certificazione si intedono la dichiarazione presentata o la certificazione consegnata nell'anno in cui si presenta la dichiarazione sostitutiva unica, relative ai redditi dell'anno precedente. Se, al momento in cui deve essere presentata la dichiarazione sostitutiva unica, non puo' essere presentata la dichiarazione dei redditi o non e' possibile acquisire la certificazione, relative ai redditi dell'anno precedente, deve farsi riferimento alla dichiarazione dei redditi presentata o alla certificazione consegnata nell'anno precedente. E' consentito dichiarare l'assenza di reddito di un soggetto appartenente al nucleo familiare, quando questi nell'anno solare precedente alla dichiarazione sostitutiva unica non ha percepito alcun reddito; in tal caso sono effettuati specifici controlli dall'I.N.P.S. e dagli enti erogatori, ai sensi del decreto legislativo n. 109 del 1998, e successive modificazioni, volti ad accertare l'eventuale successiva presentazione della dichiarazione dei redditi o il ricevimento della certificazione sostitutiva; b) i redditi di lavoro prestato nelle zone di frontiera e in altri Paesi limitrofi da soggetti residenti nel territorio dello Stato; c) i proventi derivanti da attivita' agricole, svolte anche in forma associata, per le quali sussiste l'obbligo alla presentazione della dichiarazione IVA; a tal fine va assunta la base imponibile determinata ai fini dell'IRAP, al netto dei costi del personale a qualunque titolo utilizzato; d) il reddito figurativo delle attivita' finanziarie, determinato applicando il tasso di rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare individuato secondo quanto indicato nei successivi commi 2, 3 e 4. 1-bis. Qualora il nucleo risieda in abitazione in locazione, dalla somma dei suddetti elementi reddituali si detrae il valore del canone di locazione annuo, fino a concorrenza e per un ammontare massimo di L. 10.000.000. In tal caso il richiedente e' tenuto a dichiarare gli estremi del contratto di locazione registrato e l'ammontare del canone. Ai fini dell'applicazione della detrazione del presente comma: a) l'abitazione di residenza del nucleo e' quella nella quale risiedono i componenti del nucleo familiare e per la quale il contratto di locazione e' registrato in capo ad almeno uno dei componenti; b) se i componenti del nucleo, in virtu' dell'applicazione dei criteri di cui all'art. 1-bis, risultano risiedere in piu' abitazioni per le quali il contratto di locazione e' registrato in capo ad alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata a dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica; se il contratto di locazione risulta solo in quota parte in capo ai componenti del nucleo, la detrazione si applica per detta quota. 2. Ai fini della determinazione del patrimonio mobiliare devono essere considerate le componenti di seguito specificate, possedute alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 6: a) depositi e conti correnti bancari e postali, per i quali va assunto il valore del saldo contabile attivo, al netto degli interessi, alla data del 31 dicembre dell'anno precedente alla presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 6; b) titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito e credito, buoni fruttiferi ed assimilati, per i quali va assunto il valore nominale delle consistenze alla data di cui alla lettera a); c) azioni o quote di organismi di investimento collettivo di risparmio (O.I.C.R.) italiani o esteri, per le quali va assunto il valore risultante dall'ultimo prospetto redatto dalla societa' di gestione alla data di cui alla lettera a); d) partecipazioni azionarie in societa' italiane ed estere quotate in mercati regolamentati, per le quali va assunto il valore rilevato alla data di cui alla lettera a) ovvero, in mancanza, nel giorno antecedente piu' prossimo; e) partecipazioni azionarie in societa' non quotate in mercati regolamentari e partecipazioni in societa' non azionarie, per le quali va' assunto il valore della frazione del patrimonio netto, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 6, ovvero, in caso di esonero dall'obbligo di redazione del bilancio, determinato dalla somma delle rimanenze finali e dal costo complessivo di beni ammortizzabili, al netto dei relativi ammortamenti, nonche' degli altri cespiti o beni patrimoniali; f) masse patrimoniali, costituite da somme di denaro o beni non relativi all'impresa, affidate in gestione ad un soggetto abilitato ai sensi del decreto legislativo n. 415 del 1996, per le quali va assunto il valore delle consistenze risultanti dall'ultimo rendiconto predisposto, secondo i criteri stabiliti dai regolamenti emanati dalla Commissione nazionale per le societa' e la borsa, dal gestore del patrimonio anteriormente alla data di cui alla lettera a); g) altri strumenti e rapporti finanziari per i quali va assunto il valore corrente alla data di cui alla lettera a), nonche' contratti di animazione mista sulla vita e di capitalizzazione per i quali va assunto l'importo dei premi complessivamente versati a tale ultima data, ivi comprese le polizze a premio unico anticipato per tutta la durata del contratto, per le quali va assunto l'importo del premio versato; sono esclusi i contratti di assicurazione mista sulla vita per i quali alla medesima data non e' esercitabile il diritto di riscatto; h) imprese individuali per le quali va assunto il valore del patrimonio netto, determinato con le stesse modalita' indicate alla precedente lettera e). 3. Per i rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione cointestati anche a soggetti appartenenti a nuclei familiari diversi, il valore delle consistenze e' assunto per la quota di spettanza. 4. Il modello di dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 4, comma 6, del decreto legislativo n. 109 del 1998 individua classi di valore della consistenza del complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare; ai fini del calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente il valore del complessivo patrimonio mobiliare del nucleo familiare di cui al comma 2 e' assunto per un importo pari alla classe di valore piu' vicina per difetto all'effettiva consistenza del patrimonio stesso. 5. (comma soppresso)". Note all'art. 3, comma 3: - Per la lettera g) del comma 2 dell'articolo del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 221/1999, come modificata dal presente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si veda in note all'art. 3, comma 2.
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| Art. 4. Indicatore della situazione patrimoniale 1. L'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e' sostituito dal seguente: "Art. 4. Indicatore della situazione patrimoniale 1. L'indicatore della situazione patrimoniale e' determinato sommando, per ciascun componente del nucleo familiare i seguenti valori patrimoniali: a) il valore dei fabbricati e terreni edificabili ed agricoli, intestati a persone fisiche diverse da imprese, quale definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della dichiarazione sostitutiva di cui all'articolo 6, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato. Dal valore cosi' determinato di ciascun fabbricato o terreno, si detrae, fino a concorrenza, l'ammontare dell'eventuale debito residuo alla stessa data del 31 dicembre per mutui contratti per l'acquisto dell'immobile o per la costruzione del fabbricato. Qualora il nucleo risieda in abitazione di proprieta', dalla somma dei suddetti valori si detrae per tale immobile, in alternativa alla detrazione del debito residuo, se piu' favorevole e fino a concorrenza, il valore della casa di abitazione, come sopra definito, nel limite di L. 100.000.000. Ai fini dell'applicazione della detrazione del presente comma: 1. l'abitazione di residenza del nucleo e' quella nella quale risiedono i suoi componenti, di proprieta' di almeno uno di essi; 2. se i componenti del nucleo, in virtu' dell'applicazione dei criteri di cui all'articolo 1-bis, risultano risiedere in piu' abitazioni la cui proprieta' e' di alcuno dei componenti stessi, la detrazione si applica, tra le suddette, all'abitazione individuata dal richiedente nella dichiarazione sostitutiva unica; 3. se l'immobile risulta in quota parte di proprieta' di alcuno dei componenti del nucleo, la detrazione si applica solo per detta quota; b) il valore del patrimonio mobiliare calcolato secondo i criteri di cui all'articolo 3, commi 2, 3 e 4. Da tale valore si detrae, fino a concorrenza, una franchigia pari a L. 30.000.000. Tale franchigia non si applica ai fini della determinazione del reddito figurativo di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d). 2. I valori patrimoniali di cui alle lettere a) e b) del comma 1 rilevano in capo alle persone fisiche titolari di diritti di proprieta' o reali di godimento.". |
| Art. 5. Scala di equivalenza 1. Al comma 2 dell'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "La maggiorazione si applica quando i genitori risultino ciascuno aver svolto le predette attivita' di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva. La maggiorazione spetta altresi' a nuclei familiari composti soltanto da figli minori e un unico genitore che risulti aver svolto attivita' di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva.".
Note all'art. 5, comma 1: - Il testo dell'art. 5 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 221/1999, come modificato al presente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e' il seguente: "Art. 5 (Scala di equivalenza). - 1. Ai fini dell'applicazione della maggiorazione dello 0,5 prevista nella tabella 2 del decreto legislativo n. 109 del 1998, i mutilati e gli invalidi di guerra e gli invalidi per servizio appartenenti alle categorie dalla 1 alla 5 si intendono equiparati agli invalidi con riduzione della capacita' lavorativa superiore al 66%. 2. Ai fini dell'applicazione della maggiorazione dello 0,2 prevista nella predetta tabella 2, si considerano attivita' di lavoro o d'impresa le attivita' che danno luogo a redditi di lavoro dipendente o assimilati, di lavoro autonomo o d'impresa ai sensi, rispettivamente, degli articoli 46, comma 1, 47, comma 1, lettere a), g) ed l), 49, commi 1 e 2, lettere a) e c), e 51 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni ed integrazioni. La maggiorazione si applica quando i genitori risultino ciascuno aver svolto le predette attivita' di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva. La maggiorazione spetta altresi' a nuclei familiari composti soltanto da figli minori e un unico genitore che risulti aver svolto attivita' di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nel periodo cui fanno riferimento i redditi della dichiarazione sostitutiva".
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| Art. 6. Dichiarazione sostitutiva unica 1. La rubrica dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e' sostituita dalla seguente: "Dichiarazione sostitutiva unica". 2. Al comma 4 dell'articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, dopo le parole: "o ai centri di assistenza fiscale", sono aggiunte le seguenti: "o alla sede I.N.P.S. competente per territorio". 3. Il comma 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 maggio 1999, n. 221, e' sostituito dai seguenti: "5. La dichiarazione sostitutiva unica, recante i redditi percepiti nell'anno precedente alla dichiarazione medesima da tutti i componenti il nucleo familiare di cui all'articolo 1-bis, ha validita' di un anno a decorrere dalla data in cui e' stata effettuata l'attestazione della sua presentazione. L'ente effettua l'attestazione e trasmette immediatamente i dati della dichiarazione e dell'attestazione al sistema informativo dell'I.N.P.S., mediante la procedura informatica resa disponibile dall'Istituto medesimo. 6. Quando la dichiarazione sostitutiva non fa riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente, l'ente erogatore puo' richiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente quella precedente. 7. Quando un soggetto si avvale della facolta' di presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica per far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE, la nuova dichiarazione sostituisce quella precedente a valere per i componenti del nucleo familiare compresi in detta dichiarazione e per tutte le prestazioni successivamente richieste. Per le prestazioni in corso di erogazione sulla base dell'ISEE precedentemente definito, resta ferma da parte dell'ente competente alla disciplina delle prestazioni la possibilita' di stabilire la decorrenza degli effetti della nuova dichiarazione nei confronti dei soggetti per i quali l'ISEE risulta modificato.". Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 4 aprile 2001
Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro dell'Universita' e della ricerca scientifica e tecnologica Turco, Ministro per la solidarieta' sociale Del Turco, Ministro delle finanze Bianco, Ministro dell'interno Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale De Mauro, Ministro della pubblica istruzione Bassanini, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 1o giugno 2001 Ministeri istituzionali, Giustizia, registro n. 6, foglio n. 399
Note all'art. 6, comma 1: - Il testo dell'art. 6 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 221/1999, come modificato dal presente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, e' il seguente: "Art. 6 (Dichiarazione sostitutiva unica). - 1. La determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente e' effettuata sulla base dei dati forniti mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi degli articoli 2 e 4 della legge 4 gennaio 1998, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni, e degli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, concernente la situazione reddituale e patrimoniale del richiedente la prestazione agevolata, nonche' quella di tutti i componenti il nucleo familiare. 2. Nella dichiarazione sostitutiva devono essere indicati i valori utili alla determinazione della situazione reddituale individuati dall'art. 3, nonche' i valori relativi al patrimonio di cui all'art. 4 e le informazioni necessarie alla applicazione delle detrazioni e delle franchigie spettanti. Sono altresi' da indicare i codici identificativi degli intermediari finanziari e degli altri oggetti con i quali sono intrattenuti rapporti di custodia, amministrazione, deposito e gestione. 3. Nella predetta dichiarazione sostitutiva il richiedente attesta di avere conoscenza che, nel caso di erogazione della prestazione, possono essere eseguiti controlli da parte della Guardia di finanza presso gli istituti di credito o altri irtermediari finanziari, al fine di accertare la veridicita' delle informazioni fornite. 4. La dichiarazione sostitutiva, redatta conformemente al modello tipo di cui all'art. 4, comma 6, del decreto legislativo n. 109 del 1998, e' presentata ai comuni o ai centri di assistenza fiscale o alla sede INPS competente per territorio ovvero direttamente all'amministrazione pubblica alla quale e' richiesta la prima prestazione dalla data di entrata in vigore del presente decreto; 5. La dichiarazione sostitutiva unica, recante i redditi percepiti nell'anno precedente alla dichiarazione medesima da tutti i componenti il nucleo familiare di cui all'art. 1-bis, ha validita' di un anno a decorrere dalla data in cui e' stata effettuata l'attestazione della sua presentazione. L'ente effettua l'attestazione e trasmette immediatamente i dati della dichiarazione e dell`attestazione al sistema informativo dell'INPS, mediante la procedura informatica resa disponibile dall'Istituto medesimo. 6. Quando la dichiarazione sostitutiva non fa riferimento ai redditi percepiti nell'anno precedente, l'ente erogatore puo' richiedere la presentazione di una dichiarazione aggiornata, che sostituisce integralmente quella precedente. 7. Quando un soggetto si avvale della facolta' di presentare una nuova dichiarazione sostitutiva unica per far rilevare i mutamenti delle condizioni familiari ed economiche ai fini del calcolo dell'ISEE, la nuova dichiarazione sostituisce quella precedente a valere per i componenti del nucleo familiare compresi in detta dichiarazione e per tutte le prestazioni successivamente richieste. Per le prestazioni in corso di erogazione sulla base dell'ISEE precedentemente definito, resta ferma da parte dell'ente competente alla disciplina delle prestazioni la possibilita' di stabilire la decorrenza degli effetti della nuova dichiarazione nei confronti dei soggetti per i quali l'ISEE risulta modificato". Note all'art. 6, comma 2: - Per il comma 4 dell'art. 6 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 221/1999, come modificata dal presente decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, si veda in note all'art. 6, comma 1.
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