| Gazzetta n. 146 del 26 giugno 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO |  
| CIRCOLARE 8 giugno 2001, n. 7808 |  
| Carrelli   elevatori   -   Riduzione  del  rischio  di  rovesciamento accidentale. |  
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                              Alle  direzioni regionali e provinciali                              del lavoro                              Agli  assessorati  alla  sanita'  delle                              regioni                              Alla  provincia  autonoma  di  Trento -                              Dipartimento  servizi sociali - Servizi                              lavoro                              Alla   provincia  autonoma  di  Bolzano                              Agenzia  provinciale  prot.  ambiente e                              tutela del lavoro                              All'I.S.P.E.S.L. - D.T.S.                              Alle organizzazioni rappresentative dei                              datori di lavoro                              Alle organizzazioni rappresentative dei                              lavoratori                              Ai costruttori di carrelli elevatori                              Agli    utilizzatori    dei    carrelli                              elevatori                              Alle A.U.S.L.
    Il  decreto legislativo n. 359/1999, entrato in vigore il 19 aprile 2000   individua,   per   talune  attrezzature  di  lavoro,  mediante l'allegato di cui all'art. 7.1, lettera b), una serie di requisiti di sicurezza che le stesse debbono soddisfare a fronte di caratteristici rischi   e  dispone  che,  i  datori  di  lavoro  che  le  utilizzano provvedano,  ove  necessario, al loro adeguamento, applicando ad esse le misure tecniche di volta in volta indicate.  In  particolare,  per  i  carrelli  elevatori,  il  legislatore, in attuazione di corrispondenti orientamenti comunitari, ha riconosciuto che, nonostante l'ottemperanza al requisito della stabilita' rispetto al rovesciamento (requisito che il fabbricante garantisce, del resto, solo  condizionatamente  al rispetto, da parte dell'utilizzatore, dei parametri  di  corretto impiego stabiliti in sede progettuale per uso sicuro), rimangono significativi livelli di rischio di lesioni, anche gravissime,   a   carico   dell'operatore  addetto.  Infatti  i  dati statistici  pongono  in  rilievo  che  alcune  parti  del  corpo,  in particolare  la  testa,  potrebbero essere schiacciate tra il suolo e gli  elementi costituenti le strutture (tetto) poste a protezione del conducente  dal  rischio  di caduta del carico dai relativi organi di sollevamento,  nel  caso  di  rovesciamento  dovuto  a  situazioni di utilizzo  anormale  (cioe'  al  di  fuori dai suddetti parametri), ma prevedibile.  Di  conseguenza,  con  l'art.  3,  comma  3, del citato decreto  n.  359/1999  e'  stato  disposto l'adeguamento dei carrelli secondo  determinati  obiettivi indicati al punto 1.4 del gia' citato allegato,  mediante  l'attuazione  di  opportune  misure,  di cui una esemplificazione e' riportata al medesimo punto 1.4.  L'effettiva   sussistenza   di  tale  rischio  e'  stata  presa  in considerazione  e riconosciuta dalla Commissione europea nei riguardi dei   carrelli  elevatori  assoggettati  alle  direttive  comunitarie adottate  ai  sensi  dell'art.  95 del trattato di Amsterdam (ex art. 100/A dell'atto unico) - cd. "direttive di prodotto" - anche nel caso in   cui  questi  soddisfino  per  caratteristiche  e  configurazione costruttiva  il  requisito  della stabilita' al rovesciamento e siano utilizzati  conformemente alla loro destinazione. Infatti il comitato permanente    per   la   gestione   delle   problematiche   derivanti dall'applicazione  della  direttiva  "macchine",  operante  in seno a detta  commissione, ha recentemente rilevato che le norme tecniche EN 1459:1999 ed EN 1726-1:1999 non soddisfano completamente il requisito essenziale di sicurezza e salute di cui al punto 1.1.2 (situazione di utilizzo  anormale  prevedibile) dell'all. I della direttiva n. 98/37 (cd.  direttiva  macchine)  e  pertanto  non coprono il rischio della possibilita'    di    schiacciamento   del   conducente   tra   parti dell'attrezzatura di lavoro ed il suolo nel caso di rovesciamento.  Di  conseguenza,  la  Commissione  europea  ha  adottato in data 10 maggio 2000 la decisione n. 2000/361/CE nella quale:    considerato   che   e'   necessario   attirare  l'attenzione  sui potenziali  pericoli  di cui le norme suddette non fanno menzione, in particolare quello relativo allo schiacciamento dell'operatore;    viene  riconosciuto  alle  norme  in questione lo status di norma "armonizzata" ai fini della direttiva "macchine", con la precisazione che  dette  norme, non facendo menzione dei rischi in cui l'operatore puo' incorrere in caso di rovesciamento accidentale del carrello, non garantiscono   la   presunzione   di  conformita'  ai  corrispondenti requisiti essenziali di sicurezza della direttiva "macchine".  Ne  deriva,  pertanto,  che,  per  coprire i rischi derivanti dalle situazioni  descritte, anche i carrelli elevatori immessi sul mercato in   conformita'   a  norme  nazionali  di  attuazione  di  direttive comunitarie  concernenti disposizioni di carattere costruttivo - vale a   dire  quelli  recanti  o  la  marcatura  E  (cd.  "epsilon"),  in applicazione  delle  disposizioni  del  decreto  del Presidente della Repubblica  n.  304/1991,  oppure  quella  "CE",  in attuazione delle disposizioni   della   direttiva   n.  98/37/CE,  gia'  direttiva  n. 89/392/CEE  e  successivi emendamenti, in Italia recepita con decreto del  Presidente  della Repubblica n. 459/1996 - debbono essere dotati di  dispositivi atti a limitare o il rischio di rovesciamento, ovvero la   possibilita'   che  il  conducente  degli  stessi,  in  caso  di rovesciamento rimanga schiacciato.  Si  pone,  quindi,  per  tutti  i soggetti coinvolti, vale a dire i datori  di  lavoro utilizzatori e, rispettivamente, i costruttori dei carrelli  di  nuova  fabbricazione, ciascuno per il proprio ruolo, la necessita'  di attuare le opportune misure perche' venga eliminata la situazione di pericolosita' cosi' rilevata.  Pertanto,   ferma  restando  ogni  altra  responsabilita'  di  tipo civilistica-contrattuale  derivante  dai  fatti rilevati, si richiama l'attenzione dei soggetti interessati:    sulla   questione   di   cui  in  premessa,  vale  a  dire  sulla riconosciuta  inadeguatezza  -  sotto  il  profilo  delle esigenze di sicurezza - delle citate norme tecniche di fabbricazione;    sulla  sussistenza  di  conseguenti  rischi residui rappresentati dall'uso di attrezzature carenti sotto il profilo delle protezioni;    sul fatto che la tempestiva messa in atto di misure adatte per la loro  limitazione  corrisponde  a  precisi  obblighi  stabiliti delle vigenti disposizioni di legge;    sulla  circostanza  che  una esemplificazione delle misure che la tecnica   ha   reso   sinora   disponibili   e'   rinvenibile   nella regolamentazione   di   sicurezza   (in  particolare  al  punto  1.4, dell'allegato XV, del decreto legislativo n. 359/1999);    sul  fatto  che  sono  disponibili  i  risultati  di una ricerca, commissionata  dalla  Commissione  europea, di soluzioni tecnicamente valide   per  la  protezione  dai  rischi  derivanti  da  spostamenti incontrollati o dal ribaltamento di attrezzature di lavaro mobili;    sulla   necessita'  di  provvedere  ad  apportare  le  necessarie integrazioni  ai  carrelli  prima di metterli in commercio, se nuovi, ovvero prima di metterli nuovamente a disposizione dei lavoratori, se gia'  in  servizio.  Si rammenta che, nelle more del completamento di dette  azioni,  si  potra'  continuare  ad  usare  i  carrelli solo a condizione  che  siano  adottate  misure  temporanee  alternative che garantiscano un livello di sicurezza equivalente.  Attesa  la  rilevanza in termini di prevenzione degli infortuni che la presente circolare comporta, si pregano gli organismi in indirizzo di  volerne fare oggetto delle piu' ampia diffusione nei riguardi dei soggetti interessati.    Roma, 8 giugno 2001                                         Il direttore generale                                      per lo sviluppo produttivo                                          e la competitività                                     del Ministero dell'industria                                   del commercio e dell'artigianato                                                Visconti Il direttore generale dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro   e della previdenza sociale              Ferraro  |  
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