| Gazzetta n. 146 del 26 giugno 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |  
| DECRETO 11 giugno 2001 |  
| Riconoscimento   del   titolo   professionale   estero  quale  titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di avvocato. |  
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                        IL DIRETTORE GENERALE           degli affari civili e delle libere professioni
    Visti  gli  articoli  39  e  49  del  decreto  del Presidente della Repubblica  31 agosto  1999,  n.  394,  regolamento  recante norme di attuazione   del   testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  la disciplina   dell'immigrazione   e   norme   sulla  condizione  dello straniero,  a  norma  dell'art.  1,  comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;  Visto l'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,   su   indicato,   che   prevede  l'applicabilita'  del  decreto legislativo  stesso anche ai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea in quanto si tratti di norme piu' favorevoli;  Visto  altresi'  il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione   della  direttiva  n.  89/48/CEE  del  21 dicembre  1988, relativa  ad  un  sistema  generale  di  riconoscimento di diplomi di istruzione  superiore  che  sanzionano  formazioni  professionali  di durata minima di tre anni;  Vista  l'istanza della dott.ssa Pagano Yunta Salvina Giovanna, nata a  Los  Teques  (Venezuela)  il  26 ottobre 1969, cittadina italiana, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo accademico-professionale di abogado di cui e' in possesso, conseguito il 4 ottobre 1991 presso la "Universidad  Catolica  Andres  Bello" di Caracas (Venezuela) ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di avvocato;  Considerato  inoltre  che  e' iscritta nel "Colegio de abogados del Estado  Miranda"  (Venezuela),  dal  9 marzo 1992, come attestato dal "Colegio de Abogados" stesso;  Considerato  che  ha  altresi'  conseguito  il titolo di dottore in giurisprudenza  in  data  29 aprile  1996, presso l'Universita' degli studi di Palermo;  Visto  l'art.  49,  comma  3,  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica n. 394 del 31 agosto 1999;  Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992;  Viste  le  determinazioni  della Conferenza di servizi nella seduta del 13 marzo 2001;  Visto  il  parere  del  rappresentante  del  Consiglio nazionale di categoria nella stessa seduta;                              Decreta:                               Art. 1.  Alla  dott.ssa  Pagano  Yunta  Salvina  Giovanna, nata a Los Teques (Venezuela)  il  26 ottobre 1969, cittadina italiana, e' riconosciuto il  titolo  professionale  di cui in premessa quale titolo valido per l'iscrizione all'albo degli avvocati.  |  
|   |                                 Art. 2.  Detto  riconoscimento  e'  subordinato  al superamento di una prova volta  ad accertare, a mezzo di un colloquio, la conoscenza acquisita in materia di ordinamento e deontologia forensi.  |  
|   |                                 Art. 3.  La  prova  si  compone  di  un  esame  orale da svolgersi in lingua italiana.  Le modalita' di svolgimento sono indicate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto.    Roma, 11 giugno 2001                                  Il direttore generale: Hinna Danesi  |  
|   |                                                             Allegato A
      a) Il   candidato,  per  essere  ammesso  a  sostenere  la  prova attitudinale,  dovra'  presentare  al  Consiglio nazionale domanda in carta legale, allegando la copia autenticata del presente decreto. La commissione  istituita presso il Consiglio nazionale si riunisce, per lo  svolgimento  della prova di esame, su convocazione del presidente con fissazione del calendario. Della convocazione della commissione e del  calendario  fissato  per  la  prova  e'  data  immediata notizia all'interessato, al recapito da questi indicato nella domanda.    b) La   commissione   rilascia   all'interessato   certificazione dell'avvenuto  superamento  dell'esame,  al  fine  di consentire allo stesso l'iscrizione all'albo degli avvocati.  |  
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