Gazzetta n. 146 del 26 giugno 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
COMUNICATO |
Modifica della richiesta di registrazione, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, della denominazione di origine "Fior di latte" in "Fior di latte Appennino meridionale" ed adeguamento della relativa proposta di disciplinare di produzione. |
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Vista la proposta di disciplinare di produzione della denominazione di origine "Fior di latte", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 162 del 13 luglio 2000, al fine di soddisfare l'esigenza di evidenza pubblica prima della sua trasmissione con le previste modalita' al competente organismo comunitario; Vista la nota prot. n. 62346 del 27 luglio 1999 con la quale sono state trasmesse alla Commissione europea la domanda e la relativa documentazione probatoria di registrazione della denominazione di origine protetta "Fior di latte", ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento; Viste le osservazioni formulate dai Servizi della Commissione europea in ordine alle asserite eccessiva estensione dell'area di produzione del formaggio di cui trattasi e carenza dei requisiti posti a fondamento della richiesta di registrazione della denominazione in quanto "tradizionale", in applicazione della previsione contenuta all'art. 2, paragrafo 3, del citato regolamento n. 2081/92, che consente di considerare quale denominazione di origine un nome tradizionale non recante riferimenti geografici; Vista l'istanza presentata dal comitato promotore per la registrazione comunitaria del formaggio "Fior di latte", con la quale il soggetto richiedente, accogliendo le osservazioni formulate dai competenti Servizi della Commissione, ha chiesto la modifica della originaria denominazione proposta "Fior di latte" in "Fior di latte Appennino meridionale", motivando tale modifica quale opportuna precisazione dell'ambito territoriale nel quale opera la realta' produttiva che esso intende proteggere; Considerato che il comitato promotore, a seguito di verifiche condotte sulla localizzazione degli allevamenti e sulla tradizionalita' della produzione del formaggio "Fior di latte", in coerenza con il parere espresso dal comitato scientifico per le denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le attestazioni di specificita', istituito con la decisione della Commissione del 21 dicembre 1992, ha ritenuto provata anche sotto l'aspetto documentale la sussistenza delle condizioni e dei requisiti sui quali si fonda la registrazione comunitaria, solo per il territorio costituito dai limiti amministrativi delle province di: Frosinone e Latina, nella regione Lazio; Campobasso, nella regione Molise; Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno, nella regione Campania; Bari, Foggia e Taranto, nella regione Puglia; Potenza, nella regione Basilicata; Cosenza, nella regione Calabria, non avendo potuto fornire oggettiva evidenza per la parte del territorio gia' compresa nella originaria proposta pubblicata nella Gazzetta Ufficiale sopra indicata e non inclusa nella presente proposta di registrazione comunitaria; Considerato che il comitato ha chiesto di integrare il disciplinare di produzione proposto mediante esplicitazione del vincolo del divieto d'uso di acidi organici ovvero di correttori di pH di natura chimica, tesi ad accelerare i tempi di preparazione della filatura nel processo di caseificazione del formaggio "Fior di latte Appennino meridionale", al fine di preservare il carattere naturale della fase di maturazione della pasta, che deve avvenire sotto siero; Ritenuto di condividere le motivazioni espresse dal predetto comitato a sostegno della legittimita' e della opportunita' della protezione comunitaria richiesta e per l'adeguamento proposto della disciplina di produzione in accoglimento delle osservazioni formulate dai competenti Servizi della Commissione europea; Ritenuto di dover dare oggettiva evidenza della mutata situazione di fatto e di diritto, mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana delle integrazioni e degli adeguamenti concernenti la denominazione che si intende proteggere e la relativa disciplina di produzione; Considerato che detti adeguamenti ed integrazioni riguardano gli articoli 1, 2, 4 e l'allegato A della proposta di disciplinare di produzione pubblicata nella gia' citata Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2000; ha proposto le seguenti modifiche: 1. La denominazione "Fior di latte", indicata nelle premesse al disciplinare di produzione e in quest'ultimo nel testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 162 del 13 luglio 2000, e' sostituita con la denominazione "Fior di latte Appennino meridionale"; 2. All'art. 2 del disciplinare di produzione indicato in precedenza, per il raggiungimento del livello di pH compreso tra i valori di 5,1 e 5,3 ivi riportato e' vietato l'utilizzo di acidi organici ovvero di correttori di pH di natura chimica. 3. All'art. 4 del predetto disciplinare di produzione, il testo ivi riportato e' da intendersi sostituito dal seguente: "La zona di produzione e di elaborazione del latte destinato alla produzione del formaggio "Fior di latte Appennino meridionale comprende il territorio amministrativo delle province di seguito indicate: Frosinone e Latina, nella regione Lazio; Campobasso, nella regione Molise; Avellino, Benevento, Caserta, Napoli e Salerno, nella regione Campania; Bari, Foggia e Taranto, nella regione Puglia; Potenza, nella regione Basilicata; Cosenza, nella regione Calabria". 4. La dicitura "Fior di latte" ripetuta due volte nel contrassegno di cui all'allegato A al predetto disciplinare di produzione, e' sostituita dalla sola dicitura "Fior di latte Appennino meridionale", ferme restando dimensioni e scala colorimetrica degli altri elementi identificativi del contrassegno. La pubblicazione dei predetti adeguamenti e integrazioni alla proposta del disciplinare di produzione e' propedeutica alla notifica alla Commissione europea della modifica della denominazione per la quale si chiede la protezione, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, e dell'adeguamento del relativo disciplinare di produzione. |
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