IL RETTORE
    Vista  la  legge  9 maggio  1989,  n. 168, istitutiva del Ministero dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e tecnologica ed in particolare l'art. 6, commi 9 e 10;  Visto lo statuto di Ateneo, emanato con decreto rettorale 19 maggio 1997, n. 1533, e successive modifiche;  Visto  il  decreto  ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999, con il quale  e'  stato  emanato  il  "regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";  Vista  la  delibera del senato accademico del 5 dicembre 2000 e del consiglio  di amministrazione del 12 dicembre 2000, con le quali sono state  approvate  le modifiche agli articoli 4, 25 e 26 dello statuto di Ateneo, nonche' l'inserimento dell'art. 61 allo statuto medesimo e l'abrogazione della tabella A;  Vista  la  nota  ministeriale  n.  1437  del 16 maggio 2001 dove si comunica  che il Ministero non ha osservazioni da formulare in merito alla   modifica   dello  statuto  degli  articoli 4,  25,  26  e  61, abrogazione tabella A;  Considerato   che   le   modifiche   statutarie  sono  strettamente funzionali   alla   nuova   architettura   degli  studi  universitari delineatosi alla luce del provvedimento ministeriale sopra richiamato cui sara' data attuazione a decorrere dall'anno accademico 2001/2002;                              Decreta:  Allo  statuto  della  Libera Universita' Maria SS. Assunta, emanato con  decreto  rettorale  del  19 maggio  1997,  n. 1533, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:  - gli articoli 4, 25 e 26 sono cosi' modificati:                              TITOLO I                        Disposizioni generali                               Capo I                           FINI E PRINCIPI                               Art. 4.                          Titoli di studio
    1. La LUMSA rilascia i seguenti titoli di studio:    a) laurea (L);    b) laurea specialistica (LS);    c) diploma di specializzazione (DS);    d) dottorati di ricerca (DR);    e) master universitari.                             TITOLO III                         Ricerca e didattica                              Art. 25.                        Strutture didattiche
    1. Le strutture didattiche della LUMSA sono le seguenti:    a) le facolta';    b) le classi di appartenenza dei corsi di studio;    c) i singoli corsi di studio;    d) i dottorati di ricerca.  Il  senato  accademico  puo'  inoltre,  su proposta delle facolta', istituire  strutture didattiche a supporto di specifiche iniziative e di servizi didattici integrativi.                              Art. 26.                         Corsi post-lauream  1. La LUMSA puo' attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta  formazione  permanente e ricorrente successivi al conseguimento della laurea e della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati master universitari di primo e di secondo livello.  2.  La  LUMSA puo' inoltre attivare corsi di perfezionamento di cui all'art.  6  della  legge  n.  341/1990 e dell'art. 14 della legge n. 390/1991  in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi.  Subito dopo l'art. 60 si aggiungono le seguenti norme transitorie:                              Art. 61.                          Norme transitorie  1.  La  LUMSA  assicura  la  conclusione  dei corsi di studio ed il rilascio  dei  relativi  titoli,  secondo  gli  ordinamenti didattici vigenti,  agli  studenti gia' iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici.  Le  facolta'  assicurano  tuttavia agli studenti la possibilita' di optare  per  l'iscrizione a corsi di studio con i nuovi ordinamenti e quindi  riformulano  in  termini di crediti gli ordinamenti didattici vigenti e le carriere degli studenti gia' iscritti.  2. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari in base ai  previgenti  ordinamenti  didattici  sono  valutati  in  crediti e riconosciuti  dalla  LUMSA  per  il conseguimento della laurea di cui all'art.  3,  comma  1,  del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509.  La  stessa  norma  si  applica agli studi compiuti per conseguire i diplomi  delle  scuole  dirette  a  fini speciali istituite presso le universita' qualunque ne sia la durata.  Dopo l'art. 60 la seguente tabella A e' abrogata:    Strutture didattiche:      Facolta' di scienze della formazione:        laurea in scienze dell'educazione;        laurea in scienze della formazione primaria;        scuola diretta a fini speciali per educatori professionali;        diploma in servizio sociale;        diploma per educatore nelle comunita' infantili;        diploma per tecnico di laboratorio della formazione.      Facolta' di lettere e filosofia:        laurea in lettere;        laurea in filosofia;        laurea in scienze della comunicazione;        laurea in lingue e letterature straniere;        diploma in tecnica pubblicitaria.      Facolta' di giurisprudenza:        laurea in giurisprudenza;        laurea in scienza dell'amministrazione;        laurea in scienze politiche;        diploma in operatore della pubblica amministrazione.  Le  disposizioni  di  cui  al  presente decreto entrano in vigore a decorrere dall'anno accademico 2001/2002.    Roma, 24 maggio 2001                             Il rettore                Dalla Torre Del Tempio di Sanguinetto  |