IL RETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 6, commi 9 e 10; Visto lo statuto di Ateneo, emanato con decreto rettorale 19 maggio 1997, n. 1533, e successive modifiche; Visto il decreto ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999, con il quale e' stato emanato il "regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei"; Vista la delibera del senato accademico del 5 dicembre 2000 e del consiglio di amministrazione del 12 dicembre 2000, con le quali sono state approvate le modifiche agli articoli 4, 25 e 26 dello statuto di Ateneo, nonche' l'inserimento dell'art. 61 allo statuto medesimo e l'abrogazione della tabella A; Vista la nota ministeriale n. 1437 del 16 maggio 2001 dove si comunica che il Ministero non ha osservazioni da formulare in merito alla modifica dello statuto degli articoli 4, 25, 26 e 61, abrogazione tabella A; Considerato che le modifiche statutarie sono strettamente funzionali alla nuova architettura degli studi universitari delineatosi alla luce del provvedimento ministeriale sopra richiamato cui sara' data attuazione a decorrere dall'anno accademico 2001/2002; Decreta: Allo statuto della Libera Universita' Maria SS. Assunta, emanato con decreto rettorale del 19 maggio 1997, n. 1533, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: - gli articoli 4, 25 e 26 sono cosi' modificati: TITOLO I Disposizioni generali Capo I FINI E PRINCIPI Art. 4. Titoli di studio
1. La LUMSA rilascia i seguenti titoli di studio: a) laurea (L); b) laurea specialistica (LS); c) diploma di specializzazione (DS); d) dottorati di ricerca (DR); e) master universitari. TITOLO III Ricerca e didattica Art. 25. Strutture didattiche
1. Le strutture didattiche della LUMSA sono le seguenti: a) le facolta'; b) le classi di appartenenza dei corsi di studio; c) i singoli corsi di studio; d) i dottorati di ricerca. Il senato accademico puo' inoltre, su proposta delle facolta', istituire strutture didattiche a supporto di specifiche iniziative e di servizi didattici integrativi. Art. 26. Corsi post-lauream 1. La LUMSA puo' attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente successivi al conseguimento della laurea e della laurea specialistica, alla conclusione dei quali sono rilasciati master universitari di primo e di secondo livello. 2. La LUMSA puo' inoltre attivare corsi di perfezionamento di cui all'art. 6 della legge n. 341/1990 e dell'art. 14 della legge n. 390/1991 in materia di formazione finalizzata e di servizi didattici integrativi. Subito dopo l'art. 60 si aggiungono le seguenti norme transitorie: Art. 61. Norme transitorie 1. La LUMSA assicura la conclusione dei corsi di studio ed il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli studenti gia' iscritti alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici. Le facolta' assicurano tuttavia agli studenti la possibilita' di optare per l'iscrizione a corsi di studio con i nuovi ordinamenti e quindi riformulano in termini di crediti gli ordinamenti didattici vigenti e le carriere degli studenti gia' iscritti. 2. Gli studi compiuti per conseguire i diplomi universitari in base ai previgenti ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti dalla LUMSA per il conseguimento della laurea di cui all'art. 3, comma 1, del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509. La stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i diplomi delle scuole dirette a fini speciali istituite presso le universita' qualunque ne sia la durata. Dopo l'art. 60 la seguente tabella A e' abrogata: Strutture didattiche: Facolta' di scienze della formazione: laurea in scienze dell'educazione; laurea in scienze della formazione primaria; scuola diretta a fini speciali per educatori professionali; diploma in servizio sociale; diploma per educatore nelle comunita' infantili; diploma per tecnico di laboratorio della formazione. Facolta' di lettere e filosofia: laurea in lettere; laurea in filosofia; laurea in scienze della comunicazione; laurea in lingue e letterature straniere; diploma in tecnica pubblicitaria. Facolta' di giurisprudenza: laurea in giurisprudenza; laurea in scienza dell'amministrazione; laurea in scienze politiche; diploma in operatore della pubblica amministrazione. Le disposizioni di cui al presente decreto entrano in vigore a decorrere dall'anno accademico 2001/2002. Roma, 24 maggio 2001 Il rettore Dalla Torre Del Tempio di Sanguinetto |