Gazzetta n. 146 del 26 giugno 2001 (vai al sommario) |
SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO «S. ANNA» DI PISA |
DECRETO DIRETTORIALE 30 maggio 2001 |
Modificazioni allo statuto. |
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IL DIRETTORE
Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, ed in particolare gli articoli 6 e 16; Visto lo statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna di Pisa emanato con decreto direttoriale n. 4437 del 2 febbraio 1996 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 16 febbraio 1996 e successive modifiche ed integrazioni, ed in particolare l'art. 22; Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 "Regolamento in materia di autonomia didattica degli Atenei" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 2 del 4 gennaio 2000; Vista la delibera n. 145 del 20 aprile 2001 con il quale il consiglio direttivo ha approvato le modifiche statutarie anche per adeguare lo statuto della scuola alle nuove disposizioni in materia di autonomia didattica; Vista la nota direttoriale n. 3359 del 2 maggio 2001 con la quale e' stato trasmesso al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica il nuovo testo dello statuto approvato dal consiglio direttivo della scuola nella seduta sopracitata per il prescritto controllo di legittimita' e di merito; Vista la nota n. 1460 del 23 maggio 2001, con la quale il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica ha chiesto il riesame di alcuni articoli dello statuto per vizi di legittimita' e di merito; Vista la delibera n. 181 del 28 maggio 2001 con la quale il consiglio direttivo, esaminati i rilievi formulati nel suddetto decreto ministeriale, ha approvato con le maggioranze prescritte dall'art. 6, comma 10, della legge 9 maggio 1989, n. 168, le modifiche da apportare allo statuto sulla base dei rilievi stessi; Ritenuto che sia utilmente compiuto il procedimento amministrativo previsto per l'emanazione delle modifiche da apportare allo statuto; Decreta: Art. 1. Modifiche di statuto Lo statuto della scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna emanato con decreto direttoriale n. 4437 del 2 febbraio 1996 viene ulteriormente modificato secondo quanto deliberato dal consiglio direttivo della scuola nella seduta del 28 maggio 2001. |
| Art. 2. Testo vigente Il testo dello statuto, opportunamente modificato secondo quanto previsto dal precedente art. 1, viene allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante. |
| Art. 3. Pubblicita' ed entrata in vigore Il presente decreto sara' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entrera' in vigore, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53 dello statuto, il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione. Pisa, 30 maggio 2001 Il direttore: Varaldo |
| Allegato
STATUTO DELLA SCUOLA SUPERIORE DI STUDI UNIVERSITARI E DI PERFEZIONAMENTO SANT'ANNA DI PISA
Titolo I Principi generali Art. 1. Natura e fini della scuola La scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento Sant'Anna e' un istituto di istruzione universitaria a ordinamento speciale che ha lo scopo di promuovere, nell'ambito delle scienze applicate, lo sviluppo della cultura, della ricerca scientifica e tecnologica e dell'innovazione, nonche' di curare l'alta formazione, a livello universitario e post-universitario, e la formazione continua. A tal fine la scuola si prefigge di valorizzare il rapporto tra formazione e ricerca scientifica nonche' la collaborazione interdisciplinare tra i settori scientifico-disciplinari in essa rappresentati, anche allo scopo di favorire la sua migliore interazione con l'esterno. La scuola e' dotata di personalita' giuridica e realizza la propria autonomia attraverso lo statuto e le proprie fonti interne. L'autonomia si esprime negli ambiti scientifico, didattico, organizzativo, finanziario, gestionale, amministrativo, patrimoniale e contabile. La scuola e' stata istituita con la legge 14 febbraio 1987 n. 41, che ha sancito l'unificazione tra la scuola superiore di studi universitari e di perfezionamento, di cui alla legge 7 marzo 1967, n. 117, ed il conservatorio di Sant'Anna, di cui al regio decreto 13 febbraio 1908, n. LXXVIII. Alla scuola e' annessa la fondazione "Giovanni Spitali", con compiti e funzioni stabiliti da questo statuto. Art. 2. Settori scientifico-disciplinari La scuola si articola in due classi accademiche: la classe accademica di scienze sociali e la classe accademica di scienze sperimentali. I settori scientifico-disciplinari presenti nella classe accademica di scienze sociali ricadono nell'ambito delle scienze economiche, delle scienze giuridiche e delle scienze politiche; quelli presenti nella classe accademica di scienze sperimentali ricadono nell'ambito di ingegneria industriale e dell' informazione, delle scienze agrarie e delle scienze mediche. Per particolari programmi di attivita', sostenuti da risorse specifiche, il senato accademico puo' proporre al consiglio direttivo l'aggregazione di altri settori scientifico-disciplinari. Art. 3. Sede La scuola ha sede centrale nell'edificio storico gia' sede del conservatorio di Sant'Anna. Puo' istituire centri e poli di ricerca e formazione in altre localita', anche in collaborazione con soggetti pubblici e privati. Art. 4. Natura collegiale della scuola La scuola assicura la sua natura di istituto di istruzione universitaria a carattere residenziale tramite proprie strutture collegiali o mediante strutture collegiali esterne. Le norme di vita collegiale sono stabilite in apposito regolamento. Art. 5. Programma triennale La scuola fonda la sua gestione sul programma triennale, previsto dal comma 5 dell'art. 56 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Con tale programma, approvato dal consiglio direttivo, la scuola definisce le proprie linee di sviluppo strategico, i campi di interesse prioritario nell'ambito della ricerca e della formazione, le collaborazioni istituzionali da attivare con soggetti pubblici e privati, le esigenze di strutture edilizie e attrezzature, l'organico del personale docente, ricercatore e del personale tecnico-amministrativo, e quanto altro necessario per il migliore sviluppo programmatico delle risorse finanziarie e delle attivita'. Art. 6. Corsi e titoli rilasciati La scuola puo' attivare: a) corsi integrativi per gli allievi interni ordinari, iscritti ai corsi di laurea e di laurea specialistica dell'Universita' degli studi di Pisa affini ai settori scientifico-disciplinari individuati nell'art. 2 del presente statuto; b) corsi di laurea specialistica di alta qualificazione scientifica, con specifiche connotazioni interdisciplinari, tramite la stipula di convenzioni con altre universita' italiane, anche in collaborazione con universita' straniere; c) corsi di perfezionamento di durata triennale, equipollenti al dottorato di ricerca ai sensi dell'art. 2 della legge 14 febbraio 1987 n. 41; d) corsi di dottorato di ricerca, in collaborazione con altre istituzioni universitarie italiane e straniere; e) corsi master universitari di primo e di secondo livello; f) altri corsi di alta formazione e di formazione continua, anche in collaborazione con universita' italiane e straniere e/o altri soggetti pubblici o privati. I corsi sono disciplinati dal regolamento didattico di ateneo e da specifici regolamenti. La scuola puo' conferire premi di studio e borse di studio a coloro che partecipano ai corsi attivati. La scuola rilascia i seguenti titoli, disciplinati nell'art. 36 del presente statuto: a) licenza; b) licenza specialistica; c) laurea specialistica; d) perfezionamento di durata triennale; e) dottorato di Ricerca; f) master universitario di primo e secondo livello; g) diplomi ed attestati per gli altri corsi di formazione attivati. Art. 7. Ammissione L'ammissione alla scuola avviene attraverso procedure volte ad accertare l'elevata preparazione e le potenzialita' di sviluppo culturale e professionale dei candidati. Gli allievi della scuola devono assolvere agli obblighi didattici stabiliti da regolamenti che prevedono criteri atti a garantire l'alta qualita' degli studi. Art. 8. Ricerca scientifica La scuola organizza l'attivita' di ricerca scientifica nelle proprie strutture ed in strutture esterne convenzionate. Il senato accademico individua periodicamente e comunque in occasione della predisposizione del programma triennale di cui all'art. 5 del presente statuto grandi aree di ricerca di interesse prioritario, ove possibile a carattere interdisciplinare e con specifiche ricadute sulle attivita' di formazione, anche in coerenza alle linee di indirizzo contenute nel programma nazionale di ricerca del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Tali aree vengono privilegiate secondo criteri da definire da parte del consiglio direttivo nella programmazione e nell'utilizzazione di risorse e di strutture interne. La scuola puo' conferire borse di studio per lo svolgimento di attivita' di ricerca. Art. 9. Cooperazione internazionale La scuola promuove la cooperazione internazionale ed in particolare europea nello svolgimento delle attivita' formative, scientifiche e culturali, favorendo la mobilita' di studenti e docenti e la partecipazione a progetti e gruppi di ricerca internazionali, anche con riferimento a specifici programmi di enti pubblici e privati. A tal fine la scuola puo' stipulare accordi di collaborazione interuniversitaria che possono prevedere anche l'istituzione di corsi integrati e programmi di ricerca congiunti. La scuola riconosce la validita' dei corsi seguiti ovvero quelle parti dei piani di studio svolti dagli allievi presso le istituzioni universitarie estere. Art. 10. Collaborazioni esterne Nel quadro della propria strategia di sviluppo delle relazioni con istituzioni culturali, scientifiche, universitarie e di ricerca nazionali, straniere o internazionali, la scuola considera prioritario il consolidamento e il potenziamento dei rapporti con l'Universita' degli studi di Pisa, la scuola normale superiore e la rete delle scuole superiori. Privilegia altresi' i rapporti con le istituzioni pubbliche e private, le associazioni di categoria e con le imprese, utili a stabilire un collegamento strutturato con il mondo sociale e produttivo, allo scopo della migliore valorizzazione delle attivita' di ricerca e formazione. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, la scuola puo' attivare collaborazioni con soggetti pubblici e privati, italiani e stranieri, mediante contratti, accordi e convenzioni. Per lo svolgimento di attivita' strumentali alle attivita' formative e di ricerca o comunque utili per il conseguimento dei propri fini istituzionali, la scuola, nei limiti e con le modalita' consentite dalla normativa vigente, puo' dar vita o partecipare a fondazioni, associazioni, societa' o altre strutture associative di diritto privato. Art. 11. Promozione imprese di ricerca La scuola promuove e sostiene la nascita e lo sviluppo di imprese di ricerca e di imprese ad alto contenuto scientifico-tecnologico e innovativo, sorte per iniziativa di docenti, ricercatori ed allievi dei corsi di perfezionamento e di dottorato della scuola od anche di collaboratori esterni, che si propongono di valorizzare esperienze, risultati e competenze provenienti da attivita' di ricerca condotte al proprio interno. La scuola, tramite uno specifico regolamento, provvede a definire i campi ed i modi con cui realizzare la migliore compatibilita' e finalizzazione delle suddette iniziative, ai suoi fini istituzionali. Art. 12. Premi ed onorificenze La scuola puo' conferire premi, onorificenze e riconoscimenti a persone che si siano particolarmente distinte ed abbiano fornito contributi importanti in ambito scientifico, culturale, sociale o professionale. Art. 13. Collaborazione con l'associazione ex-allievi La scuola cura e valorizza le relazioni con gli ex-allievi ed in particolare riconosce e sostiene l'associazione che ha il fine di promuovere e mantenere i rapporti tra gli ex-allievi e tra questi e la scuola. La scuola puo' stipulare con l'associazione ex-allievi una convenzione che disciplini i campi di collaborazione e le modalita' di reciproca erogazione di contributi finanziari. Un rappresentante dell'associazione ex-allievi e' membro, a titolo consultivo, del consiglio direttivo della scuola. Art. 14. Rapporti con la fondazione "Giovanni Spitali" La fondazione "Giovanni Spitali" si prefigge lo scopo di promuovere, sostenere e gestire, con mezzi propri od anche con finanziamenti e contributi esterni, iniziative di valore culturale e scientifico a sostegno e integrazione dei compiti istituzionali della scuola. Le iniziative assunte dal Consiglio di amministrazione della fondazione sono sottoposte, con particolare riferimento ai profili coinvolgenti i compiti istituzionali della scuola, ad apposita delibera da parte del consiglio direttivo integrato con la partecipazione di due rappresentanti della famiglia Spitali, ai sensi dell'art. 1 comma 3 della legge 15 gennaio 1992 n. 24. La delibera menziona espressamente il contributo della fondazione. La fondazione si propone altresi' di provvedere, in tutto o in parte, alla copertura economica di posti aggiuntivi di allievi interni ordinari, di perfezionamento e di dottorato recanti il nome "Giovanni Spitali". Art. 15. Principi di amministrazione e di organizzazione Nell'attivita' amministrativa e gestionale la scuola si ispira ai principi di trasparenza, economicita', efficacia e pubblicita', secondo quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990 n. 241. L'organizzazione ed il funzionamento della scuola sono improntati a principi di decentramento funzionale. Art. 16. Fonti di finanziamento e patrimonio Le fonti di finanziamento della scuola sono: a) trasferimenti dello Stato e di altri enti pubblici e privati; b) contributi e donazioni, finalizzati anche ad erogazione di borse di studio e alla promozione di attivita' culturali, di individui, di enti pubblici e privati, di associazioni e di fondazioni; c) proventi di contratti e convenzioni, attivita', rendite, frutti e alienazioni di patrimonio. La scuola si avvale per le sue attivita' istituzionali e cura la conservazione: a) dei beni immobili concessi in uso dallo Stato o da altri enti pubblici e di quelli di sua proprieta'; b) delle attrezzature tecniche, delle collezioni scientifiche, del patrimonio librario, archivistico e artistico di sua proprieta' o a sua disposizione. Titolo II Fonti normative Art. 17. Fonti interne La scuola, nel rispetto dei principi della legislazione vigente e del presente statuto, emana regolamenti, manuali e disciplinari, gerarchicamente subordinati secondo detto ordine. I regolamenti hanno carattere generale relativamente all'ambito cui si riferiscono. I manuali disciplinano e contengono norme di attuazione per settori specifici nell'ambito delle disposizioni contenute nei regolamenti. I disciplinari contengono norme di attuazione delle disposizioni previste nei manuali relativamente a settori specifici. Art. 18. Modalita' di approvazione I regolamenti e i manuali della scuola sono approvati a maggioranza degli aventi diritto: a) dal consiglio direttivo, per quanto attiene al regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita', al regolamento generale, al regolamento sui procedimenti amministrativi e sull'accesso agli atti, e per quanto attiene agli altri regolamenti e manuali che incidono sulla gestione economico-finanziaria e patrimoniale, nonche' sull'organizzazione della scuola; b) dal senato accademico, per quanto attiene ai regolamenti didattici, al regolamento sul conferimento di incarichi a docenti e ricercatori a tempo pieno, al regolamento per le procedure di reclutamento dei professori e dei ricercatori e agli altri regolamenti e manuali che incidono sui profili attinenti l'attivita' didattica e di ricerca, nonche' sull'organizzazione della vita collegiale. I regolamenti e i manuali che contengono parti di competenza del senato accademico e parti di competenza del consiglio direttivo sono approvati nella loro interezza da ambedue gli organi. I disciplinari sono approvati con provvedimento del direttore del centro di spesa interessato. Art. 19. Emanazione ed entrata in vigore I regolamenti e i manuali della scuola sono emanati con decreto del direttore, i disciplinari con provvedimento del direttore del centro di spesa, ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione nell'albo della scuola, salvo che essi non dispongano diversamente. Titolo III Organi direttivi e accademici Art. 20. Organi della scuola Gli organi di governo della scuola sono: a) il direttore; b) il consiglio direttivo; c) il senato accademico. Sono altresi' organi della scuola: a) i presidi; b) i consigli delle classi accademiche; c) il collegio dei revisori dei conti. Art. 21. Direttore Il direttore e' eletto a scrutinio segreto fra i professori di prima fascia, a tempo pieno, ordinari e straordinari. L'elettorato attivo spetta ai professori di prima e seconda fascia, al rappresentante dei ricercatori nel consiglio direttivo, ai rappresentanti dei ricercatori nei consigli delle classi accademiche, a tre rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, ai rappresentanti degli allievi nel consiglio direttivo ed al rappresentante dell'associazione ex-allievi nel consiglio direttivo. Il direttore e' nominato dal Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, dura in carica quattro anni accademici e non puo' essere rieletto consecutivamente piu' di una volta. Il direttore ha la rappresentanza legale della scuola ed e' responsabile della sua gestione. Emana atti amministrativi ed esercita ogni competenza che non sia attribuita ad altri organi dalla legge, dallo statuto e dalle altre fonti interne. Convoca e presiede il consiglio direttivo e il senato accademico, curando l'esecuzione delle rispettive delibere. Propone inoltre al consiglio direttivo i nominativi dei direttori dei centri di spesa di cui all'art. 28. Il direttore puo' delegare la legale rappresentanza della scuola, per l'esercizio di particolari funzioni, ai vice direttori, ai presidi delle classi accademiche e al direttore amministrativo. Art. 22. Vice direttori Il direttore designa, per la durata del suo mandato, un vice direttore vicario scelto fra i professori di prima fascia a tempo pieno della scuola, appartenente di norma ad una classe accademica diversa da quella del direttore. Il vice direttore vicario, oltre a poter essere delegato ai sensi dell'art. 21 ultimo comma, coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento. Per specifici compiti organizzativi e gestionali, possono essere nominati dal direttore uno o piu' vice direttori, di cui non piu' di uno esterno alla scuola con la qualifica di vice direttore aggiunto. Nel caso di attribuzione delle responsabilita' amministrativo-contabili di un centro di spesa di cui all'art. 28, la nomina del vice direttore e' disposta dal consiglio direttivo, su proposta del direttore. Art. 23. Consiglio direttivo Il consiglio direttivo e' composto da: a) il direttore; b) il vice direttore vicario; c) il direttore amministrativo; d) i presidi delle classi accademiche; e) un rappresentante dei professori di prima fascia; f) un rappresentante dei professori di seconda fascia; g) un rappresentante dei ricercatori; h) un rappresentante degli allievi dei corsi di perfezionamento e dei corsi di dottorato di ricerca; i) un rappresentante degli allievi interni ordinari di I livello; l) un rappresentante degli allievi di II livello; m) due rappresentanti del personale tecnico-amministrativo; n) un dirigente del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; o) un dirigente del Ministero del tesoro; p) un membro designato dalla regione Toscana. Partecipano a titolo consultivo: q) un rappresentante dei soggetti privati che si impegnano a contribuire, per tutta la durata in carica del Consiglio e secondo criteri fissati dal senato accademico, al bilancio della scuola con l'erogazione di fondi non finalizzati; r) un rappresentante dell'associazione ex-allievi; s) i direttori dei centri di spesa nominati ai sensi del presente articolo; t) il vice direttore aggiunto designato ai sensi dell'art. 22, ultimo comma. I membri di cui alle lettere e), f), g), h), i), l) e m) sono eletti dalle rispettive categorie. All'elezione del membro di cui alla lettera g) concorrono anche i ricercatori a tempo determinato; all'elezione del membro di cui alla lettera h) concorrono anche gli allievi dei corsi master di II livello; all'elezione del membro di cui alla lettera l) concorrono anche gli allievi dei corsi master di I livello. I membri di cui alle lettere n) e o) sono scelti dalla scuola tra i dirigenti in servizio presso i rispettivi Ministeri; il membro di cui alla lettera p) e' nominato dalla giunta regionale. Il membro di cui alla lettera r) e' designato dal consiglio direttivo dell'associazione ex-allievi. I membri di cui alle lettere p), q) e r) non possono essere docenti universitari o dipendenti universitari. La mancata designazione di membri non condiziona la regolare costituzione del consiglio. Il consiglio direttivo dura in carica quattro anni. E' presieduto dal direttore. Le funzioni di segretario sono svolte dal direttore amministrativo. Il consiglio e' organo di programmazione, indirizzo e controllo della scuola. A tal fine: a) determina gli obiettivi e i programmi generali dell'attivita' della scuola ed in particolare approva il programma triennale di cui al precedente art. 5; b) viene informato dal direttore sull'attivita' e sul funzionamento della scuola; c) esamina l'esito degli atti di programmazione e di indirizzo, la gestione della scuola e lo stato di attuazione del bilancio preventivo. Il consiglio direttivo inoltre: a) approva il bilancio di previsione e il conto consuntivo; b) approva le proposte di modifica dello statuto; c) approva le fonti interne di sua competenza e le relative modifiche; d) programma annualmente il numero dei posti di allievo da mettere a concorso; puo' altresi' istituire posti aggiuntivi con fonti di finanziamento specifiche fermo restando anche quanto previsto dall'art. 14, comma 3; e) determina, in sede di approvazione del programma triennale di cui all'art. 5, su proposta del senato accademico, sentiti i consigli delle classi accademiche, la consistenza numerica dell'organico dei professori e dei ricercatori; f) determina, in sede di approvazione del programma triennale di cui all'art. 5, l'organico del personale tecnico-amministrativo su proposta del direttore amministrativo; g) nomina, su proposta del direttore della scuola, i direttori dei centri di spesa; h) determina la misura di eventuali indennita' relative alla partecipazione agli organi di governo della scuola; i) delibera di attribuire indennita' di carica, in relazione ad esigenze definite con riferimento a particolari posizioni, a favore di soggetti che svolgano compiti ulteriori rispetto a quelli ordinari corrispondenti alle funzioni; l) determina la misura di eventuali incentivazioni da attribuire al personale docente impegnato, con particolari responsabilita', nella gestione di progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale e internazionale e/o nella progettazione e nello svolgimento di corsi di alta formazione e di formazione continua; m) determina la misura dei premi assicurativi a copertura dei rischi derivanti dall'assunzione di particolari cariche o dallo svolgimento di particolari mansioni; n) puo', nell'interesse della scuola e sentito il senato accademico, concedere ai professori di ruolo a tempo pieno il nulla osta, ai sensi dell'art. 58, comma 7, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche, e previa verifica della compatibilita' con l'impegno di ricerca e di insegnamento dell'interessato, a svolgere incarichi o ad assumere cariche in enti pubblici o privati funzionali allo sviluppo di progetti di formazione e/o di ricerca, svolti in collaborazione con la scuola; o) puo' affidare incarichi a svolgere specifiche attivita' rientranti nelle competenze del consiglio stesso ai sensi delle leggi e dello statuto, determinandone modalita', limiti ed indennita'; p) delibera sulle questioni che il direttore decida di sottoporre alla sua valutazione e deliberazione; q) esercita ogni altra competenza prevista da norme, dallo statuto e dalle fonti interne. Art. 24. Senato accademico Il senato accademico e' composto da: a) il direttore; b) i presidi delle classi accademiche; c) il vice direttore vicario a titolo consultivo. Su invito del direttore possono partecipare al senato, a titolo consultivo, gli altri vice direttori ed i rappresentanti degli allievi in consiglio direttivo; questi ultimi sono inoltre sentiti quanto ne facciano motivata richiesta. Le funzioni di segretario del senato sono svolte dal direttore amministrativo. Il senato individua gli indirizzi e le linee di sviluppo nel campo didattico e della ricerca, coordinando l'attivita' delle due classi accademiche; esercita la competenza disciplinare. Il senato e' competente altresi' in materia di: a) chiamate di professori di ruolo di prima fascia, assegnazione a settori scientifico-disciplinari, messa a concorso o a trasferimento dei posti relativi, con la partecipazione estesa a tutti i professori di prima fascia; b) chiamate di professori di ruolo di seconda fascia, assegnazione a settori scientifico disciplinari, messa a concorso o a trasferimento dei posti relativi, con la partecipazione estesa a tutti i professori di prima e di seconda fascia; c) assegnazione a settori scientifico-disciplinari di posti di ricercatore a tempo indeterminato e a tempo determinato, con la partecipazione estesa a tutti i professori di prima e seconda fascia ed ai rappresentanti dei ricercatori nei consigli delle classi accademiche; d) approvazione e modifica delle fonti interne di sua competenza. Allo scopo di realizzare una piu' ampia partecipazione ed il migliore coordinamento delle attivita', il senato, su proposta dei presidi, puo' riunirsi in seduta allargata ai membri dei consigli delle classi accademiche competenti a deliberare sulle materie poste all'ordine del giorno. Il senato puo' delegare ai consigli delle classi accademiche l'adozione di provvedimenti su oggetti definiti, previa determinazione di principi e criteri direttivi, e soltanto per tempo limitato. Il senato, su proposta del direttore, puo' indire riunioni per discutere particolari temi estendendo la partecipazione ai soggetti interessati. Per la trattazione di temi di comune interesse, il senato puo' integrarsi con la partecipazione del rettore dell'Universita' degli studi di Pisa e dei presidi delle facolta' dello stesso ateneo operanti nei settori scientifico-disciplinari di cui al precedente art. 2. L'ordine del giorno del senato accademico cosi' integrato e' definito dal direttore della scuola, sentito il rettore dell'Universita' degli studi di Pisa. Art. 25. Presidi I presidi sono eletti per la durata di un quadriennio accademico dai rispettivi consigli delle classi accademiche fra i professori di prima fascia a tempo pieno ordinari e straordinari appartenenti alla classe accademica. I presidi, nominati con decreto del direttore, durano in carica quattro anni accademici e non possono essere eletti consecutivamente piu' di due volte. I presidi sovrintendono all'organizzazione e allo svolgimento delle attivita' didattiche e tutoriali, esercitando le funzioni loro attribuite dall'ordinamento universitario, dallo statuto e dalle fonti interne e dando attuazione alle delibere dei consigli delle classi accademiche. I presidi riportano al senato accademico le indicazioni emerse nei consigli delle classi accademiche. Art. 26. Consigli delle classi accademiche I consigli delle classi accademiche sono composti da: a) il preside; b) i professori di prima e di seconda fascia; c) un rappresentante dei ricercatori per ogni settore scientifico-disciplinare; d) un rappresentante degli allievi dei corsi di perfezionamento e dei corsi di dottorato per ogni settore scientifico-disciplinare, di cui al precedente art. 2; e) un rappresentante degli allievi dei corsi interni ordinari di I livello per ogni settore scientifico-disciplinare di cui al precedente art. 2; f) un rappresentante degli allievi di II livello per ogni settore scientifico-disciplinare, di cui al precedente art. 2. I membri di cui alle lettere c), d), e) e f) sono eletti dalle rispettive categorie. All'elezione dei membri di cui alla lettera c) concorrono anche i ricercatori a tempo determinato; all'elezione dei membri di cui alla lettera d) concorrono anche gli allievi dei corsi master di II livello; all'elezione dei membri di cui alla lettera f) concorrono anche gli allievi dei corsi master di I livello. I membri di cui alle lettere d), e) e f) durano in carica un anno, i membri di cui alla lettera c) un quadriennio, salvo esigenze di rinnovo anticipato delle cariche. All'inizio dell'anno accademico il consiglio di ciascuna delle due classi accademiche si riunisce in seduta allargata ai ricercatori delle classi accademiche per approvare il programma delle attivita' didattiche e tutoriali, secondo gli indirizzi definiti dal senato accademico e dai consigli delle classi accademiche. Su invito del preside possono partecipare, con voto consultivo, al consiglio della classe accademica di scienze sociali, i collaboratori ed esperti linguistici. I consigli delle classi accademiche coordinano le attivita' didattiche e di ricerca dei settori scientifico-disciplinari afferenti alla classe accademica. Esercitano anche le attribuzioni previste dalle norme per i consigli delle facolta' universitarie, entro i limiti stabiliti dallo statuto. Art. 27. Collegio dei revisori dei conti Il collegio dei revisori dei conti e' un organo cui spetta il controllo sulla regolarita' della gestione amministrativa e contabile della scuola. Il collegio e' composto da tre membri effettivi e due supplenti scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili. I componenti del collegio sono proposti dal direttore e nominati con suo decreto su designazione del consiglio direttivo. Essi durano in carica quattro anni e non possono essere riconfermati consecutivamente piu' di una volta. I revisori restano in carica fino al 30 giugno del quarto anno successivo a quello di nomina. I compiti e le modalita' di funzionamento del collegio sono stabiliti dal regolamento per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. Titolo IV Strutture didattiche, di ricerca e di gestione Art. 28. Centri di spesa Le attivita' didattiche e scientifiche della scuola sono supportate da strutture operative istituite con delibera del consiglio direttivo, da porre sotto la responsabilita' di un direttore nominato dal consiglio direttivo ai sensi dell'art. 22, e dotate di autonomia gestionale, amministrativa, finanziaria e contabile, ai sensi dell'art. 15 e disciplinate dalle fonti interne di cui all'art. 17. Il consiglio direttivo puo' istituire altresi' unita' organizzative di servizio, anche a carattere temporaneo, per lo sviluppo e la gestione di progetti o attivita' preventivamente individuate e definite, facendo ricorso se del caso all'istituto del funzionario ordinatore, dotandole di autonomia gestionale, amministrativa, finanziaria e contabile, ai sensi dell'art. 15. Il consiglio direttivo al momento della sua istituzione determina il grado di autonomia di tali centri di spesa secondo due distinte categorie: a) centri di spesa di tipo A con autonomia finanziaria e di bilancio; b) centri di spesa di tipo B con autonomia di spesa nell'ambito del bilancio della scuola. Art. 29. Classi accademiche La scuola si articola, ai sensi dell'art. 2, nella classe accademica di scienze sociali e nella classe accademica di scienze sperimentali. Afferiscono alla classe accademica di scienze sociali i professori e i ricercatori in servizio alla scuola, inquadrati ai sensi della legge 19 novembre 1990 n. 341, in settori scientifico-disciplinari, appartenenti ad uno dei seguenti settori: scienze economiche, scienze giuridiche, scienze politiche. Afferiscono alla classe accademica di scienze sperimentali i professori e i ricercatori in servizio alla scuola inquadrati ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, in settori scientifico-disciplinari appartenenti ad uno dei seguenti settori: ingegneria industriale e dell'informazione; scienze agrarie; scienze mediche. Afferiscono alle classi accademiche, in ragione dei rispettivi settori scientifico-disciplinari e relativamente alle questioni di loro interesse, gli allievi, i professori a contratto e i "visitatori". Afferiscono alla classe accademica di scienze sociali, relativamente alle questioni di loro interesse, i collaboratori ed esperti linguistici. Il senato accademico delibera l'afferenza ad una delle due classi accademiche dei docenti inquadrati in settori scientifico-disciplinari non appartenenti ad uno dei settori di cui all'art. 2 del presente statuto. Art. 30. Centri e laboratori di ricerca Il consiglio direttivo, sentito il senato accademico, puo' istituire centri e laboratori per favorire lo sviluppo di settori di particolare rilevanza, da collocare in diretto collegamento con la struttura operativa preposta alle attivita' di ricerca, istituita ai sensi dell'art. 28, comma 1. All'attivita' dei centri e laboratori partecipano professori, ricercatori, tecnici e allievi della scuola e possono essere aggregati soggetti esterni interessati alle attivita' svolte. La direzione dei centri e dei laboratori e' affidata dal consiglio direttivo, su proposta del direttore, ad un coordinatore scelto fra esperti del settore. Titolo V Attivita' didattiche e formative Art. 31. Corsi integrativi per gli allievi interni ordinari I corsi ordinari di I e di II livello, di cui all'art. 6 lettera a), hanno la stessa durata, rispettivamente, dei corrispondenti corsi di laurea e di laurea specialistica dell'Universita' degli studi di Pisa. Il regolamento didattico di ateneo disciplina la programmazione degli impegni didattici degli allievi al fine di assicurare l'alto livello dei loro studi con riferimento ai corsi seguiti presso l'Universita' degli studi di Pisa ed alle attivita' formative interne della scuola. Art. 32. Corsi di laurea specialistica I corsi di laurea specialistica, istituiti su convenzione con altre universita' nazionali, anche in collaborazione con universita' straniere, hanno l'obiettivo di assicurare una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attivita' di elevata qualificazione in ambiti specifici. Il regolamento didattico dei corsi di studio disciplina il loro ordinamento, prevedendo le modalita' di accesso, l'articolazione degli insegnamenti e quanto altro utile ad assicurare l'alto livello delle attivita' formative e del processo di apprendimento degli allievi. Nell'atto convenzionale da stipulare con altri atenei per l'istituzione e la conduzione di corsi di laurea specialistica sono definite le modalita' procedurali e attuative necessarie ad assicurare una piena e funzionale collaborazione inter-universitaria. Art. 33. Corsi di perfezionamento e corsi di dottorato di ricerca I corsi di perfezionamento ed i corsi di dottorato di ricerca di cui all'art. 6 lettere c) e d) hanno durata non inferiore a tre anni. Il regolamento didattico dei corsi disciplina l'organizzazione scientifico-didattica degli stessi, il passaggio degli allievi agli anni successivi e le modalita' di ammissione alla discussione della tesi. Art. 34. Master universitari I master universitari di primo e secondo livello, di durata non superiore a due anni, sono finalizzati a fornire una specializzazione approfondita in settori di particolare interesse per il mercato del lavoro qualificato. Il regolamento didattico dei corsi disciplina l'organizzazione di base dei corsi e degli stages, i requisiti per l'ammissione e le condizioni per il conseguimento del titolo. Per compiti di supporto alle attivita' didattiche e di tutorato puo' essere attivata la figura del tutor da ricoprire con profili di particolare qualificazione tecnico-scientifica e professionale. Art. 35. Altri corsi di formazione La scuola puo' istituire altri corsi di alta formazione e di formazione continua, di varia durata, anche in collaborazione con universita' italiane e straniere e/o altri soggetti pubblici o privati, che ne assicurino la copertura delle spese. Art. 36. Titoli La scuola rilascia il titolo di licenza agli allievi interni ordinari che abbiano seguito i corsi integrativi di I livello e superato l'esame di licenza entro sei mesi dalla data di conseguimento della laurea. La scuola rilascia il titolo di licenza specialistica agli allievi interni ordinari che abbiano seguito i corsi integrativi di II livello e superato l'esame di licenza specialistica entro un anno dalla data di conseguimento della laurea specialistica. La scuola rilascia la laurea specialistica altresi' agli allievi che abbiano compiuto il relativo corso di studi, istituito al proprio interno ai sensi dell'art. 32 del presente statuto. La scuola rilascia il titolo di perfezionamento agli allievi che abbiano compiuto il relativo corso di studio di durata almeno triennale e superato l'esame consistente nella discussione di una tesi di perfezionamento. La scuola rilascia il titolo di dottorato di ricerca agli allievi che abbiano compiuto il relativo corso di studi e superato l'esame consistente nella discussione di una tesi di dottorato. La scuola rilascia il master universitario di primo o secondo livello agli allievi che abbiano compiuto con profitto il relativo corso di studi. Il rilascio degli altri diplomi e attestati previsti dall'art. 6 del presente statuto, e' disciplinato da regolamento, in conformita' alla legislazione vigente. Art. 37. Titolo di perfezionamento a candidati esterni Su parere favorevole di tre studiosi della materia designati dal direttore, il senato accademico puo' ammettere in via eccezionale a sostenere l'esame per il conferimento del titolo di perfezionamento, laureati italiani o stranieri i quali, ancorche' non allievi della scuola, abbiano dimostrato, per studi compiuti e pubblicazioni fatte, notevoli capacita' scientifiche nella disciplina nella quale chiedono il titolo di perfezionamento stesso. Titolo VI Allievi Art. 38. Allievi interni ordinari della scuola Sono allievi interni ordinari della scuola gli allievi che, essendo risultati vincitori di un posto interno nei concorsi di cui all'art. 7, sono ammessi e frequentano i corsi integrativi di I e di II livello e sono in regola con gli obblighi previsti nel regolamento didattico di ateneo. In attuazione dell'art. 6, lettera a) dello statuto, entro il mese di marzo, il consiglio direttivo, sentito il senato accademico, determina il numero dei posti di allievo interno ordinario da mettere a concorso per l'anno accademico successivo e approva i relativi bandi. La scuola garantisce di norma agli allievi interni l'accoglienza nelle proprie strutture collegiali o mediante strutture collegiali esterne, secondo quanto previsto al successivo art. 43. Art. 39. Allievi dei corsi di laurea specialistica Sono allievi dei corsi di laurea specialistica istituiti dalla scuola, ai sensi dell'art. 6, lettera b), gli allievi che avendo superato le prove previste nel relativo bando di concorso sono iscritti e frequentano i corsi di insegnamento previsti nel regolamento didattico dei corsi di studi. Il consiglio direttivo puo' deliberare di mettere a disposizione posti in strutture collegiali o di assegnare indennita' di alloggio agli allievi suddetti, secondo criteri e modalita' da stabilire, anche allo scopo di favorire la mobilita' degli stessi tra le sedi universitarie convenzionate che hanno istituito i corsi. Art. 40. Allievi dei corsi di perfezionamento e dei corsi di dottorato Sono allievi dei corsi di perfezionamento e dei corsi di dottorato di ricerca gli allievi che, essendo risultati vincitori nel relativo concorso, sono iscritti e frequentano gli specifici corsi di insegnamento. Il consiglio direttivo stabilisce annualmente il numero dei posti da mettere a concorso per i diversi tipi di corsi ed approva il relativo bando di concorso, specificando il numero dei posti disponibili nelle strutture collegiali e le modalita' per concorrere alla loro assegnazione. Art. 41. Allievi aggregati Il senato accademico, su proposta della classe accademica competente, puo' attribuire, previa valutazione dei requisiti di merito, la qualifica di allievo aggregato a studenti iscritti ad universita' nazionali o straniere che intendono iscriversi e frequentare corsi impartiti nella scuola. Agli allievi aggregati possono essere rilasciati attestati di frequenza o crediti didattici, secondo modalita' stabilite nei regolamenti didattici. Art. 42. Obblighi didattici Il regolamento didattico di ateneo stabilisce obblighi didattici e criteri di valutazione tali da assicurare l'alto livello degli studi compiuti dagli allievi. Gli allievi interni ordinari di I e II livello devono riportare, negli esami universitari sostenuti durante l'anno accademico, o in altra forma di verifica del profitto, una media non inferiore a ventisette trentesimi, e in ciascuno di essi un punteggio non inferiore a ventiquattro trentesimi, tranne casi eccezionali stabiliti dal regolamento didattico di ateneo. Il mancato adempimento degli obblighi didattici comporta la decadenza dal posto di allievi. Art. 43. Diritto allo studio La scuola riconosce un ruolo fondamentale all'istituto del "tutorato", disciplinato con regolamento in conformita' all'art. 13 della legge 19 novembre 1990 n. 341, al fine di consentire agli allievi la massima partecipazione alla didattica, l'avviamento alla ricerca scientifica e l'acquisizione di esperienze dirette a favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro. A tal fine la scuola puo' anche conferire borse per lo svolgimento di periodi di formazione presso enti o istituzioni, pubbliche o private, in Italia o all'estero. La scuola garantisce di norma l'accoglienza degli allievi ordinari interni nelle proprie strutture collegiali o mediante strutture collegiali esterne, secondo le norme regolamentari interne che disciplinano, tra l'altro, i presupposti e le modalita' per la fruizione dell'alloggio e del vitto gratuiti e la corresponsione del contributo didattico fissato di anno in anno dal consiglio direttivo, il quale puo' anche concedere l'accesso alle strutture di servizio e deliberare contributi a favore degli stessi fino al termine previsto per il conseguimento del titolo rilasciato dalla scuola. La scuola promuove, in conformita' all'art. 13 della legge 2 dicembre 1991 n. 390, la collaborazione a tempo parziale degli allievi alla gestione di attivita' connesse ai servizi resi. I sussidi di cui al presente articolo sono soggetti a fini fiscali alla normativa vigente in materia di borse di studio erogate dalle universita' e dalle regioni. Art. 44. Attivita' culturali, sportive e ricreative La scuola promuove le attivita' culturali, sportive e ricreative degli allievi, i quali possono dar vita anche a forme associative che il consiglio direttivo puo' riconoscere. Art. 45. Assemblea degli allievi Gli allievi dei corsi di laurea e di laurea specialistica, dei corsi di perfezionamento e dei corsi di dottorato costituiscono l'assemblea degli allievi. L'assemblea degli allievi puo' essere convocata per una sola delle sue componenti. Il funzionamento dell'assemblea e' stabilito con apposito regolamento. Titolo VII Organizzazione e personale Art. 46. Organizzazione e organico L'organizzazione funzionale e amministrativa della scuola e' definita con delibera del consiglio direttivo, sentito il direttore amministrativo e codificata nel manuale di organizzazione. Alle strutture viene assegnato il personale tecnico-amministrativo necessario al loro regolare funzionamento in coerenza con l'organico adottato dal consiglio direttivo, su proposta del direttore amministrativo. Art. 47. Direttore amministrativo Il direttore amministrativo sovrintende all'organizzazione e al funzionamento degli uffici e dei servizi amministrativi ed e' responsabile delle relative attivita'. A tal fine, in attuazione delle direttive del consiglio direttivo e del direttore della scuola, esercita funzioni di impulso, coordinamento e guida nei confronti degli uffici e dei servizi amministrativi e coadiuva il direttore nella esecuzione delle delibere degli organi di governo della scuola. L'incarico di direttore amministrativo e' attribuito dal consiglio direttivo su proposta del direttore ad un dirigente della scuola, di altra universita', o di altra amministrazione pubblica, ovvero anche ad estranei alle amministrazioni pubbliche. L'incarico e' attribuito a tempo determinato per una durata non superiore a cinque anni e non inferiore a due anni e puo' essere rinnovato. Art. 48. Nucleo di valutazione La scuola istituisce un "nucleo di valutazione" per l'analisi dell'efficienza e dell'efficacia delle proprie strutture e del rendimento dell'attivita' svolta verificando con idonee modalita' il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la produttivita' della ricerca e della didattica, l'imparzialita' ed il buon andamento dell'azione amministrativa. Il nucleo di valutazione e' definito dal direttore della scuola in coerenza con la normativa vigente ed e' nominato con suo provvedimento e dura in carica per il periodo del suo mandato. Ai componenti del suddetto organismo puo' essere attribuita un'indennita' di carica. Il nucleo opera autonomamente e risponde direttamente al direttore della scuola. La scuola garantisce i mezzi necessari per il funzionamento del nucleo nonche' l'accesso ai dati e alle informazioni necessarie per l'espletamento dei propri compiti, con la possibilita' di istituire a supporto del nucleo stesso un'unita' organizzativa capace di migliorare le funzioni di programmazione e controllo dell'attivita' gestionale. Art. 49. Incarichi dirigenziali La direzione di strutture di livello dirigenziale puo' essere affidata per una sola unita', con contratto di diritto privato e a tempo determinato, a personale di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbia svolto attivita' in organismi ed enti pubblici o privati, o aziende pubbliche e private, con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbia conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o proveniente da settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli delle professioni. Il trattamento economico puo' essere integrato da una indennita' commisurata al raggiungimento degli obiettivi prefissati e alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneita' del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Art. 50. Valorizzazione della professionalita' La scuola promuove e sostiene la crescita professionale del personale tecnico-amministrativo. A tal fine promuove programmi e organizza corsi interni di formazione, specializzazione e aggiornamento e favorisce la partecipazione a iniziative esterne. Ai fini del migliore svolgimento dell'attivita' tecnica e amministrativa, per l'attribuzione degli incarichi di funzione la valutazione del personale avviene secondo criteri di responsabilita', merito, attitudine e capacita' professionali. Art. 51. Professori a contratto e visitatori La scuola, anche in collaborazione con altri enti pubblici e privati, nel rispetto della normativa vigente e di riferimento, puo' stipulare contratti di diritto privato a tempo determinato con studiosi italiani e stranieri di alta qualificazione nella cultura, nelle professionalita' e nelle attivita' produttive per lo svolgimento di attivita' formative, di ricerca e di consulenza scientifica. La scuola, in regime di reciprocita', tramite apposite convenzioni con le istituzioni interessate, puo' altresi' avvalersi di docenti di istituzioni italiane, straniere o internazionali, con la qualifica di professore visitatore. Art. 52. Ricercatori a tempo determinato La scuola puo' istituire posti di ricercatore a tempo determinato, assimilati alla figura di ricercatore di ruolo, da attivare mediante contratti di diritto privato, per la durata massima di quattro anni rinnovabili una sola volta. I ricercatori a tempo determinato costituiscono elettorato attivo per la rappresentanza dei ricercatori nel consiglio direttivo e nei consigli delle classi accademiche. Titolo VIII Norme transitorie e finali Art. 53. Entrata in vigore Lo statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, con immediata efficacia di tutte le sue disposizioni che non richiedono di essere applicate con ulteriori fonti interne. Con l'entrata in vigore dello statuto cessano di avere efficacia per la scuola le norme con lo stesso incompatibili. Art. 54. Altre disposizioni Tutti gli organi della scuola in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto restano in carica fino alla data di scadenza naturale del mandato. Ai fini della loro rieleggibilita' o riconferma, secondo quanto previsto dal presente statuto, vengono computati i mandati gia' espletati. Per ragioni di semplicita', la scuola puo' utilizzare nei rapporti interni ed esterni la denominazione abbreviata "Scuola superiore Sant'Anna". |
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