Gazzetta n. 145 del 25 giugno 2001 (vai al sommario)
TESTO COORDINATO DEL DECRETO-LEGGE 24 aprile 2001, n. 150
Testo del decreto-legge 24 aprile 2001, n. 150 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 96 del 26 aprile 2001), coordinato con la legge di conversione 23 giugno 2001, n. 240 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 5), recante: "Disposizioni urgenti in materia di adozione e di procedimenti civili davanti al tribunale per i minorenni".

AVVERTENZA:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.
Art. 1.
1. In via transitoria, fino alla emanazione di una specifica disciplina sulla difesa di ufficio nei procedimenti per la dichiarazione dello stato di adottabilita' disciplinati dal titolo II, capo II della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modifiche, e comunque non oltre il 30 giugno 2002, ai predetti procedimenti e ai relativi giudizi di opposizione continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
2. In via transitoria e fino alla emanazione di nuove disposizioni che regolano i procedimenti di cui all'articolo 336 del codice civile, e comunque non oltre il 30 giugno 2002, ai medesimi procedimenti continuano ad applicarsi le disposizioni processuali vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Riferimenti normativi:
- Il capo II del titolo II della legge 4 maggio 1983,
n. 184 (Disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei
minori) reca: "Della dichiarazione di adottobilita'".
- Si riporta il testo dell'art. 336 del codice civile:
"Art. 336 (Procedimento). - I provvedimenti indicati
negli articoli precedenti sono adottati su ricorso
dell'altro genitore, dei parenti o del pubblico ministero,
e quando si tratta di revocare deliberazioni anteriori,
anche del genitore interessato.
Il tribunale provvede in camera di consiglio, assunte
informazioni e sentito il pubblico ministero. Nei casi in
cui il provvedimento e' richiesto contro il genitore,
questi deve essere sentito.
In caso di urgente necessita' il tribunale puo'
adottare, anche d'ufficio, provvedimenti temporanei
nell'interesse del figlio.
Per i provvedimenti di cui ai commi precedenti, i
genitori e il minore sono assistiti da un difensore, anche
a spese dello Stato, nei casi previsti dalla legge".
 
Art. 2.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sara' presentato alle Camere per la conversione in legge.
 
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