Gazzetta n. 145 del 25 giugno 2001 (vai al sommario) |
ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ARCHITETTURA DI VENEZIA |
DECRETO RETTORALE 5 giugno 2001 |
Modificazioni allo statuto. |
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IL RETTORE Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 6, commi 9, 10 e 11; Visto lo statuto dell'IUAV, ed in particolare l'art. 19 e l'art. 20, comma 1; Visto il nuovo statuto dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, emanato con decreto direttoriale del 9 dicembre 1991, n. 24, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 3 del 12 febbraio 1992, come modificato dal decreto rettorale 26 ottobre 1994, n. 303, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 260 del 7 novembre 1994 e dal decreto rettorale 14 giugno 2000, n. 65, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 2000, ed in particolare l'art. 18, comma 1 di esso; Vista la delibera del senato accademico integrato dell'11 aprile 2001, con la quale tale organo, sentiti la facolta' ed i dipartimenti, nonche', per quanto di sua pertinenza, il senato degli studenti, ha approvato modifiche allo statuto dell'Istituto universitario di architettura di Venezia, necessarie al fine di approvare il nuovo regolamento didattico di Ateneo predisposto in attuazione delle disposizioni dettate dalla vigente disciplina sull'autonomia didattica delle universita' ed in particolare dal decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei"; Vista la nota del dirigente generale del servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti - Ufficio I - del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 16 maggio 2001, prot. n. 1545, assunta al protocollo dell'IUAV in data 24 maggio 2001, prot. n. 8245, con la quale si comunica che non si hanno osservazioni da formulare in merito alle modifiche allo statuto dell'Ateneo di cui alla delibera del senato accademico integrato 11 aprile 2001; Decreta: Articolo unico 1. Sono emanate, ai sensi dell'art. 19, comma 1, dello statuto, le modifiche al nuovo statuto dell'istituto universitario di architettura di Venezia emanato con decreto direttoriale del 9 dicembre 1991, n. 24, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 3 del 12 febbraio 1992, come modificato dal decreto rettorale 26 ottobre 1994, n. 303, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 260 del 7 novembre 1994 e dal decreto rettorale 14 giugno 2000, n. 65, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 160 del-l'11 luglio 2000. 2. Le modifiche e integrazioni, gia' inserite nel testo previgente dello statuto, sono riportate in carattere grassetto, cosi' come le abrogazioni con i tre punti tra parentesi sempre in grassetto, nel testo dello statuto stesso in allegato al presente decreto di cui costituisce parte integrante e sostanziale. 3. Le modifiche entrano in vigore, ai sensi dell'art. 20, comma 1, secondo capoverso, dello statuto dalla data del presente decreto. 4. Il presente decreto rettorale e' trasmesso al Ministero di grazia e giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti - per la prevista pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' per conoscenza al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica - Servizio per l'autonomia universitaria e gli studenti - Ufficio I, nonche' per conoscenza agli organi e strutture dell'Ateneo e al servizio comunicazione per la pubblicazione nel Web dell'Istituto. Venezia, 5 giugno 2001 Il rettore: Folin |
| Allegato MODIFICHE ALLO STATUTO DELL'ISTITUTO UNIVERSITARIO DI ARCHITETTURA DI VENEZIA Il corsivo degli articoli indica le modifiche o le integrazioni introdotte con il decreto rettorale 26 ottobre 1994, n. 303, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 260 del 7 novembre 1994, al testo dello statuto di cui al decreto direttoriale 9 dicembre 1991, n. 24, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 3 del 12 febbraio 1992. I tre punti tra parentesi segnalano i paragrafi abrogati dal decreto rettorale n. 303/1994, rispetto al decreto direttoriale n. 24/1991. Il corsivo grassetto degli articoli indica le modifiche e integrazioni introdotte al testo dello statuto di cui al decreto rettorale 26 ottobre 1994, n. 303, relative alla sostituzione dell'art. 13-ter, alla sostituzione del primo capoverso del comma 1 dell'art. 18 e all'inserimento dell'art. 21-bis, approvate dal senato accademico integrato nella seduta del 20 aprile 2000. Il grassetto degli articoli, cosi' come i tre punti tra parentesi sempre in grassetto, indicano, modifiche, integrazioni o abrogazioni introdotte al testo dello statuto di cui al decreto rettorale 14 giugno 2000, n. 65, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 2000. INDICE Titolo 1 - Principi generali Art. 1 - (Natura giuridica, finalita' istituzionali, criteri di svolgimento delle attivita). Art. 2 - (Ordinamento della didattica). Art. 3 - (Capacita' giuridica ed esercizio dell'autonomia funzionale). Titolo 2 - Organi di governo Art. 4 - (Individuazione degli organi di governo dell'IUAV). Art. 5 - (Rettore). Art. 6 - (Senato accademico). Art. 7 - (Consiglio di amministrazione). Art. 8 - (Senato degli studenti). Titolo 3 - Strutture didattiche e di ricerca Art. 9 - (Individuazione delle Strutture didattiche e di ricerca dell'IUAV). Art. 10 - (La facolta). Art. 11 - (Il dipartimento). Titolo 3-bis - Contratti per la didattica Art. 11-bis - (Contratti di insegnamento). Art. 11-ter - (Contratti di collaborazione didattica). Titolo 4 - Strutture tecniche e amministrative Art. 12 - (Individuazione e criteri ordinamento delle Strutture tecniche e amministrative dell'IUAV). Art. 12-bis - (Sistema bibliotecario e documentale di Ateneo). Titolo 4-bis - Amministrazione Art. 12-ter - (Direttore amministrativo). Art. 12-quater - (Dirigenza). Titolo 5 - Organi di garanzia Art. 13 - (Il consiglio di Garanzia). Titolo 5-bis - Organi di consulenza e controllo Art. 13-bis - (Il Collegio dei revisori dei conti). Titolo 5-ter - Valutazione delle attivita' Art. 13-ter - (Nucleo di valutazione di Ateneo). Titolo 6 - Autonomia regolamentare Art. 14 - (Regolamenti di organizzazione). Art. 15 - (Regolamenti degli ordinamenti didattici). Art. 16 - (Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita). Art. 17 - (Individuazione degli organi e delle strutture dotati di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile). Titolo 7 - Norme finali, transitorie ed abrogative Art. 18 - (Modifiche dello Statuto). Art. 19 - (Emanazione dello Statuto e delle modifiche di esso). Art. 20 - (Entrata in vigore dello Statuto e delle modifiche di esso). Art. 21 - (Inizio dell'anno accademico e di decorrenza dei mandati). Art. 21-bis - (Attivita' didattica del rettore). Art. 22 - (Validita' delle deliberazioni degli Organi collegiali). Art. 22-bis - (Assistenti di ruolo e professori incaricati). Art. 23 - (Pubblicita' delle deliberazioni). Art. 24 - (Incompatibilita' ed assenze). Art. 25 - (Tempo pieno). Art. 25-bis - (Poteri d'ordinanza). Art. 26 - (Norma transitoria sulla composizione e il funzionamento di Organi). Art. 27 - (Norma abrogativa).
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Tabella "A" Titolo I PRINCIPI GENERALI Art. 1. Natura giuridica, finalita' istituzionali, criteri di svolgimento dell'attivita' 1. L'Istituto universitario di architettura di Venezia, di seguito denominato "IUAV", Istituzione dotata di personalita' giuridica che non persegue scopi di lucro, e' sede primaria di istruzione e formazione universitaria e di ricerca scientifica, con il fine di promuovere il progresso delle discipline dell'architettura e delle arti, del disegno industriale, della pianificazione urbanistica, territoriale e ambientale, della storia e della conservazione (...) del patrimonio architettonico, della citta' e dell'ambiente costruito. Nell'ambito delle proprie finalita', lo IUAV ha autonomia didattica, scientifica, organizzativa, amministrativa, finanziaria e contabile. 2. L'IUAV svolge la propria attivita' didattica e organizza le relative strutture nel rispetto della liberta' di insegnamento dei docenti e dei principi generali fissati dalla disciplina vigente in materia di ordinamenti didattici universitari ed opera nel rispetto della liberta' di ricerca dei docenti e dei ricercatori, nonche' dell'autonomia di ricerca delle strutture scientifiche, assicurando a quanti operano nel suo ambito l'effettivo esercizio di tali liberta' nello svolgimento delle prestazioni cui ciascuno e' tenuto a norma di legge e di statuto. 3. L'IUAV garantisce a tutti coloro che vi operano la partecipazione ai propri organi, sulla base delle attribuzioni e delle competenze di ciascuno di questi, in rapporto alle rispettive prerogative e responsabilita', secondo quanto stabilito da norme generali del vigente ordinamento universitario e dallo statuto. 4. L'IUAV garantisce il diritto alla piena informazione circa tutte le proprie decisioni ed attivita', fornendo allo scopo adeguati servizi. 5. Con riferimento alle tematiche attinenti alle proprie finalita' istituzionali, l'IUAV favorisce ogni occasione di confronto e di discussione, aperta anche a contributi esterni, a scala locale, nazionale, sovranazionale ed internazionale. 6. L'organizzazione dell'IUAV e' improntata ai principi di sussidiarieta' e di decentramento e riflette la distinzione tra attivita' di indirizzo e di controllo e attivita' di gestione. 7. Alle attivita' di indirizzo e di controllo provvedono gli organi di governo dell'IUAV di cui al successivo titolo 2; alle attivita' di gestione provvedono il direttore amministrativo, i dirigenti e gli altri soggetti preposti alle strutture tecniche e amministrative dell'IUAV, di cui al successivo titolo 4, i quali rispondono dei relativi risultati. 8. La gestione finanziaria dell'IUAV corrisponde ai principi di annualita', integralita', pubblicita', universalita', di riferimento pluriennale, di individuazione dei responsabili della spesa. 9. L'IUAV valuta le condizioni di efficacia ed efficienza delle attivita' didattiche e di ricerca e delle attivita' gestionali prestate dalle proprie strutture e organizza a tal fine adeguati servizi di monitoraggio e di documentazione. Art. 2. Ordinamento della didattica 1. L'IUAV provvede a tutti i livelli di istruzione e di formazione nei settori di propria pertinenza, come individuati nel precedente art. 1, comma 1, nell'osservanza dei principi generali in materia di ordinamenti didattici universitari, secondo quanto specificato al successivo titolo 3. Art. 3. Capacita' giuridica ed esercizio dell'autonomia funzionale 1. Nel rispetto dei principi generali regolanti la propria autonomia funzionale, l'IUAV, ferma restando l'esclusione di qualunque scopo di lucro, ha piena capacita' di diritto pubblico e privato, che esplica nei modi e secondo le forme previsti dall'ordinamento vigente. L'IUAV, in particolare, e' legittimato a porre in essere ogni atto negoziale, anche a titolo oneroso, idoneo al perseguimento delle proprie finalita' istituzionali, ivi compresi gli atti di costituzione o di adesione ad organismi associativi e consortili, nonche' di costituzione e di partecipazione a fondazioni e a societa' di capitali, sia in Italia che all'estero, secondo quanto stabilito dallo statuto circa la competenza degli organi all'adozione delle relative deliberazioni, in ordine ai criteri di valutazione dei rischi economici e finanziari ad essi connessi, nonche' dei margini di ammissibilita' di tali rischi e in ordine alle procedure per la validita' di dette deliberazioni. 2. L'IUAV, nell'esercizio della propria autonomia funzionale, secondo quanto previsto al comma 1, puo' promuovere, organizzare e gestire in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a scala locale, nazionale, sovranazionale ed internazionale, attivita' di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalita' istituzionali, nonche' svolgere, con riferimento agli stessi settori, prestazioni per conto di terzi. 3. L'IUAV provvede, in particolare, a norma della legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 6, e secondo quanto previsto dai precedenti commi 1 e 2, anche in collaborazione con altri soggetti, pubblici e privati, operanti a livello locale, nazionale, sovranazionale ed internazionale, alla realizzazione, gestione e fornitura di servizi integrativi, culturali, ricreativi, di assistenza, di orientamento, di formazione e di aggiornamento professionale nell'interesse di tutte le componenti operanti al proprio interno, nonche' di utenze esterne, fatte salve le attribuzioni e le competenze di altre istituzioni pubbliche al riguardo. 4. L'IUAV provvede, altresi', ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 319, art. 21, ad istituire servizi sociali di interesse dei propri dipendenti e a favorire le attivita' culturali, ricreative sportive e di tempo libero di essi con apporto di adeguate risorse strutturali, finanziarie e di personale. Titolo 2 ORGANI DI GOVERNO Art. 4. Individuazione degli organi di governo dell'IUAV 1. Sono organi di governo dell'IUAV: il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione e il senato degli studenti. Art. 5. Il rettore 1. Il rettore rappresenta l'IUAV ad ogni effetto di legge. Spetta al rettore: a) convocare e presiedere il senato accademico e il consiglio di amministrazione e provvedere alla esecuzione delle relative deliberazioni; b) vigilare su tutte le strutture ed i servizi dell'IUAV, con particolare riferimento all'adozione di criteri organizzativi che assicurino l'individuazione delle responsabilita' dirigenziali e l'efficienza della gestione; c) (...); d) curare l'osservanza di tutte le norme generali concernenti l'ordinamento universitario, ivi comprese quelle sullo stato giuridico del personale docente e non docente; e) dare esecuzione, con proprio decreto, alle deliberazioni degli organi di governo dell'IUAV; f) stipulare i contratti e le convenzioni di Ateneo ed esternare ogni altro atto negoziale; g) presentare al Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di seguito denominato Ministro, le relazioni periodiche ed i piani previsti per legge; h) predisporre annualmente una relazione sull'attivita' dell'Ateneo, tenuto conto anche del rapporto curato dal consiglio di garanzia secondo quanto previsto al successivo art. 13, comma 1, lettera d); i) provvedere, in via provvisoria, con proprio decreto, in casi straordinari di necessita' e di urgenza, anche in materie di attribuzione di altri organi dell'IUAV a norma di legge o di statuto, salvo ratifica, entro sessanta giorni dall'emanazione del relativo atto, da parte dell'organo competente; l) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da norme generali del vigente ordinamento universitario e dallo statuto. 2. Il rettore nomina un pro rettore, scelto tra i professori di ruolo di prima fascia, che lo supplisce in tutte le funzioni da lui esercitate nei casi di assenza o di impedimento. Il rettore puo' delegare le funzioni di cui al comma 1, lettere b), d) ed f) ad altri professori di ruolo di prima fascia; puo', altresi', con riferimento ad attivita' di propria pertinenza, dar mandato per il relativo svolgimento, a docenti dell'IUAV. 3. Il rettore e' eletto tra i professori di ruolo di prima fascia, dura in carica tre anni ed e' rieleggibile. L'elettorato attivo e' costituito: a) da tutti i professori di ruolo di prima e di seconda fascia; b) dai ricercatori; c) dal personale tecnico ed amministrativo; d) dai rappresentanti degli studenti negli organi di governo e negli organi delle strutture didattiche dell'IUAV. Il voto espresso dalla componente di cui al presente comma, lettera c), e' pesato, rispetto a quello dei professori di ruolo e dei ricercatori, secondo criteri fissati dal regolamento generale di Ateneo, di cui al successivo art. 14, comma 2. In ogni caso, i voti equivalenti esprimibili da parte di tutti gli aventi diritto della componente di cui alla precedente lettera c) non devono superare il trenta per cento dei voti esprimibili da parte dei professori di ruolo e dei ricercatori aventi diritto. Il rettore e' eletto a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni. In caso di mancata elezione si procede con il sistema del ballottaggio tra i due candidati che nell'ultima votazione abbiano riportato il maggior numero di voti. E' eletto chi riporta il maggior numero di voti. In caso di parita' e' eletto il candidato piu' anziano nel ruolo. Il rettore e' nominato con decreto del Ministro. Art. 6. Il senato accademico 1. Il senato accademico esercita tutti i poteri di indirizzo, di programmazione, coordinamento e controllo sull'esercizio attuativo dell'autonomia funzionale dell'IUAV, nonche' sovrintende alla gestione dello stesso ove specifiche attribuzioni non siano riservate espressamente ad altri organi a norma di legge o di statuto. Spetta in particolare al senato accademico: a) coordinare le attivita' delle strutture didattiche e di ricerca; b) determinare (...) i criteri (...) per la ripartizione e l'utilizzazione delle risorse di personale e finanziarie tra le strutture didattiche e di ricerca e le strutture tecniche e amministrative, inoltrando a tal fine motivate proposte al consiglio di amministrazione per le deliberazioni di competenza di tale organo, sentiti le facolta' e i dipartimenti, nonche' il senato degli studenti di cui al successivo art. 8 per quanto di pertinenza di esso (...); c) ripartire, sulla base dei criteri di cui alla precedente lettera b) e nell'ambito delle compatibilita' di bilancio le risorse finanziarie tra le facolta', e su proposta delle medesime i posti di ruolo del personale docente e ricercatore; d) deliberare il regolamento generale di Ateneo di cui al successivo art. 14, comma 2, e le relative modifiche, sentiti il consiglio di amministrazione, le facolta' e i dipartimenti, nonche' il senato degli studenti per quanto di pertinenza di esso; e) esprimere parere obbligatorio sul regolamento degli studenti di cui al successivo art. 14, comma 3 (...); f) deliberare il regolamento didattico di Ateneo di cui al successivo art. 15, comma 2, su proposta delle strutture didattiche indicate al successivo art. 10, sentito il senato degli studenti; g) approvare le richieste in ordine all'istituzione di nuove facolta', di nuovi corsi e scuole ai sensi della vigente disciplina in materia di ordinamenti didattici universitari, sentiti le facolta' (...) e il senato degli studenti; h) determinare i criteri e le modalita' applicative per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle attivita' didattiche e di ricerca, sentiti, rispettivamente, le facolta' ed i dipartimenti; i) definire i criteri di principio per la valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle attivita' gestionali; l) approvare le relazioni periodiche ed i piani previsti per legge da inoltrare al Ministro; m) approvare gli accordi quadro in ordine alle attivita' di collaborazione con soggetti esterni di cui al precedente art. 3, commi 2 e 3; n) deliberare l'istituzione (...) di eventuali organi con funzioni consultive e con durata temporanea o permanente, fissandone le relative competenze; o) esprimere parere obbligatorio sul regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' di cui al successivo art. 16 e sulle modifiche dello stesso, sul bilancio, sui contratti e sulle convenzioni e su ogni questione di attribuzione del consiglio di amministrazione che importi valutazione nel merito di attivita' didattiche e di ricerca, nonche' sui provvedimenti disciplinari; p) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da norme generali del vigente ordinamento universitario. 2. Il senato accademico e' convocato dal rettore, che lo presiede, in via ordinaria almeno ogni tre mesi, di cui una volta un mese prima dell'inizio di ogni anno accademico per approvare gli indirizzi generali del piano annuale di attivita' dell'IUAV e per fornire i necessari pareri conseguenti al consiglio di amministrazione, e, in via straordinaria, quando occorra, ovvero quando ne faccia richiesta motivata almeno un terzo dei suoi membri. Le procedure per il funzionamento del senato accademico sono fissate dal regolamento generale di Ateneo di cui al successivo art. 14, comma 2. 3. Il senato accademico e' composto da: a) il rettore; b) il pro rettore; c) i presidi di facolta'; d) (...) i direttori dei dipartimenti (...); e) due docenti nominati dal rettore tra i suoi delegati o mandatari di cui al precedente art. 5, comma 2; f) una rappresentanza degli studenti iscritti all'Ateneo, in numero pari ad un terzo dei Presidi e comunque non inferiore a uno. Partecipano, inoltre, al senato accademico, a titolo consultivo e senza che la presenza concorra alla formazione del numero legale, il direttore amministrativo con funzione di segretario, una rappresentanza degli studenti iscritti presso lo IUAV ed una rappresentanza del personale tecnico-amministrativo. La rappresentanza degli studenti e' designata dal senato degli studenti nel proprio ambito. I criteri di individuazione della rappresentanza del personale tecnico e amministrativo e le relative procedure di elettorato sono fissati dal regolamento generale di Ateneo di cui al successivo art. 14, comma 2. (...) Il senato accademico dura in carica tre anni. I membri di esso (...) presenti a titolo consultivo in rappresentanza degli studenti iscritti presso lo IUAV e del personale tecnico e amministrativo possono essere rispettivamente confermati e rieletti. I membri del senato accademico sono nominati con decreto del rettore. Art. 7. Il consiglio di amministrazione 1. Il consiglio di amministrazione sovrintende alla gestione amministrativa, finanziaria, economico-patrimoniale dell'IUAV, nonche' del personale tecnico e amministrativo, fatti salvi i poteri di gestione delle Strutture didattiche, di ricerca e di servizio alle quali il presente Statuto attribuisce autonomia finanziaria e di spesa a norma del successivo art. 17. Il consiglio di amministrazione rende esecutivi, nell'ambito delle compatibilita' di bilancio, gli indirizzi programmatici definiti dal senato accademico. Per tutte le questioni che comportino valutazione nel merito di attivita' didattiche e di ricerca, il consiglio di amministrazione deve sentire il senato accademico, nonche' il senato degli studenti per quanto di pertinenza di esso. Spetta, inoltre, al consiglio di amministrazione: a) deliberare il regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' di cui al successivo art. 16, e le relative modifiche, sentito il senato accademico, le facolta' e i dipartimenti, secondo quanto previsto dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 7, comma 9 (...]; b) deliberare, sentito il senato accademico, il bilancio di previsione ed approvare il rendiconto consuntivo; c) esercitare la vigilanza sulla conservazione del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'IUAV; d) destinare le risorse e sovrintendere al funzionamento delle strutture tecniche e amministrative dell'IUAV; e) approvare, sentito il senato accademico, i contratti e le convenzioni e deliberare in merito ad ogni altro atto negoziale che comporti impegno di spesa, fatti salvi i poteri espressamente riservati al senato accademico ai sensi del precedente art. 6, comma 1, lettera m), e agli organi ed alle strutture di cui al successivo art. 17; f) modificare l'organico di Ateneo entro le linee determinate dal senato accademico; g) [...]; h) attribuire e revocare l'incarico di direttore amministrativo, su proposta del rettore; i) attribuire e revocare le funzioni dirigenziali su proposta del direttore amministrativo; l) esercitare tutte le altre attribuzioni che gli sono demandate da norme generali del vigente ordinamento universitario, dal presente Statuto o da norme negoziali. Le procedure per la convocazione ed il funzionamento del consiglio di amministrazione sono fissate dal regolamento generale di Ateneo di cui al successivo art. 14, comma 2. 2. Il consiglio di amministrazione (...) e' composto da: a) il rettore; b) il pro rettore; c) il direttore amministrativo con funzioni di segretario; d) due esperti designati dal senato accademico, sentite le facolta'; e) un esperto designato dal senato degli studenti; f) uno studente designato dal senato degli studenti nel proprio ambito; g) (...); h) (...); i) (...); l) (...); m) (...); n) (...). Gli esperti di cui alla precedenti lettere d) ed e) sono scelti secondo criteri di professionalita' e competenza tra persone che abbiano maturato un'esperienza complessiva almeno triennale attraverso l'esercizio di attivita' di amministrazione, direzione, controllo o consulenza, ovvero svolto funzioni dirigenziali presso organismi pubblici o privati, anche sovranazionali o internazionali. Essi non possono essere docenti o dipendenti o studenti dell'IUAV ne' avere con questo contratti in corso o liti pendenti. Partecipano, inoltre, al consiglio di amministrazione, a titolo consultivo e senza che la presenza concorra alla formazione del numero legale, rappresentanti di soggetti pubblici e privati che abbiano contribuito e si impegnino a contribuire per il periodo di durata in carica del Consiglio stesso al bilancio dell'IUAV con erogazione di fondi non finalizzati allo svolgimento di specifiche attivita' didattiche o di ricerca, da individuare con deliberazione del senato accademico (...). (...) (...). I criteri di individuazione degli esperti indicati alle precedenti lettere d) ed e) sono fissati dal regolamento generale di Ateneo di cui al successivo art. 14, comma 2. (...). Il consiglio di amministrazione dura in carica tre anni ed i membri di esso indicati alle precedenti lettere d), e) ed f) possono essere (...) confermati. I membri del consiglio di amministrazione sono nominati con decreto del rettore. Art. 8. Il senato degli studenti 1. Il senato degli studenti esercita funzioni di carattere propositivo e consultivo nei confronti degli organi e delle strutture di cui al precedente titolo 2 e al successivo titolo 3 relativamente alla tutela degli interessi degli iscritti presso l'IUAV. Spetta, in particolare, al senato degli studenti (...): a) deliberare il regolamento degli studenti di cui al successivo art. 14, comma 3, sentito il senato accademico, nonche' le relative modifiche; b) esprimere parere obbligatorio su questioni comunque attinenti all'attuazione dei principi della vigente disciplina in materia di ordinamenti didattici universitari e del diritto allo studio, alla organizzazione dei servizi didattici, anche complementari e di ogni altro servizio fornito dall'IUAV nell'interesse della componente studentesca; c) eleggere, nel proprio ambito, il presidente e il responsabile amministrativo, le rappresentanze negli organi di governo e nelle strutture didattiche, comprese quelle nella commissione didattica paritetica di cui al successivo art. 10, comma 2. Sulle questioni indicate alla precedente lettera b), il senato degli studenti puo' avanzare proposte agli organi competenti per l'effettuazione di indagini conoscitive e di verifica. Il senato degli studenti adotta, altresi', le regole generali da applicare presso l'IUAV per le attivita' formative di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 6, comma 1, lettera c), che sono approvate, per quanto di rispettiva competenza, dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, e delibera in ordine alla programmazione attuativa, all'organizzazione ed alla gestione delle stesse. 2. Il senato degli studenti si compone di trenta membri eletti tra gli iscritti ai corsi di laurea e ai corsi di laurea specialistica presso lo IUAV di cui almeno tre per ogni Facolta'. I criteri di ripartizione dei membri (...) da eleggere in misura proporzionale al numero degli iscritti presso ciascuna facolta', le modalita' di elezione di essi, nonche' quelle di convocazione e di funzionamento del senato degli studenti sono stabiliti dal regolamento degli studenti di cui al successivo art. 14, comma 3. Il presidente ed il responsabile amministrativo, nonche' tutti i rappresentanti degli studenti in altri organi dell'IUAV, sono nominati con decreto del rettore. Il senato degli studenti dura in carica due anni. Titolo 3 STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA Art. 9. Individuazione delle Strutture didattiche e di ricerca dell'IUAV 1. Per l'organizzazione e la gestione delle attivita' didattiche e di ricerca lo IUAV e' articolato in facolta' e in dipartimenti. 2. L'attivita' didattica dell'IUAV si esplica attraverso i corsi e le scuole previsti dalla vigente disciplina in materia di ordinamenti didattici universitari. 3. L'elenco delle facolta', dei corsi, delle scuole e dei dipartimenti gia' istituiti presso l'IUAV e' contenuto nell'allegata tabella "A", le cui modifiche non rientrano tra quelle contemplate al successivo art. 18. 4. Nell'osservanza di quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di sviluppo e programmazione del sistema universitario, in attuazione della legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 2, comma 1, lettera a), le modalita' per la richiesta di istituzione di nuove strutture didattiche sono fissate dal regolamento generale di Ateneo di cui al successivo art. 14, comma 2. 5. Le modalita' per la istituzione di nuovi dipartimenti e per la disattivazione di dipartimenti esistenti sono contenute nel regolamento generale di Ateneo, di cui al successivo art. 14, comma 2. 6. Per attivita' di ricerca di rilevante impegno finanziario, che si esplichino sulla base di progetti almeno triennali e che coinvolgano le attivita' di piu' dipartimenti, il senato accademico puo' deliberare la istituzione di centri interdipartimentali di ricerca. Le risorse di personale e finanziarie per lo svolgimento delle attivita' relative devono essere garantite dai Dipartimenti che hanno promosso la costituzione di detti centri. Le modalita' per l'istituzione, l'organizzazione e il funzionamento degli stessi sono contenute nel regolamento generale di Ateneo, di cui al successivo art. 14, comma 2. Art. 10. La facolta' 1. La facolta' e' la struttura didattica di appartenenza per i docenti e i ricercatori. Spetta alla facolta': a) procedere alla chiamata dei professori di ruolo, da esercitare sulla base del principio del consiglio ristretto a categorie non inferiori a quelle dei chiamandi, sentiti i direttori dei corsi di studio di cui al successivo comma 6 e i dipartimenti, limitatamente alle discipline di cui ciascuno di essi si compone; b) indirizzare e coordinare le attivita' didattiche di propria competenza; c) programmare e destinare le risorse didattiche di sua pertinenza nell'ambito delle deliberazioni assunte al riguardo dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione a norma dei precedenti articoli 6, comma 1, lettera b), e 7, comma 1, lettera d), (...); d) determinare la distribuzione dei compiti e del carico didattico dei professori di ruolo e dei ricercatori, nel rispetto della liberta' di insegnamento dei singoli, nonche' autorizzare gli stessi alla fruizione di periodi di esclusiva attivita' di ricerca presso organismi scientifici, in Italia ed all'estero; e) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio sulle modifiche del presente statuto, di cui al successivo art. 18; f) avanzare proposte ed esprimere parere obbligatorio circa quanto previsto ai precedenti articoli 6, comma 1, lettere b), c), d) ed e) e 7, comma 1, lettera a). (...). Per le deliberazioni relative alle precedenti lettere b), c) ed f) la Facolta' deve obbligatoriamente acquisire il parere del senato degli studenti a norma del precedente art. 8, comma 1. 2. Sono organi della facolta' il preside, il consiglio di facolta' e la commissione didattica paritetica di cui all'art. 6, comma 5, della legge 19 ottobre 1999, n. 370. 3. Il preside rappresenta la facolta', ne convoca e presiede il consiglio, vigila sull'organizzazione e sulla gestione delle attivita' didattiche che fanno capo ad essa. Il preside designa un vice preside, il quale lo supplisce in caso di impedimento o di assenza e puo' essere coadiuvato da un consiglio di presidenza composto dai direttori dei corsi di studio di cui al successivo comma 6 e il cui funzionamento e' disciplinato dal regolamento di facolta' di cui al successivo art. 14, comma 4. Il preside viene eletto dal consiglio di facolta' tra i professori di ruolo di prima fascia, e' nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni ed e' rieleggibile. Il preside e' eletto a maggioranza assoluta dei votanti nelle prime tre votazioni; in caso di mancata elezione si procede col sistema di ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti; risulta eletto il candidato che riporti il maggior numero di voti. In caso di parita' e' eletto il candidato piu' anziano nel ruolo. 4. Il consiglio di facolta' delibera sulle materie di competenza della facolta' come individuate al precedente comma 1. Esso e' convocato dal preside in via ordinaria ogni due mesi e in via straordinaria quando occorra, ovvero ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi membri. Le procedure per il funzionamento del consiglio di facolta' sono fissate dal regolamento di facolta' di cui al successivo art. 14, comma 4. Il consiglio di facolta' e' composto (...): a) dai professori di ruolo e fuori ruolo della facolta'; b) dai ricercatori della facolta'; c) dai professori a contratto; d) da una rappresentanza degli studenti iscritti alla facolta'. I professori fuori ruolo e i professori a contratto non concorrono alla formazione del numero legale. I professori a contratto non partecipano al consiglio di facolta' convocato per l'elezione del preside e per deliberare nelle materie di cui alle lettere a) e d) del precedente comma 1 e in tutti i casi che li riguardino. Partecipano, inoltre, al consiglio di facolta', a titolo consultivo e senza che la presenza concorra alla formazione del numero legale (...), ove non appartengano gia' alla facolta', i professori supplenti. La rappresentanza indicata alla precedente lettera d) e' designata dal senato degli studenti nel proprio ambito, secondo i criteri fissati dal regolamento degli studenti di cui al successivo art. 14, comma 3, e, comunque in numero almeno pari a quello dei corsi di laurea attivati presso la facolta'. 5. La commissione didattica paritetica di cui al precedente comma 2 e' composta da un minimo di tre ad un massimo di sei docenti designati dal consiglio della facolta' e da un minimo di tre ad un massimo di sei studenti individuati dal senato degli studenti ai sensi del precedente art. 8, comma 1, lettera c). La commissione e' nominata con decreto del rettore e il mandato dei docenti coincide con il mandato del preside, quello degli studenti coincide, ai sensi del comma 2 del predetto art. 8, con quello del senato degli studenti. 6. La facolta' e' la struttura didattica organizzata secondo quanto previsto dal rispettivo regolamento di cui al successivo art. 14, comma 4, fatti salvi i principi posti al precedente art. 1, comma 2 e 3 di esso. Con riguardo alla lettera b) del precedente comma 1, il regolamento su indicato deve prevedere di affidare ciascun corso di studio che si svolge presso la facolta' ad un direttore a cui spettano compiti di istruzione e coordinamento inerenti i predetti corsi. Il direttore puo' essere coadiuvato da una giunta eletta dal consiglio di facolta'. Il direttore e' designato dal consiglio di facolta', su proposta del preside, e nominato con decreto del rettore. Art. 11. Il Dipartimento 1. Il dipartimento promuove, coordina e organizza le attivita' di ricerca dell'IUAV, nel rispetto dell'autonomia di ogni singolo docente o ricercatore, e del diritto di questi di accedere direttamente ai finanziamenti per la ricerca, ove non partecipi a programmi di ricerca comuni. Il dipartimento, per quanto di propria competenza, cura, altresi', l'attuazione delle attivita' conseguenti a convenzioni ed a contratti stipulati dall'IUAV, nonche' ad ogni altro atto negoziale che impegni lo stesso nei confronti di terzi. Ogni dipartimento (...) concorre, sulla base delle indicazioni dei consigli di facolta' (...), allo svolgimento delle attivita' didattiche, anche in collaborazione con altri dipartimenti dell'IUAV o di universita' diverse. A ciascun dipartimento afferiscono i professori di molo, i ricercatori ed il personale tecnico e amministrativo dei settori di attivita' di rispettivo interesse e delle attivita' connesse. Ai singoli professori e ricercatori e' garantita la possibilita' di opzione fra piu' dipartimenti; le modalita' per l'esercizio di tale opzione sono previste nel regolamento generale di Ateneo di cui al successivo art. 14, comma 2. 2. Sono organi del dipartimento: il direttore, il consiglio e la giunta. 3. Il direttore rappresenta il dipartimento, ne presiede il consiglio e la giunta, cura, in attuazione delle deliberazioni di detti organi, l'organizzazione e la gestione dell'attivita' di competenza di esso, vigila, nell'ambito dello stesso, sull'osservanza delle norme generali del vigente ordinamento universitario, di quelle poste dal presente statuto e dai regolamenti di cui ai successivi articoli 14, 15 e 16, esercita tutte le altre funzioni attribuitegli in base a tali norme. Il direttore designa un vice direttore, che lo supplisce in caso di impedimento o di assenza, ed e' coadiuvato da un segretario amministrativo per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo e contabile. Il direttore e' eletto dal consiglio di dipartimento tra i professori di ruolo di prima fascia, e' nominato con decreto del rettore, dura in carica tre anni ed e' rieleggibile. Le modalita' di elezione del direttore sono fissate dal regolamento del rispettivo dipartimento di cui al successivo art. 14, comma 4. 4. Il consiglio di dipartimento delibera sulle materie di competenza del dipartimento, come individuate al precedente comma 1. Esso puo' delegare parte dei suoi poteri alla giunta. E' convocato dal direttore in via ordinaria ogni due mesi e in via straordinaria quando occorra, ovvero ne faccia motivata richiesta almeno un terzo dei suoi membri. Le procedure per il funzionamento del consiglio di dipartimento sono fissate dal regolamento di dipartimento di cui al successivo art. 14, comma 4. Il consiglio di dipartimento e' composto da tutti i docenti di ruolo e fuori ruolo e da tutti i ricercatori e i professori a contratto aderenti allo stesso, nonche' da una rappresentanza del personale tecnico e amministrativo e degli iscritti ai dottorati di ricerca per cui gli stessi sono abilitati. I professori fuori ruolo e i professori a contratto non concorrono alla formazione del numero legale. I professori a contratto non partecipano al consiglio di dipartimento convocato per l'elezione del direttore. Partecipano, inoltre, al consiglio di dipartimento, a titolo consultivo e senza che la presenza concorra alla formazione del numero legale (...), ove non appartengano gia' ad esso, i professori supplenti&greco;. I criteri di individuazione delle rappresentanze (...) presenti nel consiglio e le relative procedure di elettorato sono fissate dai regolamenti di cui al successivo art. 14, comma 2 (...). 5. La giunta e' l'organo di gestione che coadiuva il direttore del dipartimento. Il mandato di essa coincide con quello dello stesso. La composizione della giunta e le (...) norme relative al funzionamento di essa sono fissate dal regolamento del dipartimento di cui al successivo art. 14, comma 4. Titolo 3-bis CONTRATTI PER LA DIDATTICA Art. 11-bis. Contratti di insegnamento 1. L'Ateneo, per rispondere a comprovate esigenze didattiche, puo' attribuire, su proposta delle facolta', ad esperti esterni di adeguata qualificazione scientifica o professionale incarichi di insegnamento per la copertura di corsi, anche integrativi, gia' attivati o da attivare. 2. I corsi previsti al precedente comma sono affidati con tratto di diritto privato a termine, che non configura in alcun modo rapporti di lavoro subordinato, e sono sostenuti con fondi del bilancio d'Ateneo anche provenienti da terzi. Art. 11-ter. Contratti di collaborazione didattica 1. In caso di comprovate esigenze didattiche le facolta' possono proporre l'attivazione di incarichi di collaborazione per l'espletamento di attivita' integrative o strumentali, qualora non sia possibile sopperire alle attivita' in questione con personale interno. 2. Le collaborazioni previste al precedente comma sono assegnate attraverso concorso e regolate da contratto di diritto privato a termine, di opera o di opere, che non configura in alcun modo rapporti di lavoro subordinato. 3. I dipartimenti per le attivita' di cui al comma 1, possono conferire borse di studio di durata almeno annuale finalizzati alla formazione di giovani laureati. 4. Le procedure per l'assegnazione dei contratti e delle borse di studio sono definite con deliberazione del consiglio di amministrazione sentito il senato accademico. 5. I contratti e le borse di studio di cui ai precedenti commi 2 e 3 sono sostenuti con fondi del bilancio di Ateneo anche provenienti da terzi. Titolo 4 STRUTTURE TECNICHE E AMMINISTRATIVE Art. 12. Individuazione e criteri di funzionamento delle Strutture tecniche e amministrative dell'IUAV 1. Le strutture tecniche e amministrative dell'IUAV, in conformita' con i criteri indicati al precedente art. 1, commi 6, 7 e 8, sono organizzate per divisioni e aree, che si articolano in servizi. Il relativo organigramma, nonche' le modalita' attuative di questo, sono definite dal regolamento generale di Ateneo di cui al successivo art. 14, comma 2. I responsabili delle divisioni e delle aree riferiscono al rettore, nonche' al direttore amministrativo per quanto di rispettiva attribuzione. 2. Allo scopo di fornire adeguato supporto tecnico e amministrativo agli organi di governo e alle strutture didattiche e di ricerca, come individuati ai precedenti titoli 2 e 3, per questioni gestionali di particolare complessita' e di interesse generale, il consiglio di amministrazione, su proposta del senato accademico o del direttore amministrativo, puo' deliberare la costituzione di centri di servizio speciali, da sottoporre alle dirette dipendenze del rettore o del direttore amministrativo, definendone le relative funzioni, le modalita' operative e la durata. L'attivazione di detti centri, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili nel bilancio dell'IUAV, non deve comportare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato. Art. 12-bis. Sistema bibliotecario e documentale di Ateneo 1. La biblioteca centrale d'Ateneo e tutte le altre strutture bibliotecarie e documentali dell'IUAV costituiscono il sistema bibliotecario e documentale d'Ateneo che persegue le finalita' di promuovere e sviluppare, in forme integrate e coordinate, le attivita' di acquisizione, trattamento, conservazione, produzione e diffusione dell'informazione bibliografica e documentale, di supporto alle attivita' didattiche e di ricerca svolte presso l'IUAV. 2. Le modalita' organizzative e funzionali del sistema bibliotecario e documentale d'Ateneo sono stabilite da apposito regolamento, parte integrante del regolamento generale d'Ateneo, di cui al successivo art. 14, comma 2. Titolo 4-bis AMMINISTRAZIONE Art. 12-ter. Direttore amministrativo 1. L'incarico di direttore amministrativo e' attribuito dal consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, ad un dirigente, dotato di professionalita' adeguata alle funzioni da svolgere, dell'IUAV, o di altra istituzione universitaria, ovvero di altra pubblica amministrazione previo nulla osta da parte di questa; l'incarico ha durata triennale ed e' rinnovabile. 2. Se entro un congruo termine, da stimare in rapporto all'esigenza di corrispondere ai principi di cui al precedente art. 1, commi 6, 7 e 8, a partire dal momento in cui occorra provvedere al conferimento dell'incarico indicato al precedente comma 1, non risulti possibile seguire i criteri ivi previsti, l'incarico stesso e' attribuito a persona che abbia svolto attivita' in organismi pubblici o privati, anche sovranazionali o internazionali, con esperienza almeno quinquennale in funzioni dirigenziali; nel caso l'incarico e' conferito con contratto di diritto privato, ha durata triennale ed e' rinnovabile una sola volta. 3. La revoca dell'incarico di direttore amministrativo e' disposta con atto motivato del consiglio di amministrazione, su proposta del rettore, previa contestazione all'interessato, per gravi irregolarita' o inefficienza nello svolgimento delle funzioni connesse all'incarico stesso. 4. Il direttore amministrativo: a) determina i criteri generali di organizzazione degli uffici in conformita' con le direttive impartite dal consiglio di amministrazione e pone in essere gli atti di gestione del personale; b) formula proposte al rettore, anche ai fini della elaborazione di programmi, di direttive, di schemi di competenza degli organi di governo dell'IUAV; c) cura l'attuazione dei programmi definiti dagli organi sopraindicati; d) e' responsabile del funzionamento dell'amministrazione e ne risponde nei confronti di tali organi; e) sovrintende all'attivita' delle strutture tecniche e amministrative; f) opera, sulla base di specifiche deleghe, conferitegli dal consiglio di amministrazione, per l'assunzione di impegni, nonche' per l'indizione e l'aggiudicazione di gare; g) verifica e coordina l'attivita' dei dirigenti. Art. 12-quater. Dirigenza 1. Ai dirigenti competono la gestione finanziaria tecnica e amministrativa, la gestione del personale e l'esercizio della funzione di controllo di esso, l'adozione, se delegata, degli atti che impegnano l'Ateneo verso l'esterno. 2. I dirigenti sono responsabili dei risultati dell'attivita' svolta dalle strutture alle quali sono preposti, della realizzazione dei programmi e dei progetti loro affidati in relazione agli obiettivi prefissati, dei rendimenti e dei risultati della gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, incluse le decisioni organizzative e di gestione del personale. 3. Le attribuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono alla gestione della didattica e della ricerca. 4. Le funzioni di dirigente sono attribuite a tempo determinato e con possibilita' di rinnovo dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore amministrativo, a dipendenti di ruolo in possesso di specifica qualificazione; per obiettive esigenze di servizio dette funzioni possono essere attribuite a dipendenti non in possesso di qualifica dirigenziale nel rispetto dei criteri posti dalla vigente disciplina legislativa al riguardo. 5. Nell'impossibilita' di provvedere con personale dell'Ateneo ai sensi del precedente comma 4, la funzione di dirigente puo', in via eccezionale, qualora la disciplina contrattuale in materia lo consenta, esser ricoperta mediante contratto di diritto privato di durata non superiore a tre anni rinnovabile una sola volta. Le funzioni di cui al presente comma possono essere attribuite ad esperti di adeguata qualificazione, con esperienza acquisita nell'esercizio di funzioni dirigenziali nelle pubbliche amministrazioni o in organismi privati di analoga complessita', conseguendo riconosciuti e apprezzabili risultati. 6. La revoca delle funzioni dirigenziali e' disposta dal consiglio di amministrazione con atto motivato, previa contestazione all'interessato. 7. L'accesso alla qualifica di dirigente avviene per concorso indetto dall'IUAV, ovvero per corso-concorso organizzato anche tra piu' Atenei sulla base di appositi accordi, per il tramite di scuole di alta formazione riconosciute dal Ministero per la funzione pubblica. 8. I requisiti per l'accesso alla qualifica indicata al precedente comma, i procedimenti di selezione, nonche' le modalita' di composizione delle commissioni giudicatrici sono fissate dal regolamento generale di Ateneo di cui al successivo art. 14, comma 2. Titolo 5 ORGANI DI GARANZIA Art. 13. Il consiglio di Garanzia 1. Il consiglio di Garanzia raccoglie ed istruisce le istanze proposte da tutte le componenti dell'IUAV in ordine al rispetto delle finalita' istituzionali dello stesso e delle norme poste dallo statuto e dai regolamenti di cui al successivo titolo 6, nonche' sul funzionamento delle strutture e dei servizi dell'Ateneo. E' di specifica competenza del consiglio di Garanzia: a) intervenire per la tutela di chiunque si ritenga leso nei propri diritti o interessi da abusi, disfunzioni, carenze o ritardi imputabili a provvedimenti, atti, comportamenti anche omissivi di organi e uffici o singoli, appartengano questi al personale docente o tecnico e amministrativo, convocando i diretti interessati e segnalando disfunzioni ai competenti organi ai fini degli opportuni provvedimenti; il consiglio deve sempre fornire una motivata risposta a coloro che gli si rivolgono; b) formulare proposte al senato accademico e al consiglio di amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, circa il miglior funzionamento delle strutture e dei servizi dell'Ateneo, con particolare riguardo a quelli relativi alla valutazione delle attivita' didattiche, di ricerca e gestionali svolte in relazione alle finalita' istituzionali dell'IUAV; c) promuovere ogni iniziativa utile per la piena attuazione dei principi di pari opportunita' previsti dalla vigente disciplina al riguardo; d) inviare annualmente al senato accademico, al consiglio di amministrazione e al senato degli studenti una relazione sull'attivita' svolta; tale relazione viene iscritta all'ordine del giorno di un'apposita riunione congiunta del senato accademico, del consiglio di amministrazione e del senato degli studenti. 2. Il consiglio di Garanzia per espletare le proprie funzioni si avvale degli strumenti ed adotta, nell'ambito delle proprie attribuzioni, tutte le iniziative che ritiene opportune. Il presidente del consiglio di Garanzia, o un suo delegato, partecipa a titolo consultivo alle sedute del senato accademico, del consiglio di amministrazione e al senato accademico integrato ai sensi del successivo art. 18. Il consiglio di Garanzia, o il suo presidente, puo' richiedere al rettore di convocare in via straordinaria gli organi di governo qualora lo ritenga opportuno. 3. Il consiglio di Garanzia e' composto da: a) un rappresentante dei professori di ruolo di prima fascia, un rappresentante dei professori di ruolo di seconda fascia e un rappresentante dei ricercatori; b) tre rappresentanti degli studenti; c) tre rappresentanti del personale tecnico e amministrativo. I criteri di individuazione delle rappresentanze di cui alle lettere a) e c) e le relative procedure di elettorato sono fissate dal regolamento generale di Ateneo di cui al successivo art. 14, comma 2. I criteri di individuazione della rappresentanza degli studenti e le relative procedure di elettorato sono fissate dal regolamento degli studenti di cui al successivo art. 14, comma 3. Il consiglio di Garanzia stabilisce con propria deliberazione il regolamento interno, le modalita' e i tempi del proprio funzionamento, le norme e le procedure per l'elezione del presidente da parte dei suoi membri nell'ambito del consiglio stesso. 4. Il consiglio di Garanzia e' convocato dal presidente in via ordinaria almeno ogni due mesi e in via straordinaria quando occorra, ovvero quando ne facciano motivata richiesta un terzo dei suoi membri o almeno il settanta per cento di una delle sue componenti. Titolo 5-bis ORGANI DI CONSULENZA E DI CONTROLLO Art. 13-bis. Il collegio dei revisori dei conti 1. Il collegio dei revisori dei conti e' l'organo indipendente di consulenza e di controllo interno sulla regolarita' della gestione amministrativa dell'IUAV; i compiti e le modalita' di funzionamento del collegio sono fissate dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' di cui al successivo art. 16. 2. Il collegio e' composto da un presidente, due membri effettivi e due membri supplenti designati dal consiglio di amministrazione tra esperti amministrativo-contabili, su proposta del rettore e da questi nominati con proprio decreto. 3. Il collegio dura in carica tre anni finanziari; il mandato conferito ai suoi componenti e' rinnovabile. Titolo 5-ter VALUTAZIONE DELLE ATTIVITA' Art. 13-ter. Nucleo di valutazione di Ateneo 1. L'IUAV adotta, ai sensi della vigente disciplina, un sistema di valutazione interna delle attivita' di formazione (didattiche e di orientamento) e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio e della gestione amministrativa, verificandone, anche mediante analisi comparativa dei costi e dei rendimenti, la produttivita', nonche' l'efficacia e l'efficienza dei relativi servizi, l'imparzialita' e il buon andamento dell'azione ammnistrativa. 2. Le funzioni di cui al precedente comma sono svolte dal nucleo di valutazione di Ateneo. Il nucleo determina le metodologie per la valutazione delle attivita' didattiche, di ricerca, di diritto allo studio e di gestione amministrativa che si svolgono presso l'IUAV, nonche' i relativi parametri di riferimento, curandone l'opportuno adeguamento con cadenza almeno annuale. Il nucleo trasmette i risultati della propria attivita' agli organi di governo e di gestione dell'Ateneo. L'IUAV assicura al nucleo autonomia operativa, diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessari all'espletamento di dette funzioni, nonche' la pubblicita' e la diffusione degli atti prodotti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza. Il nucleo acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attivita' didattiche e trasmette un'apposita relazione, entro il 30 aprile di ciascun anno, al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e al Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, unitamente alle informazioni e ai dati che a detto Comitato il nucleo e' tenuto a comunicare a norma di legge. 3. Il nucleo e' costituito da cinque componenti di cui almeno due scelti tra studiosi ed esperti, anche in campo non accademico, di comprovata competenza e professionalita' in materia di procedure di valutazione e di controlli di gestione. 4. I componenti il nucleo di cui al precedente comma sono nominati con delibera del consiglio di amministrazione su proposta del rettore d'intesa con il direttore amministrativo. Il consiglio designa altresi' tra detti componenti il presidente del nucleo. 5. Il nucleo nella composizione di cui al precedente comma 3 e' costituito con decreto del rettore e dura in carica tre anni. Il mandato conferito ai suoi componenti e' rinnovabile. 6. L'IUAV assicura al nucleo il supporto tecnico e amministrativo secondo le procedure previste a riguardo dal regolamento generale di Ateneo. Titolo 6 AUTONOMIA REGOLAMENTARE Art. 14. Regolamenti di organizzazione 1. L'organizzazione dell'IUAV e' disciplinata, in subordine alle norme generali del vigente ordinamento universitario e a quelle poste dallo statuto: a) dal regolamento generale di Ateneo; b) dal regolamento degli studenti; c) dai regolamenti delle strutture didattiche e di ricerca di cui al precedente titolo 3. 2. Il regolamento generale di Ateneo fissa tutte le norme relative all'organizzazione e alle procedure di funzionamento degli organi di governo di cui al precedente titolo 2, ai criteri di organizzazione delle strutture didattiche e di ricerca di cui al precedente titolo 3, nonche' l'organigramma e le modalita' attuative delle strutture tecniche e amministrative di cui al precedente titolo 4. Esso fissa, altresi', le procedure di elezione degli organi di ogni ordine e grado dell'IUAV e delle rappresentanze in essi presenti, salvo quanto previsto al successivo comma 3. Il regolamento generale di Ateneo e' deliberato dal senato accademico, a norma del precedente art. 6, comma 1, lettera c), ed emanato dal rettore con proprio decreto, espletate le procedure e decorsi i termini di cui alla legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 6, commi 6, 9, 10 e 11. 3. Il regolamento degli studenti fissa i criteri e le modalita' di elezione, convocazione e funzionamento relativi al senato degli studenti di cui al precedente art. 8, nonche' quelli relativi alla partecipazione delle rappresentanze studentesche negli altri organi di ogni ordine e grado dell'IUAV, nei quali per legge o per statuto sia prevista la presenza di detta rappresentanza. Esso e' deliberato dal senato degli studenti, a norma del precedente art. 8, comma 1, lettera a), sentito il senato accademico, ed e' emanato dal rettore con proprio decreto, espletate le procedure e trascorsi i termini indicati al precedente comma 2 del presente articolo. 4. I regolamenti delle strutture didattiche e di ricerca di cui al precedente titolo 3 disciplinano, nell'ambito delle attribuzioni e delle competenze di ciascuna di esse e nel rispetto delle norme poste al riguardo dal regolamento generale di Ateneo di cui al precedente comma 2, l'organizzazione e le procedure di funzionamento delle strutture alle quali si riferiscono. Essi sono deliberati dai consigli di dette strutture, secondo quanto stabilito ai precedenti articoli 10 e 11 ed emanati con decreto del rettore, (...) previo controllo da parte del senato accademico nella forma della richiesta motivata di riesame. Art. 15. Regolamenti degli ordinamenti didattici 1. L'ordinamento degli studi dei corsi e delle scuole istituiti presso l'IUAV ai sensi della vigente legislazione sono disciplinati, secondo quanto previsto dagli articoli 11 e 12 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 569, rispettivamente: a) dal regolamento didattico di Ateneo; b) dai regolamenti didattici dei corsi di studio. 2. Il regolamento didattico di Ateneo e' deliberato dal senato accademico, a norma del precedente art. 6, comma 1, lettera e), ed e' emanato con decreto del rettore con le modalita' previste dalla legge 19 novembre 1990, n. 341, art. 11, comma 1. 3. I regolamenti didattici dei corsi di studio sono deliberati, in conformita' con i principi posti dal regolamento didattico di Ateneo di cui al precedente comma 2, dal senato accademico, su proposta delle competenti strutture didattiche in cui detti corsi si svolgono, previo parere delle commissioni paritetiche di cui al precedente art. 10, comma 2, sentito il senato degli studenti. Art. 16. Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' 1. L'esercizio dell'autonomia amministrativa, finanziaria e contabile da parte degli organi di Governo e delle strutture dell'IUAV, cui a norma del successivo art. 17 sono demandate le relative attribuzioni e competenze, e' disciplinato dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita'. Esso e' emanato con decreto del rettore dell'IUAV, su deliberazione del consiglio di amministrazione, secondo quanto stabilito dal precedente art. 7, comma 1, lettera a), nell'osservanza di quanto previsto dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 7, commi 8 e 9. 2. Il regolamento di Ateneo di cui al precedente comma 1 puo' derogare alle norme del vigente ordinamento contabile dello Stato e degli enti pubblici, rispettandone comunque i relativi principi. Art. 17. Individuazione degli organi e delle strutture dotati di autonomia amministrativa, finanziaria e contabile 1. Nei limiti e con le modalita' di esercizio previsti dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' di cui al precedente art. 16 e' attribuita autonomia amministrativa, finanziaria e di spesa: a) alle facolta'; b) ai dipartimenti; c) ai centri interdipartimentali di ricerca di cui al precedente art. 9, comma 6, alle divisioni e (...) alle aree di cui al precedente art. 12, comma 1, nonche' ai centri di servizio speciale di cui allo stesso articolo comma 2, previa delibera del consiglio di amministrazione, sentito il senato accademico. Titolo 7 NORME FINALI, TRANSITORIE ED ABROGATIVE Art. 18. Modifiche dello statuto 1. Le modifiche dello statuto sono deliberate a maggioranza assoluta dei componenti del senato accademico, integrato dal Direttore amministrativo e da due membri per ciascuna delle rappresentanze di cui al precedente art. 6, comma 3, secondo capoverso, designate al loro interno dalle rappresentanze stesse, con le procedure di cui all'art. 6, commi 9, 10 e 11 della legge 9 maggio 1989, n. 168, sentiti le facolta' e i dipartimenti, nonche', per quanto di sua pertinenza, il senato degli studenti. Le facolta' ed i dipartimenti, nonche', per quanto di sua pertinenza, il senato degli studenti possono sottoporre al senato accademico proposte di modifica del presente statuto. Art. 19. Emanazione dello statuto e delle modifiche di esso 1. Lo statuto, nonche' le relative modifiche, sono emanati con decreto del rettore dell'IUAV ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 6, commi 9 e 10. Art. 20. Entrata in vigore dello statuto e delle modifiche di esso 1. Lo statuto entra in vigore alla data di emanazione del decreto del rettore emesso ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, art. 16, comma 2. Le modifiche allo stesso entrano in vigore allo data di emanazione del relativo decreto del rettore di cui al precedente art. 19, comma 1. 2. Entro e non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore delle modifiche dello statuto, ai sensi di quanto previsto al precedente comma 1, gli organi di governo dell'IUAV e quelli delle strutture didattiche e di ricerca di cui ai precedenti titoli 2 e 3, nonche' il consiglio di amministrazione deliberano le modifiche dei regolamenti di rispettiva competenza di cui al precedente titolo 6 al fine del necessario adeguamento dei relativi dispositivi alle modifiche statutarie stesse. 3. Per consentire la successione ordinata dei mandati nei vari organi, il mandato del rettore cominciato il 1o novembre 1991, termina il 31 ottobre 1994. Art. 21. Inizio dell'anno accademico e di decorrenza dei mandati 1. L'anno accademico ha inizio il 1o novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo. 2. Tutti i mandati relativi agli organi di governo ed a quelli delle strutture didattiche e di ricerca di cui ai precedenti titoli 2 e 3, nonche' al consiglio di Garanzia di cui al titolo 5 hanno decorrenza con l'inizio dell'anno accademico successivo a quello in cui i mandati stessi risultano conferiti a norma delle disposizioni poste al riguardo dallo statuto. Art. 21-bis. Attivita' didattica del rettore 1. Il rettore e il pro rettore possono avvalersi della facolta' di essere esonerati dall'attivita' didattica e d'insegnamento per il periodo del loro mandato. Art. 22. Validita' delle deliberazioni degli organi collegiali 1. L'adunanza degli organi collegiali e' valida quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti aventi voto deliberativo, salvo deroghe che possono esser previste al riguardo dal regolamento generale di Ateneo di cui al precedente art. 14, comma 2. 2. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti, tranne che sia altrimenti disposto a norma di legge o di statuto. 3. Gli assenti aventi diritto a voto deliberativo che abbiano prodotto giustificazione scritta tempestivamente non concorrono alla determinazione del numero legale. Art. 22-bis. Assistenti di ruolo e professori incaricati 1. Gli assistenti di ruolo ad esaurimento ed i professori incaricati stabilizzati di cui alla vigente disciplina sullo stato giuridico della docenza, hanno, finche' dette categorie di docenza sussisteranno, a tutti gli effetti le prerogative, rispettivamente dei ricercatori confermati e dei professori di ruolo di seconda fascia. Art. 23. Pubblicita' delle deliberazioni 1. E' garantito a chiunque ne abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti il diritto di accesso ai documenti amministrativi relativi all'attivita' dell'IUAV a norma della legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 23 e seguenti, secondo le modalita' da questa sancite. Art. 24. Incompatibilita' ed assenze 1. Nessuno puo' assumere piu' di un mandato negli organi di ogni ordine e grado, salvo ne sia membro di diritto a norma di legge o di statuto, fatte salve le eccezioni previste dallo statuto stesso. 2. Chiunque non partecipi per piu' di tre volte consecutive alle adunanze degli organi di cui e' membro, per elezione o nomina, senza giustificazione decade dal mandato rivestito. Art. 25. Tempo pieno 1. Per l'espletamento delle cariche e dei mandati in tutti gli organi di ogni ordine e grado debbono rispettarsi le vigenti disposizioni di legge in materia di osservanza del tempo pieno. Art. 25-bis. Poteri d'ordinanza 1. I presidi di facolta' (...) ed i direttori di dipartimento provvedono, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, in via provvisoria, in casi straordinari di necessita' e di urgenza, con proprio decreto, anche in materia di competenza di altri organi delle relative strutture didattiche e scientifiche a norma del presente statuto, salvo ratifica, entro sessanta giorni dall'emanazione dell'atto in questione, dell'organo competente. Art. 26. (...) Art. 27. Norma abrogativa 1. In attuazione dell'art. 33, ultimo comma della Costituzione, fatti salvi i principi stabiliti dalla legge 9 maggio 1989, n. 168, nonche' quelli che si desumono dalla legislazione vigente in materia di ordinamenti didattici universitari, di diritto allo studio, di stato giuridico e di trattamento economico del personale, con l'entrata in vigore dello statuto, sono abrogate, con riferimento alla disciplina dell'esercizio dell'autonomia funzionale dell'IUAV, tutte le disposizioni incompatibili con detti principi, nonche' con le norme da esso poste.
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Tabella "A" (*) ELENCO DELLE FACOLTA' E DEI CORSI DI STUDIO ISTITUITI PRESSO L'IUAV Facolta' di architettura corsi di laurea: scienze dell'architettura; produzione dell'edilizia; corsi di laurea specialistica: architettura; conservazione e restauro dell'architettura; progettazione urbanistica; storia dell'architettura. Facolta' di pianificazione del territorio corsi di laurea: scienze della pianificazione urbanistica e territoriale; sistemi informativi territoriali; corsi di laurea specialistica: pianificazione della citta' e del territorio; pianificazione e politiche dell'ambiente; politiche territoriali; recupero e manutenzione urbana e territoriale. Facolta' di design e arti corsi di laurea specialistica: progettazione e produzione delle arti visive; scienze e tecniche del teatro. ELENCO DEI DIPARTIMENTI ISTITUITI PRESSO L'IUAV Dipartimento di costruzione dell'architettura; Dipartimento di pianificazione; Dipartimento di progettazione architettonica; Dipartimento di storia dell'architettura; Dipartimento di urbanistica. I corsi di studio sotto elencati, in atto attivati ai sensi degli ordinamenti didattici previgenti il decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, saranno disattivati alla conclusione dei relativi cicli di studio da parte degli studenti attualmente iscritti agli stessi e che non abbiano esercitato l'opzione prevista dalla vigente legislazione in favore dei corsi di studio istituiti presso l'IUAV ai sensi del decreto ministeriale 4 agosto 2000 e del decreto ministeriale 28 novembre 2000. Facolta' di architettura corsi di laurea: architettura; storia e conservazione dei beni architettonici e ambientali; corsi di diploma: edilizia. Facolta' di pianificazione del territorio corsi di laurea: pianificazione territoriale, urbanistica e ambientale; corsi di diploma: sistemi informativi territoriali. Facolta' di design e arti corsi di diploma: disegno industriale. (*) Aggiornata al 5 giugno 2001. |
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