| Gazzetta n. 145 del 25 giugno 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  
| DECRETO 9 aprile 2001 |  
| Modalita' di attuazione degli interventi strutturali e di prevenzione per  l'eradicazione  delle  infezioni di lingua blu negli allevamenti ovini, influenza aviaria negli allevamenti avicoli e fauna selvatica, flavescenza dorata nei vigneti e sharka nei frutteti. |  
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                     IL MINISTRO DELLE POLITICHE                        AGRICOLE E FORESTALI
    Vista  la  legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente disposizioni per  la  formazione  del  bilancio  annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001);  Visto  l'art.  129,  comma 1, della medesima legge n. 388/2000, che prevede  interventi  strutturali  e  di prevenzione negli allevamenti ovini  colpiti  dalla  malattia  della  lingua blu, negli allevamenti avicoli  e  fauna  selvatica  colpiti  dall'influenza  aviaria, negli impianti  viticoli  colpiti  da  flavescenza  dorata,  negli impianti frutticoli   colpiti   dalla   malattia  Sharka,  nonche'  interventi strutturali  e di prevenzione, dell'encefalopatia spongiforme bovina, compreso  il  sostegno  alla  tracciabilita' delle carni, e aiuti per l'eccezionale crisi agrumicola;  Considerato  che  le  modalita'  di attuazione degli interventi nei limiti  dei  tetti  di  spesa fissati dallo stesso art. 129, comma 1, sono  stabilite  con  decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali;  Ritenuta  l'opportunita'  di  individuare i criteri a cui si devono uniformare  le  regioni  per  la  concessione  degli  aiuti  volti al miglioramento  strutturale  e di prevenzione per l'eradicazione delle infezioni  di  lingua  blu,  influenza  aviaria, flavescenza dorata e sharka,  rinviando  a  separato  provvedimento le modalita' attuative degli   interventi   per   la   crisi  agrumicola  e  l'encefalopatia spongiforme bovina;  Sentiti i competenti settori tecnici delle regioni e delle province autonome;  Acquisito  il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo  Stato-regioni  e  le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 22 marzo 2001;                              Decreta:                               Art. 1.  Gli  interventi per l'eradicazione e la prevenzione delle infezioni di  lingua  blu  negli  allevamenti ovini, di influenza aviaria negli allevamenti  avicoli  e di fauna selvatica, di flavescenza dorata nei vigneti e di sharka nei frutteti, sono attuati dalle regioni, entro i limiti  degli  stanziamenti  di  bilancio,  secondo  le  modalita' di seguito indicate: 1. Lingua blu negli allevamenti ovini.  a)  Area  di  intervento:  territori  regionali  in  cui sono state riscontrate  le  infezioni  che  hanno  determinato  gli abbattimenti obbligatori e nei territori limitrofi di rispetto e sorveglianza.  b) Interventi finanziabili:    1)  costruzione  o  adeguamento  di locali di ricovero esistenti, senza  aumento  della  capacita' produttiva, per proteggere le greggi nelle  aree  di  maggiore  esposizione  e  aggressivita' dell'insetto vettore (culicoides imicola);    2)  i locali devono presentare idonee caratteristiche costruttive ed  essere  dotati  delle  necessarie attrezzature atte ad assicurare condizioni di benessere del bestiame ed impedire, o comunque limitare l'ingresso dell'insetto vettore;    3)  misure  di  prevenzione  attraverso  una  capillare  opera di informazione  agli  allevatori sulle razionali pratiche di conduzione per contenere l'espansione dell'infezione.  c) Entita' del contributo:    1)  fino  al  60%  della spesa ritenuta ammissibile dalla regione territorialmente competente per gli interventi di cui ai punti 1 e 2, lettera b);    2)  fino  al 100% della spesa sostenuta per gli interventi di cui al punto 3, lettera b), nel limite del 5% dell'assegnazione. 2. Influenza aviaria.  a) Area d'intervento: focolai delle infezioni e territori limitrofi di rispetto e sorveglianza, delimitati dalla regione.  b) Interventi finanziabili:    1)  miglioramento  delle  strutture  produttive  e di trattamento della  pollina,  per  garantire  la  sicurezza  igienico-sanitaria  e migliorare  il  benessere degli animali, senza aumentare le capacita' produttive;    2)  adeguare  i  sistemi  produttivi  ad  ulteriori normative che prevedono  nuovi standard di sicurezza igienico-sanitaria, ambientale e  di  benessere  degli  animali,  favorendo  anche  le riconversioni produttive nell'ambito delle specie avicole, per esigenze sanitarie o di mercato, senza aumentare le capacita' produttive.  c) Entita' del contributo:    1)  fino  al  60%  della spesa ritenuta ammissibile dalla regione territorialmente competente, elevabile al 75% nei seguenti casi:      2) adeguamento di impianti di allevamento di galline ovaiole in gabbia,  ai  sistemi alternativi previsti dall'art. 4, comma 1, della direttiva   1999/74/CEE   del   Consiglio  del  19 luglio  1999,  che stabilisce nuove regole per la protezione delle galline ovaiole;      3)  adeguamento  degli  impianti  per  l'allevamento di galline ovaiole,  polli  da  ingrasso,  faraone,  anatre, tacchini e oche, al regolamento  CEE  2092/91,  integrato  dal regolamento CE 1804/99 del Consiglio del 19 luglio 1999, ai fini delle produzioni biologiche;      4)  adeguamento degli impianti di fauna selvatica alle seguenti disposizioni:  articoli  10,  comma 7, e 18, della legge n. 157/1992, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 1997.  Le  regioni  stabiliscono  le  priorita'  in base alle richieste di intervento,  tenuto  conto delle disponibilita' finanziarie derivanti dalla ripartizione degli stanziamenti di bilancio. 3. Flavescenza dorata nei vigneti.  a) Area d'intervento: territori vitati, delimitati dalla regione in cui  e'  stata  dichiarata la lotta obbligatoria ai sensi del decreto ministeriale  31 maggio  2000, n. 32442; sono ammessi a finanziamento anche  le  estirpazioni  indicate  dalle  regioni ed i corrispondenti reimpianti,    accertati    dalle    regioni   stesse   anteriormente all'emissione dei decreti di lotta obbligatoria.  b) Interventi finanziabili:    1)  estirpazione  delle  piante  infette,  comprese  viti madri e barbatelle in vivaio senza l'obbligo di reimpianto;    2)  reimpianto  senza aumento di superfici, anche in aree diverse da quelle di estirpazione.  c) Spesa finanziabile:    1)  fino  a  L. 4.000.000  per  ettaro,  per l'estirpazione senza reimpianto;    2)  fino  a  L. 30.000.000  per  ettaro, per l'estirpazione ed il reimpianto;    3)  fino a L. 5.000 per pianta, per il rimpiazzo di piante sparse nel vigneto;    4) fino a L. 2.500 per la distruzione di barbatelle in vivaio.  I  predetti  limiti  di  spesa possono essere aggiornati qualora si verifichino notevoli variazioni di costi nel triennio previsto per la realizzazione dell'intervento.  d) Entita' del contributo:    1)  fino  al 60% della spesa ritenuta ammissibile, entro i limiti dei parametri indicati al punto c).  e) Adempimenti particolari:    1)  la  spesa  finanziabile  per  i  reimpianti  e i rimpiazzi e' ammessa a contributo dalle regioni alle seguenti condizioni:      2) che il reimpianto avvenga in particelle in cui non risultino piante  infette  e,  purche'  situate  nella  stessa  zona  tipica di produzione;      3)  che siano presentate le fatture d'acquisto delle barbatelle che  devono essere garantite esenti da infezioni in base alle vigenti norme fitosanitarie, dei pali di sostegno, dei fili di acciaio, delle ancore  e  di  ogni  altro  materiale  necessario  all'impianto di un vigneto  costituendone  parte  integrante.  Le spese per l'esecuzione delle fasi di estirpazione e di reimpianto, sostenute dai viticoltori con il proprio lavoro, devono essere adeguatamente rendicontate;      4)  che i beneficiari dei contributi siano, a qualunque titolo, i  conduttori  del  vigneto  danneggiato, oppure i proprietari quando viene operata soltanto l'estirpazione senza reimpianto;      5)  che  siano  state  rispettate  le  razionali  condizioni di profilassi  prescritte  dai  servizi  fitosanitari  regionali e siano state  rispettate  le  norme di impianto e coltivazione contenute nei disciplinari  di  produzione  delle indicazioni geografiche tipiche o delle denominazioni di origine. 4. Infezioni di sharka nei frutteti.  a)  Area d'intervento: territori delimitati dalla regione in cui e' stato   dichiarata   la  lotta  obbligatoria  ai  sensi  del  decreto ministeriale 29 novembre 1996.  b)  Interventi  finanziabili  =  misura  dell'aiuto  -  entita' del contributo:    1)   per   il   risanamento   delle   aree   frutticole   colpite dall'infezione di sharka, si confermano i parametri contributivi e le modalita' previsti dall'art. 1 della legge 1o luglio 1997, n. 206.  c) Adempimenti particolari:    i  contributi  sono  concessi  dopo  la  verifica  della avvenuta esecuzione  di  tutte  le  prescrizioni  stabilite per l'eradicazione delle  infezioni  e  possono riguardare anche il reimpianto di specie frutticole  diverse da quelle preesistenti, previa autorizzazione del competente ufficio regionale.  Per  contenere  la spesa entro la quota di stanziamento assegnata a ciascuna   regione,  i  limiti  contributivi  stabiliti  dalla  legge 1o luglio  1997,  n.  206,  possono essere variati in diminuzione con provvedimento regionale.  |  
|   |                                 Art. 2.  Gli  interventi  stabiliti al precedente art. 1, sono integrativi e complementari  di  analoghe  misure previste nei programmi regionali, predisposti  ai  sensi  del  regolamento  n.  1257/99, nel quadro del sostegno comunitario di sviluppo rurale.  |  
|   |                                 Art. 3.  Alla ripartizione degli stanziamenti recati dall'art. 129, comma 1, lettere  a),  c),  d) ed f), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si provvedera'  per  ciascuna  annualita'  sulla  base dei fabbisogni di spesa accertati all'inizio di ciascun esercizio, a partire dal 2001.  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 9 aprile 2001
                                           Il Ministro: Pecoraro Scanio
  Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2001 Ufficio  di  controllo  sui  Ministeri  delle  attivita'  produttive, registro  n.  1    Ministero  delle  politiche  agricole e forestali, foglio n. 139  |  
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