Gazzetta n. 145 del 25 giugno 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 9 aprile 2001 |
Modalita' di attuazione degli interventi strutturali e di prevenzione per l'eradicazione delle infezioni di lingua blu negli allevamenti ovini, influenza aviaria negli allevamenti avicoli e fauna selvatica, flavescenza dorata nei vigneti e sharka nei frutteti. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, concernente disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001); Visto l'art. 129, comma 1, della medesima legge n. 388/2000, che prevede interventi strutturali e di prevenzione negli allevamenti ovini colpiti dalla malattia della lingua blu, negli allevamenti avicoli e fauna selvatica colpiti dall'influenza aviaria, negli impianti viticoli colpiti da flavescenza dorata, negli impianti frutticoli colpiti dalla malattia Sharka, nonche' interventi strutturali e di prevenzione, dell'encefalopatia spongiforme bovina, compreso il sostegno alla tracciabilita' delle carni, e aiuti per l'eccezionale crisi agrumicola; Considerato che le modalita' di attuazione degli interventi nei limiti dei tetti di spesa fissati dallo stesso art. 129, comma 1, sono stabilite con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali; Ritenuta l'opportunita' di individuare i criteri a cui si devono uniformare le regioni per la concessione degli aiuti volti al miglioramento strutturale e di prevenzione per l'eradicazione delle infezioni di lingua blu, influenza aviaria, flavescenza dorata e sharka, rinviando a separato provvedimento le modalita' attuative degli interventi per la crisi agrumicola e l'encefalopatia spongiforme bovina; Sentiti i competenti settori tecnici delle regioni e delle province autonome; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato-regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 22 marzo 2001; Decreta: Art. 1. Gli interventi per l'eradicazione e la prevenzione delle infezioni di lingua blu negli allevamenti ovini, di influenza aviaria negli allevamenti avicoli e di fauna selvatica, di flavescenza dorata nei vigneti e di sharka nei frutteti, sono attuati dalle regioni, entro i limiti degli stanziamenti di bilancio, secondo le modalita' di seguito indicate: 1. Lingua blu negli allevamenti ovini. a) Area di intervento: territori regionali in cui sono state riscontrate le infezioni che hanno determinato gli abbattimenti obbligatori e nei territori limitrofi di rispetto e sorveglianza. b) Interventi finanziabili: 1) costruzione o adeguamento di locali di ricovero esistenti, senza aumento della capacita' produttiva, per proteggere le greggi nelle aree di maggiore esposizione e aggressivita' dell'insetto vettore (culicoides imicola); 2) i locali devono presentare idonee caratteristiche costruttive ed essere dotati delle necessarie attrezzature atte ad assicurare condizioni di benessere del bestiame ed impedire, o comunque limitare l'ingresso dell'insetto vettore; 3) misure di prevenzione attraverso una capillare opera di informazione agli allevatori sulle razionali pratiche di conduzione per contenere l'espansione dell'infezione. c) Entita' del contributo: 1) fino al 60% della spesa ritenuta ammissibile dalla regione territorialmente competente per gli interventi di cui ai punti 1 e 2, lettera b); 2) fino al 100% della spesa sostenuta per gli interventi di cui al punto 3, lettera b), nel limite del 5% dell'assegnazione. 2. Influenza aviaria. a) Area d'intervento: focolai delle infezioni e territori limitrofi di rispetto e sorveglianza, delimitati dalla regione. b) Interventi finanziabili: 1) miglioramento delle strutture produttive e di trattamento della pollina, per garantire la sicurezza igienico-sanitaria e migliorare il benessere degli animali, senza aumentare le capacita' produttive; 2) adeguare i sistemi produttivi ad ulteriori normative che prevedono nuovi standard di sicurezza igienico-sanitaria, ambientale e di benessere degli animali, favorendo anche le riconversioni produttive nell'ambito delle specie avicole, per esigenze sanitarie o di mercato, senza aumentare le capacita' produttive. c) Entita' del contributo: 1) fino al 60% della spesa ritenuta ammissibile dalla regione territorialmente competente, elevabile al 75% nei seguenti casi: 2) adeguamento di impianti di allevamento di galline ovaiole in gabbia, ai sistemi alternativi previsti dall'art. 4, comma 1, della direttiva 1999/74/CEE del Consiglio del 19 luglio 1999, che stabilisce nuove regole per la protezione delle galline ovaiole; 3) adeguamento degli impianti per l'allevamento di galline ovaiole, polli da ingrasso, faraone, anatre, tacchini e oche, al regolamento CEE 2092/91, integrato dal regolamento CE 1804/99 del Consiglio del 19 luglio 1999, ai fini delle produzioni biologiche; 4) adeguamento degli impianti di fauna selvatica alle seguenti disposizioni: articoli 10, comma 7, e 18, della legge n. 157/1992, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 marzo 1997. Le regioni stabiliscono le priorita' in base alle richieste di intervento, tenuto conto delle disponibilita' finanziarie derivanti dalla ripartizione degli stanziamenti di bilancio. 3. Flavescenza dorata nei vigneti. a) Area d'intervento: territori vitati, delimitati dalla regione in cui e' stata dichiarata la lotta obbligatoria ai sensi del decreto ministeriale 31 maggio 2000, n. 32442; sono ammessi a finanziamento anche le estirpazioni indicate dalle regioni ed i corrispondenti reimpianti, accertati dalle regioni stesse anteriormente all'emissione dei decreti di lotta obbligatoria. b) Interventi finanziabili: 1) estirpazione delle piante infette, comprese viti madri e barbatelle in vivaio senza l'obbligo di reimpianto; 2) reimpianto senza aumento di superfici, anche in aree diverse da quelle di estirpazione. c) Spesa finanziabile: 1) fino a L. 4.000.000 per ettaro, per l'estirpazione senza reimpianto; 2) fino a L. 30.000.000 per ettaro, per l'estirpazione ed il reimpianto; 3) fino a L. 5.000 per pianta, per il rimpiazzo di piante sparse nel vigneto; 4) fino a L. 2.500 per la distruzione di barbatelle in vivaio. I predetti limiti di spesa possono essere aggiornati qualora si verifichino notevoli variazioni di costi nel triennio previsto per la realizzazione dell'intervento. d) Entita' del contributo: 1) fino al 60% della spesa ritenuta ammissibile, entro i limiti dei parametri indicati al punto c). e) Adempimenti particolari: 1) la spesa finanziabile per i reimpianti e i rimpiazzi e' ammessa a contributo dalle regioni alle seguenti condizioni: 2) che il reimpianto avvenga in particelle in cui non risultino piante infette e, purche' situate nella stessa zona tipica di produzione; 3) che siano presentate le fatture d'acquisto delle barbatelle che devono essere garantite esenti da infezioni in base alle vigenti norme fitosanitarie, dei pali di sostegno, dei fili di acciaio, delle ancore e di ogni altro materiale necessario all'impianto di un vigneto costituendone parte integrante. Le spese per l'esecuzione delle fasi di estirpazione e di reimpianto, sostenute dai viticoltori con il proprio lavoro, devono essere adeguatamente rendicontate; 4) che i beneficiari dei contributi siano, a qualunque titolo, i conduttori del vigneto danneggiato, oppure i proprietari quando viene operata soltanto l'estirpazione senza reimpianto; 5) che siano state rispettate le razionali condizioni di profilassi prescritte dai servizi fitosanitari regionali e siano state rispettate le norme di impianto e coltivazione contenute nei disciplinari di produzione delle indicazioni geografiche tipiche o delle denominazioni di origine. 4. Infezioni di sharka nei frutteti. a) Area d'intervento: territori delimitati dalla regione in cui e' stato dichiarata la lotta obbligatoria ai sensi del decreto ministeriale 29 novembre 1996. b) Interventi finanziabili = misura dell'aiuto - entita' del contributo: 1) per il risanamento delle aree frutticole colpite dall'infezione di sharka, si confermano i parametri contributivi e le modalita' previsti dall'art. 1 della legge 1o luglio 1997, n. 206. c) Adempimenti particolari: i contributi sono concessi dopo la verifica della avvenuta esecuzione di tutte le prescrizioni stabilite per l'eradicazione delle infezioni e possono riguardare anche il reimpianto di specie frutticole diverse da quelle preesistenti, previa autorizzazione del competente ufficio regionale. Per contenere la spesa entro la quota di stanziamento assegnata a ciascuna regione, i limiti contributivi stabiliti dalla legge 1o luglio 1997, n. 206, possono essere variati in diminuzione con provvedimento regionale. |
| Art. 2. Gli interventi stabiliti al precedente art. 1, sono integrativi e complementari di analoghe misure previste nei programmi regionali, predisposti ai sensi del regolamento n. 1257/99, nel quadro del sostegno comunitario di sviluppo rurale. |
| Art. 3. Alla ripartizione degli stanziamenti recati dall'art. 129, comma 1, lettere a), c), d) ed f), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si provvedera' per ciascuna annualita' sulla base dei fabbisogni di spesa accertati all'inizio di ciascun esercizio, a partire dal 2001. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione, e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 9 aprile 2001
Il Ministro: Pecoraro Scanio
Registrato alla Corte dei conti il 28 maggio 2001 Ufficio di controllo sui Ministeri delle attivita' produttive, registro n. 1 Ministero delle politiche agricole e forestali, foglio n. 139 |
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