| Gazzetta n. 145 del 25 giugno 2001 (vai al sommario) |  
| AGEA - AGENZIA PER LE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA |  
| COMUNICATO  |  
| Disciplinare   per   l'attuazione   dell'accordo  interprofessionale, campagna   2000,   per   le   patate  destinate  alla  trasformazione industriale. |  
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    Premesso     che     le     attivita'    collegate    all'accordo interprofessionale  patate  da industria, campagna 2000/2001, si sono concluse  nello  scorso  mese  di aprile  e  considerata l'urgenza di confermare  le  modalita'  operative  ai  soggetti  (Associazioni dei produttori, Unioni nazionali e regioni) impegnati alla contrattazione ed  al  controllo  dell'intervento,  si sottolinea che tali modalita' potrebbero  essere  oggetto  di  revisione per la campagna 2001/2002. Eventuali  cambiamenti,  la  cui elaborazione sara' concordata con le parti  coinvolte,  saranno  oggetto di successive comunicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.                               Art. 1.      Obiettivi di trasformazione e modalita' di contrattazione    L'accordo  interprofessionale  per la campagna 2000 per le patate destinate  alla trasformazione industriale (allegato 1), stipulato in data  23 marzo  2000  che  costituisce  parte integrante del presente provvedimento,  produce  i  propri  effetti  dalla  citata  data  del 23 marzo  2000  pertanto,  per  quanti  lo hanno sottoscritto, assume valore giuridico e dispone, tra l'altro, le seguenti regole base:      1)   il  presente  accordo  interprofessionale  rappresenta  la seconda  annualita'  del  programma  triennale avviato nella campagna 1999/2001;      2)  l'obiettivo  di  trasformazione per la presente campagna e' quantificato in 120.000 tonnellate;      3)    l'istituzione    di   un   fondo   nazionale   alimentato volontariamente dalla parte agricola e finalizzato alla realizzazione di programmi strategici per il settore;      4)  la  determinazione  ad ogni campagna dei prezzi minimi e di riferimento per le varie "fasce";      5)  le patate oggetto del presente accordo sono prodotte per la trasformazione  industriale  e  non  semplicemente  compravendute, in quanto  l'industria  si  colloca  nella  fase di trasformazione di un processo produttivo che e' iniziato con la semina e terminera' con la commercializzazione di prodotti finiti derivati dalle patate;      6)  il pagamento del prodotto da parte delle imprese acquirenti dovra'   avvenire  mediante  assegno  circolare  non  trasferibile  o bonifico  bancario  e  dovra' essere effettuato in un'unica soluzione entro sessanta giorni dal momento della consegna.  |  
|   |                                 Art. 2.                         Centri di raccolta    I  centri  di  raccolta  saranno  gestiti  dalle  associazioni di produttori  al di fuori degli impianti industriali. Qualora si tratti di  impianti di trasformazione direttamente gestiti da associazioni o cooperative  di  produttori,  tali  centri  potranno essere istituiti anche all'interno degli stabilimenti.    I  centri suddetti debbono essere forniti di bilico possibilmente automatico  per le operazioni di pesatura ed opportunamente dislocati in  modo  da  favorire  al massimo le operazioni di raccolta ed avvio all'industria del prodotto.    Le  associazioni  di  produttori  pataticoli  sono  incaricate ad esercitare  nei  centri  di  raccolta  le  operazioni specificate nel successivo art. 3.    Le  associazioni  di  produttori  devono  notificare alle regioni competenti  per  territorio l'ubicazione dei centri di raccolta ed il giorno di apertura.  |  
|   |                                 Art. 3.        Operazioni demandate alle associazioni di produttori    Per  le operazioni relative all'attivita' del centro di raccolta, le associazioni di produttori dovranno istituire apposito registro di carico  e  scarico, vidimato dalla regione competente per territorio, riportante  in  entrata, le indicazioni relative alle generalita' del socio, le quantita' e varieta' del prodotto conferito in uscita.    Il  suddetto registro deve riportare, oltre all'indicazione delle quantita',  le  caratteristiche  qualitative  del  prodotto conferito nonche' gli estremi del documento probante del trasporto (d.d.t.).    Le  partite  di  patate,  che sono avviate dai centri di raccolta alle   industrie   trasformatrici   devono  essere  accompagnate  dal documento  di  trasporto  previsto  dalla  normativa  fiscale vigente (d.d.t.) su cui deve essere obbligatoriamente riportato la varieta' e la fascia.    Una   copia  del  documento  di  trasporto  cosi'  redatto  sara' riscontrata  da  un  responsabile dell'impresa stessa e consegnata al vettore per la restituzione al centro di raccolta.  |  
|   |                                 Art. 4.        Accertamento dei conferimenti e delle trasformazioni    Al  fine di verificare il corretto andamento delle contrattazioni e  della  consegna  del  prodotto  alle  industrie  utilizzatrici, le regioni  interessate  istituiranno  specifici  gruppi di accertamento incaricati  di  esercitare,  nel corso della campagna, con cadenza da valutarsi  a  seconda delle esigenze locali per singole regioni e per le   necessita'  che  riterranno  opportune,  presso  le  imprese  di trasformazione  e  i  centri di raccolta, gli opportuni controlli sul conferimento  della  materia prima e su ogni altra attivita' connessa alla contrattazione de quo ed alla relativa trasformazione.    Allo  scopo  di  favorire l'attivita' di controllo da parte degli organismi  regionali, le industrie dovranno istituire un registro sul quale  saranno annotati i quantitativi di prodotto acquistato nonche' i quantitativi di prodotto finito ottenuto.    Le  risultanze  degli  accertamenti  effettuati  dagli  organismi regionali   nei   centri   di  raccolta  e  presso  le  industrie  di trasformazione  dovranno essere trasmessi all'A.G.E.A. da parte delle regioni competenti di norma entro trenta giorni a chiusura dei centri di raccolta e a ricevimento del prodotto da parte delle industrie.    Gli  organismi  regionali  dovranno  accertare il quantitativo di patate  entrate  nelle  varie  industrie  di trasformazione nonche' i quantitativi di prodotto ottenuto da tale trasformazione.    Tali  risultanze  sono  necessarie  al  fine  dell'erogazione del contributo spettante alle associazioni dei produttori.  |  
|   |                                 Art. 5.                              Contratti    I  contratti devono essere stipulati utilizzando il modello unico di  contratto,  parte  integrante dell'accordo e debbono prevedere la vendita  diretta del prodotto, dalle associazioni dei produttori alle industrie di trasformazione.    Sono  oggetto  degli aiuti previsti dall'accordo solo i contratti stipulati entro i termini previsti dall'accordo interprofessionale in argomento,  che riguardino le quantita' ripartite tra le associazioni dei produttori come risulta dal prospetto allegato all'accordo.    Copie  dei  contratti  e delle eventuali cessioni dovranno essere inviate,  a  cura  delle associazioni venditrici, al Ministero per le politiche  agricole  e  forestali  -  Direzione  generale  produzioni agroalimentari  e forestali, all'A.G.E.A., agli assessorati regionali competenti  per  territorio,  alle  Unioni  nazionali  dei produttori (UNAPA  e  Italpatate)  ed  alle  associazioni nazionali di categoria delle aziende di trasformazione, sia privati che cooperative.    Le  singole  imprese di trasformazione informeranno, almeno dieci giorni   prima  dell'inizio  della  trasformazione,  gli  assessorati dell'agricoltura competenti per territorio.  |  
|   |                                 Art. 6.           Dichiarazione delle associazioni dei produttori    Le  associazioni  dei  produttori pataticoli dovranno comunicare, con  cadenza  mensile,  alle  rispettive  Unioni,  i  quantitativi di patate,  suddivisi  per fasce di qualita', consegnati ad ogni singola industria.    Inoltre   le  medesime  associazioni  dovranno  inviare,  a  fine campagna,  all'A.G.E.A.  e  alle rispettive Unioni, una dichiarazione sostitutiva  di  notorieta',  firmata  dal legale rappresentante, che attesti  il  pagamento  dei  prezzi  di  cui  all'art. 3 dell'accordo interprofessionale ai propri associati.  |  
|   |                                 Art. 7.        Contenuto della domanda di concessione del contributo    La  domanda di contributo da indirizzare all'A.G.E.A. deve recare indicati  il  nome  e  l'indirizzo  del richiedente e le modalita' di pagamento.    La domanda deve altresi' essere corredata dai seguenti documenti:      a) certificato   di   iscrizione   alla  camera  di  commercio, attestante   anche   il   pieno  e  libero  esercizio  dell'attivita' commerciale, con data di emissione non superiore ai sei mesi;      b) dichiarazione   regionale   attestante   la   validita'  del riconoscimento dell'associazione dei produttori;      c) certificazione  antimafia  richiesta  nei  tempi  e nei modi previsti  per legge a cura degli interessati ai sensi del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  252 del 3 giugno 1998 e successive modificazioni ed integrazioni;      d) indicazione   dei   quantitativi  di  patate  contrattati  e consegnati  alle  varie  industrie  di  trasformazione, suddivisi per fasce;      e) copie      delle     fatture     debitamente     quietanzate dall'associazione venditrice, dalle quali risulti che la stessa abbia ottenuto  un  prezzo  pari  almeno a quelli indicati, a seconda della scelta  contrattuale  e  della  destinazione  delle  patate,  di  cui all'art. 3 dell'accordo interprofessionale;      f) una dichiarazione con la quale l'associazione attesta che il trasformatore  le  ha pagato un prezzo pari almeno ai prezzi definiti nell'art. 3 dell'accordo;      g) i  documenti  di  trasporto  previsti nel precedente art. 3, debitamente    controfirmati    e    timbrati   dall'associazione   e dall'industria;      h) certificazione  della  regione in ordine alle risultanze dei controlli di cui all'art. 4 del presente disciplinare presso i centri di raccolta e l'industria trasformatrice;      i) certificato    rilasciato    dall'unione   di   appartenenza attestante   l'avvenuto  pagamento  del  prezzo  di  cui  all'art.  3 dall'associazione dei produttori ai propri associati.    L'A.G.E.A.  provvedera'  alla  liquidazione  del  contributo alle associazioni dopo il completamento delle operazioni di trasformazione relative ai contratti con le stesse industrie.  |  
|   |                          PROTOCOLLO AGGIUNTIVO    Parte integrante dell'accordo interprofessionale patata 2000    Il  giorno  23 marzo  2000  presso  il  Ministero delle politiche agricole  e  forestali,  le Unioni nazionali dei produttori di patate UNAPA  e  ITALPATATE,  le Associazioni di categoria degli industriali (AIIPA)   e   ANICAV   con  la  partecipazione  delle  organizzazioni professionali  Coldiretti,  CIA e Confagricoltura, hanno sottoscritto l'accordo   interprofessionale   per   le   patate   destinate   alla trasformazione  industriale  per  la  campagna  2000  nel quale viene fissato  un  obiettivo  di  trasformazione di 120.000 tonnellate, nei limiti  delle  quantita'  ripartite  dalle  Unioni  nazionali  tra le Associazioni Produttori aderenti.    In  ordine  a quanto sopra e al fine di permettere l'applicazione delle  azioni  previste dal piano nazionale di intervento nel settore pataticolo ed in particolare le azioni relative all'adeguamento delle infrastrutture,  alla  razionalizzazione  della  fase commerciale, al miglioramento  tra  fase produttiva ed industriale nonche' azioni per il   potenziamento   dell'associazionismo,   l'AIMA   (ora  A.G.E.A.) corrispondera' direttamente:      1) alle associazioni dei produttori agricoli:        a) la  somma di lire 39/kg per le Associazioni dei produttori situate  nel  nord  Italia  e  di  lire 45/kg per le Associazioni dei produttori  situate  nel  centro-  sud  Italia  al  fine di garantire l'applicazione  dell'accordo  per  i  quantitativi  sopra riportati e migliorare  le  caratteristiche  qualitative  del prodotto attraverso un'assistenza diretta alla produzione.        b) la somma di lire 17/kg come sostegno ai centri di raccolta e   sosta   temporanea   del   prodotto   in  attesa  della  consegna all'industria.    Per  ciascuno  degli  interventi  di  cui alle lettere a) e b) le Associazioni  dei  produttori  riconosciute  presenteranno  all'esame dell'AIMA (ora A.G.E.A.) un programma operativo.      2) alle Unioni:        a) la  somma di lire 6/kg per l'attivita' di contrattazione e di   coordinamento   dell'accordo  interprofessionale  relativo  alla cessione di patate alle industrie di trasformazione.        b) la somma di lire 4/kg per l'attivita' di certificazione di conformita'  all'accordo  nazionale  dei  contratti  stipulati tra le Associazioni dei produttori e le industrie di trasformazione.    Tale  attivita'  verra'  effettuata  dalle  Unioni nazionali alle quali le singole Associazioni aderiscono;        c) la  somma  di lire 3/kg per la gestione delle attivita' di sperimentazione   e   moltiplicazione   di  varieta'  specifiche  per l'industria di trasformazione.    Per  gli  interventi  di  cui  al  punto  2,  le Unioni nazionali riconosciute   delle   Associazioni   dei   produttori  presenteranno all'esame  dell'AIMA (ora A.G.E.A.) un programma operativo congiunto, d'intesa con il MIPAF per le azioni di cui al punto 2 lettera c).      3) al Fondo di cui all'art. 5 dell'accordo interprofessionale:    La somma di lire 3 al kg, al fine di favorire la costituzione del fondo  stesso.  Per  la  definizione  ed  il  controllo dei programmi previsti  all'art.  1,  punto  3  del  disciplinare  per l'attuazione dell'accordo  interprofessionale per la campagna 2000, sara' prevista la  partecipazione  del  MIPAF,  che  avra'  altresi'  il  compito di valutare nel suo complesso la corretta attuazione dell'accordo.    Tale  fondo  si  avvarra'  di  un  versamento operato dalla parte agricola, finalizzato alla realizzazione di programmi per lo sviluppo del settore da concordare con il MIPAF, sentita la parte industriale, nel  quadro delineato dal Piano Pataticolo nazionale per le patate da industria.    Per  la  gestione  di questi fondi nazionali la parte agricola e' autorizzata   al   prelevamento   delle   somme  accantonate,  previa autorizzazione del MIPAF;      4) al Fondo comune delle due Unioni: la somma di lire 1/kg, per finanziare  l'attivita'  dell'osservatorio  economico  del  Centro di Documentazione  per la Patata (CEPA )prevista all'art. 4 dell'accordo interprofessionale.  |  
|   |      ACCORDO INTERPROFESSIONALE PER LA CAMPAGNA 2000 PER LE PATATE             DESTINATE ALLA TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE.    Nella  sede  del Ministero per le Politiche Agricole e Forestali, alla  presenza  del  Ministro  prof.  Paolo De Castro, vista la legge sugli  accordi  interprofessionali  del  16 marzo n. 88, tra l'Unione nazionale  delle  Associazioni pataticole UNAPA e l'ITALPATATE da una parte   e   L'A.I.I.P.A.  e  A.N.I.C.A.V.,  in  rappresentanza  delle industrie   di  trasformazione  dall'altra,  con  l'assistenza  delle Organizzazioni  agricole  professionali (Coldiretti, Confagricoltura, CIA)  e  alla  presenza  delle  Associazioni  nazionali di tutela del movimento cooperativo;    Considerando   che  nell'attuale  scenario  internazionale  della trasformazione  industriale  delle patate destinate all'alimentazione umana,  per  consentire  all'agricoltura  e all'industria italiana di portarsi  ad  un  livello  europeo  e'  di  primaria  importanza  che l'Accordo   interprofessionale   si  mantenga  nella  logica  di  una programmazione poliennale.    Si conviene che:      1)   il  presente  accordo  interprofessionale  rappresenta  la seconda  annualita' del programma triennale 1999/2001, che si propone di incrementare, al termine di tale periodo, i quantitativi di patate avviate  alla  trasformazione industriale, almeno del 30% rispetto al quantitativo previsto per l'anno 1998;      2)  l'obiettivo  di  trasformazione per la presente campagna e' quantificato  in  120.000  tonn.,  ipotizzando quello per la campagna 2001 in 130.000 tonn.;      3)    l'istituzione    di   un   fondo   nazionale   alimentato volontariamente  dalla  parte agricola finalizzato alla realizzazione di   programmi   strategici  per  il  settore  gestito  dalle  Unioni nazionali,  secondo  le indicazioni delle Associazioni dei produttori aderenti.    Si conviene pertanto:      il  presente  accordo  per  la  campagna  2000  per  le  patate destinate  alla  trasformazione  industriale, in uscita dai centri di raccolta predisposti per la fornitura all'industria.    Le  patate  oggetto  del  presente  accordo, sono prodotte per la trasformazione  industriale  e  non  semplicemente  compravendute, in quanto  l'industria  si  colloca  nella  fase di trasformazione di un processo produttivo che e' iniziato con la semina e terminera' con la commercializzazione di prodotti finiti derivati dalle patate.                               Art. 1.    La  premessa  e  gli  allegati costituiscono parte integrante del presente accordo.    Le  Associazioni  Industriali  di categoria stipulano il presente Accordo  Interprofessionale  in  nome  e  per  conto delle Aziende di trasformazione  ad  esse  aderenti  ed  in nome e per conto di quelle aziende non aderenti, ma che hanno loro conferito delega scritta.                               Art. 2.    Con il presente accordo le parti convengono che saranno stipulati tra   le  Associazioni  dei  produttori  riconosciute  e  le  Imprese acquirenti, contratti di trasformazione per complessive tonn. 120.000 di patate.    La  stipula  dei  contratti avverra' con il sistema della vendita diretta e utilizzando il modello unico di contratto, parte integrante del presente accordo (allegato 2).    I contratti dovranno essere stipulati entro il 31 maggio 2000.    Qualora   dalla  verifica  della  contrattazione  risultasse  non collocata  parte della materia prima oggetto dell'obiettivo nazionale di  trasformazione, ed emergessero quantitativi contrattati eccedenti la   ripartizione  per  Associazione  di  produttori  o  quantitativi contrattati da singole Associazioni inferiori a quelli assegnati, con la  mediazione  dell'UNAPA  e dell'ITALPATATE, si dovra' provvedere a ripartire   tali   quantitativi   gia'   contrattati   fra  le  altre Associazioni  dei  produttori  che dispongano ancora di prodotto, nel rispetto  delle  necessita'  delle  industrie  acquirenti.  Le stesse provvederanno  a  prorogare  i  termini  di  contrattazione  fino  al 31 luglio 1999 al fine di conoscere l'andamento stagionale ed evitare errori di valutazione quantitativa.                               Art. 3.                              Opzione 1    Tenuto  conto  della  riduzione  dei  prezzi delle patate da seme tornati  ai  valori  della campagna 1998, le parti contraenti possono concordare  il  prezzo  di  cessione  delle  patate  al momento della contrattazione,  ad  un  livello  uguale  o  superiore  di  un prezzo indicativo  di 225 lire/kg per la fascia A, 200 lire/kg per la fascia B  piu'  eventuale  opzione bonus e malus e 165 lire/kg per la fascia B1.    In questo caso le parti si impegnano a rispettare i contratti sia per i prezzi che per i quantitativi concordati.                              Opzione 2    Le  parti prendono in considerazione l'andamento di mercato delle patate  al  momento della scavatura per arrivare a definire il prezzo finale.    In  questo  senso  nei  contratti  si fara' riferimento al prezzo indicativo  (di  cui  all'opzione  1)  rispetto al quale il prezzo di mercato puo' risultare superiore od inferiore.    A  seconda  dell'andamento  di mercato, per le fasce A, B e B1 si procedera' come segue:      se  il  prezzo  di mercato e maggiore del prezzo indicativo, il 50%  della  differenza  tra  i  due  prezzi  si aggiungera' al prezzo indicativo;      se  il  prezzo di mercato e' inferiore al prezzo indicativo, il 50%  della  differenza  tra  i  due  prezzi  si diminuira' dal prezzo indicativo.    Tuttavia,  considerato che i costi variabili medi per coltivare 1 ettaro  di  patate  si aggirano intorno ai 6 milioni di lire, con una resa media per ettaro di 400 quintali, essendo il costo di produzione medio di 135 lire/kg, le parti convengono che se il prezzo di mercato scende  sotto  tale  limite  il prezzo di cessione delle patate sara' calcolato sulla base della differenza tra il prezzo indicativo e tale costo  di  produzione medio. In questo caso il prezzo di cessione per la  fascia A non potra' essere inferiore a 185 lire/kg, per la fascia B a 175 lire/kg e per la fascia B1 a 150 lire/kg.    Per  la  determinazione  del  prezzo di mercato, le parti faranno riferimento al prezzo di volta in volta individuato dall'osservatorio economico  del CEPA, di cui all'art. 4, entro un periodo di tempo non superiore  ad un mese dalla raccolta. Gli eventuali aumenti di prezzo riscontrati determineranno un aumento pari almeno al 50% dell'aumento del prezzo stesso.                              Fascia C    Per   il   prodotto   non   adatto  qualitativamente  alle  fasce precedenti,   ma   idoneo   all'ottenimento   di   derivati   ad  uso alimentazione  umana  di  cui  alle  norme di qualita' della fascia C (allegato 5), il prezzo di cessione viene fissato in lire 60/kg.    Il prodotto utilizzabile con la fascia C non puo' superare il 20% dell'obiettivo di trasformazione nazionale,    Tali  prezzi si intendono per merce alla rinfusa franco centro di raccolta.    Le   parti  potranno  convenire  in  contratto  che  la  consegna all'industria sia disciplinata in maniera diversa, restando fermo che qualora vengano resi servizi aggiuntivi preventivamente concordati in contratto questi saranno a carico dell'industria.    I  pagamenti  dovranno  essere resi tramite assegni circolari non trasferibili o bonifico bancario.                               Art. 4.    Per   consentire   una  corretta  determinazione  del  prezzo  da corrispondere  ai  produttori, in caso di applicazione dell'opzione 2 prevista   al   precedente   articolo,   viene  conferito  l'incarico all'osservatorio  economico del CEPA (Centro di documentazione per la patata),  per  la rilevazione settimanale dei prezzi nelle regioni di provenienza dei tuberi da destinare alla lavorazione industriale.                               Art. 5.    La  parte  venditrice  e'  autorizzata  al  versamento fino ad un massimo  di  lire  3 al kg al fondo nazionale di cui al punto 3 della premessa.                               Art. 6.    Nell'ambito   delle  obbligazioni  assunte  dai  contraenti,  nei termini dei calendari di consegna:    La parte acquirente si impegna a:      1) ritirare la totalita' del prodotto contrattato, che risponda alle  norme  di  qualita'  concordate  entro  i  termini pattuiti nel contratto e nel rispetto dei calendari di consegna;      2) pagare per i quantitativi ritirati il prezzo fissato secondo le modalita' contrattuali.    La parte agricola si impegna a:      1)  consegnare  tutto il prodotto contrattato che risponda alle norme  di  qualita'  concordate  come  da  allegati  3, 4, 5, entro i termini pattuiti nel contratto.                               Art. 7.    Per  il  prodotto  oggetto del presente accordo, sono definite le norme di qualita' che verranno qui allegate (allegati 3, 4, 5).    Il  verificarsi  di  eventi eccezionali tali da non consentire la consegna  o  il  ritiro  del prodotto, dovranno essere comunicati nel momento  in cui questi vengono rilevati alla controparte con il mezzo scritto piu' veloce.    Le  modalita'  e  i  tempi  di consegna saranno concordati tra le parti contraenti.    Qualora  alla  data prevista, concordata secondo le modalita' del terzo  comma  del  presente  articolo,  l'acquirente non ritirasse il prodotto   contrattato,   o  il  venditore  non  consegnasse  secondo contratto,  la  parte venditrice o compratrice potra' fare verificare immediatamente  dal  collegio  arbitrale di cui all'art. 11 i mancati ritiri o consegne.    Nel  caso  che  il  collegio  arbitrale accertasse l'inadempienza dell'acquirente,  oppure  l'inadempienza della parte venditrice, alla parte  lesa  sara'  dovuta una somma, a titolo di penale, pari al 10% del  prezzo  di contratto, salvo il risarcimento del danno ulteriore, derivato  da  acquisto "in perdita" o "in sostituzione". Per la parte acquirente   detto  importo  costituira'  prova  certa  di  pagamento anticipato a valere sul dovuto.    Tale penale decade se interviene esplicito accordo tra le parti.    Ferme  restanti le condizioni sopra indicate, la parte venditrice potra'   proporre   altre   varieta'   alternative,  in  accordo  con l'acquirente, anche tramite cessione parziale di contratto.                               Art. 8.    All'atto   della   partenza  dal  centro  di  raccolta  la  parte venditrice  preleva  e  certifica  un  campione rappresentativo della partita.    Il  controllo  del prodotto ricevuto verra' effettuato secondo la seguente prassi:      per  le  patate  entrate  in  stabilimento fino alle ore 12, il controllo dovra' essere effettuato nel corso della stessa giornata;      per  le  patate  entrate  in  stabilimento  dopo  le ore 12, il controllo  dovra'  essere  effettuato  entro  le  ore  12  del giorno successivo.    In   caso  di  non  rispondenza  alle  specifiche  qualitative  e quantitative  previste  e  con  l'esclusione  di  una  variazione  di percentuale  dell'1%  in  piu'  o in meno sulla quantita' indicata in bolla,  la  parte  acquirente  informa, con il mezzo di comunicazione piu'  rapido, la parte venditrice sull'entita' del peso, della tara e della sostanza secca.    La  parte venditrice deve comunicare entro quattro ore la mancata accettazione dei controlli.    Qualora  non  fosse  stato  raggiunto un accordo fra le parti, si procedera'  ad  un  ulteriore  prelievo  ed  al  controllo, presso lo stabilimento,  di  un campione in contradditorio fra le parti stesse, che  fara'  testo  per  l'esito  della  controversia  in  atto  e per l'accettazione o meno della merce.    Se  una  partita  di  prodotto  e'  contestata  e le parti non si accordano,  la questione e' rimessa, ai sensi dell'art. 9 della legge n.  88  del  1988,  entro  tre giorni, alla decisione di un perito da richiedersi all'ufficio del delegato nazionale RUCIP.    Le spese di perizia saranno a carico della parte perdente.                               Art. 9.    Il  pagamento del prodotto avviene in un'unica soluzione entro 60 giorni dalla fatturazione settimanale.    Qualora  l'acquirente  non  rispettasse i suddetti termini, sara' dovuto  al  venditore,  per  il  ritardo, un interesse pari all'1% al mese,  per  tutto  il  periodo  di  mora. Il pagamento dell'interesse avverra'   contestualmente   al  saldo  comprensivo  degli  interessi maturati in aggiunta al prezzo convenuto.    In  fattura  andranno  evidenziate le quantita', le qualita' ed i prezzi relativi alle partite di prodotto consegnate.                              Art. 10.    Sono  istituiti,  obbligatoriamente,  centri  di  raccolta in cui concentrare  e  controllare  fisicamente  il prodotto da avviare alla trasformazione;  i  centri  saranno  gestiti  dalle  Associazioni dei Produttori al di fuori degli impianti industriali.    Qualora  si  tratti  di  impianti  di trasformazione direttamente gestiti  da  Associazioni  o  Cooperative  di produttori, tali centri potranno essere istituiti anche all'interno degli stabilimenti.                              Art. 11.    Per la soluzione delle eventuali controversie che possano sorgere durante  l'esecuzione  dei  contratti,  le  parti,  ferme restanti le vigenti  disposizioni  di legge in materia contrattualistica, possono scegliere di rimettersi al giudizio di un collegio arbitrale. Esso e' formato   da   tre  membri  dei  quali  uno  e'  scelto  dalla  parte industriale,  uno dalla parte agricola ed il terzo scelto tra persone di   comprovata   capacita'   professionale,   comprese   nell'elenco disponibile presso le Unioni e l'A.I.I.P.A.    Il  collegio arbitrale dovra' formulare il suo giudizio entro tre mesi dalla richiesta.                              Art. 12.    Le industrie di trasformazione corrisponderanno alla Associazione di  industriali firmataria del presente Accordo a cui aderiscono, o a cui  hanno  dato  delega  per  la  firma,  la  somma di lire 0,75 per chilogrammo di patate, a titolo di assistenza contrattuale.    Un   pari   importo   verra'   corrisposto   dalle  industrie  di trasformazione,   per   lo   stesso  motivo,  alle  Associazioni  dei produttori con cui hanno stipulato contratti.    La  suddetta quota non va portata in detrazione del prezzo di cui all'art. 3.                              Art. 13.    Il  presente  accordo  e'  depositato  a  cura  delle  Unioni dei Produttori pataticoli presso il Ministero per le Politiche Agricole e Forestali,   nonche'   presso   gli   Assessorati  all'agricoltura  e all'industria delle regioni interessate.    I  contratti di coltivazione e vendita, saranno depositati a cura dei  venditori,  entro  quindici  giorni  dalla  stipula,  presso gli Assessorati  all'agricoltura  delle  regioni  interessate,  presso il MIPAF,  l'AIMA  in  liquidazione  e  le  Associazioni  industriali di categoria, firmatarie del presente accordo, a cui aderiscono, o a cui hanno dato delega per la firma le industrie acquirenti.    Inoltre,  saranno  inviati  all'Unione  Nazionale  a cui aderisce l'Associazione di Produttori venditrice.  |  
|   |                                                             Allegato 1    Elenco delle associazioni, riconosciute e aderenti ad UNAPA:    ASSO.PA (Bologna);    AS.PRO.PAT. (Alessandria);    ASSO.PATATA (Napoli);    LA SILA (Cosenza);    A.P.P.A. (Verona);    A.M.P.P. (L'Aquila);    A.P.P.A.L. (Viterbo);    A.L.PRO.PAT. (Milano);    ASSO.NA.PA. (Napoli);    Associazione  tra  produttori  di  patate della provincia di Bari (Bari).  Elenco delle associazioni, riconosciute e aderenti ad ITALPATATE:    A.P.P.E. (Bologna);    A.A.P.P. (Salerno);    A.P.C. (Napoli);    A.P.P. CENTRO ITALIA (Viterbo);    REGINA (Caserta);    SILANPATATE (Cosenza);    A.P.A.M. (Campobasso);    A.R.P.A.S. (Sardegna); Elenco   delle   associazioni,  riconosciute  e  momentaneamente  non         aderenti ad Unioni nazionali: Fucentina (L'Aquila)    Elenco delle Associazioni riconosciute entro il 31 maggio 2000.  |  
|   |                                                             Allegato 2                 CONTRATTO DI TRASFORMAZIONE PATATE                            CAMPAGNA 2000                                Data    N. contratto ................ Codice ditta ...................... tra il ........................................ legale rappresentante dell'Associazione ........................... con sede amministrativa in ....................................... tel. ..................... partita I.V.A. .................................. aderente all'Unione Nazionale ......................, produttore-venditore da una parte e la ditta ...................... con sede sociale in ................. e stabilimento in .................... via .......................... n. ......... tel. .................................    partita I.V.A. ................, che dichiara di essere associata o di designare l'associazione di categoria .......................... acquirente dall'altra, si conviene quanto segue:                               Art. 1.    L'associazione  si  impegna  a consegnare per la campagna 2000/01 tutto il prodotto oggetto del presente contratto.      Tonn. .............. patate di cui alla fascia A all. n. ......      Tonn. .............. patate di cui alla fascia B all. n. ......      Tonn. .............. patate di cui alla fascia B1 all. n. .....      Tonn. .............. patate di cui alla fascia C all. n. ......   Il prodotto consegnato dovra' corrispondere alle norme di qualita' prescritte  per  le  patate destinate alla trasformazione industriale nel rispetto del seguente calendario di consegne: ................... .....................................................................    L'industria di trasformazione assume l'obbligo:      a) di  ritirare  tutti  i  quantitativi di prodotto oggetto del presente  contratto,  conformi alla normativa di qualita' di cui agli allegati 3, 4 e 5;      b) di ritirare il prodotto entro le date convenute: ........... .....................................................................                               Art. 2.    L'Associazione  di  produttori  venditrice dovra' collaborare con l'industria  acquirente,  al  fine  di  arrivare, con l'aiuto tecnico della stessa, al miglior risultato nell'interesse comune.    Dovranno   essere   messi  a  disposizione  dell'acquirente  dati riguardanti  localita', n. di ettari investiti per varieta', relativi alle  patate  oggetto  del  presente  contratto  e  l'industria sara' autorizzata  a visitare per mezzo dei suoi tecnici, ed in accordo con l'associazione  di  produttori  venditrice,  in qualsiasi momento, le colture ed a controllarne lo stato vegetativo e sanitario.                               Art. 3.    Il prezzo viene concordato come segue: .......................... .....................................................................    Il  prezzo di cui sopra e' convenuto per il prodotto reso &ul; su camion,  rinfusa,  al netto di IVA, fatto salvo quanto previsto dalle norme di qualita' allegate all'accordo.                               Art. 4.    La  parte  venditrice  si riserva il diritto di richiedere idonee garanzie  fidejussorie  o  fissare come forma di pagamento quella del bonifico  bancario  irrevocabile,  con valuta a sessanta giorni dalla data della fattura, a carico degli acquirenti nei confronti dei quali esistano   elementi  probanti  (contratti  o  accordi  effettivamente sottoscritti   dalle   parti)   che   dimostrino   una  loro  passata inosservanza  anche  parziale  dei pagamenti previsti dalle modalita' contrattuali.                               Art. 5.    Modalita' di pagamento: fatturazione settimanale, sessanta giorni data fattura in un'unica soluzione.                               Art. 6.    Condizioni particolari aggiuntive: .............................. .....................................................................    Le  parti  concordano  che  il mancato pagamento dei servizi resi comporta  la  lesione  del  prezzo  contrattato. Per quanto non altro specificato e previsto dal presente contratto valgono le norme minime stabilite  dall'accordo  interprofessionale  per le patate, stipulato presso il MIPA il ..............., quelle in materia di compravendita regolate  dal  codice civile, nonche' quelle relative alla disciplina fiscale e tributaria.                               Art. 7.    Il  presente  contratto deve essere compilato in ogni sua parte e sara'   valido   soltanto   al   momento   della  firma  dell'accordo interprofessionale in sede ministeriale.
      p. l'Associazione  .....................                                                  p. l'Industria                                             ........................  |  
|   |                                                             Allegato 3              NORME DI QUALITA' PER PATATE DA INDUSTRIA Fascia A.    Prodotto con calibro: da 40 mm a 80 mm.    Destinazione:   trasformazione  industriale  per  l'alimentazione umana (chips).    Varieta':  quelle  concordate  fra  le  parti  e  provviste delle caratteristiche sopra riportate, in partite omogenee per varieta'.    Caratteristiche   organolettiche:  gusto  e  odore  tipici  delle varieta' concordate.    Caratteristiche chimico-fisiche:      residuo secco: minimo 21% con oscillazione di piu' o meno 0,5%.    Per  ogni  decimo  di  punto  in piu' oltre il 21,5% e fino ad un massimo  di  23,5%  (23% fino al 30/06): + L. 2/kg per ogni decimo di punto.    Per  partire con sostanza secca inferiore ai limiti qui indicati, si rimanda a possibili eventuali accordi fra acquirente e venditore;      zuccheri riduttori: da 0 a 1 per mille (metodo test-tape). Caratteristiche fisiche:    Limiti di accettabilita':      a) patate con calibro diverso dal convenuto 5% in peso;      b) lesioni meccaniche non piu' profonde di 3 mm 3% in peso;      c) patate  con  macchie  sottocutanee  che non eccedono 1 cm di diametro e 5 mm di profondita' 5% in peso;      d) lesioni da animali e/o insetti e/o funghi, non piu' profonde di 3 mm 2% in peso;      e) scabbia  superficiale  estesa  a  piu'  di  un  quarto della superficie del tubero 3% in peso;      f) tuberi con guasto 2% in peso;      g) i  tuberi  debbono  essere  asciutti in superficie, privi di incrostazioni  terrose,  esenti  da  odori e sapori anomali e debbono essere di consistenza compatta;      h) debbono  essere  rispettate  le norme fitosanitarie previste dalla legge;      i) sono esclusi i tuberi rinati, con difetti interni, gelati ed i corpi estranei.    La  sommatoria  delle  tolleranze  di  cui  sopra non deve essere superiore  all'8%  in  peso  per  ogni partita (3% franchigia fissa a carico dell'acquirente).    Il  prodotto  che  presenta  incrostazioni  terrose,  tali da non consentire la pelatura, va considerato tara.    In  via  sperimentale,  per  la campagna 2000, a cura delle AP si procedera'   alla   verifica  del  calore  attraverso  una  prova  di friggitura,  dal  numero  dei  tuberi  per  kg intendendo accettabili valori  da  7  a  9.  Inoltre  si procedera', di comune accordo, alla sperimentazione di nuove varieta' adatte alla fascia A.  |  
|   |                                                             Allegato 4              NORME DI QUALITA' PER PATATE DA INDUSTRIA Fascia B.    Prodotto con calibro: inferiore a 45 mm e superiore a 45 mm.    Destinazione:   trasformazione  industriale  per  l'alimentazione umana.    Varieta':  quelle  concordate  fra  le  parti  e provviste dellle caratteristiche sottoriportate, in partite omogenee per varieta'.    Caratteristiche   organolettiche:  gusto  e  odore  tipici  delle varieta' concordate.    Caratteristiche chimico-fisiche:      residuo secco: minimo di 20% con oscillazioni di piu' o meno di 1,0%  dall'inizio  del  ritiro al 30/06 il residuo secco minimo e' di 19,5% piu' o meno 1,0%.    Per  ogni decimo di punto in piu', oltre il 21% (il 20,5% fino al 30/06) e fino ad un massimo del 22% (21,5% fino al 30/06): + ".0,5/Kg per ogni decimo di punto.    In casi eccezionali dovuti a sfavorevole andamento stagionale, si puo'  accettare  anche  un  residuo  secco  minimo  pari  a  20%  con oscillazioni in meno di 1,5%.    Per  partite  con  sostanza secca inferiore o superiori ai limiti qui indicati, si rimanda a possibili eventuali accordi fra acquirente e venditore;      zuccheri riduttori: da 0 a 1 per mille (metodo test-tape). Caratteristiche fisiche:    Limiti di accettabilita':      a) lesioni meccaniche non piu' profonde di 3 mm 3% in peso;      b) patate  con  macchie  sottocutanee  che non eccedono 1 cm di diametro e 5 mm di profondita' 5% in peso;      c) lesioni da animali e/o insetti e/o funghi, non piu' profonde di 3 mm 2% in peso;      d) scabbia  superficiale  estesa  a  piu'  di  un  quarto della superficie del tubero 3% in peso;      e) tuberi con guasto 2% in peso;      f) i  tuberi  debbono  essere  asciutti in superficie, privi di incrostazioni  terrose,  esenti  da  odori e sapori anomali e debbono essere di consistenza compatta;      g) debbono  essere  rispettate  le norme fitosanitarie previste dalla legge;      h) sono esclusi i tuberi rinati, con difetti interni, gelati ed i corpi estranei.    La  sommatoria  delle  tolleranze  di  cui  sopra non deve essere superiore  all'8%  in  peso  per  ogni partita (3% franchigia fissa a carico dell'acquirente).    In  alternativa  a  quanto  stabilito  nei  punti da a) ad e), e' possibile valutare le partite secondo le seguenti modalita'.    Su  un  campione  di  100 tuberi controllati si applica il prezzo base quando sono presenti da 26 a 30 tuberi con qualsiasi macchia.    Sono previsti i seguenti bonus e malus:      da  00  a  10 tuberi con qualsiasi macchia bonus di L. + 25 per kg;      da  11  a  20 tuberi con qualsiasi macchia bonus di L. + 15 per kg;      da 21 a 25 tuberi con qualsiasi macchia bonus di L. + 5 per kg;      da 26 a 30 tuberi con qualsiasi macchia prezzo base;      da  31  a  35 tuberi con qualsiasi macchia malus di L. -- 5 per kg;      da  36  a 40 tuberi con qualsiasi macchia malus di L. -- 10 per kg;      oltre i 40 tuberi macchiati, la partita non e' accettabile.    Inoltre  puo' essere concordato di pagare il prodotto in funzione del  numero  dei  tuberi  presenti in un campione di 10 Kg secondo la seguente tabella:      da 44 a 49 tuberi bonus di L. + 25 per kg;      da 50 a 55 tuberi bonus di L. + 20 per kg;      da 56 a 60 tuberi bonus di L. + 10 per kg;      da 61 a 66 tuberi prezzo base;      da 67 a 71 tuberi malus di L. -- 5 per kg;      da 72 a 77 tuberi malus di L. -- 10 per kg.    Per  partire  con  oltre  77  tuberi e' previsto l'accordo tra le parti.    Il  prodotto  che  presenta  incrostazioni  terrose,  tali da non consentire la pelatura, va considerato tara.    Il  metodo  da  seguire  per  la  valutazione delle partite sara' definito al momento della contrattazione.  |  
|   |                                                             Allegato 5              NORME DI QUALITA' PER PATATE DA INDUSTRIA Fascia C.    Ogni fornitura deve essere costituita da prodotto:      1)  della  stessa  varieta' e provenienza, se consegnato sfuso; con  l'indicazione  della varieta' e provenienza dei singoli lotti se consegnato in contenitori;      2) sano, mercantile, asciutto, privo di alterazioni patologiche e di malattie evolutive, nonche' di lesioni profonde;      3)  con  assenza  di  materiali  estranei (zolle, sassi, terra, ecc.);      4)  con residuo secco minimo del 19% piu' o meno 0,5% accertato con  metodo idrometico. Per partire con valori inferiori si rimanda a possibili  eventuali  accordi  fra  acquirente  e  venditore, tenendo presente  che  un  punto  di  sostanza  secca  corrisponde mediamente all'8/10% di peso;      5) esente da odori e sapori anomali e con residui chimici entro la  norma. I limiti di accettabilita' dei punti 1), 2), 3) sono cosi' stabiliti:      tuberi di cui al punto 1) 5% in peso;      tuberi di cui al punto 2) 5% in peso;      materiali estranei di cui al punto 3) 3% in peso.    La  sommatoria  delle  tolleranze  di  cui  sopra non deve essere superiore all'8% in peso per ogni partita.    La franchigia totale e' fissata al 3%.  |  
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