| Gazzetta n. 144 del 23 giugno 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  
| DECRETO 19 aprile 2001 |  
| Ripartizione  dell'aumento  comunitario  del  quantitativo globale di latte con decorrenza 1 aprile 2001. |  
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          IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
    Visto il regolamento (CEE) n. 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992,  che istituisce un prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero caseari, da ultimo modificato dal regolamento (CE) n. 1256/99 del Consiglio del 17 maggio 1999;  Visto  l'art.  3,  paragrafo 2 del citato regolamento n. 3950/1992, concernente   i  quantitativi  di  riferimento  globali  spettanti  a ciascuno  Stato membro ed, in particolare, la lettera b) del relativo allegato   che  stabilisce  i  quantitativi  di  riferimento  globali applicabili a decorrere dal 1 aprile 2001 al 31 marzo 2002;  Visto  il  decreto-legge  4 febbraio  2000,  n.  8, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79 recante "Disposizioni urgenti per la ripartizione dell'aumento comunitario del quantitativo globale  di  latte  e  per  la  regolazione  provvisoria  del settore lattiero caseario";  Visto l'art. 1, comma 8-bis della legge n. 79/2000 in base al quale il  quantitativo di latte attribuito ai sensi del regolamento (CE) n. 1256/99,  con  decorrenza  dal  1 aprile 2001, affluisce alla riserva nazionale ed e' ripartito tra le regioni e le province autonome sulla base  di  criteri  stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali;  Tenuto   conto  degli  impegni  assunti  dal  Governo  in  sede  di conversione  in  legge del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, nella seduta della Camera dei deputati del 30 marzo 2000;  Sentita  la  Conferenza  permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella riunione del 6 dicembre 2000;  Acquisito   il   parere   espresso   dalle  competenti  commissioni parlamentari;                              Decreta:                               Art. 1.  1.  Il  quantitativo  di  latte  attribuito dall'Unione europea con regolamento  (CE)  n.  1256/99  del Consiglio del 17 maggio 1999, con decorrenza  1  aprile  2001,  affluisce  alla riserva nazionale ed e' ripartito  tra  le  regioni  e  le  province  autonome di Trento e di Bolzano  secondo  la  tabella  allegata, che tiene conto dei seguenti criteri:    a) quantitativi   di   latte   prodotto  e  commercializzato  dai produttori  le  cui  aziende  sono  ubicate nel rispettivo territorio delle  singole  regioni, nel corso dei periodi 1997/1998, 1998/1999 e 1999/2000;    b) riduzioni  dei  quantitativi  di riferimento disposte ai sensi della legge 24 febbraio 1995, n. 46, attualmente operanti detratte le riassegnazioni   effettuate  alle  singole  regioni  in  applicazione dell'art. 1, comma 21, della legge 27 aprile 1999, n. 118.  2.  Le  regioni  e  le province autonome provvedono ad assegnare ai produttori  nel rispettivo territorio il quantitativo ripartito entro novanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del presente decreto secondo  criteri dalle stesse deliberati. L'assegnazione ha effetto a decorrere dal periodo 2001-2002.  3.  Si  applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui al comma 1, ultimo  periodo  e  di  cui al comma 2, dell'art. 1 del decreto-legge 4 febbraio  2000,  n.  8,  convertito, con modificazioni, dalla legge 7 aprile 2000, n. 79.  |  
|   |                                 Art. 2.  1.  I quantitativi che affluiscono alla riserva nazionale a seguito di revoche, rinunce, riduzioni od abbandoni effettuati ai sensi della normativa  comunitaria  e nazionale sono riattribuiti alle regioni od alle  province  autonome di Trento e di Bolzano cui afferiscono detti quantitativi   le  quali  provvedono  alla  riassegnazione  entro  il 31 marzo dell'anno successivo.  |  
|   |                                 Art. 3.  1.  I  quantitativi  eventualmente  non assegnati ai produttori nei termini  di  cui  ai  precedenti  articoli confluiscono nella riserva nazionale  e  sono ripartiti tra le regioni e le province autonome di Trento  e di Bolzano che ne fanno richiesta, secondo i criteri di cui al comma 1 dell'art. 1.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 19 aprile 2001                                         Il Ministro: Pecoraro Scanio Registrato alla Corte dei conti il 4 giugno 2001 Ufficio  di  controllo  sui  Ministeri  delle  attivita'  produttive, registro n. 1 Politiche agricole e forestali, foglio n. 143  |  
|   |                                                                Tabella
  Piemonte ....                              |                   17.928 Valle D'Aosta ....                         |                      648 Lombardia ....                             |                   83.592 Prov. aut. Bolzano ....                    |                    6.480 Prov. aut. Trento ....                     |                    2.592 Veneto ....                                |                   24.408 Friuli-Venezia Giulia ....                 |                    4.968 Liguria ....                               |                      216 Emilia-Romagna ....                        |                   36.072 Toscana ....                               |                    1.944 Umbria ....                                |                    1.296 Marche ....                                |                    1.080 Lazio ....                                 |                    9.504 Abruzzo ....                               |                    1.944 Molise ....                                |                    1.728 Campania ....                              |                    5.400 Puglia ....                                |                    5.616 Basilicata ....                            |                    1.944 Calabria ....                              |                    1.296 Sicilia ....                               |                    3.024 Sardegna ....                              |                    4.320                                           |                 --------     Totale . . .                          |                  216.000
  Quantitativi espressi in tonnellate  |  
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