| Gazzetta n. 144 del 23 giugno 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLA SANITA' |  
| CIRCOLARE 14 maggio 2001, n. 6 |  
| Applicazione  del  decreto  legislativo  27 gennaio  1992, n. 116, in materia  di protezioni degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici. |  
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                                  Agli  Assessori  alla sanita' delle                                  regioni e delle province autonome                                  Ai Direttori dei servizi veterinari                                  - Assessorati alla sanita'                                  Ai      direttore     dell'Istituto                                  superiore di sanita'                                  Ai    magnifici    rettori    delle                                  Universita'                                  Ai    Direttori    degli   Istituti                                  zooprofilattici sperimentali                                  Al Presidente della Farmindustria                                  Al Presidente del C.N.R.                                  Al Presidente dell'ENEA                                  Alle Associazioni animaliste                                  Ai   Ministero  dell'universita'  e                                  della    ricerca    scientifica   e                                  tecnologica                                  Al  Ministero  dell'industria,  del                                  commercio e dell'artigianato                                  Al    Ministero   delle   politiche                                  agricole e forestali                                  Al Ministero dell'ambiente                                  Al Ministero dell'interno                                  Al Ministero degli affari esteri                                  Al Ministero della difesa                                  Ai Prefetti della Repubblica                                  Ai   Commissari  di  governo  delle                                  regioni e delle province autonome                                  Alla  Federazione  nazionale  degli                                  ordini   dei  medici  veterinari  -                                  F.N.O.V.I.                                  Al Sindacato italiano veterinari di                                  medicina pubblica - S.I.V.E.M.P.                                  Al  Sindacato  italiano  veterinari                                  liberi       professionisti       -                                  S.I.V.E.L.P.                                  Al Comando Carabinieri N.A.S.                                  Al Presidente dell'I.S.T.A.T.
    Il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, in attuazione della direttiva 86/609/CEE concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative,   regolamentari  e  amministrative  degli  Stati  membri relative alla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o  ad  altri  fini scientifici, ha profondamente modificato le regole sull'utilizzazione degli animali nella sperimentazione.  Tale  decreto  e' in perfetta coerenza con le norme penali vigenti, laddove  e' attribuito carattere di eccezionalita' a tutto il sistema delle  disposizioni che rendono lecita la sperimentazione animale. La normativa  che  deroga la tutela ed il benessere animale e' confinata entro limiti e condizioni ben definite fuori dalle quali si configura l'illecito penale.  Le  difficolta' applicative, legate alle numerose innovazioni dello stesso  decreto  legislativo,  hanno  reso necessaria l'emanazione di alcune  circolari: n. 32 del 26 agosto 1992, n. 17 del 5 maggio 1993, n.   18   del   5 maggio   1993,   n.   8   del  22 aprile  1994,  n. 600.10.24495/SP/4439 dell'11 marzo 1999.  Tra   gli   obiettivi  prioritari  ed  irrinunciabili  del  decreto legislativo   116/1992,  relativamente  ai  quali  e'  richiesta  una particolare attenzione agli utilizzatori degli animali destinati alla ricerca, risultano:    a) la   tutela   del   benessere  degli  animali  destinati  alla sperimentazione  anche  attraverso la verifica e l'ottimizzazione dei requisiti degli ambienti di stabulazione;    b) l'applicazione  dell'anestesia  generale o locale su tutti gli animali sottoposti ad esperimenti;    c) la  riduzione del numero di animali utilizzati o da utilizzare nella  sperimentazione,  anche  attraverso  la  verifica  preliminare dell'esistenza  di  metodi sperimentali alternativi all'utilizzazione degli animali;    d) l'utilizzazione nella sperimentazione della specie animale con il piu' basso sviluppo neurologico;    e) la   richiesta   delle  autorizzazioni  previste  dal  decreto legislativo  116/1992,  articoli  12,  8  e  9, soltanto nei casi di' assoluta  necessita'  e con l'impegno di osservare le regole previste dal decreto stesso;    f) la  rigida  attuazione del disposto secondo cui un animale non puo'   essere  utilizzato  piu'  di  una  volta  in  esperimenti  che comportano forti dolori, angoscia o sofferenze equivalenti;    g) gli   obiettivi   sopra   enunciati   nei  punti  a-f  valgono particolarmente  anche  per  l'utilizzo di animali a scopo didattico, disciplinato  dal  punto  3  dell'articolo 8 del D.Lgs. in argomento. Pertanto   si  ritiene  di  dovere  insistere  sulla  necessita'  che qualunque  richiesta  di  utilizzo  di  animali a scopo didattico sia preceduta  da  un'attenta  e  documentata  ricerca  bibliografica, in ordine  ai metodi alternativi, effettuata dall'Istituto interessato e basata  sui  piu'  moderni  sistemi  di  comunicazione,  ivi compreso "Internet".  Ove possibile si raccomanda l'utilizzazione dell'animale morto anziche' dello stesso anestetizzato;    h) il  rispetto  delle  condizioni  previste  nella  "Nota"  alla tabella  6  dell'allegato  II  (articolo  5  del  decreto legislativo 116/1992)  nella quale e' detto: "La permanenza di gatti nelle gabbie dovrebbe essere rigorosamente limitata" e nella "Nota" alla tabella 7 del  medesimo  allegato  nella quale e' detto: "I cani non dovrebbero rimanere  in gabbia piu' a lungo di quanto strettamente necessario ai fini dell'esperimento";    i) l'applicazione della facolta' conferita al medico veterinario, ai  sensi  dell'art.  6,  comma  4, del piu' volte citato decreto, di assumere  la  decisione  di  mantenere in vita gli animali al termine dclla  sperimentazione,  con  conseguente  applicazione dell'istituto dell'affidamento  in  adozione,  sempreche'  le  condizioni di salute degli  animali  lo  consentano  e allorquando pervengano richieste di affido  in adozione da parte di associazioni animaliste, di privati o di comuni;    i) l'invio  dei  dati contenuti nei registri in cui sono annotati tutti  gli  animali  utilizzati  nella  sperimentazione,  ai  fini di consentire  un'esatta  valutazione  dell'utilizzazione  degli animali nella  ricerca,  che risulti perfettamente giustificata relativamente alle  reali  necessita'  nonche' al fine di potere corrispondere alle richieste  di  reciproche informazioni sull'argomento anche a livello internazionale e comunitario.  Si  rende, tra l'altro, opportuno definire compiutamente la portata dell'espressione  "possono  essere"  dell'articolo  4  del decreto in argomento, che e' da intendersi nel senso che debbono porsi in essere tutte le procedure per l'attuazione positiva dell'articolo stesso. Di conseguenza  in  ogni  attivita'  di  ricerca  deve essere dimostrata l'impossibilita' di ricorrere ad altri metodi scientificamente validi alternativi all'impiego di animali.  Si  conferma  pertanto che a quest'ultimo aspetto menzionato, anche nel  corrente  anno  2001  sara'  dedicata  una  particolare e vigile attenzione   da  parte  degli  uffici  competenti:  Ufficio  X  della Direzione generale alimenti nutrizione e sanita' pubblica veterinaria e  Servizio  qualita'  della sicurezza per la sperimentazione animale dell'Istituto  Superiore  di  Sanita'. Al riguardo saranno oggetto di attento  esame  le  segnalazioni  tecniche  che perverranno dal mondo della ricerca e/o dalle organizzazioni animaliste.    Roma, 14 maggio 2001                                                Il Ministro: Veronesi  |  
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