IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto l'art. 12, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in base al quale con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, possono essere modificati, tenendo conto delle esigenze generali dei contribuenti, dei sostituti e dei responsabili d'imposta o delle esigenze organizzative dell'amministrazione, i termini riguardanti gli adempimenti degli stessi soggetti, relativi a imposte e contributi di cui al medesimo decreto legislativo n. 241 del 1997; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni in materia di accertamento delle imposte sui redditi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, con il quale e' stato emanato il regolamento recante le modalita' per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attivita' produttive e all'imposta sul valore aggiunto ed, in particolare, l'art. 4 del citato decreto n. 322 del 1998, concernente la dichiarazione dei sostituti d'imposta; Visto l'art. 2, comma 5, del predetto decreto n. 322 del 1998, che prevede per i sostituti d'imposta che non sono tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata annuale, l'obbligo di trasmissione della dichiarazione in via telematica nel mese di giugno dell'anno solare successivo a quello in cui sono stati effettuati i pagamenti; Visto il decreto del Ministero delle finanze 31 luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 del 12 agosto 1998, concernente le modalita' tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonche' di esecuzione telematica dei pagamenti, come modificato dal decreto del Ministero delle finanze 24 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1999, nonche' dal decreto del Ministero delle finanze 29 marzo 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 3 aprile 2000; Visto il decreto 25 agosto 1999 del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, e del lavoro e della previdenza sociale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 3 settembre 1999, in base al quale a decorrere dal periodo di imposta 1999, la dichiarazione dei sostituti di imposta e' unica anche ai fini dei contributi dovuti dall'I.N.P.D.A.P. e dall'I.N.P.D.A.I.; Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 31 gennaio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 36 alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 2001, con il quale e' stato approvato il modello di dichiarazione 770/2001, concernente la dichiarazione agli effetti delle ritenute, delle imposte sostitutive, dei contributi e dei premi assicurativi, da presentare nell'anno 2001 da parte dei sostituti d'imposta e degli altri soggetti che non presentano la dichiarazione unificata annuale; Visto il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate 26 marzo 2001, pubblicato nel supplemento ordinario n. 86 alla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2001, con il quale sono state approvate le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati contenuti nella dichiarazione modello 770/2001; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2001, recante il differimento per l'anno 2001 dei termini, tra l'altro, di presentazione delle dichiarazioni e di effettuazione dei relativi versamenti; Visto, in particolare, l'art. 2, comma 1, lettera b), del predetto decreto 30 aprile 2001, che nel differire i termini di presentazione in via telematica delle dichiarazioni dei redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive ha individuato tra i soggetti obbligati alla presentazione telematica delle dichiarazioni i soggetti tenuti nell'anno 2001 alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta di cui all'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998; Considerate le esigenze generali rappresentate dai sostituti e dai responsabili d'imposta, nonche' dagli intermediari, in relazione all'estensione dell'obbligo di presentazione in via telematica delle predette dichiarazioni per l'anno 2001; Considerato che e' interesse dell'amministrazione finanziaria acquisire con sistematicita' ed organicita' i dati che devono trasmettere i sostituti d'imposta; Considerato che un differimento di termini per la trasmissione in via telematica dei dati contenuti nella dichiarazione mod. 770 non comporta alcun onere erariale, atteso che la funzione di tale dichiarazione e' soltanto riepilogativa e, pertanto, alla presentazione della stessa non sono connessi obblighi di versamento delle imposte; Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze; Decreta: Art. 1. Termini per la presentazione in via telematica per l'anno 2001 delle dichiarazioni mod. 770/2001
1. La dichiarazione dei sostituti d'imposta, di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, relativa all'anno 2000, e' presentata in via telematica, direttamente ovvero tramite i soggetti incaricati di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 322 del 1998, entro il 15 ottobre 2001. 2. La dichiarazione di cui al comma i puo' essere inclusa nella dichiarazione unificata da parte dei soggetti tenuti alla presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta in relazione ad un numero di soggetti non superiore a venti. 3. I soggetti che non presentano la dichiarazione unificata possono presentare il quadro SO del mod. 770/2001, concernente la comunicazione prevista dal decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, entro il termine del 30 novembre 2001. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 giugno 2001 Il Presidente del Consiglio dei Ministri Berlusconi Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti |