| Gazzetta n. 143 del 22 giugno 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |  
| DECRETO 7 giugno 2001 |  
| Emissione  dei  certificati  di  credito  del  Tesoro  "zero  coupon" (CTZ-24)  con  decorrenza  15 giugno  2001 e scadenza 16 giugno 2003; prima e seconda tranche. |  
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                IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO                  E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
    Visto   l'art.   38  della  legge  30 marzo  1981,  n.  119  (legge finanziaria  1981),  come risulta modificato dall'art. 19 della legge 22 dicembre  1984,  n.  887  (legge  finanziaria 1985), in virtu' del quale  il Ministro del tesoro e' autorizzato ad effettuare operazioni di   indebitamento  nel  limite  annualmente  risultante  nel  quadro generale  riassuntivo  del  bilancio  di competenza, anche attraverso l'emissione  di  certificati  di credito del Tesoro, con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;  Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito nella  legge  19 luglio  1993,  n.  237, con cui si e' stabilito, fra l'altro,  che  con  decreti  del Ministro del tesoro sono determinate ogni  caratteristica,  condizione e modalita' di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;  Visto  il  decreto  legislativo  24 giugno  1998,  n.  213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale, ed  in  particolare  le  disposizioni  del  Titolo V,  riguardanti la dematerializzazione degli strumenti finanziari;  Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 389, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2001, ed in particolare  il  quarto comma dell'art. 2, con cui si e' stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno stesso;  Considerato  che  l'importo  delle  emissioni  disposte  a tutto il 6 giugno  2001  ammonta,  al  netto dei rimborsi di prestiti pubblici gia'  effettuati, a lire 112.207 miliardi e tenuto conto dei rimborsi ancora da effettuare;  Visto  il  decreto  ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella  Gazzetta Ufficiale n. 130, del 6 giugno 2000, con cui e' stato adottato  il  regolamento  concernente  la  disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato;  Visto   il   decreto  23 agosto  2000,  pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale  n.  204  del  1o settembre 2000, con cui e' stato affidato alla  Monte  Titoli  S.p.a.  il  servizio  di gestione accentrata dei titoli di Stato;  Ritenuto  opportuno,  in  relazione  alle  condizioni  di  mercato, disporre  una  emissione  di  certificati di credito del Tesoro "zero coupon" della durata di ventiquattro mesi ("CTZ-24");  Visto  il  decreto  legislativo  21 novembre  1997, n. 461, recante riordino  della  disciplina  dei  redditi  di  capitale e dei redditi diversi, ed in particolare l'art. 13, concernente disposizioni per la tassazione delle obbligazioni senza cedole;                              Decreta:                               Art. 1.  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 38 della legge 30 marzo 1981, n.  119,  e  successive modificazioni, e' disposta l'emissione di una prima  tranche  di "CTZ-24", con decorrenza 15 giugno 2001 e scadenza 16 giugno 2003, fino all'importo massimo di 2.000 milioni di euro.  I  certificati  sono  emessi  senza  indicazione  di prezzo base di collocamento  e  vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale riferita  al  prezzo;  il  prezzo  di aggiudicazione risultera' dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.  Al   termine   della   procedura   di   assegnazione   e'  prevista automaticamente  l'emissione  della  seconda tranche dei certificati, per  un  importo  massimo  del  25 per  cento dell'ammontare nominale indicato  al  primo  comma  del  presente articolo, da assegnare agli operatori "specialisti in titoli di Stato" con le modalita' di cui ai successivi articoli 12 e 13.  Le  richieste  risultate  accolte  sono vincolanti e irrevocabili e danno    conseguentemente   luogo   all'esecuzione   delle   relative operazioni.  |  
|   |                                 Art. 2.  L'importo  minimo sottoscrivibile dei certificati di credito di cui al  presente  decreto  e'  di  mille euro nominali; le sottoscrizioni potranno  quindi avvenire per tale importo o importi multipli di tale cifra; ai sensi dell'art. 39 del decreto legislativo n. 213 del 1998, citato  nelle premesse, gli importi sottoscritti dei certificati sono rappresentati  da iscrizioni contabili a favore degli aventi diritto; tali   iscrizioni   contabili   continuano   a  godere  dello  stesso trattamento  fiscale, comprese le agevolazioni e le esenzioni, che la vigente normativa riconosce ai titoli di Stato.  In applicazione della convenzione stipulata in data 5 dicembre 2000 tra  il  Ministero  del  tesoro,  del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.a. - in forza dell'art. 4 del decreto ministeriale  n.  143/2000,  citato  nelle  premesse  -  il  capitale nominale   assegnato  agli  operatori  partecipanti  all'asta  verra' riconosciuto  mediante  accreditamento nei relativi conti di deposito in titoli in essere presso la predetta societa'.  A  fronte  delle assegnazioni, gli intermediari autorizzati, di cui all'art.   30  del  citato  decreto  legislativo  n.  213  del  1998, accrediteranno  i relativi importi nei conti di depositi intrattenuti con i sottoscrittori.  |  
|   |                                 Art. 3.  Ferme  restando  le  disposizioni  vigenti  relativi alle esenzioni fiscali  in  materia di debito pubblico, ai certificati emessi con il presente  decreto  si  applicano  le  disposizioni  di cui al decreto 1o aprile 1996, n. 239, e al decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.  I certificati medesimi verranno ammessi alla quotazione ufficiale e sono  compresi  tra  i  titoli  sui  quali l'Istituto di emissione e' autorizzato a fare anticipazioni.  |  
|   |                                 Art. 4.  Il  rimborso  dei certificati di credito verra' effettuato in unica soluzione  il 16 giugno 2003, tenendo conto delle disposizioni di cui ai citati decreti legislativi n. 239 del 1996 e n. 461 del 1997 e del decreto  ministeriale  n. 473448 del 27 novembre 1998 di cui all'art. 16 del presente decreto.  La  determinazione  della  quota  dello  scarto  di emissione sara' effettuata  in  conformita'  a  quanto  disposto  dall'art. 13, primo comma,  del  decreto  legislativo 21 novembre 1997, n. 461, citato in premessa.  Ai  sensi  dell'art.  11,  secondo  comma,  del  richiamato decreto legislativo   n.   239   del  1996,  nel  caso  di  riapertura  delle sottoscrizioni  dell'emissione  di  cui  al presente decreto, ai fini dell'applicazione  dell'imposta  sostitutiva  di  cui  all'art. 2 del medesimo  provvedimento  legislativo  alla differenza tra il capitale nominale  dei titoli da rimborsare ed il prezzo di aggiudicazione, il prezzo  di  riferimento  rimane  quello di aggiudicazione della prima "tranche" del prestito.  |  
|   |                                 Art. 5.  Possono  partecipare all'asta in veste di operatori i sottoindicati soggetti,  purche'  abilitati  allo  svolgimento  di  almeno  uno dei servizi  di  investimento  di  cui  all'art.  1, comma 5, del decreto legislativo  24 febbraio  1998, n. 58 (Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria):    a) le  banche  italiane,  comunitarie  ed extracomunitarie di cui all'art.  1,  comma 2,  lettere a),  b)  e c) del decreto legislativo 1o settembre  1993,  n.  385  (Testo  unico  delle  leggi  in materia bancaria  e creditizia), iscritte nell'albo istituito presso la Banca d'Italia di cui all'art. 13 comma 1 del medesimo decreto legislativo;    le  banche  comunitarie  possono  partecipare  all'asta  anche in quanto  esercitino le attivita' di cui all'art. 16 del citato decreto legislativo  n.  385  del  1993  senza stabilimento di succursali nel territorio della Repubblica, purche' risultino curati gli adempimenti previsti dal comma 3 del predetto art. 16;    le  banche extracomunitarie possono partecipare all'asta anche in quanto  esercitino  le  attivita'  di intermediazione mobiliare senza stabilimento di succursali previa autorizzazione della Banca d'Italia rilasciata d'intesa con la CONSOB ai sensi dell'art. 16, comma 4, del menzionato decreto legislativo n. 385 del 1993;    b) le  societa'  di  intermediazione  mobiliare  e  le imprese di investimento  extracomunitarie di cui all'art. 1, comma 1, lettere e) e  g)  del  citato  decreto  legislativo  n.  58  del  1998, iscritte nell'albo  istituito  presso la CONSOB ai sensi dell'art. 20, comma 1 del  medesimo  decreto legislativo, ovvero le imprese di investimento comunitarie  di  cui  alla  lettera f)  del  citato  art. 1, comma 1, iscritte nell'apposito elenco allegato a detto Albo.  Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi.  La  Banca  d'Italia e' autorizzata a stipulare apposite convenzioni con gli operatori per regolare la partecipazione alle aste tramite la rete nazionale interbancaria.  |  
|   |                                 Art. 6.  L'esecuzione   delle   operazioni   relative  al  collocamento  dei certificati  di  cui  al  presente  decreto  e'  affidata  alla Banca d'Italia.  I  rapporti  tra  il  tesoro  e  la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni  in  parola  saranno  regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 4 aprile 1985.  I   rapporti   tra   il   tesoro  e  la  Banca  d'Italia  correlati all'effettuazione  delle aste tramite la Rete Nazionale Interbancaria sono disciplinati da specifici accordi.  A  rimborso  delle  spese  sostenute e a compenso del servizio reso sara'   riconosciuta   alla   Banca   d'Italia   una  provvigione  di collocamento dello 0,20 per cento.  Tale  provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verra'  attribuita,  in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta  in  relazione  agli  impegni  che  assumeranno con la Banca d'Italia,  ivi  compresi  quelli  di  non  applicare  nessun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela.  L'ammontare  della  provvigione  sara' scritturato dalle sezioni di tesoreria   fra   i   "pagamenti  da  regolare"  e  fara'  carico  al capitolo 2987  (unita'  revisionale  di  base 3.1.5.6) dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2001.  |  
|   |                                 Art. 7.  Le  offerte  degli  operatori,  fino  ad  un massimo di tre, devono contenere   l'indicazione   dell'importo  dei  certificati  che  essi intendono sottoscrivere ed il relativo prezzo offerto.  I  prezzi  indicati  dagli  operatori  devono  variare dell'importo minimo  di  un  centesimo  di  euro;  eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.  Ciascuna  offerta  non  deve  essere  inferiore  a  500.000 euro di capitale   nominale;  eventuali  offerte  di  importo  inferiore  non verranno prese in considerazione.  Ciascun  offerta  non  deve  essere  superiore all'importo indicato nell'art.  1;  eventuali  offerte  di  ammontare  superiore  verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.  Eventuali  offerte  di  ammontare  non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile vengono arrotondate per difetto.  |  
|   |                                 Art. 8.  Le  offerte  di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui al  primo  comma  dell'art.  1  del presente decreto devono pervenire entro  le  ore  11 del giorno 12 giugno 2001, esclusivamente mediante trasmissione  di  richiesta  telematica  da  indirizzare  alla  Banca d'Italia  tramite  rete  nazionale  interbancaria,  con  le modalita' tecniche stabilite dalla Banca d'Italia medesima.  Le  offerte  non  pervenute  entro il suddetto termine non verranno pese in considerazione.  In  caso  di  interruzione duratura nel collegamento della predetta "Rete"  troveranno applicazione le specifiche procedure di "recovery" previste  nella  convenzione  tra  Banca  d'Italia  e  gli  operatori partecipanti alle aste, di cui all'art. 5 del presente decreto.  |  
|   |                                 Art. 9.  Successivamente  alla  scadenza  del termine di presentazione delle offerte,  di  cui  al  precedente art. 8, sono eseguite le operazioni d'asta  nei  locali della Banca d'Italia in presenza di un dipendente della  Banca medesima il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione  delle  richieste  pervenute,  con  l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.  Le  operazioni  di  cui  al  comma  precedente  sono effettuate con l'intervento  di  un  funzionario  del  Tesoro,  a  cio' delegato dal Ministero  del  tesoro del bilancio e della programmazione economica, con  funzioni  di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti, fra l'altro, il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sara'  reso noto mediante comunicato stampa nel quale verra' altresi' data  l'informazione  relativa  alla  quota  assegnata  in  asta agli "specialisti".  |  
|   |                                Art. 10.  In  relazione al disposto dell'art. 1 del presente decreto, secondo cui  i  certificati  sono  emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento,  non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al "prezzo di esclusione".  Il  "prezzo  di  esclusione"  viene  determinato  con  le  seguenti modalita':    a) nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo  piu' elevato, costituiscono la meta' dell'importo nominale in emissione;  nel  caso  di  domanda  totale  inferiore all'offerta, si determina  il  prezzo  medio  ponderato  delle  richieste che, sempre ordinate  a  partire  dal prezzo piu' elevato, costituiscono la meta' dell'importo domandato;    b) si  individua  il  "prezzo di esclusione" sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto a).  Il  prezzo  di  esclusione  sara' reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.  |  
|   |                                Art. 11.  L'assegnazione  dei  certificati  verra'  effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari.  Nel  caso  di  offerte  al  prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.  |  
|   |                                Art. 12.  Non  appena  ultimate le operazioni di assegnazione dei certificati di  cui  al  precedente  art.  11,  avra' inizio i collocamento della seconda  tranche  dei  certificati, per un importo massimo del 25 per cento  dell'ammontare  nominale  indicato  all'art.  1  del  presente decreto;  tale  tranche  supplementare sara' riservata agli operatori "specialisti  in  titoli  di Stato", individuati ai sensi dell'art. 3 del  regolamento adottato con decreto ministeriale 13 maggio 1999, n. 219, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 159  del  9 luglio 1999, che abbiano partecipato all'asta della prima tranche  con  almeno  una  richiesta  effettuata  ad  un  prezzo  non inferiore  al  "prezzo  di  esclusione".  Gli  "specialisti" potranno partecipare  al  collocamento  supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino alle ore 12 del giorno 13 giugno 2001.  Le  offerte  non pervenute entro tale termine non verranno prese in considerazione.  Il   collocamento   supplementare   avra'   luogo   al   prezzo  di aggiudicazione determinato nell'asta della prima tranche.  Ai  fini  dell'assegnazione  valgono,  in  quanto  applicabili,  le disposizioni  di  cui  agli  articoli 6  e 9 del presente decreto. La richiesta  di  ciascuno "specialista" dovra' essere presentata con le modalita'  di  cui all'art. 8 del presente decreto e dovra' contenere l'indicazione dell'importo dei certificati che intende sottoscrivere.  Ciascuna  richiesta  non  potra'  essere  inferiore a 500.000 euro; eventuali  richieste  di  importo  inferiore  non  verranno  prese in considerazione.  Ciascuna  richiesta  non dovra' essere superiore all'intero importo del  collocamento  supplementare;  eventuali  richieste  di ammontare superiore verranno accettate limitatamente all'importo medesimo.  Eventuali  richieste  di  importo  non multiplo dell'importo minimo sottoscrivibile  del  prestito  verranno arrotondate per difetto; per eventuali  richieste  distribuite  su  piu'  offerte  verra' presa in considerazione la somma delle offerte medesime; non verranno presi in considerazione  eventuali  prezzi diversi da quello di aggiudicazione d'asta.  |  
|   |                                Art. 13.  L'importo   spettante  di  diritto  a  ciascuno  "specialista"  nel collocamento  supplementare  e'  pari  al  rapporto fra il valore dei certificati  di  cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nelle ultime  tre aste "ordinarie" dei "CTZ-24", ivi compresa quella di cui all'art.  1  del  presente  decreto,  ed  il  totale assegnato, nelle medesime  aste,  agli  stessi  operatori  ammessi  a  partecipare  al collocamento   supplementare.   Le   richieste   saranno  soddisfatte assegnando  prioritariamente  a  ciascuno "specialista" il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto.  Qualora  uno  o  piu'  "specialisti" dovessero presentare richieste inferiori  a  quelle  loro  spettanti  di diritto, ovvero non abbiano effettuato  alcuna  richiesta,  la  differenza  sara'  assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto.  Delle  operazioni  relative  al  collocamento  supplementare verra' redatto apposito verbale.  |  
|   |                                Art. 14.  Il   regolamento   dei  certificati  sottoscritti  in  asta  e  nel collocamento   supplementare   sara'   effettuato   dagli   operatori assegnatari il 15 giugno 2001, al prezzo di aggiudicazione.  A  tal  fine,  la  Banca  d'Italia  provvedera'  ad inserire in via automatica    detti    regolamenti    nella   procedura   giornaliera "Liquidazione titoli", con valuta pari al giorno di regolamento.  |  
|   |                                Art. 15.  In  applicazione  dell'art.  8  del  decreto legislativo n. 213 del 1998,  il 15 giugno 2001 la Banca d'Italia provvedera' a versare, con valuta  stesso  giorno  presso  la  sezione  di  Roma della tesoreria provinciale  dello  Stato,  il  controvalore  in  lire  italiane  del capitale   nominale   dei   certificati   assegnati   al   prezzo  di aggiudicazione   d'asta,   sulla   base   del  tasso  di  conversione irrevocabile lira/euro di 1.936,27.  La  predetta sezione di tesoreria rilascera', per detto versamento, apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato con imputazione al Capo X, capitolo 5100 (unita' previsionale di base 6.4.1) art. 8.  |  
|   |                                Art. 16.  I pagamenti sui certificati di credito di cui al presente decreto e le   relative   rendicontazioni   sono  regolati  dalle  disposizioni contenute  nel  decreto  ministeriale n. 473448 del 27 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 1998.  Tutti gli atti ed i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui  al  presente  decreto, nonche' i conti e la corrispondenza della Banca  d'Italia  e  dei  suoi  incaricati,  sono esenti da imposte di registro e di bollo, e da tasse sulle concessioni governative.  Ogni forma di pubblicita' per l'emissione dei certificati e' esente da  imposta  di  bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicita' e da diritti spettanti agli enti locali.  |  
|   |                                Art. 17.  L'onere per il rimborso dei certificati di cui al presente decreto, relativo all'anno finanziario 2003, fara' carico ad appositi capitoli dello  stato  di  previsione della spesa del Ministero del tesoro del bilancio  e  della  programmazione  economica  per  l'anno  stesso  e corrispondenti al capitolo 9537 (unita' previsionale di base 3.3.1.3) per  l'importo  pari  al  netto  ricavo  delle  singole traches ed al capitolo 2935  (unita'  previsionale  di  base 3.1.5.3) per l'importo pari  alla  differenza fra il netto ricavo e il valore nominale delle tranches stesse, dello stato di previsione per l'anno in corso.  Il  presente  decreto  verra'  trasmesso  per  il visto all'ufficio centrale  di  bilancio presso il Ministero del tesoro, del bilancio e della  programmazione  economica  e  sara'  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 7 giugno 2001                                                   Il Ministro: Visco  |  
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