Gazzetta n. 143 del 22 giugno 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA DIFESA |
DECRETO 7 marzo 2001 |
Criteri per l'individuazione dei livelli di reddito e degli altri elementi obiettivi utili per il riconoscimento dei titoli previsti per la concessione della dispensa dalla ferma di leva. |
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IL MINISTRO DELLA DIFESA
Visto il capo IX del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237; Visto l'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504; Visto il decreto ministeriale in data 8 marzo 2000; Decreta: Art. 1. Il presente decreto disciplina i criteri per l'individuazione dei livelli di reddito e degli altri elementi obiettivi utili per il riconoscimento dei titoli previsti per la concessione della dispensa della ferma di leva. |
| Art. 2. Per l'anno 2001 i livelli di reddito netto minimo mensile dei quali la direzione generale della leva ed i consigli di leva debbono tener conto nel determinare la perdita dei necessari mezzi di sussistenza ai fini del riconoscimento dei titoli previsti dal comma 1, lettera d), e dal comma 3, lettera a), dell'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504, per la concessione della dispensa dalla ferma di leva, sono quelli indicati nella tabella A, allegata al presente decreto. |
| Art. 3. Nel deliberare in merito alla perdita dei necessari mezzi di sussistenza, i Consigli di leva debbono tener conto, oltre che della tabella di cui al precedente art. 2, anche delle seguenti obiettive situazioni, se presenti, nel nucleo familiare dell'arruolato: a) presenza di congiunti conviventi affetti da gravi infermita' per le quali sono necessarie costose cure mediche; b) situazioni debitorie connesse alla ricostruzione di beni di vitale necessita' perduti a seguito di calamita' naturali; c) precarie situazioni familiari derivanti da abbandono del tetto coniugale da parte di uno dei genitori. |
| Art. 4. Non debbono essere computati nel reddito complessivo del nucleo familiare: 1. le pensioni, gli assegni e le indennita' di guerra; 2. le pensioni privilegiate ordinarie spettanti ai militari di leva per infortunio; 3. le rendite vitalizie erogate dall'I.N.A.I.L. per infortunio sul lavoro; 4. le pensioni concesse dalla prefettura ai sensi dell'art. 12 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e gli assegni mensili di cui agli articoli 13 e 14 della stessa legge concessi dalla prefettura a coloro che, inabili al lavoro, si trovano in particolari situazioni di bisogno. Roma, 7 marzo 2001 Il Ministro: Mattarella |
| Tabella A
Anno 2001
RIPARTIZIONE NORD PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, LOMBARDIA, TRENTINO ALTO ADIGE VENETO FRIULI VENEZIA GIULIA, LIGURIA, EMILIA ROMAGNA ----> Vedere Tabella A <---- |
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