| Gazzetta n. 143 del 22 giugno 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLA DIFESA |  
| DECRETO 7 marzo 2001 |  
| Criteri  per  l'individuazione  dei  livelli di reddito e degli altri elementi  obiettivi  utili  per il riconoscimento dei titoli previsti per la concessione della dispensa dalla ferma di leva. |  
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                      IL MINISTRO DELLA DIFESA
    Visto  il  capo IX  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237;  Visto l'art. 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 504;  Visto il decreto ministeriale in data 8 marzo 2000;                              Decreta:                               Art. 1.  Il  presente  decreto disciplina i criteri per l'individuazione dei livelli  di  reddito  e  degli  altri elementi obiettivi utili per il riconoscimento  dei titoli previsti per la concessione della dispensa della ferma di leva.  |  
|   |                                 Art. 2.  Per l'anno 2001 i livelli di reddito netto minimo mensile dei quali la  direzione generale della leva ed i consigli di leva debbono tener conto  nel  determinare la perdita dei necessari mezzi di sussistenza ai   fini   del  riconoscimento  dei  titoli  previsti  dal  comma 1, lettera d),  e  dal  comma 3,  lettera a),  dell'art.  7  del decreto legislativo  30 dicembre  1997,  n.  504,  per  la  concessione della dispensa  dalla  ferma di leva, sono quelli indicati nella tabella A, allegata al presente decreto.  |  
|   |                                 Art. 3.  Nel  deliberare  in  merito  alla  perdita  dei  necessari mezzi di sussistenza,  i Consigli di leva debbono tener conto, oltre che della tabella  di  cui al precedente art. 2, anche delle seguenti obiettive situazioni, se presenti, nel nucleo familiare dell'arruolato:    a) presenza  di  congiunti conviventi affetti da gravi infermita' per le quali sono necessarie costose cure mediche;    b) situazioni  debitorie  connesse  alla ricostruzione di beni di vitale necessita' perduti a seguito di calamita' naturali;    c) precarie situazioni familiari derivanti da abbandono del tetto coniugale da parte di uno dei genitori.  |  
|   |                                 Art. 4.  Non  debbono  essere  computati  nel reddito complessivo del nucleo familiare:    1. le pensioni, gli assegni e le indennita' di guerra;    2. le  pensioni  privilegiate  ordinarie spettanti ai militari di leva per infortunio;    3. le  rendite  vitalizie  erogate dall'I.N.A.I.L. per infortunio sul lavoro;    4. le  pensioni  concesse  dalla prefettura ai sensi dell'art. 12 della  legge 30 marzo 1971, n. 118, e gli assegni mensili di cui agli articoli 13  e  14  della  stessa  legge  concessi dalla prefettura a coloro  che,  inabili al lavoro, si trovano in particolari situazioni di bisogno.      Roma, 7 marzo 2001                                              Il Ministro: Mattarella  |  
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                                Anno 2001
                            RIPARTIZIONE NORD PIEMONTE, VALLE D'AOSTA, LOMBARDIA, TRENTINO ALTO ADIGE VENETO FRIULI               VENEZIA GIULIA, LIGURIA, EMILIA ROMAGNA                   ---->   Vedere Tabella A  <----  |  
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