Gazzetta n. 143 del 22 giugno 2001 (vai al sommario) |
ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO |
PROVVEDIMENTO 11 giugno 2001 |
Modificazioni allo statuto della SLP - Assicurazioni spese legali e peritali e rischi accessori - S.p.a., in Torino. (Provvedimento n. 1874). |
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L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale; Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate; Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'Euro nell'ordinamento nazionale e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti; Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalita' e onorabilita' dei membri del collegio sindacale, regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998; Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa gia' rilasciate alla SLP - Assicurazioni Spese Legali e Peritali e Rischi Accessori - S.p.a., con sede in Torino, corso Matteotti 3-bis; Viste le delibere assunte in data 19 gennaio e 27 aprile 2001 dalle assemblee straordinarie degli azionisti della SLP - Assicurazioni Spese Legali e Peritali e Rischi Accessori - S.p.a., che hanno approvato le modifiche apportate agli articoli 2, 5, 8, 9 e 13 dello statuto sociale; Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi; Dispone: E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della SLP - Assicurazioni Spese Legali e Peritali e Rischi Accessori - S.p.a., con sede in Torino, con le modifiche apportate agli articoli: "art. 2 (Oggetto). Ampliamento dell'oggetto sociale, in relazione all'esercizio dei rami assicurativi, con previsione ex novo del ramo assistenza; art. 5 (Capitale sociale). Nuovo ammontare del capitale sociale con conversione in Euro: 1.570.800 (in luogo del precedente importo di L. 1.016.400.000) diviso in n. 132.000 azioni da euro 11,90 cadauna [a seguito di aumento del capitale per L. 2.025.092.916 a titolo gratuito, mediante utilizzo della riserva di rivalutazione ex legge n. 342/2000 e di parte della riserva straordinaria e contestuale conversione da lire in euro]; art. 8 (Poteri firma e rappresentanza). Introduzione dell'obbligo di informativa al Collegio sindacale, da parte del Consiglio di amministrazione, sull'attivita' svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale effettuate dalla societa' o dalle societa' controllate ed, in particolare, sulle operazioni in potenziale conflitto di interessi: modalita'. art. 9 (Riunioni del Consiglio di amministrazione). Riformulazione dell'articolo e nuova disciplina in materia di modalita' di convocazione del Consiglio di amministrazione: "L'avviso di convocazione ... deve essere inviato al domicilio dei Consiglieri e dei sindaci. La convocazione puo' essere effettuata: a) con lettera raccomandata da spedire almeno cinque giorni prima dell'adunanza; b) con telegramma da inviare almeno tre giorni prima della riunione; c) per telefax o posta elettronica da inviare almeno due giorni prima della riunione" (in luogo della precedente previsione statutaria: "L'avviso di convocazione ... deve essere inviato almeno cinque giorni prima dell'adunanza, con lettera raccomandata, al domicilio dei Consiglieri e dei sindaci. In caso di urgenza la convocazione potra' essere fatta con telegramma, spedito almeno tre giorni prima della riunione"); art. 13 (Sindaci). Nuova disciplina in materia di: a) nomina del Presidente del collegio sindacale: criteri; b) requisiti di professionalita' dei membri del Collegio sindacale; c) individuazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, delle materie e dei settori di attivita' strettamente attinenti a quello dell'impresa; d) cause di ineleggibilita', di decadenza e limiti al cumulo degli incarichi per i membri del Collegio sindacale". Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 11 giugno 2001 Il presidente: Manghetti |
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