Gazzetta n. 143 del 22 giugno 2001 (vai al sommario)
ISVAP - ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO
PROVVEDIMENTO 12 giugno 2001
Modificazioni allo statuto della Nuova Tirrena - Societa' per azioni di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni (in breve Nuova Tirrena S.p.a.), in Roma. (Provvedimento n. 1877).

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI
PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni e le successive disposizioni modificative ed integrative;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, di attuazione della direttiva n. 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 37, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, di attuazione della direttiva n. 92/49/CEE in materia di assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e le successive disposizioni modificative ed integrative; in particolare, l'art. 40, comma 4, che prevede l'approvazione delle modifiche dello statuto sociale;
Visti il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, recante il "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" ed il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 343, di attuazione della direttiva n. 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo ed, in particolare, l'art. 4 concernente le disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate;
Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo ed, in particolare, l'art. 2, concernente la pubblicita' degli atti;
Visto il decreto ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalita' e onorabilita' dei membri del collegio sindacale, regolamento emanato ai sensi dell'art. 148, comma 4, del citato decreto legislativo n. 58/1998;
Visto il decreto ministeriale in data 26 novembre 1984, di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa e riassicurativa gia' rilasciate alla Nuova Tirrena - Societa' per azioni di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni (in breve Nuova Tirrena S.p.a.), con sede in Roma, via Massimi n. 58, ed i successivi provvedimenti autorizzativi;
Vista la delibera assunta in data 19 aprile 2001 dall'assemblea straordinaria degli azionisti della Nuova Tirrena S.p.a., che ha approvato le modifiche apportate agli articoli 5, 17 e 18 dello statuto sociale;
Considerato che non emergono elementi ostativi in merito all'approvazione delle predette variazioni allo statuto sociale dell'impresa di cui trattasi;
Dispone:
E' approvato il nuovo testo dello statuto sociale della Nuova Tirrena - Societa' per azioni di assicurazioni, riassicurazioni e capitalizzazioni (in breve Nuova Tirrena S.p.a.), con sede in Roma, con le modifiche apportate agli articoli:
art. 5 (Capitale sociale e azioni).
Nuova disciplina in materia di aumento del capitale sociale, giusta delibera dell'assemblea straordinaria del 19 aprile 2001:
a) aumento a pagamento del capitale sociale da euro 118.809.000 a euro 133.660.125, mediante emissione di n. 2.878.125 azioni, offerte in opzione ai soci nella proporzione di una azione ogni otto possedute, con sovrapprezzo pari al 100% del valore nominale di ciascuna azione;
b) attribuzione al Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 2443 del codice civile, della facolta' di aumentare ulteriormente, in una o piu' volte, a pagamento il capitale sociale, entro il termine del 31 dicembre 2003, per un importo massimo di nominali 18.000.000 di euro, da offrire in opzione ai soci, determinando il godimento, la misura del sovrapprezzo delle nuove azioni, le modalita' e le condizioni dell'aumento;
c) assegnazione dei predetti aumenti di capitale alla gestione delle assicurazioni danni.
art. 17 (Collegio sindacale).
Nuova disciplina in materia di:
a) requisiti di professionalita' dei sindaci di cui all'art. 1, comma 1 e comma 2 lett. a) del decreto ministeriale 30 marzo 2000 n. 162;
b) individuazione, ai sensi dell'art. 1, comma 3, del citato decreto ministeriale n. 162/2000, delle materie e dei settori di attivita' strettamente attinenti all'attivita' dell'impresa.
art. 18 (Bilancio sociale - utili).
Eliminazione dell'inciso "con il conto profitti e perdite" in materia di redazione del bilancio.
Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 12 giugno 2001
Il presidente: Manghetti
 
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