Gazzetta n. 143 del 22 giugno 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DECRETO 6 giugno 2001
Ripartizione delle risorse per l'annualita' 2000-2001 a carico del Fondo per l'occupazione legge n. 53/2000, per il finanziamento di progetti di formazione di lavoratori occupati.

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;
Visto l'art. 6, comma 4, della legge 8 marzo 2000, n. 53, il quale prevede che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, si provvede alla ripartizione tra le regioni e province autonome della quota annua del Fondo per l'occupazione, sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Sentita la conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Decreta:
Art. 1.
1. In attuazione di quanto previsto, dall'art. 6, comma 4, della legge n. 53, dell'8 marzo 2000, si dispone, per le annualita' 2000 e 2001, la destinazione della somma di lire 60 miliardi a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'art. 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, per il finanziamento di progetti di formazione di lavoratori occupati.
2. L'onere di cui al precedente comma fa carico al capitolo 7033 del Fondo di rotazione per la formazione professionale e l'accesso al Fondo sociale europeo, di cui all'art. 9, della legge n. 236 del 1993.
3. I progetti di formazione di cui sopra si riferiscono ai lavoratori occupati presso datori di lavoro privati. Tali progetti devono essere:
a) elaborati sulla base di accordi contrattuali che prevedano quote di riduzione dell'orario di lavoro;
b) presentati direttamente dai singoli lavoratori.
 
Art. 2.
1. Le risorse di cui all'art. 1, comma 1, vengono ripartite fra le regioni e le province autonome secondo la tabella allegata al presente provvedimento, di cui costituisce parte integrante.
2. Le regioni provvederanno a determinare, sulla base dell'evoluzione della contrattazione sulle forme di riduzione dell'orario, la ripartizione delle risorse da destinare alle finalita' previste dall'art. 6, della legge n. 53/2000.
3. In merito alla tipologia di cui al punto b) art. 1, comma 3, del presente decreto le regioni e le province autonome possono eventualmente richiamare le procedure e gli strumenti attivati per la realizzazione di interventi sperimentali di formazione individuale di cui alle circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 37/98 del 19 marzo 1998, n. 139/98 del 22 dicembre 1998 e n. 30/2000 del 23 maggio 2000, recanti "Disposizioni per la gestione dei fondi relativi all'art. 9, commi 3 e 3-bis della legge n. 236/1993, per interventi di formazione continua".
 
Art. 3.
1. Le regioni provvedono a predisporre le procedure per l'utilizzo delle risorse assegnate entro e non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento dandone comunicazione nei trenta giorni successivi al Ministero del lavoro. Decorso inutilmente tale termine il Ministero del lavoro e della previdenza sociale si riserva la facolta' di procedere alla revoca parziale o totale del finanziamento.
2. Allo scopo di monitorare l'andamento dei progetti di formazione finanziati, le regioni e le province autonome predisporranno un rapporto semestrale sullo stato di avanzamento, secondo le linee guida elaborate dall'ISFOL.
3. I suddetti rapporti verranno esaminati dal "Comitato di indirizzo per le azioni di formazione continua" del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - UCOFPL che avra' la funzione di orientare e monitorare l'attuazione delle attivita' di cui all'art. 6, della legge n. 53 dell'8 marzo 2000.
Roma, 6 giugno 2001
p. Il Ministro del lavoro
e della previdenza sociale
Morese

p. Il Ministro del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica
Solaroli
 
Allegato al decreto interministeriale
n. 167/Segr/2001

=====================================================================
Regioni | % | Riparto legge n. 53/2000 ===================================================================== Valle d'Aosta .... | 0,67| 400.000.000 Piemonte .... | 9,10| 5.457.324.000 Lombardia .... | 19,08| 11.447.684.000 Trento .... | 1,50| 902.036.000 Bolzano .... | 1,31| 784.436.000 Friuli Venezia Giulia .... | 2,81| 1.686.708.000 Veneto .... | 10,07| 6.044.960.000 Liguria .... | 2,90| 1.742.508.000 Emilia Romagna .... | 10,58| 6.348.796.000 Toscana .... | 6,87| 4.124.252.000 Umbria .... | 1,69| 1.013.872.000 Marche .... | 3,05| 1.830.708.000 Lazio .... | 7,61| 4.566.088.000 Abruzzo .... | 1,93| 1.156.672.000 Basilicata .... | 1,56| 933.836.000 Calabria .... | 1,70| 1.021.672.000 Campania .... | 6,02| 3.614.016.000 Molise .... | 0,75| 447.600.000 Puglia .... | 4,55| 2.728.780.000 Sardegna .... | 2,60| 1.562.508.000 Sicilia .... | 3,64| 2.185.544.000 Totale . . . | 100,00| 60.000.000.000

Le percentuali di riparto sono state ottenute ponderando i seguenti indicatori:
a) numero dei lavoratori dipendenti occupati nelle imprese;
b) numero delle imprese private con dipendenti;
c) parametro utilizzato per il riparto delle risorse per la formazione continua (FSE Ob. 4, legge n. 236/1993);
d) "Arrotondamento" a favore della regione Valle d'Aosta.
 
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