Gazzetta n. 143 del 22 giugno 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DECRETO 31 maggio 2001
Modificazioni alle condizioni di ammissibilita' e alle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha costituito presso il Mediocredito Centrale S.p.a. un Fondo di garanzia con lo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese;
Vista la legge 7 agosto 1997, n. 266, recante "Interventi urgenti per l'economia", ed in particolare l'art. 15, comma 2, che prevede che la garanzia del Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, possa essere concessa alle banche, agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, e alle societa' finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo iscritte all'albo di cui all'art. 2, comma 3, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, a fronte di finanziamenti a piccole e medie imprese, ivi compresa la locazione finanziaria, e di partecipazioni, temporanee e di minoranza, al capitale delle piccole e medie imprese e che la garanzia sia estesa anche a quella prestata dai Fondi di garanzia gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'art. 155, comma 4, del citato decreto legislativo n. 385 del 1993 e dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo;
Visto l'art. 13 del decreto 31 maggio 1999, n. 248, "Regolamento recante criteri e modalita' per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese", che prevede che il comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge n. 266/1997 adotta le necessarie disposizioni operative per l'amministrazione del fondo di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della n. 662/1996, e che le condizioni di ammissibilita' e le disposizioni di carattere generale sono soggette all'approvazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 3 dicembre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 13 dicembre 1999, recante le condizioni di ammissibilita' e le disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Vista la nota del Mediocredito Centrale S.p.a. con la quale sono state trasmesse le modifiche alle condizioni di ammissibilita' e alle disposizioni di carattere generale sopra citate adottate dal comitato di cui all'art. 15, comma 3, della legge n. 266/1997 nella riunione del 5 aprile 2001;
Sentito il Ministro delle politiche agricole e forestali;
Decreta:
Art. 1.
1. Sono approvate le modifiche alle condizioni di ammissibilita' e alle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, adottate dal comitato previsto dall'art. 15, comma 3, della legge 7 agosto 1997, n. 266, nella riunione del 5 aprile 2001.
2. E' riportato in allegato al presente decreto il testo delle condizioni di ammissibilita' e delle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese aggiornato con le modifiche di cui al comma 1.
 
Art. 2.
1. Le modifiche alle condizioni di ammissibilita' e alle disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 1 entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 maggio 2001
Il Ministro: Letta
 
Allegato

Condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale previste dall'art. 13, comma 2, del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 31 maggio 1999. n. 248 e relative al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'art. 2, comma 100, lett. a) della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e all'art. 15 della legge 7 agosto 1997, n. 266. A) Operazioni ammissibili all'intervento del fondo.
Le operazioni ammissibili sono quelle previste dalIart. 1, lettere o), p) e q), del decreto n. 248/1999, in particolare:
a) i finanziamenti, ivi compresi lo sconto di effetti e la locazione finanziaria, di durata superiore a diciotto mesi e non superiore a dieci anni;
b) i finanziamenti di durata superiore a diciotto mesi e non superiore a dieci anni la cui remunerazione e' composta da una parte fissa integrata da una parte variabile commisurata al risultato economico di esercizio dell'impresa finanziata (prestiti partecipativi);
c) le partecipazioni di minoranza, di durata non superiore a dieci anni, nel capitale di PMI, costituite in forma di societa' di capitali, acquisite a fronte di un piano di sviluppo produttivo dell'impresa.
Le operazioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c) devono essere concesse a fronte di investimenti materiali ed immateriali da effettuare nel territorio nazionale successivamente alla data di presentazione della richiesta di finanziamento al soggetto finanziatore. Tali investimenti non devono essere una mera sostituzione di quelli gia' esistenti e non devono essere alienati, ceduti a distratti per cinque anni dalla data di ammissione all'intervento del Fondo.
Gli investimenti immateriali di cui sopra riguardano esclusivamente le spese legate al trasferimento di tecnologie sotto forma di acquisizione:
di brevetti;
di licenze di sfruttamento o di conoscenze tecniche brevettate;
di conoscenze tecniche non brevettate.
Tali investimenti immateriali devono:
essere sfruttati esclusivamente nello stabilimento beneficiario dell'aiuto;
essere considerati elementi patrimoniali ammortizzabili;
essere acquistati presso un terzo alle condizioni di mercato;
figurare all'attivo dell'impresa e restare nello stabilimento del beneficiario dell'aiuto almeno per un periodo di cinque anni.
Sono altresi' ammissibili, nei limiti previsti dalla regola de minimis di cui alla comunicazione della Commissione europea 96/C68/06 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea del 6 marzo 1996, le operazioni finanziarie diverse dalle operazioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c), sempre che risultino direttamente finalizzate all'attivita' di impresa. I soggetti richiedenti possono richiedere che la garanzia del Fondo sia concessa secondo la regola de minimis anche relativamente alle operazioni di cui alle precedenti lettere a), b) e c).
Possono essere ammessi all'intervento del Fondo PMI e consorzi (di seguito soggetti beneficiari finali) valutati economicamente e finanziariamente sani sulla base dei criteri di valutazione economico- finanziaria contenuti nelle disposizioni operative previste dall'art. 13, comma 2, del decreto n. 248/1999. B) Istruttoria delle richieste di ammissione.
Mediocredito Centrale avvia il procedimento istruttorio, previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, entro quindici giorni dall'arrivo delle richieste.
Le richieste di ammissione, compilate sui moduli allegati alle disposizioni operative previste dall'art. 13, comma 2, del decreto n. 248/1999, e complete dei dati previsti dai moduli stessi, sono presentate, nel rispetto dell'ordine cronologico di arrivo, al comitato di cui all'art. 13 del decreto n. 248/1999 (di seguito: Comitato) in tempo utile perche' possano essere deliberate entro il termine di due mesi dalla data di arrivo. E' riconosciuta priorita' nell'istruttoria e nella delibera del comitato:
a) alle richieste relative alle imprese a prevalente partecipazione femminile aventi i requisiti soggettivi indicati all'art. 2, comma 1, lettera a) della legge 25 febbraio 1992, n. 215;
b) alle richieste presentate dai soggetti richiedenti abilitati, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del decreto n. 248/1999, a certificare il merito creditizio dei soggetti beneficiari finali;
c) alle richieste relative alle operazioni finanziarie:
non assistite da garanzie reali, assicurative e dalle garanzie prestate dalle banche;
il cui importo (sommato agli altri eventuali affidamenti gia' garantiti dal Fondo e non ancora rimborsati) non supera il 20% del fatturato del soggetto beneficiario finale relativo all'ultimo bilancio approvato;
relative a soggetti beneficiari finali rientranti nella fascia 1 di cui ai criteri di valutazione economico-finanziaria contenuti nelle disposizioni operative previste dall'art. 13, comma 2, del decreto n. 248/1999.
Qualora Mediocredito Centrale nel corso dell'istruttoria richiedesse il completamento dei dati previsti, ivi compresa la rettifica o integrazione di dichiarazioni erronee o incomplete, ovvero i chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per la delibera del Comitato decorre dalla data in cui arrivano i dati, le rettifiche o integrazioni ovvero i chiarimenti richiesti.
Le richieste decadono d'ufficio qualora i suddetti dati integrativi, non arrivino a Mediocredito Centrale entro il termine di sei mesi dalla data della richiesta.
Mediocredito Centrale comunica in forma scritta (posta, telex, fax o posta elettronica) ai soggetti richiedenti e, in caso di garanzia diretta, anche ai soggetti beneficiari finali l'ammissione all'intervento del Fondo, ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro dieci giorni lavorativi dalla data della delibera del comitato.
La ammissione all'intervento del Fondo e' deliberata dal comitato subordinatamente alla esistenza di disponibilita' impegnabili a carico del Fondo.
Mediocredito Centrale comunica tempestivamente, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, l'avvenuto esaurimento delle risorse disponibili e restituisce ai soggetti richiedenti, le cui richieste non siano soddisfatte, la documentazione da essi inviata. Ove si rendano disponibili ulteriori risorse finanziarie, Mediocredito Centrale comunica la data dalla quale e' possibile presentare le relative domande, con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, almeno sessanta giorni prima del termine iniziale.
La garanzia del Fondo e' inefficace qualora sia stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti, che i soggetti richiedenti avrebbero potuto verificare con la dovuta diligenza professionale. C) Erogazione dei finanziamenti, con durata superiore a diciotto mesi, ammessi all'intervento del fondo.
Almeno il 25% dell'ammontare del finanziamento ammesso all'intervento del Fondo deve essere erogato ai soggetti beneficiari finali entro dodici mesi dalla data della delibera del comitato di ammissione all'intervento del Fondo. Tale termine, ai fini dell'efficacia della garanzia del Fondo, e' da considerare perentorio. Per le operazioni di locazione finanziaria tale termine si riferisce alla data della consegna dei beni.
I termini per l'erogazione possono essere prorogati, su delibera del Comitato, soltanto se la proroga e' richiesta prima della loro scadenza e motivata con riguardo a cause oggettive, non imputabili a giudizio del comitato a responsabilita' del soggetto beneficiario finale, che hanno impedito l'erogazione.
Entro i tre mesi successivi all'erogazione, i soggetti richiedenti devono far arrivare a Mediocredito Centrale:
a) dichiarazione attestante la valuta dell'erogazione e l'importo erogato;
b) copia del piano di ammortamento.
Per le operazioni di locazione finanziaria, entro i tre mesi successivi alla consegna del bene, i soggetti richiedenti (societa' di leasing) devono far arrivare a Mediocredito Centrale:
a) dichiarazione attestante la data di consegna dei beni e il costo di acquisto dei beni oggetto della locazione al netto di IVA;
b) piano dei canoni di locazione finanziaria con le relative scadenze.
Tali termini, ai fini dell'efficacia della garanzia del Fondo, sono da considerare perentori.
La garanzia del Fondo ha effetto dalla data della sua concessione da parte del comitato o dalla data di valuta dell'erogazione del finanziamento se questo e' erogato dopo la concessione della garanzia, ovvero nel caso di locazione finanziaria dalla data di consegna del bene se questa e' avvenuta dopo la concessione della garanzia. D) Acquisizione delle partecipazioni ammesse all'intervento del Fondo.
Almeno il 25% dell'ammontare della partecipazione ammesso all'intervento del Fondo deve essere acquisito entro dodici mesi dalla data della delibera del comitato di ammissione all'intervento del fondo. Entro i tre mesi successivi all'acquisizione, i soggetti richiedenti devono far arrivare a Mediocredito Centrale una dichiarazione attestante la data dell'acquisizione e l'importo acquisito. Tali termini, ai fini dell'efficacia della garanzia del Fondo, sono da considerare perentori.
Il termine per l'acquisizione puo' essere prorogato, su delibera del comitato, soltanto se la proroga e' richiesta prima della scadenza e motivata con riguardo a cause oggettive, non imputabili a giudizio del comitato a responsabilita' del soggetto beneficiario finale, che hanno impedito l'acquisizione. E) Attivazione del fondo.
La comunicazione dell'avvio delle procedure di recupero del credito deve arrivare a Mediocredito Centrale entro tre mesi dall'avvio delle procedure stesse. Tale termine, ai fini dell'efficacia della garanzia del fondo, e' da considerare perentorio.
Alla comunicazione di cui sopra deve essere allegata copia dei bilanci, approvati, dei soggetti beneficiari finali e della documentazione relativa agli altri dati sulla base dei quali i soggetti richiedenti hanno compilato il modulo di richiesta.
La garanzia del Fondo e' inefficace in caso non sia verificata la rispondenza dei dati di bilancio e della documentazione relativa agli altri dati con i dati forniti dai soggetti richiedenti nel modulo di richiesta.
La liquidazione dell'acconto e' deliberata dal comitato nei limiti dell'esistenza di disponibilita' del Fondo.
La richiesta di liquidazione della perdita deve arrivare a Mediocredito Centrale entro tre mesi:
a) dall'esito delle procedure di recupero del credito o dalla data di dismissione delle partecipazioni, in caso di garanzia diretta;
b) dalla data del versamento a titolo definitivo effettuato dai soggetti richiedenti ai soggetti finanziatori, in caso di controgaranzia.
Tale termine, ai fini dell'efficacia della garanzia del Fondo, e' da considerare perentorio.
In caso di garanzia diretta, la somma a conguaglio, a favore o a carico del Fondo, e' corrisposta previa verifica di Mediocredito Centrale della perdita definitiva a carico dei soggetti richiedenti. La perdita liquidabile e' determinata nel modo seguente:
1. importo massimo liquidabile: si rileva l'importo massimo liquidabile secondo quanto deliberato dal comitato in sede di ammissione dell'operazione all'intervento del Fondo;
2. ammontare dell'esposizione: con riferimento alla data di avvio delle procedure di recupero del credito si rileva l'esposizione del soggetto richiedente per:
rate di capitale e interessi, calcolati ad un tasso non superiore al tasso di riferimento, scadute e non pagate;
interessi di mora contrattualmente previsti, calcolati ad un tasso non superiore al tasso di riferimento, dalla data dell'inadempimento alla data di avvio delle procedure di recupero del credito;
residua quota di capitale a scadere;
3. interessi a carico del Fondo: sull'ammontare dell'esposizione di cui al punto 2 - al netto, a scalare, dell'acconto e dei recuperi di cui al punto 4 - il fondo riconosce interessi dalla data di avvio delle procedure di recupero del credito fino alla data di conclusione delle procedure stesse ovvero fino alla data della delibera del comitato di irrecuperabilita' del credito. Il tasso da utilizzare per il calcolo e' il tasso di riferimento in vigore alla data di avvio delle procedure di recupero del credito;
4. recuperi: dall'ammontare dell'esposizione sono dedotte le somme a ogni titolo recuperate;
5. spese: all'ammontare dell'esposizione sono aggiunte le spese, comprese le spese legali giudiziali e stragiudiziali, purche' adeguatamente documentate;
6. ammontare della perdita liquidabile: nei limiti dell'importo massimo liquidabile di cui al punto 1, la perdita e' liquidabile per un importo non superiore alla percentuale di copertura - deliberata dal comitato in sede di ammissione dell'operazione all'intervento del Fondo - della perdita definitiva non coperta dai recuperi di cui al punto 4, diminuito dell'eventuale acconto;
7. conguaglio a favore del fondo: nel caso di conguaglio a favore del Fondo i soggetti richiedenti sono tenuti a restituire al Fondo, entro un mese dalla data della richiesta di Mediocredito Centrale, l'eccedenza liquidata in acconto maggiorata degli interessi, decorrenti dalla data di erogazione dell'acconto, pari al tasso di riferimento vigente alla data di erogazione dell'acconto medesimo. In caso di ritardato pagamento di detta eccedenza, sul relativo ammontare sono dovuti interessi di mora pari al tasso di riferimento vigente alla data di accredito dell'acconto aumentato del 10%.
La garanzia del Fondo e' inefficace qualora alla determinazione della perdita abbia concorso negligenza da parte dei soggetti richiedenti. In tal caso l'acconto eventualmente ricevuto deve essere restituito al Fondo maggiorato dell'interesse pari al tasso di riferimento vigente alla data di accredito dell'acconto.
La liquidazione della perdita e' deliberata dal comitato nei limiti dell'esistenza di disponibilita' del Fondo.
In caso di controgaranzia si applicano, per la liquidazione della perdita, le procedure di cui all'art. 3 del decreto n. 248/1999.
 
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