Gazzetta n. 143 del 22 giugno 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
DECRETO 31 maggio 2001 |
Differimento per la regione Lazio dei termini indicati nei decreti ministeriali 28 gennaio 2000 e 5 dicembre 2000, inerenti la contrazione di mutui da parte delle comunita' montane ex lege n. 144/1999. |
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IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto il decreto ministeriale 28 gennaio 2000 recante "Criteri e modalita' per la contrazione dei mutui da parte delle comunita' montane per le finalita' di cui all'art. 34 della legge n. 144/1999" e le leggi in esso richiamate; Visto il decreto ministeriale 5 dicembre 2000 recante "Proroga dei termini indicati nel decreto ministeriale 28 gennaio 2000 inerente la contrazione dei mutui da parte delle comunita' montane ex lege n. 144/1999"; Vista la richiesta di proroga dei termini previsti dal decreto ministeriale 5 dicembre 2000 sopracitato, avanzata dall'Unione nazionale comuni e comunita' montane (UNCEM) al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica - per le comunita' montane della regione Lazio - con nota n. 1080 del 18 aprile 2001; Considerato che la normativa di riordino delle comunita' montane della regione Lazio - che modifica sensibilmente la precedente configurazione territoriale e prevede altresi' la costituzione di nuove comunita' - ha avviato il suo perfezionamento solo il 20 aprile 2001; Considerato inoltre, che, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 28 gennaio 2000, e' consentito alle comunita' montane di nuova costituzione di presentare le richieste di finanziamento - ex art. 1 del medesimo decreto - alla Cassa depositi e prestiti per l'elaborazione dei piani di sviluppo, previsti dall'art. 29 della legge n. 142/1990 e dall'art. 7 della legge n. 97/1994, entro tre mesi dalla data di costituzione delle comunita' stesse; Ritenuto opportuno consentire alle nuove comunita' montane di diventare operative e di avviare e completare le procedure previste dal decreto ministeriale 28 gennaio 2000 al fine di non privare le stesse dei necessari strumenti di programmazione; Ritenuto tuttavia necessario evitare ulteriori slittamenti delle procedure di attivazione dei finanziamenti onde consentire la realizzazione delle finalita' di cui alla legge n. 144/1999; Decreta: I termini per l'elaborazione e l'approvazione dei piani di sviluppo - ex art. 1, primo comma del decreto ministeriale 28 gennaio 2000 - relativi alle comunita' montane della regione Lazio sono differiti al 30 settembre 2001. Il termine per la presentazione dei progetti - ex art. 1, secondo comma del decreto ministeriale 28 gennaio 2000 - da parte delle comunita' montane alla regione Lazio, e' differito al 31 ottobre 2001. Resta confermato il termine del 15 dicembre 2001, stabilito dal decreto ministeriale 5 dicembre 2000, per la valutazione dei progetti da parte della regione Lazio. Roma, 31 maggio 2001 Il Ministro: Visco |
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