Gazzetta n. 143 del 22 giugno 2001 (vai al sommario)
ISTITUTO SPERIMENTALE PER LA VITICOLTURA DI CONEGLIANO
DISPOSIZIONE 3 luglio 1998
Regolamento concernente disposizioni d'attuazione degli articoli 2, 4, 22 e 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241, riguardante i termini ed i responsabili dei procedimenti nonche' il diritto d'accesso ai documenti amministrativi.

IL PRESIDENTE del consiglio di amministrazione del servizio controllo e
certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite

Visti gli articoli 2, 4,22 e 24 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352;
Visto l'art. 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1969, n. 1164, con cui il controllo dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite, ai fini dell'accertamento delle caratteristiche e condizioni richieste per la loro immissione in commercio, e' demandato all'Istituto sperimentale per la viticoltura di Conegliano;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 12 novembre 1986, n. 20959, con cui l'Istituto sperimentale per la viticoltura e' stato autorizzato a stipulare convenzioni con le amministrazioni regionali e provinciali a statuto ordinario e speciale per ottenere la disponibilita' di personale tecnico specializzato per lo svolgimento delle attivita' di controllo sul rispettivo territorio;
(Vista la delibera del consiglio di amministrazione dell'Istituto sperimentale per la viticoltura in data 3 luglio 1998 con la quale si approva il presente regolamento);
Dispone
il seguente regolamento:
Art. 1.
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi relativi al controllo e certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite di competenza dell'Istituto sperimentale per la viticoltura, sia che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte sia che debbano essere promossi d'ufficio.
2. Detti procedimenti si concludono con un provvedimento espresso nel termine stabilito per ciascun procedimento nella allegata tabella A, che costituisce parte integrante del presente regolamento e che contiene, altresi', l'indicazione dell'organo od ufficio competente e della fonte normativa.
 
Art. 2.
Decorrenza del termine iniziale
1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorre dalla data in cui l'Istituto sperimentale per la viticoltura abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.
2. Per i procedimenti di iniziativa di parte il termine decorre dalla data di ricevimento della domanda od istanza.
3. La domanda od istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'Istituto sperimentale per la viticoltura, ove determinati e portati ad idonea conoscenza degli utenti, e deve essere corredato della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richieste da legge o regolamento per l'adozione del provvedimento.
4. All'atto della presentazione della domanda e' rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Le dette indicazioni sono comunque fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della citata legge n. 241 e all'art. 4 del presente regolamento. Per le domande od istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta e' costituita dall'avviso stesso.
5. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare od incompleta il responsabile del procedimento ne da' comunicazione all'istante entro trenta giorni indicando le cause dell'irregolarita' od incompletezza; in tali casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda perfezionata.
6. Restano salvi le facolta' di autocertificazione e il dovere di procedere agli accertamenti d'ufficio previsti rispettivamente agli articoli 2 e 10 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonche' il disposto di cui all'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
 
Art. 3.
Comunicazione dell'inizio del procedimento
1. Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita', il responsabile del procedimento da' comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti, ai soggetti individuati o facilmente individuabili cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio, nonche' ai soggetti cui la partecipazione al procedimento sia prevista da legge o da regolamento.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avviso del procedimento mediante comunicazione personale contenente, ove gia' non rese note ai sensi dell'art. 2, comma 2, del presente regolamento, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge n. 241 del 1990. Qualora, per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti per tutti o per taluni di essi impossibile o particolarmente gravosa, nonche' nei casi in cui non vi siano specifiche esigenze di celerita', il responsabile del procedimento procede, ai sensi dell'art. 8, comma 3, della citata legge n. 241 del 1990, mediante forme di pubblicita' da attuarsi con la affissione e la pubblicazione di apposito atto indicante le ragioni che giustificano la deroga, rispettivamente nell'albo dell'Istituto sperimentale per la viticoltura.
3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione puo' essere fatta valere anche nel corso del procedimento solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al direttore del Servizio controllo e certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite, il quale e' tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti od a adottare le necessarie misure, anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento, nel termine di quindici giorni.
4. Resta fermo quanto stabilito dall'art. 2, in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.
 
Art. 4.
Partecipazione al procedimento
1. Presso le sedi, centrale e periferiche, od uffici dell'Istituto sperimentale per la viticoltura sono rese note le modalita' per prendere visione degli atti del procedimento, ai sensi dell'art. 10, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante affissione in appositi albi o con altre idonee forme di pubblicita'.
2. Ai sensi dell'art. 10, lettera b), della medesima legge, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro il termine previsto dall'art. 3 del decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste 4 luglio 1970. La presentazione di memorie e documenti presentati oltre detto termine non puo' comunque determinare lo spostamento del termine finale.
 
Art. 5.
Termine finale del procedimento
I. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento, ovvero nel caso di provvedimenti recettizi alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.
2. Ove nel corso del procedimento talune fasi, nelle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n. 241, siano delegate ad amministrazioni diverse da quella dell'Istituto sperimentale per la viticoltura, il termine finale del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse. A tal fine le amministrazioni interessate verificano d'intesa entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento la congruita', per eccesso o difetto, dei tempi previsti nella tabella A allegata, nell'ambito del termine finale, per il compimento delle fasi medesime. Ove dalla verifica risulti la non congruita' del termine finale, l'Istituto sperimentale per la viticoltura provvede nella prescritta forma regolamentare alla variazione del termine.
3. Fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine, i termini di cui ai commi 1 e 2 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera dall'obbligo di provvedere.
4. I procedimenti di modifica o di integrazione di provvedimenti gia' emanati devono concludersi nello stesso termine indicato per il procedimento principale. Le richieste relative a procedimenti di modifica od integrazione devono essere comunicati non oltre i trenta giorni precedenti il termine finale di cui alla tabella A.
 
Art. 6. Acquisizione di pareri e di valutazioni tecniche di organi ed enti
appositi
1. Nei casi in cui l'Istituto sperimentale per la viticoltura abbia delegato ad altri enti ed amministrazioni diverse talune fasi endoprocedimentali per acquisire il parere tecnico, tale parere dovra' essere espresso entro il termine di centottanta giorni, dalla ricezione delle richieste di controllo degli utenti. Qualora gli enti e le amministrazioni delegati non siano in grado di risolvere la fase endoprocedimentale entro il termine sopra stabilito, dovranno comunicare i motivi ostativi alla direzione dell'unita' organizzativa di cui alla tabella A, indicando l'ulteriore periodo necessario per portare a compimento la fase endoprocedimentale, che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento, ma che comunque non puo' essere superiore a sessanta giorni. Il responsabile dell'unita' organizzativa, preso atto della richiesta e ritenute valide le motivazioni portate, comunichera' agli interessati la proroga.
2. Al di fuori dei casi di cui al precedente comma, l'acquisizione in via facoltativa di pareri e valutazioni tecniche di organi, amministrazioni o enti diversi, ha luogo con l'osservanza del termine finale del procedimento.
 
Art. 7.
Unita' organizzativa
1. Salva diversa determinazione, l'unita' organizzativa responsabile dell'istruttoria e di ogni altro provvedimento procedimentale, nonche' di adozione del provvedimento finale e' indicata nella allegata tabella A.
 
Art. 8.
Responsabile del procedimento
1. Salvo che non sia diversamente disposto, il responsabile del procedimento e' il dirigente preposto all'unita' organizzativa competente.
2. Il responsabile dell'unita' organizzativa puo' affidare ad altro dipendente addetto all'unita' la responsabilita' dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento. Il provvedimento di assegnazione deve essere fatto per iscritto, con l'espressa indicazione che avviene ai fini dell'art. 5, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e recare le modalita', i termini, la data e la sottoscrizione del dirigente dell'ufficio. La responsabilita' del designato decorre dalla data di ricezione del provvedimento.
3. Il responsabile del procedimento esercita le funzioni contemplate dall'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del presente regolamento e svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio, nonche' quelli attinenti all'applicazione delle disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
 
Art. 9.
Disciplina dell'esercizio del diritto d'accesso
1. L'accesso ai documenti amministrativi oggetto del procedimento di certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite e' regolato secondo quanto disposto dagli articoli 1, 3, 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352.
2. La richiesta di accesso deve essere redatta in forma scritta su carta libera secondo il prestampato di cui all'allegata tabella B.
3. I documenti oggetto del diritto d'accesso sono le richieste di controllo e certificazione. La loro visione e' possibile presso le sedi, centrale e periferiche, od uffici dell'Istituto sperimentale per la viticoltura, dove verranno predisposti appositi archivi automatizzati contenenti i dati ricognitivi, soggettivi, oggettivi e cronologici delle richieste di accesso ricevute.
4. E' possibile l'accesso mediante strumenti informatici con rilascio di copie su apposito supporto fornito dal richiedente o, ove esistente, con collegamento in rete. L'uso degli strumenti informatici e' riservato esclusivamente al personale del Servizio controllo e certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite.
5. In ottemperanza alla nota del 13 settembre 1993, n. 128128, del dirigente generale della gestione affari generali, personale e servizi ispettivi del Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali, sono fissate le tariffe di L. 500 ogni due copie da corrispondere mediante applicazione di marche da bollo ordinarie da annullarsi con il datario a cura dell'ufficio, fatto salvo il pagamento dell'imposta di bollo nei casi di rilascio di copia autentica.
6. Nei casi in cui la conoscenza dei documenti possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, o per salvaguardare esigenze di riservatezza puo' essere disposto il differimento motivato, sempre a cura del responsabile del procedimento di accesso, indicandone la durata.
 
Art. 10.
Integrazioni e modifiche del presente regolamento
1. I termini ed i responsabili dei procedimenti amministrativi individuati successivamente alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno disciplinati con apposito regolamento integrativo.
2. Entro due anni dall'entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, l'Istituto sperimentale per la viticoltura verifica lo stato di attuazione della normativa emanata ed apporta, nelle forme prescritte, le modifiche ritenute necessarie.
 
Art. 11.
Pubblicita' aggiuntiva
1. Il presente regolamento, nonche' le eventuali modifiche ed integrazioni, oltre che pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, e' reso pubblico mediante ulteriori forme e modalita' stabilite dal consiglio di amministrazione dell'Istituto sperimentale per la viticoltura.
2. Gli uffici tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti l'indicazione delle unita' organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonche' del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.
Conegliano, 3 luglio 1998
Il presidente: Calo'
 
Tabella A

Istituto sperimentale per la viticoltura - Servizio controllo e
certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite

=====================================================================
Procedimento | Fonte normativa | Termine finale (1) ===================================================================== Controllo e | | certificazione dei | | materiali di |D.P.R. 24 dicembre | moltiplicazione della |1969, n. 1164, e | vite di categoria |successive modifiche | "Base" |ed integrazioni | 180 giorni --------------------------------------------------------------------- Controllo e | | certificazione dei | | materiali di |D.P.R. 24 dicembre | moltiplicazione della |1969, n. 1164, e | vite di categoria |successive modifiche | "Base" prodotti in |ed integrazioni D.M. |270 giorni + (25 giorni vitro |22 dicembre 1997 |x n. di subcolture) (2) --------------------------------------------------------------------- Controllo e | | certificazione dei | | materiali di | | moltiplicazione della |D.P.R. 24 dicembre | vite delle categorie |1969, n. 1164, e | "Certificato" e |successive modifiche | "Standard" |ed integrazioni | 210 giorni

(1) da accettazione della domanda sia iniziale che
perfezionata;
(2) il D.M. 22 dicembre 1997 prevede un numero
facoltativo di subcolturre fino ad un massimo di 8; la
durata di una subcoltura e' stimata in 25 giorni.
 
Tabella B

All'Istituto sperimentale per la
viticoltura -Servizio controllo e
certificazione dei materiali di
moltiplicazione della vite

Il sottoscritto .... nato a ........ il .... residente in.... via .... identificato a mezzo di .... in qualita' di ...., richiede di poter accedere formalmente al seguente documento amministrativo di codesto Servizio...............................................
(tipo di documento) ..................................................................
(estremi del documento)
Il richiedente dichiara, sotto la propria responsabilita', di avere un interesse personale all'accesso per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. In particolare che l'interesse e' costituito da .... .... .... ....
L'esame della documentazione avverra' mediante:
visione del documento;
estrazione di copia;
trascrizione del documento preso in visione;
copia di dati informatizzati, per cui vengono forniti i supporti.
L'esame del documento sara' effettuato:
dal richiedente;
dal sig. ..... nato a ... il ...., residente in .... identificato per mezzo di ....ed autorizzato tramite procura dal richiedente;
con l'eventuale accompagnamento del sig. ...... nato a .... il .... residente in .... ed identificato a mezzo ....
Data ................
Il richiedente ..............

RICEVUTA Dl RICHIESTA DI ACCESSO FORMALE

Il giorno ...... alle ore .......... il sig..... nato a.... il .... residente in .... ha presentato domanda di accesso formale, che viene allegata alla presente ricevuta, protocollata e conservata negli archivi dell'Istituto sperimentale per la viticoltura, al seguente documento amministrativo relativo al controllo e certificazione dei materiali di moltiplicazione della vite:
richiedendone:
sola visione;
estrazione di copia, costituita da n. ....... copie per cui sono dovute L. ............. a titolo di rimborso spese, oltre agli oneri dovuti per conformita' della copia;
trascrizione del documento preso in visione;
copia di dati informatizzati, per cui vengono forniti i supporti.
Per ricevuta:
Il responsabile del procedimento amministrativo
 
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