| Gazzetta n. 143 del 22 giugno 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO |  
| DECRETO 13 febbraio 2001 |  
| Criteri  per  la  concessione delle agevolazioni previste dal comma 1 dell'art.   5   della  legge  11 maggio  1999,  n.  140,  ai  mercati agro-alimentari all'ingrosso che aderiscono al consorzio obbligatorio per  la  realizzazione e gestione del sistema informatico dei mercati agro-alimentari all'ingrosso. |  
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     IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
    Visto   l'art.   2   del  decreto-legge  17 giugno  1996,  n.  321, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 421, con il   quale   viene   istituito   il  consorzio  obbligatorio  per  la realizzazione   e   gestione  del  sistema  informatico  dei  mercati agro-alimentari all'ingrosso;  Visto  il  comma  1 dell'art. 5 della legge 11 maggio 1999, n. 140, che  riserva, a valere sulle disponibilita' del fondo di cui all'art. 6  della legge 10 ottobre 1975, n. 517, l'importo di lire 15 miliardi ai  consorziati  obbligati  a  partecipare al consorzio obbligatorio, istituito dal citato art. 2 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1996, n. 421, per la   realizzazione   di  un  programma  di  investimenti  finalizzato all'acquisizione  delle  apparecchiature  e  dei pacchetti gestionali necessari a garantire la connessione alla rete informatica;  Visto il decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 112, concernente il  conferimento  di  funzioni  e compiti dello Stato alle regioni ed agli enti locali;  Considerato che il citato comma 1 dell'art. 5 della legge 11 maggio 1999,  n.  140,  ai  fini  della  immediata realizzazione del sistema nazionale   informatico   dei  mercati  agro-alimentari  all'ingrosso attribuisce    al    Ministro   dell'industria,   del   commercio   e dell'artigianato,   la   definizione   della  forma  e  della  misura dell'agevolazione  e  delle modalita' di concessione previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e  le province autonome di Trento e di Bolzano ed acquisito il parere delle   commissioni  parlamentari  competenti,  in  deroga  a  quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;  Preso  atto  che il consorzio obbligatorio si e' costituito in data 10 luglio 1997, con la denominazione consorzio Infomercati, e che con decreto ministeriale del 22 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n. 245 del 20 ottobre 1997, e' stato approvato il relativo statuto;  Vista  la  disciplina  comunitaria  in  materia di aiuti di Stato a favore  delle  piccole  e  medie  imprese,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea del 23 luglio 1996;  Vista l'intesa espressa dalla conferenza Stato-regioni nella seduta del 22 giugno 2000;  Visto  il parere delle commissioni parlamentari espresso in data 19 e 20 settembre 2000;                              Decreta:                               Art. 1.                        Soggetti beneficiari
    1.   I   soggetti   beneficiari  sono  i  consorziati  obbligati  a partecipare al consorzio obbligatorio di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge  17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, cosi' come di seguito individuati:    a)  le  societa'  consortili  a  partecipazione maggioritaria  di capitale  pubblico che usufruiscono, per la realizzazione dei mercati agro-alimentari  all'ingrosso,  delle agevolazioni previste dall'art. 11, comma 16, della legge 28 febbraio 1986, n. 41;    b)   tutti   gli  altri  enti  e  societa'  gestori  dei  mercati agro-alimentari   all'ingrosso   inseriti   nei   piani  regionali  o individuati dalle regioni come aventi rilevanza regionale.  2.  Qualora  la  gestione  dei mercati agro-alimentari all'ingrosso realizzati dalle societa' consortili di cui alla lettera a), punto 1, del  presente  articolo sia gia' stata affidata a societa' costituite ai  sensi  del  punto  1  della  delibera  CIPE  31 gennaio  1992, le agevolazioni  di  cui  al  presente decreto vengono riconosciute alla societa'  di  gestione  purche'  la stessa abbia aderito al consorzio Infomercati.  3.  Per  mercati  agro-alimentari all'ingrosso si intendono tutti i mercati   all'ingrosso   che  commercializzano  i  prodotti  freschi, conservati  e  trasformati,  di  origine  agricola  e  non  agricola, destinati   essenzialmente   all'alimentazione,   e   che   pertanto, comprendono  le  carni, il pesce, gli ortaggi e la frutta, i prodotti dell'industria alimentare, i fiori e le piante.  |  
|   |                                 Art. 2.                      Misura delle agevolazioni
    1.  Le  agevolazioni  consistono in un contributo in conto capitale pari  all'80%  delle  spese  sostenute  per  la  realizzazione  di un programma   di   investimenti   finalizzato   all'acquisizione  delle apparecchiature  e  dei pacchetti gestionali necessari a garantire la connessione al consorzio Infomercati.  2.  Le agevolazioni sono concesse nel rispetto del limite stabilito dagli  aiuti  de  minimis,  di  cui alla disciplina comunitaria degli aiuti  di  Stato alle imprese, pari a 100.000 euro e sulla base della tipologia   di   mercato  agro-alimentare  individuata  dalle  classi dimensionali  e  strutturali  di  cui  al successivo art. 4 e per gli importi  massimi  di  spesa  individuati nella tabella a) allegata al presente decreto.  3.  L'erogazione  del  contributo  avviene  in due quote, di cui la prima  e'  effettuata  come  anticipazione pari al 25% del contributo concesso  e  la  seconda  a  saldo a completamento dell'investimento, sulla base delle spese documentate.  |  
|   |                                 Art. 3.                          Spese agevolabili
    1. Le spese agevolabili sono, purche' capitalizzate, le seguenti:    HW  di  base  per  l'applicazione  di  collegamento  al consorzio Infomercati e dedicato alla rete;    software di base e di supporto;    apparati e software di telecomunicazione;    apparati   e   software  base  di  connessione  al  sistema  gia' installato nel centro agro-alimentare (se esistente);    sistemi portatili/palmari per la rilevazione quantita' e prezzi;    software  applicativo comprendente gestione anagrafiche operatori e banca dati prodotti, nonche' gestione acquisizione e controllo dati su quantita' trattate e prezzi, al fine del collegamento Infomercati, gestione  comunicazioni  fisico  logiche  con il sistema Infomercati, gestione  moduli  di  inquiry  al  sistema  Infomercati,  gestione di interfaccia  con  il  sistema informativo del centro agro-alimentare, installazione dei sistemi e collegamenti telematici;    avviamento del sistema e delle procedure operative di gestione.  2.  Le  spese  agevolabili  sono quelle sostenute a decorrere dalla data  di  pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana. Le attrezzature acquistate devono essere di nuova fabbricazione.  3.  Le  dotazioni  hardware,  comprensive  del  software  di  base, acquisite  dai  singoli  mercati  dovranno  rispondere  a  tutti  gli standard di sicurezza e qualita' vigenti all'atto dell'installazione. In particolare:    a) tutti  gli  strumenti  di  tipo  hardware  utilizzati dovranno essere  rispondenti  agli  standard  ISO,  o  equivalenti, per quanto riguarda le norme di sicurezza e prevenzione infortuni;    b) tutti  gli  apparati  dovranno  essere  installati  a norme di sicurezza   secondo   quanto   disposto   dal   decreto   legislativo 19 settembre  1994,  n. 626, e successive modifiche ed integrazioni e garantire  il  funzionamento  nelle  normali  condizioni  d'uso senza richiedere   interventi   particolari  sulla  rete  di  alimentazione elettrica o sui normali impianti di climatizzazione dei locali;    c) tutti   i   sistemi  hardware  appartenenti  alla  classe  dei "personal  computer" dovranno essere compatibili WIN ed essere basati su processore Pentium III 500 MHZ INTEL, AMD, equivalente o superiore (secondo  le  evoluzioni  tecnologiche  intervenute  fino  al momento dell'installazione);    d) tutti  gli  altri  componenti  hardware  di  sistema o di rete dovranno  essere  compatibili  con gli standard di mercato al momento dell'installazione;    e) tutti   i   sistemi   dovranno  essere  dotati  di  gruppi  di continuita'  in  grado  di  sostenere  i  sistemi stessi per il tempo necessario   ad   effettuare   una  regolare  chiusura  di  tutte  le elaborazioni  in  corso  e  garantire,  alla ripartenza, l'integrita' delle informazioni contenute nelle banche dati locali;    f) tutti  i  sistemi principali dovranno essere dotati di sistemi di  protezione  dei  dati  su disco con recupero a caldo degli stessi (es.  mirroring)  e  di  opportuni strumenti di archiviazione esterna (es. streamer).  4.  Le procedure relative al software applicativo, anche al fine di aggiornamenti   costanti  ed  economici,  dovranno  essere  acquisite direttamente dal consorzio Infomercati.  |  
|   |                                 Art. 4.                Tipologia di mercato agro-alimentare
    1.  Ai  fini  della  concessione delle agevolazioni le tipologie di mercati agro-alimentari vengono individuate in classi derivanti dalla combinazione delle seguenti fasce dimensionali e strutturali:    a) fasce dimensionali espresse in quintali di merce movimentati:      1. fino a 1.000.000 q.li;      2. da 1.000.000 a 3.500.000 q.li;      3. da 3.500.000 a 6.000.000 q.li;      4. oltre i 6.000.000 q.li;    b) fasce  strutturali  derivanti  dalla  presenza  di  una o piu' merceologie:      1. mercato monomerceologia (MM);      2.   mercato   ortofrutticolo   plurimerceologia   (MP)  ed  in particolare:        2.1. mercato ortofrutticolo avente una altra merceologia;        2.2. mercato ortofrutticolo avente due altre merceologie;        2.3. mercato ortofrutticolo avente tre altre merceologie;        2.4. mercato ortofrutticolo avente quattro altre merceologie.  2.  Ai  fini  della  concessione  delle  agevolazioni  nella misura massima  prevista,  per  mercato  ortofrutticolo  avente  anche altre merceologie  si intende un mercato ortofrutticolo all'ingrosso in cui la  commercializzazione  e l'attivita' di rilevazione e gestione dati relativa   alle   altre  merci  avviene  in  sedi  logisticamente  ed operativamente    separate    dalla    sede    principale    relativa all'ortofrutta.  |  
|   |                                 Art. 5.               Modalita' di concessione del contributo
    1.  Le richieste di concessione del contributo ai sensi del comma 1 dell'art.  5  della  legge  11 maggio  1999,  n.  140, possono essere inviate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato mediante  raccomandata  postale  con  avviso  di  ricevimento, oppure consegnate a mano, a partire dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.  2.  Le  domande  devono  essere redatte in carta legale utilizzando esclusivamente  copia del modulo di domanda di cui all'allegato 1 del presente decreto, disponibile anche sul sito Internet minindustria.it del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.  3.   Alla   domanda   di   concessione  deve  essere  allegata  una attestazione  rilasciata  dal  consorzio  Infomercati  da cui risulti l'avvenuta adesione al consorzio obbligatorio, nonche' la validazione della  classe  di  appartenenza  del  mercato  e della configurazione hardware e software necessaria.  4.  L'istruttoria  delle  domande viene effettuata secondo l'ordine cronologico  di  presentazione  fino a concorrenza dello stanziamento complessivo  di 15 miliardi di cui al comma 1 dell'art. 5 della legge 11 maggio  1999,  n.  140.  Al  fine  dell'esame  istruttorio saranno verificate  la  sussistenza  dei  requisiti di legge, stabiliti per i soggetti   beneficiari,   e  la  completezza  ed  i  contenuti  della documentazione prodotta.  5.  Il  termine per la conclusione del procedimento di approvazione e'  di  trenta  giorni,  che  decorrono dalla data di ricezione della richiesta di contributo. Detto termine si intende sospeso nel caso di richieste  di  documentazione  integrativa  da  parte  degli  uffici. Dell'avvenuta  approvazione della richiesta di contributo verra' data comunicazione ai soggetti beneficiari.  |  
|   |                                 Art. 6.               Modalita' di erogazione del contributo
    1. Al fine dell'emissione del decreto di concessione del contributo e di contestuale liquidazione dell'anticipazione i soggetti che hanno ricevuto  la  comunicazione  di  approvazione  del progetto di cui al comma  5  dell'art.  5,  dovranno  inviare, nel termine perentorio di novanta   giorni   dalla   data   di   ricevimento   della   predetta comunicazione,  una  fidejussione  bancaria  o  polizza  assicurativa irrevocabile,  incondizionata  ed  escutibile  a  prima  richiesta  a garanzia  delle  somme  erogate,  rilasciata  a  favore del Ministero dell'industria,  commercio ed artigianato - Direzione generale per il coordinamento   degli   incentivi   alle  imprese,  di  importo  pari all'anticipazione richiesta.  2.  Eseguito  il  progetto,  ai  fini  della erogazione a saldo del contributo il soggetto beneficiario deve inviare una apposita domanda redatta in carta legale, secondo il modello di cui all'allegato 2 del presente decreto, completa della seguente documentazione:    a) copia  autenticata  delle  fatture.  Per  i  beni acquisiti in locazione finanziaria copia autenticata del contratto di leasing;    b) dichiarazioni  liberatorie dei fornitori. Per i beni acquisiti in  locazione  finanziaria la dichiarazione della societa' di leasing dovra' attestare il pagamento di canoni per un importo pari almeno al 50% del corrispettivo;    c) perizia  giurata,  redatta da professionista iscritto ad albo, attestante  la conformita' del progetto realizzato a quello approvato e l'avvenuta acquisizione ed installazione delle dotazioni agevolate;    d) attestazione   da   parte   del   consorzio   Infomercati  del funzionamento  delle  procedure  gestionali  per il collegamento alla rete telematica.  3.  La  liquidazione  a  saldo  del  contributo  avviene nel limite massimo  di  quello concesso, previa verifica della documentazione di spesa e della funzionalita' del collegamento in rete.  4.  Il  termine  per  la  conclusione del procedimento e' di trenta giorni,  che  decorrono  dalla  data  di ricevimento della domanda di erogazione  del contributo. Detto termine si intende sospeso nel caso di richieste di documentazione integrativa da parte degli uffici.  |  
|   |                                 Art. 7.                      Revoca delle agevolazioni
    Le    agevolazioni    concesse    sono   revocate   dal   Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato:    a) per la perdita dei requisiti di cui all'art. 1;    b) qualora,  per  il  medesimo  programma  di investimenti, siano state  concesse  agevolazioni  di  qualsiasi natura previste da altre norme  statali, regionali o comunitarie o comunque concesse da enti o istituzioni pubbliche;    c) qualora  vengano ceduti, alienati o distolti dall'uso previsto i   beni   materiali   la   cui   acquisizione   e'   stata   oggetto dell'agevolazione  prima  di tre anni dalla data di completamento del progetto;    d) qualora   il  soggetto  beneficiario  si  trovi  in  stato  di liquidazione volontaria o sottoposto a procedure concorsuali;    e) qualora  l'iniziativa  non  venga ultimata entro diciotto mesi dalla  data di emissione del decreto di concessione e liquidazione di anticipazione.  Detto  termine  puo'  essere prorogato una sola volta previa richiesta, per non oltre un anno per cause di forza maggiore.  2.  I  contributi  indebitamente percepiti devono essere restituiti all'erario  rivalutati  sulla  base  dell'indice  ISTAT dei prezzi al consumo  per  le  famiglie  di  operai e impiegati e maggiorati degli interessi legali vigenti alla data di erogazione del contributo e per il  periodo  intercorrente  da tale data al versamento delle somme da restituire.  Tali  somme  debbono  essere  versate  alle  entrate del bilancio  dello Stato, capo XVIII, capitolo 3600 "Entrate eventuali e diverse    del    Ministero    dell'industria,    del   commercio   e dell'artigianato".  3.  Il  Ministero  dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo'   disporre   propri   accertamenti  e  chiedere  ogni  eventuale integrazione documentale e di dati conoscitivi.    Roma, 13 febbraio 2001                                                   Il Ministro: Letta
  Registrato alla Corte dei conti il 10 aprile 2001 Ufficio  di  controllo  sui  Ministeri  delle  attivita'  produttive, registro   n. 1 Industria, commercio e artigianato, foglio n. 46  |  
|   |                                                              Allegato                   ---->   Vedere Allegato  <----  |  
|   |                                                             Allegato 1                   ---->   Vedere Allegato  <----  |  
|   |                                                             Allegato 2                   ---->   Vedere Allegato  <----  |  
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