Gazzetta n. 143 del 22 giugno 2001 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 4 aprile 2001
Legge n. 36/1994 in materia di risorse idriche. Finalizzazione e riparto di somme di cui al fondo speciale previsto dall'art. 18 - Annualita' 1999 e 2000. (Deliberazione n. 47/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante disposizioni in materia di risorse idriche, e visto, in particolare, l'art. 18 che, nel disporre maggiorazioni dei canoni per le concessioni di derivazioni di acque pubbliche per i diversi usi con effetto dal 1o gennaio 1994, ha stabilito che gli incrementi degli introiti cosi' derivanti confluiscano in un fondo speciale per il finanziamento degli interventi relativi al risparmio idrico ed al riuso delle acque reflue, nonche' per il finanziamento di interventi mirati alle finalita' di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto l'art. 28, comma 9, della legge 30 aprile 1999, n. 136, che, innovando la procedura prevista al comma 3 del richiamato art. 18 della legge n. 36/1994, dispone che le somme di cui al suddetto fondo speciale siano ripartite da questo Comitato, su proposta del Ministro dei lavori pubblici;
Visto l'art. 141 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001), che al comma 4 prevede la predisposizione e l'attuazione, a cura dell'Autorita' di ambito o - in caso che queste non siano operative - a cura delle province, di piani stralcio per l'adempimento degli obblighi comunitari in tema di fognatura e depurazione di cui agli articoli 27, 31 e 32 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152;
Vista la propria delibera 22 giugno 2000, n. 57 (Gazzetta Ufficiale n. 193/2000), con la quale sono state ripartite le somme in argomento relative all'annualita' 1998, con le finalizzazioni precisate nella delibera medesima;
Vista la propria delibera 8 marzo 2001, n. 23 (Gazzetta Ufficiale n. 71/2001), con la quale sono state dettate direttive per l'utilizzo delle risorse a finanziamento dei suddetti piani-stralcio;
Vista la nota n. 3147 del 21 marzo 2001, con la quale il Ministro dei lavori pubblici ha trasmesso la proposta di riparto degli incrementi degli introiti relativi alle annualita' 1999 e 2000, che quantifica in L. 53.058.714.917;
Preso atto che, con nota del 31 agosto 2000, la regione Piemonte aveva comunicato che in apposita riunione i rappresentanti delle dodici regioni e province autonome presenti avevano espresso all'unanimita' parere favorevole al mantenimento per le annualita' 1999 e 2000 dei criteri gia' utilizzati nelle precedenti ripartizioni;
Preso atto che, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica n. 21895 del 19 marzo 2001, viene disposta la riassegnazione di L. 53.058.714.000 all'unita' previsionale di base 7.2.1.13 - Acquedotti e fognature - capitolo n. 8650 del proprio stato di previsione, al quale e' iscritto il fondo istituito ai sensi dell'art. 18 della legge n. 36/1994, con uno scostamento di L. 917 rispetto all'importo di cui alla citata proposta del Ministero dei lavori pubblici;
Preso atto che la regione Sardegna viene esclusa dalla ripartizione dell'importo di cui sopra in quanto, per effetto delle vigenti disposizioni di legge, risulta gia' destinataria dell'intero ammontare dei canoni per le utenze di acqua pubblica ricadenti nel territorio regionale;
Preso atto che, a quanto comunicato nella menzionata nota del Ministero dei lavori pubblici, alcune regioni non hanno ancora trasmesso i programmi per l'utilizzo delle risorse relative alle annualita' precedenti e ripartite con i decreti del Presidente della Repubblica 18 novembre 1997, 9 aprile 1999 e con la citata delibera n. 57/2000;
Preso atto che la III commissione CIPE "Infrastrutture", nella seduta del 29 marzo 2001, ha espresso parere favorevole in ordine alla proposta di riparto;
Ritenuto di confermare per la ripartizione delle annulita' 1999 e 2000 i medesimi criteri adottati per le annualita' precedenti, attribuendo una quota fissa pari al quaranta per cento dello stanziamento diviso per il numero delle regioni e delle province autonome, mentre la restante parte, pari al sessanta per cento dello stanziamento stesso, e' assegnata in proporzione alla provenienza territoriale del gettito globale dei canoni relativi alla derivazione di acque pubbliche;
Delibera:
1. Riparto.
1.1 Le somme di cui all'art. 18, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, relative agli anni 1999 e 2000 sono ripartite fra le regioni e le province autonome in conformita' all'allegata tabella, facente parte integrante della presente delibera. Gli importi complessivi assegnati alle singole regioni e province autonome sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dei lavori pubblici, sono stati arrotondati, per semplificazione contabile, alle centinaia di lire inferiori.
1.2 Le somme attribuite ai sensi della presente delibera vengono iscritte sull'U.P.B. 4.2.1.5, capitolo 7583, dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.
2. Programmazione e finalizzazioni.
2.1 In linea generale sono confermate le disposizioni della citata delibera n. 57/2000 e qui di seguito riportate:
2.1.1 Gli importi di cui al punto 1 sono utilizzati, attraverso programmi adottati dalle regioni e dalle province autonome, per il finanziamento di attivita' e interventi finalizzati prioritariamente alla ricognizione delle infrastrutture destinate al ciclo integrato delle acque ed agli adempimenti connessi all'attuazione della legge n. 36/1994, nonche' per le finalita' di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, relative al risanamento delle acque, al completamento e gestione delle reti di monitoraggio, alla fruizione e gestione del patrimonio idrico, come sopra inteso, ed al riutilizzo in particolare ai fini agricoli, nonche' alla tutela degli aspetti ambientali a detto patrimonio connessi.
2.1.2 Nella predisposizione ed attuazione dei programmi di cui sopra saranno adottate adeguate misure intese ad assicurare che l'attivita' di rilevazione delle infrastrutture destinate al ciclo integrato delle acque e le altre attivita' di cui al comma precedente si svolgano in piena sinergia con le analoghe attivita' demandate ad altri organismi competenti in materia ed in modo da ottimizzare l'utilizzo delle risorse assegnate a carico di diverse fonti di copertura.
2.1.3 I programmi di cui al comma 2.1.1, debitamente approvati dal competente organo della regione o della provincia autonoma, sono trasmessi al Ministero dei lavori pubblici, al Ministero dell'ambiente ed alle Autorita' di bacino di appartenenza entro il termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale.
2.2 Le regioni che presentino eccedenze di risorse rispetto alle esigenze connesse alla finalizzazione indicata ai punti precedenti, possono utilizzare le risorse di cui trattasi indipendentemente da tali specifiche finalizzazioni, ma con il vincolo di destinare le risorse stesse ad interventi comunque connessi al ciclo integrato delle acque, ivi compresi gli interventi dei piani stralcio previsti dall'art. 141, comma 4, della legge n. 388/2000.
Le regioni interessate forniranno comunicazioni in tale senso ai Ministeri ed autorita' di cui al precedente punto 2.1.3.
Analoga disposizione si applica alle risorse relative alle annualita' precedenti e non ancora utilizzate dalle suddette regioni per i programmi previsti dalla delibera n. 57/2000 e dai decreti del Presidente della Repubblica 18 novembre 1997 e 9 aprile 1999.
2.3 Sulla base dei programmi regolarmente pervenuti, ovvero delle comunicazioni di cui al punto 2.2, il Ministero dei lavori pubblici provvede al trasferimento delle risorse in conformita' al riparto di cui al punto 1.1.
2.4 Il Ministero dei lavori pubblici porta a conoscenza della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano i provvedimenti o le comunicazioni di cui ai precedenti commi.
3. Relazione.
Il Ministero dei lavori pubblici riferira' annualmente a questo Comitato sui risultati conseguiti con le risorse ripartite a carico del fondo speciale di cui all'art. 18 della legge n. 36/1994.
4. Disposizioni finali.
Nelle province di Trento e Bolzano, le disposizioni di cui alla presente delibera si applicano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti.
Roma, 4 aprile 2001
Il Presidente delegato: Visco

Registrata alla Corte dei conti il 29 maggio 2001 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 123
 
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