| Gazzetta n. 143 del 22 giugno 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |  
| DECRETO 26 aprile 2001 |  
| Approvazione  del  programma  di  crisi aziendale, legge n. 223/1991, della  S.p.a.  F.E.R.V.E.T., unita' di Castelfranco Veneto e uffici e stabilimento di Bergamo. (Decreto n. 29798). |  
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                     IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
    Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;  Visto  il  decreto-legge  21 marzo  1988,  n.  86,  convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;  Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;  Visto  l'art. 7, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito,  con  modificazioni,  nella legge 19 luglio 1993, n. 236, che  prevede  la  concessione  di una proroga del programma per crisi aziendale,  di  durata  non  superiore a 6 mesi, per i casi in cui il numero dei lavoratori interessati sia pari o inferiore a 100, qualora siano   riscontrabili   difficolta'   di   ordine   temporale   nella realizzazione dello stesso o difficolta' anche esterne non imputabili alla volonta' dell'azienda;  Visto l'art. 1, comma 21, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che ha soppresso il C.I.P.I.;  Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito,  con  modificazioni,  nella legge 19 luglio 1994, n. 451, che  hanno  attribuito  al  Ministero  del  lavoro e della previdenza sociale le competenze del soppresso Comitato interministeriale per il coordinamento  della  politica  industriale in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale;  Visto  l'art.  4,  comma 35,  del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510,  convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;  Visto   l'art.  3-bis  del  decreto-legge  25 marzo  1997,  n.  67, convertito,  con  modificazioni,  nella legge 23 maggio 1977, n. 135, che  ha  limitato la competenza del comitato di cui all'art. 19 della legge  28 febbraio  1986,  n.  41,  esclusivamente  alle  istanze  di approvazione  dei  programmi  di  ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;  Visto  l'art.  1-sexties  del  decreto-legge  8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;  Visto  il  decreto  ministeriale  del  7 novembre  1994,  n. 16097, relativo  all'approvazione  del  programma  per crisi aziendale della S.p.a.  F.E.R.V.E.T. con sede in Bergamo per il periodo dal 23 agosto 1993 al 22 agosto 1994;  Visti  i  decreti  ministeriali 7 novembre 1994 e successivi, con i quali  e'  stato concesso il trattamento di integrazione salariale in favore  dei lavoratori interessati dipendenti della predetta societa' per il sopracitato periodo;  Vista  l'istanza di proroga del predetto programma presentata dalla citata  societa',  per  il  periodo dal 23 agosto 1994 al 31 dicembre 1994,  presentata ai sensi del citato art. 7, comma 5, della legge n. 236/1993;  Visto il decreto ministeriale del 17 ottobre 1996, n. 21542, con il quale  il  Ministro  del lavoro, conformandosi al parere espresso dal comitato  tecnico  di  cui alla citata legge n. 41/1986, nella seduta del 17 aprile 1996, ha respinto la predetta istanza di proroga;  Visto  il  ricorso  al  T.A.R.  Lazio - sezione terza-bis, proposto dalla  predetta  F.E.R.V.E.T.  avverso  il  suddetto provvedimento di reiezione;  Vista  la  sentenza  n.  8238/00  con  la quale il T.A.R. Lazio, in accoglimento   del   ricorso   sopra   indicato,   ha   annullato  il provvedimento  impugnato  "perche'  viziato da violazione di legge ed eccesso di potere per difetto di motivazione".  Vista  la nota del 5 dicembre 2000, con la quale e' stata richiesta all'Avvocatura  generale dello Stato impugnativa innanzi al Consiglio di  Stato della citata sentenza del T.A.R. Lazio - sezione terza-bis, n. 8238/00;  Vista   l'ordinanza  n.  1516/2001  del  registro  ord.,  resa  dal Consiglio  di  Stato - sezione sesta, nel ricorso in appello proposto dal  Ministero  del  lavoro,  iscritto  al  n. 1460/2001 del registro generale, per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia della predetta   sentenza   n.  8238  del  2000  -  T.A.R.  per  il  Lazio, sezione III-bis.  Visto  che  la  predetta ordinanza n. 1516/2001 ha accolto in parte l'istanza di sospensione proposta dal Ministero del lavoro, nel senso che  il pagamento delle somme a titolo di trattamento di integrazione salariale   in  favore  dei  lavoratori  interessati,  dipendenti  da F.E.R.V.E.T.  S.p.a.,  per il sopracitato periodo, potra' avere luogo solo  previa  presentazione,  da  parte della societa', di una idonea fideiussione a prima richiesta, proveniente da un istituto bancario;                              Decreta:                               Art. 1.  In   ottemperanza   alla  decisione  del  tribunale  amministrativo regionale  per  il  Lazio,  sezione  terza-bis,  n. 8238 del 2000, e' approvata, ai sensi dell'art. 7, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993,  n.  148,  convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993,   n.  236,  la  proroga  del  programma  per  crisi  aziendale, presentata da F.E.R.V.E.T. S.p.a., con sede in Bergamo, per le unita' di Castelfranco Veneto (Treviso), e uffici e stabilimento di Bergamo, per il periodo dal 23 agosto 1994 al 31 dicembre 1994.  |  
|   |                                 Art. 2.  L'approvazione della proroga del piano per crisi aziendale disposta con il presente decreto, e la conseguente concessione del trattamento di  integrazione salariale, disposta con successivo decreto, adottato dal  direttore  generale  della  previdenza e assistenza sociale, nei termini  posti  dall'ordinanza  n.  1516/2001 del Consiglio di Stato, richiamata  in preambolo, saranno revocate qualora l'appello proposto avverso  la  citata  sentenza n. 8238 del 2000 - T.A.R. per il Lazio, sezione III-bis, dovesse avere esito favorevole per l'amministrazione resistente.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 26 aprile 2001                                  Il Sottosegretario di Stato: Morese  |  
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