Gazzetta n. 142 del 21 giugno 2001 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 22 maggio 2001, n. 238 |
Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Valle d'Aosta in materia di regime comunitario della produzione lattiera. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, che approva lo statuto speciale per la Valle d'Aosta; Vista la proposta della commissione paritetica prevista dall'articolo 48-bis dello statuto speciale, introdotto dall'articolo 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2; Acquisito il parere del consiglio regionale della Valle d'Aosta, espresso nella seduta del 26 aprile 2001; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 maggio 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, delle politiche agricole e forestali, e per le politiche comunitarie;
Emana il seguente decreto legislativo: Art. 1.
1. La regione disciplina, in conformita' ai regolamenti dell'Unione europea e nel rispetto dei quantitativi di latte assegnati ai singoli produttori nell'ambito del territorio regionale, l'assegnazione e il trasferimento delle quote comunque disponibili. Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 22 maggio 2001
CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Loiero, Ministro per gli affari regionali Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Pecoraro Scanio, Ministro delle politiche agricole e forestali Mattioli, Ministro per le politiche comunitarie Visto, il Guardasigilli: Fassino
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - L'art 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti. - La legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo 1948, reca: "Statuto speciale per la Valle d'Aosta". - La legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 226 del 25 settembre 1993; l'art. 48-bis, aggiunto dall'art. 3 della legge costituzionale 23 settembre 1993, n. 2, e' il seguente: "Art. 48-bis. - Il Governo e' delegato ad emanare uno o piu' decreti legislativi recanti le disposizioni di attuazione del presente statuto e le disposizioni per armonizzare la legislazione nazionale con l'ordinamento della regione Valle d'Aosta, tenendo conto delle particolari condizioni di autonomia attribuita alla regione. Gli schemi dei decreti legislativi sono elaborati da una commissione paritetica composta da sei membri nominati, rispettivamente, tre dal Governo e tre dal consiglio regionale della Valle d'Aosta e sono sottoposti al parere del consiglio stesso".
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