| Gazzetta n. 142 del 21 giugno 2001 (vai al sommario) |  
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| DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 2001, n. 237 |  
| Norme  di   attuazione  dello   Statuto   speciale   della  regione Friuli-Venezia  Giulia, recanti il trasferimento alla regione di beni immobili dello Stato. |  
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
    Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;  Vista  la  legge  costituzionale  31  gennaio  1963,  n.  1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia;  Sentita  la  Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale;  Vista  la  deliberazione  del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'8 marzo 2001;  Sulla  proposta  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri e del Ministro  per  gli affari regionali, di concerto con i Ministri delle finanze,  del  tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della difesa, dell'interno, dei trasporti e della navigazione e per i beni e le attivita' culturali;
                                  Emana                  il seguente decreto legislativo:
                                 Art. 1                        Trasferimento di beni
    1.  Sono  trasferiti  alla  regione  Friuli-Venezia  Giulia  i beni immobili  e  i  diritti  reali sugli immobili appartenenti allo Stato indicati nell'allegato A;  2.  I  beni  immobili trasferiti ai sensi del comma 1 entrano a far parte del demanio della regione o dell'ente locale destinatario. 
                                         Avvertenza:              - Il   testo  delle  note  qui  pubblicato  e'  redatto          dall'amministrazione   competente  per  materia,  ai  sensi          dell'art.  10,  comma 3, del testo unico delle disposizioni          sulla   promulgazione   delle  leggi,  sull'emanazione  dei          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle          pubblicazioni    ufficiali   della   Repubblica   italiana,          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo          fine  di  facilitare la lettura delle disposizioni di legge          alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano invariati il          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
            Note alle premesse:              - L'art.   87,   comma   quinto,   della  Costituzione,          conferisce  al  Presidente  della  Repubblica  il potere di          promulgare  leggi  e  di emanare i decreti aventi valore di          leggi e regolamenti.              - La  legge  costituzionale  31 gennaio  1963, n. 1, e'          stata  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 29 del 1o          febbraio 1963.              -  L'art.  65  dello  statuto  speciale  per la regione          Friuli-Venezia  Giulia,  approvato con legge costituzionale          31 gennaio  1963, n. 1 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale          n. 29 del 1o febbraio 1963), e' cosi' formulato:              "Art.  65.  -  Con  decreti  legislativi,  sentita  una          commissione  paritetica  di  sei  membri,  nominati tre dal          Governo  della  Repubblica  e  tre dal consiglio regionale,          saranno  stabilite  le  norme  di  attuazione  del presente          statuto     e     quelle    relative    al    trasferimento          all'amministrazione  regionale degli uffici statali che nel          Friuli-Venezia  Giulia adempiono a funzioni attribuite alla          regione.".
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|   |                                 Art. 2.                          Consegna dei beni
    1. Gli Uffici del territorio di Gorizia, di Pordenone, di Trieste e di  Udine  del Ministero delle finanze, ciascuno per il territorio di sua  competenza,  entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente   decreto,   con   l'intervento   dei  rappresentanti  delle amministrazioni  statali  interessate,  provvedono alla consegna alla regione dei beni di cui all'articolo 1.   2. I verbali di consegna costituiscono titolo per la trascrizione, l'intavolazione  e  la  voltura  catastale a favore della regione dei beni immobili consegnati ai sensi dell'articolo 1.  3.  Qualora  la  regione  trasferisca ai comuni, alle province o ad altri  enti  pubblici i beni acquisiti ai sensi del presente decreto, il  verbale di consegna del bene al comune, alla provincia o ad altro ente pubblico costituisce titolo per la trascrizione, l'intavolazione e la voltura catastale. Nei casi in cui un comune, una provincia o un altro ente pubblico abbia sottoscritto congiuntamente alla regione il verbale  di consegna di cui al comma 2, il verbale costituisce titolo per  il  trasferimento, la trascrizione, l'intavolazione e la voltura catastale  del bene a favore del comune, della provincia o dell'altro ente pubblico.  |  
|   |                                 Art. 3.                      Effetti del trasferimento
    1.   Il  trasferimento  dei  beni  con  tutte  le  pertinenze,  gli accessori,  gli oneri e i pesi inerenti ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano alla data di consegna. I processi relativi  ai  beni  trasferiti  ai  sensi  del  presente decreto sono proseguiti   dalla  regione  autonoma  Friuli-Venezia  Giulia  ovvero dall'ente pubblico destinatario, o nei loro confronti.  2.  I  proventi  e  le  spese  derivanti  dalla  gestione  dei beni trasferiti   spettano   alla   regione   ovvero   all'ente   pubblico destinatario, dalla data di consegna.  |  
|   |                                 Art. 4.                         Elenchi correttivi
    1.  Entro  dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto  possono  essere  stilati  elenchi  correttivi. A tal fine si provvede ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto. 
                                         Nota all'art. 4:              - Per  l'art.  65  dello  Statuto  vedere  le note alle          premesse.
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|   |                                 Art. 5.                          Esenzioni fiscali
    1.  Tutti  gli atti, contratti, formalita' ed adempimenti necessari per   l'attuazione   del   presente   decreto,   anche  nel  caso  di trasferimento  ai sensi dell'articolo 2, comma 3, sono esenti da ogni diritto e tributo.  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.    Dato a Roma, addi' 24 aprile 2001
                                 CIAMPI                              Amato,  Presidente  del  Consiglio  dei                              Ministri                              Loiero,   Ministro   per   gli   affari                              regionali                              Del Turco, Ministro delle finanze                              Visco,   Ministro   del   tesoro,   del                              bilancio    e    della   programmazione                              economica                              Mattarella, Ministro della difesa                              Bianco, Ministro dell'interno                              Bersani, Ministro dei trasporti e della                              navigazione                              Melandri,  Ministro  per  i  beni  e le                              attivita' culturali
  Visto, il Guardasigilli: Fassino  |  
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  ELENCO  DEI  BENI  IMMOBILI  APPARTENENTI  ALLO  STATO  E SITUATI NEL   TERRITORIO DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA DA TRASFERIRE ALLA REGIONE                    ---->   Vedere Elenco  <----  |  
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