Gazzetta n. 142 del 21 giugno 2001 (vai al sommario) |
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DECRETO LEGISLATIVO 24 aprile 2001, n. 237 |
Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia, recanti il trasferimento alla regione di beni immobili dello Stato. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia; Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello statuto speciale; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione dell'8 marzo 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, della difesa, dell'interno, dei trasporti e della navigazione e per i beni e le attivita' culturali;
Emana il seguente decreto legislativo:
Art. 1 Trasferimento di beni
1. Sono trasferiti alla regione Friuli-Venezia Giulia i beni immobili e i diritti reali sugli immobili appartenenti allo Stato indicati nell'allegato A; 2. I beni immobili trasferiti ai sensi del comma 1 entrano a far parte del demanio della regione o dell'ente locale destinatario.
Avvertenza: - Il testo delle note qui pubblicato e' redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti. - La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 1o febbraio 1963. - L'art. 65 dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 1o febbraio 1963), e' cosi' formulato: "Art. 65. - Con decreti legislativi, sentita una commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal Governo della Repubblica e tre dal consiglio regionale, saranno stabilite le norme di attuazione del presente statuto e quelle relative al trasferimento all'amministrazione regionale degli uffici statali che nel Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla regione.".
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| Art. 2. Consegna dei beni
1. Gli Uffici del territorio di Gorizia, di Pordenone, di Trieste e di Udine del Ministero delle finanze, ciascuno per il territorio di sua competenza, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'intervento dei rappresentanti delle amministrazioni statali interessate, provvedono alla consegna alla regione dei beni di cui all'articolo 1. 2. I verbali di consegna costituiscono titolo per la trascrizione, l'intavolazione e la voltura catastale a favore della regione dei beni immobili consegnati ai sensi dell'articolo 1. 3. Qualora la regione trasferisca ai comuni, alle province o ad altri enti pubblici i beni acquisiti ai sensi del presente decreto, il verbale di consegna del bene al comune, alla provincia o ad altro ente pubblico costituisce titolo per la trascrizione, l'intavolazione e la voltura catastale. Nei casi in cui un comune, una provincia o un altro ente pubblico abbia sottoscritto congiuntamente alla regione il verbale di consegna di cui al comma 2, il verbale costituisce titolo per il trasferimento, la trascrizione, l'intavolazione e la voltura catastale del bene a favore del comune, della provincia o dell'altro ente pubblico. |
| Art. 3. Effetti del trasferimento
1. Il trasferimento dei beni con tutte le pertinenze, gli accessori, gli oneri e i pesi inerenti ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui essi si trovano alla data di consegna. I processi relativi ai beni trasferiti ai sensi del presente decreto sono proseguiti dalla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ovvero dall'ente pubblico destinatario, o nei loro confronti. 2. I proventi e le spese derivanti dalla gestione dei beni trasferiti spettano alla regione ovvero all'ente pubblico destinatario, dalla data di consegna. |
| Art. 4. Elenchi correttivi
1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto possono essere stilati elenchi correttivi. A tal fine si provvede ai sensi dell'articolo 65 dello Statuto.
Nota all'art. 4: - Per l'art. 65 dello Statuto vedere le note alle premesse.
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| Art. 5. Esenzioni fiscali
1. Tutti gli atti, contratti, formalita' ed adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto, anche nel caso di trasferimento ai sensi dell'articolo 2, comma 3, sono esenti da ogni diritto e tributo. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 24 aprile 2001
CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri Loiero, Ministro per gli affari regionali Del Turco, Ministro delle finanze Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Mattarella, Ministro della difesa Bianco, Ministro dell'interno Bersani, Ministro dei trasporti e della navigazione Melandri, Ministro per i beni e le attivita' culturali
Visto, il Guardasigilli: Fassino |
| Allegato A (previsto dall'art. 1, comma 1)
ELENCO DEI BENI IMMOBILI APPARTENENTI ALLO STATO E SITUATI NEL TERRITORIO DEL FRIULI-VENEZIA GIULIA DA TRASFERIRE ALLA REGIONE ----> Vedere Elenco <---- |
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