Gazzetta n. 142 del 21 giugno 2001 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
DELIBERAZIONE 30 gennaio 2001
Modifica al regolamento di contabilita'. (Deliberazione n. 13/2001).

IL COMITATO DIRETTIVO

Nella riunione odierna, con la partecipazione del direttore dell'Agenzia, dott. Massimo Romano, che lo presiede, e dei componenti del comitato dott. Attilio Befera, prof. Silvia Giannini, dott. Francesco Lettieri, dott. Roberto Monducci, dott. Enrico Pardi e dott. Villiam Rossi;
Ai sensi dell'art. 7, comma 1, dello statuto dell'Agenzia delle entrate, il quale dispone che il comitato direttivo delibera, su proposta del direttore, sui regolamenti;
Su proposta del direttore;
Delibera l'unita modifica agli articoli 6, comma 4; 16, comma 1; 17, comma 2; 18; 21, comma 1 del regolamento di contabilita'.
Roma, 30 gennaio 2001
Il presidente: Romano Il segretario: Calabro'
 
Allegato

Modifiche al Regolamento di contabilita'

L'art. 6, comma 4, e' cosi' modificato:
"Il bilancio di esercizio e' deliberato dal Comitato direttivo, su proposta del Direttore, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, approvato con le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 439 del 1998.". L'art. 16, comma 1, e' cosi' modificato:
"L'Agenzia, organismo di diritto pubblico, per gli appalti di lavori, di servizi e di forniture necessarie per il suo funzionamento applica le seguenti vigenti normative:
decreto legislativo n. 358/1992, attuazione direttive CEE in materia di forniture di beni, revisionato con decreto legislativo n. 402/1998;
decreto legislativo n. 157/1995, attuazione direttive CEE in materia di forniture di servizi, revisionato con decreto legislativo n. 65/2000;
legge n. 109/1994 (Merloni ter) in materia di appalti di opere;
decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, regolamento di attuazione della legge n. 109/1994;
ovvero eventuali future disposizioni nazionali o comunitarie, da recepire nell'ordinamento nazionale, oltre alle disposizioni di cui al presente capo.". L'art. 17, comma 2, lettera d), e' cosi' modificato:
"quando all'acquisizione di beni e servizi si debba provvedere con urgenza, dovuta a circostanze imprevedibili, ovvero per motivi di sicurezza." L'art. 18 e' cosi' modificato:
"Le commissioni giudicatrici, organi di supporto tecnico nella valutazione ed espletamento delle gare d'appalto per beni, servizi e lavori, sono istituite con specifico provvedimento del dirigente sovraordinato a quello autorizzato alla spesa. Le commissioni giudicatrici delle gare di rilevanza economica superiore ai limiti previsti dalla normativa comunitaria vigente sono istituite dal Direttore." L'art. 21, comma 1, e' cosi' modificato:
"Nei casi di trattativa privata, l'accertamento sulla congruita' dei prezzi delle ditte fornitrici, fermo restando quanto diversamente previsto dall'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e' effettuato dai dirigenti autorizzati alla spesa sulla base di principi di economicita' e convenienza.".
 
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