| Gazzetta n. 142 del 21 giugno 2001 (vai al sommario) |  
| AGENZIA DELLE ENTRATE |  
| DELIBERAZIONE 30 novembre 2000 |  
| Regolamento di contabilita'. (Deliberazione n. 3/2000). |  
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                        IL COMITATO DIRETTIVO
    Nella   riunione  odierna,  con  la  partecipazione  del  direttore dell'Agenzia, dott. Massimo Romano, che lo presiede, e dei componenti del  Comitato  dott.  Attilio  Befera,  prof.  Silvia Giannini, dott. Francesco  Lettieri,  dott.  Roberto  Monducci,  dott. Enrico Pardi e dott. Villiam Rossi;  Ai  sensi  dell'art.  7,  comma 1, dello statuto dell'Agenzia delle entrate, con decreto ministeriale 14 marzo 2000, il quale dispone che il  comitato  direttivo  delibera,  su  proposta  del  direttore, sui regolamenti;  Sulla proposta del direttore;                              Delibera l'unito  regolamento  di contabilita' ai sensi dell'art. 70, comma 5, del  decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, che e' sottoposto al Ministro delle finanze.    Roma, 30 novembre 2000                                                Il presidente: Romano Il segretario: Calabro'  |  
|   |                                                               Allegato
                       REGOLAMENTO DI CONTABILITA'
                                 Capo I                        Disposizioni generali
                                 Art. 1                       Denominazioni e oggetto
    1. Ai sensi del presente Regolamento si intendono:    a) per Ministro, il Ministro delle finanze;    b) per Ministero, il Ministero delle finanze;    c) per Agenzia, l'Agenzia delle entrate;    d) per Direttore, il Direttore dell'Agenzia;    e) per  decreto n. 300 del 1999, il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;    f) per  decreto  del Presidente della Repubblica n. 439 del 1998, il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.  2.  Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 8, comma 4, lettera m)  e dell'art. 70 del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, detta  disposizioni  relative  alla  contabilita'  dell'Agenzia delle entrate.
                                 Capo II                       Contabilita' e bilancio                               Art. 2.                  Definizione del sistema contabile    1.  Il  sistema  contabile  dell'Agenzia,  ispirato  ai  principi civilistici, e' finalizzato a fornire un quadro complessivo dei costi e dei ricavi nonche' delle variazioni patrimoniali e finanziarie.    2.  Le  funzioni  proprie del sistema contabile dell'Agenzia sono svolte  mediante  l'utilizzo  di  un  sistema  informativo gestionale integrato,  che  assicura  la  completezza,  l'unicita' e la coerenza delle informazioni.                               Art. 3.                        Durata dell'esercizio    1.  L'esercizio dell'Agenzia ha inizio il 1o gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.                               Art. 4.                  Documento programmatico (budget)    1.  Il  Comitato  direttivo,  in  coerenza  e  nel rispetto della convenzione  prevista  dall'art.  59, comma 2, del decreto n. 300 del 1999,   approva  il  documento  programmatico  annuale  (budget)  che determina gli obiettivi economici e finanziari e articola le relative previsioni   di   spesa  per  le  strutture  di  vertice  centrali  e periferiche.    2.  Le  previsioni di spesa contenute nel documento programmatico hanno   valore   autorizzativo   ai   fini   della  gestione  interna dell'Agenzia e del monitoraggio del relativo andamento.    3.  Al  termine  del  primo  semestre,  il  direttore verifica la necessita'  di  una  revisione del documento programmatico sulla base dell'andamento  della  gestione,  sottoponendo  l'eventuale revisione all'approvazione del Comitato direttivo.    4.  Ove, per circostanze eccezionali, non sia possibile pervenire all'approvazione  del  documento  programmatico  in  tempo  utile per l'inizio  dell'esercizio,  il  Comitato  direttivo,  su  proposta del direttore, delibera la gestione provvisoria, che avra' una durata non superiore  a  quattro mesi e fissera' limiti di costo mensili pari ad un  dodicesimo  del  budget  dell'esercizio precedente e la sottopone all'approvazione ministeriale.                               Art. 5.                Piano pluriennale degli investimenti    1.  Il  piano  pluriennale  degli  investimenti,  deliberato  dal Comitato  direttivo  su  proposta  del direttore, e' corredato da una relazione  che  definisce  la  finalita'  di ciascun investimento, le modalita'  di attuazione, i fondi da utilizzare in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 70, comma 6, del decreto n. 300 del 1999 ed i risultati attesi.                               Art. 6.                        Bilancio d'esercizio    1.   Il  bilancio,  ispirato  ai  postulati  di  chiarezza  e  di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'Agenzia e del risultato economico dell'esercizio, e' redatto  secondo  i  principi  desumibili  dagli  articoli 2423-bis e seguenti del codice civile.    2.  Il  bilancio  dell'Agenzia,  corredato  dalla relazione sulla gestione  di cui all'art. 2428 codice civile, si compone dei seguenti documenti:      a) Stato patrimoniale;      b) Conto economico;      c) Nota integrativa.    3.  Il  progetto di bilancio deve essere comunicato dal direttore al  collegio  dei revisori almeno quindici giorni prima della data di convocazione del Comitato direttivo.    4. Il bilancio di esercizio e' deliberato dal Comitato direttivo, su   proposta  del  direttore,  entro  quattro  mesi  dalla  chiusura dell'esercizio,  approvato  con le modalita' previste dal decreto del Presidente  della  Repubblica n. 439 del 1998, e trasmesso alla Corte dei conti per il controllo di competenza.    5. Al bilancio e' allegata la relazione del Collegio dei revisori redatta  ai  sensi  dell'art.  2429  del  codice civile. La relazione riferisce   sui   risultati   dell'esercizio  e  sulla  tenuta  della contabilita'.                               Art. 7.                           Piano dei conti    1.  Ai  fini  della  tenuta delle scritture contabili d'esercizio l'Agenzia adotta un piano dei conti.    2.  Il  piano  dei  conti  e' costituito da un elenco di conti di natura  patrimoniale,  economica  e  d'ordine  articolati  in modo da consentire  l'analisi  dettagliata  di  tutti  i fatti amministrativi dell'Agenzia e l'aggregazione di tutti i fatti economici.                               Art. 8.                       Manuale di contabilita'    1.  Le  disposizioni  attuative relative alle attivita' contabili disciplinate  dal  presente  regolamento sono definite in un apposito manuale di contabilita' approvato dal Comitato direttivo.                               Art. 9.                           Libri contabili    1.  L'Agenzia provvede alla tenuta del libro giornale e del libro degli  inventari,  di  cui  agli  articoli 2214 e seguenti del codice civile.
                                Capo III  Informativa al ministero e raccordi con la contabilita' di stato
                                Art. 10.          Comunicazioni relative al documento programmatico    1.   Il   documento   programmatico  e  la  eventuale  variazione semestrale  di  cui  all'art.  4,  dopo  l'approvazione  del Comitato direttivo, sono inviati al Ministero.                              Art. 11.   Raccordo del bilancio di esercizio con la contabilita' di Stato    1.  La  nota  integrativa,  di cui all'art. 6, comma 2, espone in un'apposita  sezione  i  raccordi  delle  risultanze  del bilancio di esercizio   con   i   capitoli   di  spesa  del  rendiconto  generale dell'Amministrazione dello Stato.    2.   L'Agenzia,   ove  richiesto  dal  Ministero,  provvede  agli adempimenti   contabili,   necessari  ad  integrare  le  informazioni riportate nella nota di cui al comma 1.                              Art. 12.                 Attivita' del funzionario delegato    1.  Per  l'utilizzazione  dei  fondi  iscritti nel bilancio dello Stato  e  assegnati  in  gestione  all'Agenzia,  nel  rispetto  delle disposizioni   generali   della   contabilita'  di  Stato,  l'Agenzia trasmette al Ministero l'elenco dei delegati designati dal direttore.
                                 Capo IV                   Tesoreria e deleghe alle spese
                                Art. 13.                        Servizio di tesoreria    1.  Il  servizio  di  incassi  e  pagamenti puo' essere affidato, mediante   gara,   ad  uno  o  piu'  soggetti  abilitati  ovvero  con applicazione dell'art. 16, comma 3.    2.  In  sede  di  prima  attuazione,  per garantire la necessaria prosecuzione dei rapporti, il servizio di cui al primo comma continua ad  essere  svolto  dalla  Banca  d'Italia  sulla  base  di  apposita convenzione.    3.  Per  i  trasferimenti  all'Agenzia  da parte del Ministero si osservano  le disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, concernente l'istituzione del servizio di tesoreria unica.                              Art. 14.     Dirigenti preposti alle attivita' finanziarie di tesoreria    1.   Il   direttore   individua   i  dirigenti  cui  delegare  le responsabilita' in ordine ai prelevamenti di somme dalla contabilita' speciale  di  tesoreria  ed il loro accredito nei conti accesi presso l'ente gestore del servizio di tesoreria.                              Art. 15.                  Dirigenti autorizzati alle spese    1.  I  dirigenti  autorizzati alla spesa sono individuati secondo criteri fissati dal direttore.    2.  In  nessun  caso  e' consentito ai dirigenti autorizzati alla spesa  di assumere obbligazioni per importi eccedenti il limite degli specifici   stanziamenti   assegnati.  Le  spese  di  rappresentanza, assegnate   ai  dirigenti  delle  strutture  di  vertice  centrali  e periferiche, sono disciplinate con provvedimento del direttore.    3.  Eventuali  esigenze aggiuntive possono essere autorizzate dal direttore  solo  previa  richiesta motivata e contestuale verifica di compatibilita' con le assegnazioni di budget.    4.   Il  direttore,  nell'ambito  della  riunione  semestrale  di verifica   del   budget,   sottopone   al   Comitato   direttivo   le autorizzazioni di cui al comma 3 concesse nel periodo.
                                 Capo V                         Attivita' negoziale
                                Art. 16.                       Ambito di applicazione    1.  L'Agenzia,  organismo di diritto pubblico, per gli appalti di lavori,  di servizi e di forniture necessari per il suo funzionamento applica  la  normativa vigente in materia e le disposizioni di cui al presente capo.    2.  Le  attivita'  negoziali  sono  disciplinate  da  un apposito manuale   delle   procedure.  Tale  manuale  specifica  le  modalita' operative  che le strutture organizzative dell'Agenzia devono seguire per l'acquisizione di lavori, di servizi e di forniture.    3. L'Agenzia stipula convenzioni con enti pubblici e organismi di diritto pubblico senza ricorrere a gara.                              Art. 17.                      Procedure di acquisizione    1.  Per  gli  appalti  di servizi e forniture, il cui importo sia inferiore  ai limiti previsti dalla normativa comunitaria vigente, e' consentita  la trattativa privata, previo esperimento di una indagine di  mercato  con  l'acquisizione di almeno tre offerte nelle seguenti ipotesi:      a) offerte   irregolari,  dopo  che  siano  stati  esperiti  un pubblico incanto, una licitazione privata, un appalto-concorso oppure offerte  che  risultino  inaccettabili in relazione a quanto disposto dalla  normativa  vigente,  purche'  le  condizioni  dell'appalto non vengano sostanzialmente modificate;      b) quando  la  natura  dei  servizi,  specie se intellettuale o finanziaria,   assicurativa  e  bancaria,  ad  esclusione  di  quelli relativi    all'emissione,   all'acquisto,   alla   vendita   od   al trasferimento  di titoli o di altri strumenti finanziari, nonche' dei servizi  forniti  da  banche centrali, renda impossibile stabilire le specifiche  degli  appalti stessi con sufficiente precisione, perche' essi  possano  essere  aggiudicati selezionando l'offerta migliore in base alle norme che regolano le procedure di gara aperta o ristretta;      c) per le spese di promozione;      d) per   acquisire  i  servizi  e  le  forniture  necessari  al funzionamento   ordinario   degli   uffici,   ivi   compresi  i  beni strumentali;      e) per  le  spese  relative alla gestione ed all'utilizzo degli automezzi;      f) per  acquisire  i  servizi  e  le  forniture  necessari alla gestione del patrimonio immobiliare in uso;      g) per  le spese riguardanti l'acquisizione di studi, ricerche, rilevazioni,  nonche'  la  selezione  e  lo  svolgimento  di corsi di formazione del personale.    2. In alternativa a quanto stabilito nel comma 1 e' consentita la trattativa privata con un unico fornitore nelle seguenti ipotesi:      a) per  la  fornitura  dei beni e per la prestazione di servizi che  un  unico  soggetto  puo'  fornire  o eseguire in conformita' ai requisiti richiesti;      b) quando  l'acquisizione  riguardi  beni  la cui produzione e' garantita da privativa industriale;      c) per  la locazione di immobili che presentino caratteristiche di unicita' rispetto ai requisiti richiesti;      d) quando   all'acquisizione   di   beni  o  servizi  si  debba provvedere con urgenza, ovvero per motivi di sicurezza;      e) per  l'affidamento di incarichi di alta professionalita' ove la scelta del prestatore d'opera e' basata su un rapporto fiduciario;      f) per  l'affidamento  al  medesimo fornitore di beni o servizi destinati  al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelli  acquisiti  con  precedente  contratto,  qualora il ricorso ad altri  fornitori costringesse ad acquisire beni o servizi di natura o caratteristiche  differenti,  il  cui  impiego  e la cui manutenzione comporterebbero difficolta' o incompatibilita' tecniche;      g) per   l'acquisizione  di  beni  o  servizi  integrativi  e/o complementari  non  previsti  nel  contratto originario, che si siano resi  necessari  per circostanze sopravvenute, a condizione che siano affidati  allo  stesso  fornitore e non possano essere tecnicamente o economicamente   separabili  dalla  prestazione  principale,  ovvero, benche' separabili, siano strettamente necessari per il completamento delle  forniture  o dei servizi e che il loro ammontare non superi il cinquanta  per  cento  dell'importo  del  contratto originario, fermo restando  che  l'importo  complessivo  non  dovra'  superare i limiti stabiliti dalla normativa comunitaria vigente;      h) qualora la spesa stimata non superi i ventimila euro.    3.  Gli importi indicati nei commi precedenti sono considerati al netto dell'IVA.                              Art. 18.                      Commissioni giudicatrici    1.  Le  Commissioni  giudicatrici  sono  istituite  con specifico provvedimento del dirigente autorizzato alle spese e sono composte da funzionari   dell'Agenzia,   eventualmente  integrate  da  componenti esterni individuati fra esperti nello specifico settore oggetto della procedura.                              Art. 19.                         Forma dei contratti    1.  I  contratti  affidati mediante pubblico incanto, licitazione privata  o  appalto  concorso  sono  stipulati  in  forma  pubblica o pubblica  amministrativa,  quelli a trattativa privata possono essere stipulati  anche  mediante  scrittura  privata  o  scambio di lettere commerciali.                              Art. 20.                        Stipula dei contratti    1.  I  dirigenti  autorizzati alla conclusione dei contratti sono individuati dal direttore.    2.  I  contratti  stipulati in forma pubblica amministrativa sono ricevuti  da  un  funzionario  dell'Agenzia designato quale ufficiale rogante dal direttore.    3.  L'ufficiale  rogante  e'  tenuto  all'osservanza  delle norme prescritte  per  gli  atti  notarili,  ove  applicabili.  E'  tenuto, altresi',  a verificare l'identita', la legittimazione dei contraenti e  l'assolvimento  degli  oneri  fiscali,  a  tenere il repertorio in ordine  cronologico  ed  a  rilasciare  copie  autentiche  degli atti ricevuti.                              Art. 21.           Congruita' tecnico-economica delle acquisizioni    1.   Nei   casi   di  trattativa  privata,  l'accertamento  sulla congruita'  dei  prezzi  delle  ditte  fornitrici, fatto salvo quanto diversamente  previsto  dalla  normativa  vigente,  e' effettuato dai dirigenti   autorizzati   alla   spesa  sulla  base  di  principi  di economicita' e convenienza.    2. Nei casi di prestazioni di servizi e forniture particolarmente complesse, i dirigenti autorizzati alla spesa si avvalgono del parere tecnico/economico  di  uffici  interni,  ove  esistenti,  o  di altre agenzie  fiscali, dotate di adeguate competenze, ovvero, in mancanza, di enti, societa' o professionisti esterni.  |  
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