Gazzetta n. 142 del 21 giugno 2001 (vai al sommario)
AGENZIA DELLE ENTRATE
DELIBERAZIONE 30 novembre 2000
Regolamento di contabilita'. (Deliberazione n. 3/2000).

IL COMITATO DIRETTIVO

Nella riunione odierna, con la partecipazione del direttore dell'Agenzia, dott. Massimo Romano, che lo presiede, e dei componenti del Comitato dott. Attilio Befera, prof. Silvia Giannini, dott. Francesco Lettieri, dott. Roberto Monducci, dott. Enrico Pardi e dott. Villiam Rossi;
Ai sensi dell'art. 7, comma 1, dello statuto dell'Agenzia delle entrate, con decreto ministeriale 14 marzo 2000, il quale dispone che il comitato direttivo delibera, su proposta del direttore, sui regolamenti;
Sulla proposta del direttore;
Delibera l'unito regolamento di contabilita' ai sensi dell'art. 70, comma 5, del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, che e' sottoposto al Ministro delle finanze.
Roma, 30 novembre 2000
Il presidente: Romano Il segretario: Calabro'
 
Allegato

REGOLAMENTO DI CONTABILITA'

Capo I
Disposizioni generali

Art. 1
Denominazioni e oggetto

1. Ai sensi del presente Regolamento si intendono:
a) per Ministro, il Ministro delle finanze;
b) per Ministero, il Ministero delle finanze;
c) per Agenzia, l'Agenzia delle entrate;
d) per Direttore, il Direttore dell'Agenzia;
e) per decreto n. 300 del 1999, il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
f) per decreto del Presidente della Repubblica n. 439 del 1998, il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1998, n. 439.
2. Il presente regolamento, ai sensi dell'art. 8, comma 4, lettera m) e dell'art. 70 del decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, detta disposizioni relative alla contabilita' dell'Agenzia delle entrate.

Capo II
Contabilita' e bilancio
Art. 2.
Definizione del sistema contabile
1. Il sistema contabile dell'Agenzia, ispirato ai principi civilistici, e' finalizzato a fornire un quadro complessivo dei costi e dei ricavi nonche' delle variazioni patrimoniali e finanziarie.
2. Le funzioni proprie del sistema contabile dell'Agenzia sono svolte mediante l'utilizzo di un sistema informativo gestionale integrato, che assicura la completezza, l'unicita' e la coerenza delle informazioni.
Art. 3.
Durata dell'esercizio
1. L'esercizio dell'Agenzia ha inizio il 1o gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno.
Art. 4.
Documento programmatico (budget)
1. Il Comitato direttivo, in coerenza e nel rispetto della convenzione prevista dall'art. 59, comma 2, del decreto n. 300 del 1999, approva il documento programmatico annuale (budget) che determina gli obiettivi economici e finanziari e articola le relative previsioni di spesa per le strutture di vertice centrali e periferiche.
2. Le previsioni di spesa contenute nel documento programmatico hanno valore autorizzativo ai fini della gestione interna dell'Agenzia e del monitoraggio del relativo andamento.
3. Al termine del primo semestre, il direttore verifica la necessita' di una revisione del documento programmatico sulla base dell'andamento della gestione, sottoponendo l'eventuale revisione all'approvazione del Comitato direttivo.
4. Ove, per circostanze eccezionali, non sia possibile pervenire all'approvazione del documento programmatico in tempo utile per l'inizio dell'esercizio, il Comitato direttivo, su proposta del direttore, delibera la gestione provvisoria, che avra' una durata non superiore a quattro mesi e fissera' limiti di costo mensili pari ad un dodicesimo del budget dell'esercizio precedente e la sottopone all'approvazione ministeriale.
Art. 5.
Piano pluriennale degli investimenti
1. Il piano pluriennale degli investimenti, deliberato dal Comitato direttivo su proposta del direttore, e' corredato da una relazione che definisce la finalita' di ciascun investimento, le modalita' di attuazione, i fondi da utilizzare in applicazione delle disposizioni di cui all'art. 70, comma 6, del decreto n. 300 del 1999 ed i risultati attesi.
Art. 6.
Bilancio d'esercizio
1. Il bilancio, ispirato ai postulati di chiarezza e di rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria dell'Agenzia e del risultato economico dell'esercizio, e' redatto secondo i principi desumibili dagli articoli 2423-bis e seguenti del codice civile.
2. Il bilancio dell'Agenzia, corredato dalla relazione sulla gestione di cui all'art. 2428 codice civile, si compone dei seguenti documenti:
a) Stato patrimoniale;
b) Conto economico;
c) Nota integrativa.
3. Il progetto di bilancio deve essere comunicato dal direttore al collegio dei revisori almeno quindici giorni prima della data di convocazione del Comitato direttivo.
4. Il bilancio di esercizio e' deliberato dal Comitato direttivo, su proposta del direttore, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, approvato con le modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica n. 439 del 1998, e trasmesso alla Corte dei conti per il controllo di competenza.
5. Al bilancio e' allegata la relazione del Collegio dei revisori redatta ai sensi dell'art. 2429 del codice civile. La relazione riferisce sui risultati dell'esercizio e sulla tenuta della contabilita'.
Art. 7.
Piano dei conti
1. Ai fini della tenuta delle scritture contabili d'esercizio l'Agenzia adotta un piano dei conti.
2. Il piano dei conti e' costituito da un elenco di conti di natura patrimoniale, economica e d'ordine articolati in modo da consentire l'analisi dettagliata di tutti i fatti amministrativi dell'Agenzia e l'aggregazione di tutti i fatti economici.
Art. 8.
Manuale di contabilita'
1. Le disposizioni attuative relative alle attivita' contabili disciplinate dal presente regolamento sono definite in un apposito manuale di contabilita' approvato dal Comitato direttivo.
Art. 9.
Libri contabili
1. L'Agenzia provvede alla tenuta del libro giornale e del libro degli inventari, di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile.

Capo III
Informativa al ministero e raccordi con la contabilita' di stato

Art. 10.
Comunicazioni relative al documento programmatico
1. Il documento programmatico e la eventuale variazione semestrale di cui all'art. 4, dopo l'approvazione del Comitato direttivo, sono inviati al Ministero.
Art. 11.
Raccordo del bilancio di esercizio con la contabilita' di Stato
1. La nota integrativa, di cui all'art. 6, comma 2, espone in un'apposita sezione i raccordi delle risultanze del bilancio di esercizio con i capitoli di spesa del rendiconto generale dell'Amministrazione dello Stato.
2. L'Agenzia, ove richiesto dal Ministero, provvede agli adempimenti contabili, necessari ad integrare le informazioni riportate nella nota di cui al comma 1.
Art. 12.
Attivita' del funzionario delegato
1. Per l'utilizzazione dei fondi iscritti nel bilancio dello Stato e assegnati in gestione all'Agenzia, nel rispetto delle disposizioni generali della contabilita' di Stato, l'Agenzia trasmette al Ministero l'elenco dei delegati designati dal direttore.

Capo IV
Tesoreria e deleghe alle spese

Art. 13.
Servizio di tesoreria
1. Il servizio di incassi e pagamenti puo' essere affidato, mediante gara, ad uno o piu' soggetti abilitati ovvero con applicazione dell'art. 16, comma 3.
2. In sede di prima attuazione, per garantire la necessaria prosecuzione dei rapporti, il servizio di cui al primo comma continua ad essere svolto dalla Banca d'Italia sulla base di apposita convenzione.
3. Per i trasferimenti all'Agenzia da parte del Ministero si osservano le disposizioni di cui alla legge 29 ottobre 1984, n. 720, concernente l'istituzione del servizio di tesoreria unica.
Art. 14.
Dirigenti preposti alle attivita' finanziarie di tesoreria
1. Il direttore individua i dirigenti cui delegare le responsabilita' in ordine ai prelevamenti di somme dalla contabilita' speciale di tesoreria ed il loro accredito nei conti accesi presso l'ente gestore del servizio di tesoreria.
Art. 15.
Dirigenti autorizzati alle spese
1. I dirigenti autorizzati alla spesa sono individuati secondo criteri fissati dal direttore.
2. In nessun caso e' consentito ai dirigenti autorizzati alla spesa di assumere obbligazioni per importi eccedenti il limite degli specifici stanziamenti assegnati. Le spese di rappresentanza, assegnate ai dirigenti delle strutture di vertice centrali e periferiche, sono disciplinate con provvedimento del direttore.
3. Eventuali esigenze aggiuntive possono essere autorizzate dal direttore solo previa richiesta motivata e contestuale verifica di compatibilita' con le assegnazioni di budget.
4. Il direttore, nell'ambito della riunione semestrale di verifica del budget, sottopone al Comitato direttivo le autorizzazioni di cui al comma 3 concesse nel periodo.

Capo V
Attivita' negoziale

Art. 16.
Ambito di applicazione
1. L'Agenzia, organismo di diritto pubblico, per gli appalti di lavori, di servizi e di forniture necessari per il suo funzionamento applica la normativa vigente in materia e le disposizioni di cui al presente capo.
2. Le attivita' negoziali sono disciplinate da un apposito manuale delle procedure. Tale manuale specifica le modalita' operative che le strutture organizzative dell'Agenzia devono seguire per l'acquisizione di lavori, di servizi e di forniture.
3. L'Agenzia stipula convenzioni con enti pubblici e organismi di diritto pubblico senza ricorrere a gara.
Art. 17.
Procedure di acquisizione
1. Per gli appalti di servizi e forniture, il cui importo sia inferiore ai limiti previsti dalla normativa comunitaria vigente, e' consentita la trattativa privata, previo esperimento di una indagine di mercato con l'acquisizione di almeno tre offerte nelle seguenti ipotesi:
a) offerte irregolari, dopo che siano stati esperiti un pubblico incanto, una licitazione privata, un appalto-concorso oppure offerte che risultino inaccettabili in relazione a quanto disposto dalla normativa vigente, purche' le condizioni dell'appalto non vengano sostanzialmente modificate;
b) quando la natura dei servizi, specie se intellettuale o finanziaria, assicurativa e bancaria, ad esclusione di quelli relativi all'emissione, all'acquisto, alla vendita od al trasferimento di titoli o di altri strumenti finanziari, nonche' dei servizi forniti da banche centrali, renda impossibile stabilire le specifiche degli appalti stessi con sufficiente precisione, perche' essi possano essere aggiudicati selezionando l'offerta migliore in base alle norme che regolano le procedure di gara aperta o ristretta;
c) per le spese di promozione;
d) per acquisire i servizi e le forniture necessari al funzionamento ordinario degli uffici, ivi compresi i beni strumentali;
e) per le spese relative alla gestione ed all'utilizzo degli automezzi;
f) per acquisire i servizi e le forniture necessari alla gestione del patrimonio immobiliare in uso;
g) per le spese riguardanti l'acquisizione di studi, ricerche, rilevazioni, nonche' la selezione e lo svolgimento di corsi di formazione del personale.
2. In alternativa a quanto stabilito nel comma 1 e' consentita la trattativa privata con un unico fornitore nelle seguenti ipotesi:
a) per la fornitura dei beni e per la prestazione di servizi che un unico soggetto puo' fornire o eseguire in conformita' ai requisiti richiesti;
b) quando l'acquisizione riguardi beni la cui produzione e' garantita da privativa industriale;
c) per la locazione di immobili che presentino caratteristiche di unicita' rispetto ai requisiti richiesti;
d) quando all'acquisizione di beni o servizi si debba provvedere con urgenza, ovvero per motivi di sicurezza;
e) per l'affidamento di incarichi di alta professionalita' ove la scelta del prestatore d'opera e' basata su un rapporto fiduciario;
f) per l'affidamento al medesimo fornitore di beni o servizi destinati al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelli acquisiti con precedente contratto, qualora il ricorso ad altri fornitori costringesse ad acquisire beni o servizi di natura o caratteristiche differenti, il cui impiego e la cui manutenzione comporterebbero difficolta' o incompatibilita' tecniche;
g) per l'acquisizione di beni o servizi integrativi e/o complementari non previsti nel contratto originario, che si siano resi necessari per circostanze sopravvenute, a condizione che siano affidati allo stesso fornitore e non possano essere tecnicamente o economicamente separabili dalla prestazione principale, ovvero, benche' separabili, siano strettamente necessari per il completamento delle forniture o dei servizi e che il loro ammontare non superi il cinquanta per cento dell'importo del contratto originario, fermo restando che l'importo complessivo non dovra' superare i limiti stabiliti dalla normativa comunitaria vigente;
h) qualora la spesa stimata non superi i ventimila euro.
3. Gli importi indicati nei commi precedenti sono considerati al netto dell'IVA.
Art. 18.
Commissioni giudicatrici
1. Le Commissioni giudicatrici sono istituite con specifico provvedimento del dirigente autorizzato alle spese e sono composte da funzionari dell'Agenzia, eventualmente integrate da componenti esterni individuati fra esperti nello specifico settore oggetto della procedura.
Art. 19.
Forma dei contratti
1. I contratti affidati mediante pubblico incanto, licitazione privata o appalto concorso sono stipulati in forma pubblica o pubblica amministrativa, quelli a trattativa privata possono essere stipulati anche mediante scrittura privata o scambio di lettere commerciali.
Art. 20.
Stipula dei contratti
1. I dirigenti autorizzati alla conclusione dei contratti sono individuati dal direttore.
2. I contratti stipulati in forma pubblica amministrativa sono ricevuti da un funzionario dell'Agenzia designato quale ufficiale rogante dal direttore.
3. L'ufficiale rogante e' tenuto all'osservanza delle norme prescritte per gli atti notarili, ove applicabili. E' tenuto, altresi', a verificare l'identita', la legittimazione dei contraenti e l'assolvimento degli oneri fiscali, a tenere il repertorio in ordine cronologico ed a rilasciare copie autentiche degli atti ricevuti.
Art. 21.
Congruita' tecnico-economica delle acquisizioni
1. Nei casi di trattativa privata, l'accertamento sulla congruita' dei prezzi delle ditte fornitrici, fatto salvo quanto diversamente previsto dalla normativa vigente, e' effettuato dai dirigenti autorizzati alla spesa sulla base di principi di economicita' e convenienza.
2. Nei casi di prestazioni di servizi e forniture particolarmente complesse, i dirigenti autorizzati alla spesa si avvalgono del parere tecnico/economico di uffici interni, ove esistenti, o di altre agenzie fiscali, dotate di adeguate competenze, ovvero, in mancanza, di enti, societa' o professionisti esterni.
 
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