Gazzetta n. 142 del 21 giugno 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DECRETO 2 maggio 2001
Indizione del bando per la selezione di progetti per interventi di promozione e assistenza tecnica per l'avvio di imprese innovative, in particolare nel campo delle tecnologie informatiche e delle telecomunicazioni.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto l'art. 103, commi 1, 2 e 3 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante disposizioni in tema di utilizzo dei proventi derivanti dalle licenze UMTS;
Vista la determinazione del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2001 che dispone il riparto dei proventi derivanti dalla vendita delle licenze UMTS e, in particolare, l'art. 1, lettera e);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2001 che prevede i criteri di utilizzo dei proventi di cui alla predetta determinazione del Consiglio dei Ministri del 25 gennaio 2001;
Visto in particolare l'art. 1, comma 1, lettera a) di detto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2001 che prevede l'attuazione di interventi per la promozione ed assistenza tecnica per l'avvio di imprese;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 2 maggio 2001 con il quale sono stati destinati all'attuazione dei predetti interventi lire 40 miliardi;
Considerato che l'art. 3 del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2001 prevede che per l'attuazione dei citati interventi si deve far riferimento, per quanto applicabili, alle procedure concorsuali definite per le sovvenzioni globali nell'ambito dei programmi a cofinanziamento comunitario per l'individuazione del soggetto attuatore, la selezione dei progetti, la convenzione o il contratto di finanziamento, le erogazioni, i controlli ed il monitoraggio delle iniziative;
Ritenuto di dover procedere all'individuazione, attraverso bando di gara, di specifici progetti per l'attuazione dei citati interventi e dei relativi soggetti attuatori;
Decreta:
Art. 1.
1. Ai fini dell'attuazione di progetti per interventi di promozione e assistenza tecnica per l'avvio di imprese innovative, in particolare nel campo delle tecnologie informatiche e delle telecomunicazioni, di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2001, e' indetto un bando per la selezione di specifici progetti e dei relativi soggetti attuatori.
2. Ai fini della selezione ed individuazione dei progetti gli interessati devono presentare apposita domanda, illustrando in particolare quali azioni intendono attuare tra quelle previste all'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2001 di seguito elencate:
a) predisposizione di studi di fattibilita' tecnica, economica e finanziaria;
b) realizzazione di infrastrutture, con esclusione delle opere murarie;
c) assistenza, anche finanziaria, alla fase organizzativa e di avvio dell'impresa;
d) attivita' di valutazione tecnologica dei progetti;
e) attivita' di formazione per le nuove tecnologie anche con riferimento a quelle dedicate ai formatori.
3. I progetti possono riguardare una o piu' delle azioni di cui al comma 2. I progetti devono indicare per ciascuna delle azioni previste i seguenti elementi:
a) descrizione dell'azione;
b) destinatari dell'azione, con indicazione dell'ambito territoriale di applicazione;
c) motivazioni alla base dell'azione, evidenziando la non sovrapposizione con altri interventi in corso; nel caso di esistenza di interventi analoghi devono essere debitamente illustrate le motivazioni che rendono valida l'azione proposta;
d) modalita' di attuazione e di realizzazione delle azioni che devono essere effettuate in via prevalente, in rapporto al valore dei servizi, direttamente da universita' ed enti di ricerca o indirettamente, attraverso specifici incarichi, nel caso di organismi promossi o partecipati da tali soggetti; qualora le azioni prevedano la concessione di aiuti alle imprese devono essere indicate le modalita' attraverso le quali si garantisce il rispetto della normativa comunitaria di cui al comma 6;
e) tempi di attuazione; la durata dell'azione non puo' essere inferiore a tre anni e superiore a cinque anni;
f)criteri per la selezione dei destinatari dell'azione;
g) costo di ciascuna azione e costo complessivo del progetto, ripartiti per anno e con l'indicazione delle risorse proprie dei destinatari, di quelle pubbliche e di quelle eventuali del soggetto proponente il progetto. Il costo di eventuali azioni che prevedano la concessione di aiuti diretti alle imprese non puo' superare il 30% del costo totale del progetto;
h) eventuali collegamenti tra le varie azioni previste nell'ambito del progetto;
i) ricadute economiche, dirette e indirette;
j) impatto sui destinatari;
k)ulteriori aspetti che possano qualificare il soggetto proponente in relazione agli elementi che determinano il punteggio di cui all'art. 3.
4. Nell'ambito di ciascun progetto, il costo delle attivita' di progettazione, gestione e monitoraggio del progetto medesimo non puo' superare il 5% del costo totale.
5. Il costo complessivo di ciascun progetto non puo' essere superiore a 5 miliardi di lire.
6. I destinatari dell'azione devono contribuire con risorse proprie alla realizzazione dei singoli interventi, in particolare qualora trattasi di imprese, salvo casi eccezionali debitamente illustrati e motivati. A tale riguardo, qualora le azioni di cui al comma 2 prevedano la concessione di aiuti alle imprese le stesse devono essere rivolte esclusivamente alle piccole imprese e devono rispettare integralmente le disposizioni comunitarie di cui all'art. 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2001.
 
Art. 2.
1. I progetti di cui all'art. 1 possono essere presentati da universita', enti di ricerca e organismi da essi promossi e comunque partecipati dai medesimi soggetti in misura complessiva non inferiore al 25%; la partecipazione di soggetti diversi dalle universita' ed enti di ricerca deve risultare funzionale per il raggiungimento degli obiettivi del progetto. Inoltre i progetti possono essere presentati da societa' costituite sulla base del l'art. 2, comma 1, lettera e), punto 1), del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, nelle quali detengano partecipazioni docenti o ricercatori di universita' ed enti pubblici di ricerca.
2. Qualora al momento della presentazione del progetto il soggetto di cui al comma 1 non sia ancora costituito, il progetto medesimo deve essere presentato da un soggetto promotore delegato formalmente da tutti i soggetti che faranno parte della compagine sociale del costituendo soggetto attuatore, che in ogni caso deve presentare le caratteristiche di cui al medesimo comma 1; tale soggetto deve, comunque, essere costituito prima della stipula della convenzione di cui all'art. 4. In sede di presentazione del progetto devono essere dettagliatamente fornite le informazioni, relative sia al costituendo soggetto attuatore, sia ai componenti della sua compagine sociale, necessarie per consentire la verifica del possesso delle caratteristiche di cui al comma 1 nonche' della capacita' di realizzazione del progetto proposto.
3. Ai fini dell'attuazione del progetto potra' essere chiesto al soggetto interessato di fornire adeguate garanzie in fase di accreditamento delle risorse, anche attraverso il ricorso ad apposita garanzia fideiussoria (bancaria od assicurativa) di importo corrispondente. Inoltre, il soggetto interessato deve dimostrare preventivamente di possedere (o essere in grado di disporre di) risorse professionali e tecniche necessarie alla gestione ed al controllo del progetto.
4. Il soggetto interessato non puo' delegare a terzi o subappaltare la gestione e la responsabilita' del progetto, ferma restando la possibilita' di avvalersi di strutture esterne per la realizzazione di alcune fasi del progetto medesimo, ne' puo' trarre dalla realizzazione dell'azione benefici economici diretti o indiretti o acquisire posizioni di vantaggio in grado di alterare la concorrenza nei confronti di altri organismi simili.
 
Art. 3.
1. La scelta dei progetti viene effettuata mediante una specifica graduatoria formata da un'apposita commissione costituita con decreto del direttore generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato della quale fanno parte anche due esperti designati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun progetto per i seguenti elementi:
a) qualita' del progetto: massimo 30 punti;
b) caratteristiche del soggetto proponente: massimo 50 punti;
c) impatto sui destinatari: massimo 20 punti.
Gli oneri per il funzionamento della commissione sono a carico delle disponibilita' di cui all'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2001.
2. Per quanto riguarda gli elementi di cui al com ma 1, lettera a), la commissione di cui al medesimo comma 1 fissera' la griglia dei punteggi attribuibili alle seguenti caratteristiche:
a) innovativita' del progetto, con riferimento alle particolari modalita' di attuazione e realizzazione ovvero al grado di novita' delle azioni;
b) misura della partecipazione finanziaria del soggetto proponente alla realizzazione del progetto; tale partecipazione puo' essere assicurata direttamente o indirettamente attraverso modalita' che in ogni caso garantiscano detta partecipazione;
c) interventi volti a realizzare i risultati di ricerche.
3. Per quanto riguarda gli elementi di cui al com ma 1, lettera b), la commissione di cui al medesimo comma 1 fissera' la griglia dei punteggi attribuibili alle seguenti caratteristiche del soggetto proponente:
a) struttura organizzativa dedicata alla realizzazione del progetto;
b) figure professionali coinvolte e loro complementarieta';
c) esperienza nel settore di intervento;
d) numero delle universita' e degli enti di ricerca coinvolti.
4. Per quanto riguarda gli elementi di cui al com ma 1, lettera c), la commissione di cui al medesimo comma 1 fissera' la griglia dei punteggi attribuibili alle seguenti caratteristiche:
a) campo di operativita' dei destinatari finali, a seconda che operino o meno nelle tecnologie informatiche e nelle telecomunicazioni;
b) operativita' territoriale dei destinatari finali in relazione al progetto (multiregionale, regionale, provinciale, aree depresse).
5. L'attribuzione dei punteggi verra' effettuata dalla commissione con il metodo dei confronti di coppia.
6. I progetti saranno finanziati scorrendo la graduatoria in ordine decrescente fino a concorrenza delle risorse a disposizione.
 
Art. 4.
1. I rapporti tra il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ed i soggetti attuatori selezionati sono regolati da apposita convenzione; tale convenzione rappresenta l'atto giuridicamente vincolante nei rapporti tra il Ministero e il soggetto attuatore e definisce, tra l'altro, tutti gli aspetti relativi alla gestione del progetto da parte del soggetto attuatore, compresa la facolta' del Ministero di disporre la revoca parziale o totale delle risorse destinate all'intervento in caso di inadempimento o ritardo nell'attuazione dello stesso da parte dell'intermediario, oltre che le modalita' e la sequenza temporale di erogazione delle risorse stanziate.
2. Le modalita' di trasferimento delle risorse dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato al soggetto attuatore assumono la forma di acconto, di pagamenti intermedi e di pagamento a saldo.
All'atto della stipula della convenzione il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato versa un acconto al soggetto attuatore pari al 15% dello stanziamento.
I pagamenti intermedi, che saranno fissati nel numero e nei tempi sulla base dell'attuazione del progetto, sono effettuati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato sulla base di apposite domande di pagamento predisposte dal soggetto attuatore con riferimento a spese effettivamente sostenute e documentate. Il Ministero provvede all'effettuazione dei pagamenti intermedi entro un termine non superiore a trenta giorni dal ricevimento della domanda di pagamento redatta conformemente e in maniera completa a quanto stabilito nella predetta convenzione. La somma dei pagamenti in acconto e dei pagamenti intermedi non puo' superare il 95% del totale delle risorse stanziate.
Il pagamento a saldo viene eseguito a seguito di presentazione da parte del soggetto attuatore e approvazione da parte del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di apposita relazione finale di esecuzione.
 
Art. 5.
1. I soggetti interessati possono presentare la loro candidatura entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del presente decreto. Le candidature devono essere presentate secondo lo schema di cui all'alle gato 1 unicamente tramite raccomandata a.r. indirizzata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato D.G.C.I.I. via del Giorgione, 2b - 00147 Roma. Sulla busta deve essere indicato quanto segue: "Progetti per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2001". Le candidature che perverranno successivamente al termine sopra indicato non saranno prese in considerazione.
2. Alla candidatura deve essere allegata una presentazione del soggetto proponente e del progetto che intende realizzare sulla base dello schema di cui all'allegato 2.
In particolare la presentazione deve contenere:
a) una prima parte relativa all'organismo proponente, con particolare riguardo alla struttura organizzativa e all'esperienza maturata nel settore di riferimento;
b) una seconda parte relativa al progetto, con l'indicazione del tipo di azioni da intraprendere, delle motivazioni alla base dell'intervento, del contesto di riferimento e della relativa analisi dei suoi punti di forza e di debolezza, degli obiettivi e delle finalita' da perseguire, della durata dell'intervento, dei risultati attesi, e con la descrizione analitica degli aspetti sia gestionali che tecnici legati all'attuazione dell'intervento.
Nel caso di candidatura presentata in relazione ad un soggetto non ancora costituto la prima parte deve essere riferita anche ai soggetti che faranno parte della compagine sociale del soggetto costituendo.
Il progetto deve essere altresi' corredato della tabella finanziaria relativa all'intervento, riportante il costo totale ripartito per anno, la quota a carico dei privati e la quota pubblica.
La commissione di cui all'art. 3, comma 1, puo' richiedere eventuali integrazioni di documentazione ritenuta valida per la selezione dei progetti.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 2 maggio 2001
Il Ministro: Letta
 
Allegato 1

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Direzione generale per il coordinamento degli incentivi alle imprese

Proposta di candidatura per l'attuazione di progetti per interventi di promozione e assistenza tecnica per l'avvio di imprese innovative, in particolare nel campo delle tecnologie informatiche e delle telecomunicazioni. (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri
28 marzo 2001).

Spett.le Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
D.G.C.I.I. - Via del Giorgione, 2b
- 00147 Roma

raccomandata a/r

Ai fini dell'ammissione alla selezione dei progetti per interventi di promozione e assistenza tecnica per l'avvio di imprese innovative, in particolare nel campo delle tecnologie informatiche e delle telecomunicazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 marzo 2001 il soggetto proponente:
1.1. Denominazione .... .... nel caso in cui il soggetto proponente sia ancora da costituire indicare nello spazio seguente la denominazione del soggetto promotore delegato per la presentazione della candidatura .... ....
1.2. Natura giuridica ....
1.3. Sede legale .... comune .... prov. ............... c.a.p. ............... via e n. civico .... telefono ................ fax ............... indirizzo di posta elettronica ....
1.4. Persona incaricata di eseguire la pratica: .... .... telefono ............... fax ............... presenta proposta per la realizzazione di un progetto riguardante le seguenti azioni:

A) Predisposizione di studi di fattibilità tecnica economica e| finanziaria |-- ---------------------------------------------------------------------
B) Realizzazione di infrastrutture, con esclusione delle opere| murarie |-- ---------------------------------------------------------------------
C) Assistenza, anche finanziaria, alla fase organizzativa e di| avvio dell'impresa |-- ---------------------------------------------------------------------
D) Attività di valutazione tecnologica dei progetti |-- ---------------------------------------------------------------------
E) Attività di formazione per le nuove tecnologie anche con | riferimento a quelle dedicate ai formatori |--
A tal fine allega una presentazione del soggetto proponente medesimo ed una descrizione del progetto.
 
Allegato 2

PRESENTAZIONE DEL SOGGETTO PROPONENTE E DESCRIZIONE DEL PROGETTO

Parte I - Dati relativi al soggetto proponente.
In relazione al soggetto proponente devono essere fornite le seguenti informazioni:
1) natura giuridica;
2) oggetto sociale, o finalita' o missione e natura delle attivita' esercitate;
3) data di costituzione;
4) compagine sociale: numero dei soci; caratteristiche ed indicazione nominativa dei soci che detengono almeno il 20% delle quote; indicazione nominativa di tutte le universita' ed enti di ricerca eventualmente soci a prescindere dall'ammontare della quota di partecipazione;
5) dati strutturali-organizzativi: numero di dipendenti o collaboratori fissi; sedi: numero, caratteristiche (se operative, o legali, ecc.) e localizzazione; informazioni sull'articolazione organizzativa, indicazione nominativa dei componenti gli organi sociali e direttore generale (o equivalente) se esistente;
6) status rispetto ad altri organismi operanti nel settore;
7) esperienza nel settore e/o campo di attivita' in cui si realizzeranno le azioni (principali attivita' svolte negli ultimi tre-cinque anni, con indicazione dei principali lavori svolti e con evidenziazione e quantificazione di quelli attinenti l'azione proposta);
8) efficacia nella gestione di precedenti azioni analoghe a quelle proposte, ove esistenti;
9) capacita' amministrative:
a) informazioni sulla struttura tecnica che curera' la realizzazione di ciascuna azione (organigramma funzionale; risorse e strutture tecniche disponibili; indicazione nominativa, con relativo curriculum professionale delle risorse umane impegnate nella realizzazione di ciascuna azione; ruolo/incarico ricoperto da ciascuna risorsa nell'ambito dell'attuazione di ciascuna azione);
b) informazioni circa la capacita' di gestire separatamente nell'ambito del proprio bilancio gli stanziamenti previsti per il progetto;
10) coinvolgimento degli ambienti socio/economici direttamente interessati all'attuazione di ciascuna azione e credibilita' nei confronti degli ambienti medesimi;
11) capacita' di mobilitare altri organismi nel settore di intervento;
12) doti di solvibilita':
a) dati economico-finanziari degli ultimi tre anni (principali elementi atti a far comprendere rapidamente le dimensioni e la consistenza economico-patrimoniale del soggetto proponente: fatturato o valore della produzione, o giro di affari, o raccolta finanziaria o altro dato equivalente; capitale sociale, patrimonio netto, indebitamento netto, utili o perdite, ecc.);
b) capacita' di fornire eventuali garanzie, bancarie o assicurative;
13) eventuali altri programmi/iniziative in corso;
14) ogni altra informazione utile ritenuta valida ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui all'art. 3 del decreto 2 maggio 2001.
Nel caso di candidatura presentata da soggetto non ancora costituito tale parte deve essere fornita anche con riferimento ai soggetti che faranno parte della compagine sociale. Parte II - Dati relativi al progetto.
In relazione al progetto che si intende proporre devono essere fornite le seguenti informazioni:
1) descrizione analitica dettagliata e quantificata del contenuto di ciascuna azione proposta con evidenziazione delle relative caratteristiche di novita'; qualora l'azione sia diretta a realizzare i risultati di ricerche, cio' deve essere debitamente illustrato;
2) destinatari finali di ciascuna azione proposta con indicazione dell'ambito territoriale di applicazione;
3) motivazioni a base di ciascuna azione proposta e descrizione del contesto entro il quale sara' realizzata, con chiara indicazione degli obiettivi generali che si intendono raggiungere;
4) analisi dei punti di forza e di debolezza di tale contesto ed indicazione dei problemi di cui si intende contribuire alla soluzione;
5) illustrazione della non sovrapposizione di ciascuna azione con altri interventi in corso; nel caso di esistenza di interventi analoghi devono essere debitamente illustrate le motivazioni che rendono valida l'azione proposta;
6) eventuali collegamenti tra le varie azioni previste nel progetto con illustrazione degli effetti derivanti da tali collegamenti;
7) risultati attesi (indicare, quantificandoli ove possibile, i risultati che saranno raggiunti al termine dell'attuazione di ciascuna azione e del progetto nel suo insieme, utilizzando indicatori fisici ove significativi); indicare inoltre le ricadute economiche dirette e indirette;
8) modalita' di promozione di ciascuna azione;
9) tempi di realizzazione di ciascuna azione (indicare con chiarezza, anche attraverso l'utilizzo di strumenti grafici): minimo trentasei mesi, massimo sessanta mesi;
10) modalita' esecutive di attuazione di ciascuna azione; in particolare devono essere illustrate le modalita' di intervento nella realizzazione delle azioni delle universita' e/o degli enti di ricerca e i criteri di selezione dei destinatari. Qualora le azioni prevedano la concessione di aiuti alle imprese devono essere indicate le modalita' attraverso le quali si garantisce il rispetto della normativa comunitaria in materia e devono essere indicati i seguenti elementi:
a) requisiti di ammissibilita' dei soggetti beneficiari (massima trasparenza e parita' di condizioni);
b) criteri di scelta dei progetti da finanziare;
c) intensita' dell'aiuto ed eventuale ammontare minimo e/o massimo;
d) modalita' e termini per la richiesta delle agevolazioni;
e) spese ammissibili e periodo di ammissibilita';
f) documentazione da presentare;
g) modalita' di concessione delle agevolazioni;
h) modalita' di erogazione delle agevolazioni;
i) modalita' di rendicontazione da parte dei destinatari finali dei costi sostenuti;
j) modalita' e criteri per l'effettuazione dei controlli nei confronti dei destinatari finali;
11) costi di ciascuna azione e costo complessivo del progetto ripartiti per anno; a titolo esemplificativo si riporta un fac-simile (riferito ad una sola annualita) del prospetto che deve essere compilato:
----> Vedere fac-simile <----
a) indicare il costo totale di ciascuna azione, ripartito per anno;
b) indicare per ciascuna azione la quota di risorse dei destinatari finali, quelle pubbliche e quelle eventuali del soggetto proponente;
c) nel caso di azioni che prevedano la concessione di aiuti diretti alle imprese, il loro costo complessivo non puo' superare il 30% del costo totale del progetto (punto H della tabella);
d) indicare i costi per la progettazione, gestione e monitoraggio del progetto; tali costi, punto G della tabella, non possono superare complessivamente il 5% dell'importo totale del progetto (punto H della tabella);
e) nel caso di partecipazione finanziaria del soggetto proponente devono essere indicate le modalita', dirette o indirette, attraverso le quali e' garantita tale partecipazione;
12) modalita' e criteri per l'effettuazione del monitoraggio di ciascuna azione;
13) modalita' di diffusione dei risultati ottenuti;
14) ogni altra informazione utile ritenuta valida ai fini dell'attribuzione del punteggio di cui all'art. 3 del decreto 2 maggio 2001.
Documentazione da allegare:
1) statuto e atto costitutivo;
2) bilanci ufficiali degli ultimi tre esercizi;
3) curriculum professionali delle risorse impegnate;
4) relazioni/rapporti sui principali lavori effettuati nel settore di intervento negli ultimi tre anni.
Nel caso di candidatura presentata da soggetto promotore la documentazione di cui ai punti 1), 2) e 4) deve essere fornita anche con riferimento ai soggetti che parteciperanno nel costituendo soggetto attuatore. In tale caso devono essere altresi' allegate le deleghe formali a presentare il progetto rilasciate dai soggetti che faranno parte del soggetto costituendo.
 
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