Gazzetta n. 142 del 21 giugno 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |
DECRETO 25 maggio 2001 |
Autorizzazione alla societa' "Assam", in Ancona, ad effettuare i controlli nel settore delle carni di pollame previsti dagli articoli 10, 11 e 12 del registro CEE 1538/91. |
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IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE per le politiche agroalimentari del Dipartimento delle politiche di mercato
Visto il regolamento CEE n. 1906/90 del Consiglio del 26 giugno 1990 relativo a talune norme di commercializzazione per le carni di pollame e successive modificazioni e integrazioni; Visto il regolamento CEE n. 1538/91 della Commissione del 5 giugno 1991 e successive modificazioni e integrazioni, concernente l'applicazione del predetto regolamento CEE n. 1906/90 del Consiglio; Visto il decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole; Visto il decreto legislativo n. 300 del 30 luglio 1999, sulla riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Vista la legge n. 128 del 24 aprile 1998, pubblicata nel supplemento ordinario n. 104 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 maggio 1998, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee, legge comunitaria 1995-1997 ed in particolare l'art. 53, contenente apposite disposizioni sui controlli e vigilanza dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il comma 1 del suddetto art. 53 della legge n. 128/1998, il quale individua nel Ministero per le politiche agricole l'autorita' nazionale preposta al coordinamento dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa; Visto il decreto ministeriale del 10 settembre 1999, n. 465, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - il 14 dicembre 1999, recante norme per l'applicazione del regolamento CEE n. 1538/91; Vista la deliberazione n. 325 del 13 febbraio 2001 della giunta regionale della regione Marche, che individua l'Agenzia servizi settore agroalimentare delle Marche - A.S.S.A.M., con sede in via Alpi n. 20, Ancona, quale autorita' pubblica di controllo ai sensi dell'art. 7 del suddetto decreto ministeriale n. 465/1999; Visto il piano di controllo predisposto dalla stessa A.S.S.A.M. - Agenzia servizi aettore agroalimentare Marche; Considerato che la medesima e' gia' stata designata dal Ministero con decreto ministeriale 8 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 248 del 21 ottobre 1999, a svolgere controlli sui prodotti DOP, dopo aver ottenuto il parere di conformita' alle norme EN 45011 dal gruppo tecnico di valutazione operante presso il Ministero stesso; Considerato che la medesima, individuata dalla regione Marche quale autorita' pubblica di controllo, puo' effettuare i controlli in argomento solo nell'ambito della regione Marche; Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, quale autorita' nazionale competente, ha riscontrato, previa acquisizione della documentazione ad hoc richiesta al suddetto ente, la rispondenza dell'A.S.S.A.M. ai requisiti prescritti nel decreto ministeriale n. 465/1999 per la designazione ai controlli e menzione nell'elenco previsto dall'art. 8 del medesimo regolamento n. 465/99; Ritenuto pertanto di procedere alla emanazione del provvedimento di designazione con conseguente menzione nell'elenco degli organismi di cui al decreto ministeriale n. 465/1999 per i controlli ai macelli e ai produttori della carne di pollame, come definito e regolamentato dal decreto ministeriale succitato; Decreta: Art. 1. L'A.S.S.A.M. - Agenzia servizi settore agroalimentare Marche, di seguito denominata A.S.S.A.M., con sede in Ancona, via Alpi n. 20, e' designata, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale n. 465/1999, ad espletare le funzioni di controllo previste dagli articoli 10, 11 e 12 del regolamento CEE n. 1538/91 nei confronti dei macelli, allevatori e mangimifici operanti nel settore delle carni di pollame nel territorio della regione Marche, come disposto nella delibera di giunta n. 325 del 13 febbraio 2000. Per effetto di tale designazione l'A.S.S.A.M. e' menzionata nell'elenco degli organismi di controllo, quale autorita' pubblica designata ai controlli sulle carni di pollame qualificate con diciture particolari. |
| Art. 2. La designazione comporta l'obbligo per l'A.S.S.A.M. del rispetto delle prescrizioni contenute nella normativa di settore (regolamento CEE n. 1538/91, decreto ministeriale n. 465 del 10 settembre 1999 e presente decreto) e puo' essere sospesa o revocata, qualora l'ente non risulti piu' in possesso dei requisiti prescritti, con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali. |
| Art. 3. L'A.S.S.A.M. non puo' modificare il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, le modalita' di controllo sancite dal disciplinare predisposto dal Ministero e accettate dall'organismo stesso, senza il preventivo assenso del Ministero. La medesima provvede a comunicare al Ministero ogni variazione concernente gli agenti controllori indicati nell'elenco allegato alla documentazione depositata e qualsiasi altra variazione concernente il proprio status giuridico. Infine l'organismo e' tenuto ad adempiere e osservare tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente decida di impartire, ove utili o necessarie. |
| Art. 4. Le tariffe stabilite per le ispezioni sono sottoposte ad un controllo di congruita' e approvate dall'autorita' nazionale competente, sono identiche per tutto il territorio nazionale e per tutti i destinatari e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'autorita' nazionale medesima. I controlli sono effettuati in modo uniforme per tutti i destinatari. |
| Art. 5. La designazione ha la durata di anni tre dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo sospensione o revoca ed e' rinnovabile per la stessa durata. |
| Art. 6. L'A.S.S.A.M. comunica tempestivamente e, comunque, con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, i nominativi delle aziende e dei macelli controllati e i risultati dei controlli, mediante immissione nel sistema informatico del Ministero. Pertanto detto organismo fa conoscere tutti gli elementi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' di controllo, compresi i nominativi, le quantita' controllate e ogni altro elemento utile e adotta, previa approvazione dell'autorita' nazionale competente, le opportune misure atte ad evitare disapplicazioni, confusioni o difformi utilizzazioni dei parametri previsti dal regolamento CEE n. 1538/91 e dal decreto ministeriale n. 465/1999. Le modalita' di attuazione delle procedure di controllo sono indicate dal Ministero delle politiche agricole e forestali e fanno parte del disciplinare sulla materia, valido per tutti gli operatori del settore e su tutto il territorio nazionale. |
| Art. 7. Gli elementi conoscitivi descritti nel precedente articolo sono simultaneamente resi noti anche alla regione Marche, nel cui ambito territoriale ricadono le aziende o i macelli autorizzati ad operare nel settore delle carni di pollame, di cui al regolamento CEE n. 1538/91 e al decreto ministeriale n. 465/1999. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 maggio 2001 Il direttore generale reggente: Petroli |
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