| Gazzetta n. 142 del 21 giugno 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI |  
| DECRETO 25 maggio 2001 |  
| Autorizzazione  alla  societa'  "Assam",  in  Ancona, ad effettuare i controlli   nel   settore  delle  carni  di  pollame  previsti  dagli articoli 10, 11 e 12 del registro CEE 1538/91. |  
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                   IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE per  le  politiche agroalimentari del Dipartimento delle politiche di                               mercato
    Visto  il  regolamento  CEE  n. 1906/90 del Consiglio del 26 giugno 1990  relativo  a talune norme di commercializzazione per le carni di pollame e successive modificazioni e integrazioni;  Visto  il regolamento CEE n. 1538/91 della Commissione del 5 giugno 1991   e   successive   modificazioni   e  integrazioni,  concernente l'applicazione del predetto regolamento CEE n. 1906/90 del Consiglio;  Visto  il decreto legislativo n. 143 del 4 giugno 1997, concernente il conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di   agricoltura  e  pesca  e  riorganizzazione  dell'amministrazione centrale e l'istituzione del Ministero per le politiche agricole;  Visto  il  decreto  legislativo  n.  300  del 30 luglio 1999, sulla riforma  dell'organizzazione  del  Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;  Vista   la   legge  n.  128  del  24 aprile  1998,  pubblicata  nel supplemento ordinario n. 104 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 maggio 1998, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi  derivanti  dalla  appartenenza  dell'Italia  alle Comunita' europee,  legge  comunitaria  1995-1997  ed in particolare l'art. 53, contenente  apposite  disposizioni  sui  controlli  e  vigilanza  dei prodotti agricoli e alimentari;  Visto  il  comma 1 del suddetto art. 53 della legge n. 128/1998, il quale  individua  nel Ministero per le politiche agricole l'autorita' nazionale  preposta  al  coordinamento  dell'attivita' di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;  Visto  il  decreto  ministeriale  del  10 settembre  1999,  n. 465, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale  - il 14 dicembre 1999, recante norme per l'applicazione del regolamento CEE n. 1538/91;  Vista  la  deliberazione  n.  325 del 13 febbraio 2001 della giunta regionale  della  regione  Marche,  che  individua  l'Agenzia servizi settore  agroalimentare  delle  Marche  - A.S.S.A.M., con sede in via Alpi  n.  20,  Ancona, quale autorita' pubblica di controllo ai sensi dell'art. 7 del suddetto decreto ministeriale n. 465/1999;  Visto  il  piano di controllo predisposto dalla stessa A.S.S.A.M. - Agenzia servizi aettore agroalimentare Marche;  Considerato  che  la medesima e' gia' stata designata dal Ministero con  decreto  ministeriale  8 ottobre 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n. 248 del 21 ottobre 1999, a svolgere  controlli sui prodotti DOP, dopo aver ottenuto il parere di conformita'  alle  norme  EN  45011 dal gruppo tecnico di valutazione operante presso il Ministero stesso;  Considerato che la medesima, individuata dalla regione Marche quale autorita'  pubblica  di  controllo,  puo'  effettuare  i controlli in argomento solo nell'ambito della regione Marche;  Considerato  che il Ministero delle politiche agricole e forestali, quale   autorita'   nazionale   competente,  ha  riscontrato,  previa acquisizione  della documentazione ad hoc richiesta al suddetto ente, la  rispondenza  dell'A.S.S.A.M.  ai requisiti prescritti nel decreto ministeriale  n. 465/1999 per la designazione ai controlli e menzione nell'elenco previsto dall'art. 8 del medesimo regolamento n. 465/99;  Ritenuto pertanto di procedere alla emanazione del provvedimento di designazione  con conseguente menzione nell'elenco degli organismi di cui  al decreto ministeriale n. 465/1999 per i controlli ai macelli e ai  produttori  della carne di pollame, come definito e regolamentato dal decreto ministeriale succitato;                              Decreta:                               Art. 1.  L'A.S.S.A.M.  -  Agenzia  servizi settore agroalimentare Marche, di seguito denominata A.S.S.A.M., con sede in Ancona, via Alpi n. 20, e' designata, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale n. 465/1999, ad  espletare le funzioni di controllo previste dagli articoli 10, 11 e  12  del  regolamento  CEE  n.  1538/91  nei confronti dei macelli, allevatori  e mangimifici operanti nel settore delle carni di pollame nel  territorio della regione Marche, come disposto nella delibera di giunta n. 325 del 13 febbraio 2000.  Per   effetto  di  tale  designazione  l'A.S.S.A.M.  e'  menzionata nell'elenco  degli  organismi  di controllo, quale autorita' pubblica designata  ai  controlli  sulle  carni  di  pollame  qualificate  con diciture particolari.  |  
|   |                                 Art. 2.  La  designazione  comporta  l'obbligo per l'A.S.S.A.M. del rispetto delle    prescrizioni    contenute   nella   normativa   di   settore (regolamento CEE   n.   1538/91,  decreto  ministeriale  n.  465  del 10 settembre  1999  e  presente  decreto)  e  puo'  essere  sospesa o revocata,  qualora  l'ente non risulti piu' in possesso dei requisiti prescritti,  con  decreto  del  Ministero  delle politiche agricole e forestali.  |  
|   |                                 Art. 3.  L'A.S.S.A.M.  non  puo'  modificare  il  proprio  statuto, i propri organi  di  rappresentanza,  le  modalita'  di  controllo sancite dal disciplinare  predisposto  dal  Ministero  e accettate dall'organismo stesso, senza il preventivo assenso del Ministero.  La  medesima  provvede  a  comunicare  al Ministero ogni variazione concernente gli agenti controllori indicati nell'elenco allegato alla documentazione depositata e qualsiasi altra variazione concernente il proprio status giuridico.  Infine  l'organismo  e'  tenuto  ad  adempiere e osservare tutte le disposizioni   complementari  che  l'autorita'  nazionale  competente decida di impartire, ove utili o necessarie.  |  
|   |                                 Art. 4.  Le  tariffe  stabilite  per  le  ispezioni  sono  sottoposte  ad un controllo   di   congruita'   e  approvate  dall'autorita'  nazionale competente,  sono  identiche  per tutto il territorio nazionale e per tutti  i destinatari e non possono essere variate senza il preventivo assenso dell'autorita' nazionale medesima.  I   controlli   sono  effettuati  in  modo  uniforme  per  tutti  i destinatari.  |  
|   |                                 Art. 5.  La   designazione   ha   la  durata  di  anni  tre  dalla  data  di pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana, salvo sospensione o revoca ed e' rinnovabile per la stessa durata.  |  
|   |                                 Art. 6.  L'A.S.S.A.M.  comunica tempestivamente e, comunque, con termine non superiore  a  trenta  giorni lavorativi, i nominativi delle aziende e dei  macelli  controllati  e  i  risultati  dei  controlli,  mediante immissione nel sistema informatico del Ministero.  Pertanto  detto  organismo  fa  conoscere  tutti  gli  elementi  di carattere tecnico e documentale dell'attivita' di controllo, compresi i  nominativi, le quantita' controllate e ogni altro elemento utile e adotta,  previa  approvazione dell'autorita' nazionale competente, le opportune  misure  atte  ad  evitare  disapplicazioni,  confusioni  o difformi  utilizzazioni dei parametri previsti dal regolamento CEE n. 1538/91 e dal decreto ministeriale n. 465/1999.  Le  modalita'  di  attuazione  delle  procedure  di  controllo sono indicate  dal  Ministero delle politiche agricole e forestali e fanno parte  del disciplinare sulla materia, valido per tutti gli operatori del settore e su tutto il territorio nazionale.  |  
|   |                                 Art. 7.  Gli  elementi  conoscitivi  descritti  nel precedente articolo sono simultaneamente  resi  noti anche alla regione Marche, nel cui ambito territoriale  ricadono  le aziende o i macelli autorizzati ad operare nel  settore  delle  carni  di  pollame, di cui al regolamento CEE n. 1538/91 e al decreto ministeriale n. 465/1999.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 25 maggio 2001                              Il direttore generale reggente: Petroli  |  
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