Gazzetta n. 142 del 21 giugno 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |
CIRCOLARE 7 maggio 2001, n. 150 |
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2000 recante: "Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68". |
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Ai sig. ri capi dei Dipartimenti provinciali del Tesoro Ai sig. ri direttori provinciali dei servizi vari Ai sig. ri presidenti delle commissioni mediche di verifica Al sig. presidente della commissione medica superiore e di invalidita' civile Al sig. presidente del Comitato sanitario per l'omogeneizzazione e l'uniformita' dei giudizi medico-legali Ai sig. ri dirigenti degli uffici della direzione centrale degli uffici locali e dei servizi del Tesoro Al sig. coordinatore del servizio ispettivo e, per conoscenza Agli assessorati alle politiche sociali delle regioni Alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano
Nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 2000, e' stato pubblicato il decreto indicato in oggetto, quale atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento obbligatorio dei disabili, a norma dell'art. 1, comma 4, della legge 12 marzo 1999, n. 68, che promuove l'inserimento delle persone disabili nel mondo del lavoro in ragione delle accertate capacita' residue dell'individuo, con possibilita' di immediati controlli della compromissione funzionale dello stato psico-fisico e sensoriale in occasione dell'insorgenza di difficolta' che pongono in pregiudizio la prosecuzione dell'integrazione lavorativa. E' appena il caso di ricordare in proposito che con legge n. 104/1992 assume rilievo centrale il diritto alla piena integrazione nel mondo del lavoro di tutti i portatori di handicap, relativamente alle effettive capacita' del soggetto, posto che l'handicap e' una condizione di svantaggio nell'inserimento sociale del disabile. Peraltro, il riconoscimento dell'handicap in situazione di gravita' considera espressamente interventi assistenziali mirati, permanenti, continuati e globali, diretti ai disabili, perlopiu', indirizzati a rieducarli, ma sempre con il fine di un loro inserimento sociale, tenuto conto della connotazione di gravita' stessa. Ogni situazione morbosa singola o plurima deve essere considerata in rapporto alle ripercussioni rappresentate dalla menomazione, dalla disabilita' e dallo svantaggio sociale, con valutazione delle capacita' residue dell'individuo, determinando quella che e' la potenzialita' lavorativa del soggetto che deve essere recuperato. Il presupposto legislativo del decreto in parola porta, quindi, ad una modifica del modo di operare ove, accanto alla prassi consolidata della valutazione percentuale degli stati invalidanti, debbono introdursi integrazioni valutative, onde far si' che il giudizio globale si adatti allo scopo che la normativa si prefigge: l'inserimento sociale del soggetto portatore di handicap. Tuttavia, le norme del richiamato decreto presidenziale riguardano essenzialmente i poteri delle Commissioni di accertamento delle condizioni di disabilita' e gli adempimenti che le stesse devono espletare nonche' l'attivita' delle Aziende U.S.L. ed i compiti di vigilanza attribuiti alle regioni ed alle province autonome. Il Comitato tecnico, gia' previsto dall'art. 6 della legge 12 marzo 1999, n. 68, informa la Commissione di accertamento sul percorso di inserimento al lavoro della persona disabile nei confronti della quale risultano formulate le linee progettuali per l'integrazione lavorativa, anche ai fini dei controlli periodici previsti dall'art. 8 del decreto in argomento. In particolare, gli accertamenti relativi alle condizioni di disabilita' e le indicazioni delle conseguenze derivanti dalle minorazioni per accedere al sistema per l'inserimento lavorativo nonche' l'effettuazione delle visite sanitarie di controllo della permanenza dello stato invalidante sono attribuiti, in via esclusiva, alle A.S.L. locali, mediante le commissioni mediche di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, integrate, com'e' noto, da un operatore sociale e da un esperto (medico specialista) a seconda dei casi da esaminare. Tale integrazione rileva, infatti, ai fini dell'accertamento dell'esistenza e dell'entita' dell'handicap, che comporta, tra l'altro, una valutazione del grado di integrazione della persona e delle difficolta' da essa incontrate. Non puo' porsi in dubbio che l'approvazione della tabella indicativa delle percentuali di invalidita' per le minorazioni e le malattie invalidanti (decreto ministeriale 5 febbraio 1992) e la contestuale approvazione della legge-quadro n. 104/1992 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate hanno posto il problema della valutazione del disabile in rapporto alle menomazioni delle diverse funzioni dell'organismo secondo la classificazione internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanita' (O.M.S.) pubblicata nel 1980 con il titolo "Internationalclassification of impairement, disabilities and handicaps. A manual of classification relating to the consequences of disease". La suindicata classificazione considera gli esiti invalidanti tenendo presente i criteri per la determinazione dei livelli di limitazione crescente delle potenzialita' lavorative, riferite, ovviamente, all'attivita' normalmente esercitata dalla persona. La commissione A.S.L. di accertamento, in raccordo con il Comitato tecnico innanzi riferito, sulla base delle risultanze derivanti dalla definizione collegiale della valutazione delle condizioni di disabilita', formula una "relazione conclusiva" che, unitamente a tutta la documentazione acquisita e redatta nel corso della visita, e' consegnata, in originale, agli uffici amministrativi dell'Azienda A.S.L., mentre copia degli stessi atti e' trasmessa alle Commissioni mediche di verifica del Tesoro territorialmente competenti, per l'approvazione o la sospensione degli effetti degli accertamenti clinico-sanitari, ai sensi del comma 7, dell'art.1, della legge 15 ottobre 1990, n. 295. Devesi significare, altresi', che l'attivita' da parte delle commissioni mediche A.S.L. concerne vuoi l'acquisizione di notizie utili per l'individuazione della posizione del disabile nel suo ambiente, la sua situazione familiare, di scolarita' e di lavoro (profilo socio-lavorativo) vuoi la descrizione analitica della compromissione dello stato psico-fisico e sensoriale (diagnosi funzionale), sulla base dei dati anamnestico-clinici nonche' della valutazione documentale sanitaria preesistente. E' sotto quest'ultimo aspetto che questo Ministero annette particolare importanza alle attivita' che il decreto in oggetto devolve alle Commissioni mediche di verifica del Tesoro. L'intervento atto di indirizzo e coordinamento del collocamento obbligatorio dei disabili comporta, quindi, una modificazione del modo di operare, ove, accanto alla prassi consolidata della valutazione percentuale degli stati invalidanti, si devono introdurre aggiustamenti valutativi che tengano conto dei contenuti della piu' volte menzionata legge n. 104/1992, onde far si' che il giudizio globale si adatti allo scopo che la normativa oggetto della presente circolare direttoriale si prefigge e cioe' l'inserimento sociale del disabile. Trattasi sicuramente di un indirizzo legislativo finalizzato a meglio inserire nel mondo del lavoro chi presenta limitazioni funzionali anche di particolare rilievo, nella consapevolezza e nella capacita' di guidarlo sia nelle personali attivita' quotidiane sia nelle relazioni con gli altri. In proposito, valgano alcuni esempi: i postumi, fortemente invalidanti sul piano motorio, che cerebropatie infantili, spasticita', distrofie muscolari ecc., che, chirurgicamente trattati, consentono all'invalido, con quoziente intellettivo spesso elevato, di passare dalla carrozzella ad una deambulazione autonoma, con o senza appoggio, ma con possibilita' di recupero in campo lavorativo piu' che notevoli; le patologie reumatoidi o artrosiche, artropatie emofiliche destruenti ecc., sufficientemente recuperate con interventi artoprotesici (singoli o multipli), che possono portare ottimi risultati, pur se non assoluti e definitivi; i postumi di interventi demolitivi post traumatici (amputazione) o per patologie varie ben recuperate con presidi ortopedici di elevata tecnologia; gli esiti di gravi scoliosi e altre patologie vertebrali, chirurgicamente stabilizzati, con soddisfacente, anche se incompleto, recupero alla funzione. E' di tutta evidenza che, in occasione di patologie cosi' severe, il grado di invalidita', che non puo' certamente essere abbattuto, puo', pero', diminuire in percentuali comunque significative, anche se spesso non complete e, soprattutto, non definitive come nel caso del fattore usura delle strutture protesiche, del degrado biologico delle strutture di sostegno e degli attivatori muscololegamentosi ecc. Puntualizzata nei su esposti termini l'attribuzione delle competenze alle Commissioni mediche del Tesoro in adempimento dell'art. 7, del piu' volte menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2000, si rende necessario da parte di questo Ministero verificare l'applicabilita' della legge n. 104/1992, con la criteriologia valutativa adottata dalle Commissioni giudicanti delle A.S.L. in applicazione dell'ascrivibilita' tabellare delle infermita' invalidanti, sottesa alla valutazione qualitativa dell'inserimento lavorativo del disabile. Si intende, cosi', confrontare la valutazione espressa in termini di percentuale di invalidita' rispetto a quella del grado di handicap. Per evitare di disporre accertamenti sanitari che potrebbero apparire ultronei nei confronti di cittadini il cui stato invalidante risulti di recente trattazione da parte delle Commissioni mediche di verifica, si reputa necessario che, una volta ricevuti gli atti alle Aziende U.S.L., si debba - in via preliminare, verificare se nei riguardi dei soggetti richiedenti sia stata gia' riconosciuta, anche se con diversa terminologia diagnostica, la valutazione percentuale prevista per l'inserimento lavorativo. Nell'ipotesi, assai frequente, in cui chi chiede la valutazione dell'handicap sia gia' in possesso del riconoscimento di invalidita' o di cecita' o di sordomutismo, e' opportuno parimenti procedere all'esame dei precedenti documentali archiviati, stante la circostanza che lo status di invalido civile, sordomuto e non vedente sono stati diversamente, rigidamente connessi a giudizi medico-legali basati sulle tabelle indicative delle percentuali, approvate con decreto del Ministero della sanita' 5 febbraio 1992. La rinvenuta documentazione, in uno con la "relazione conclusiva" e tutti gli atti trasmessi all'Azienda U.S.L., dovranno essere esaminati in seduta collegiale per l'espletamento delle attivita' devolute alle Commissioni mediche di verifica dall'art. 7, del piu' volte menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2000, tenendo presente che il giudizio finale si fonda, oltre che sulla correlazione tra il punteggio derivante dalla diagnosi funzionale ed il giudizio medico formulato in considerazione della capacita' lavorativa del richiedente, anche sul non avviamento all'attivita' lavorativa di soggetti per i quali la stessa avrebbe comportato rischi concreti per le loro condizioni di salute. Da quanto sopra discende che l'handicap e il suo grado (lieve, medio, grave e gravissimo) sono, quindi, chiaramente collegati, ma non necessariamente coincidenti con la condizione e la misura di invalidita' civile, di sordomutismo e di cecita', influendo il fattore soggettivo nonche' quello ambientale, tant'e' che due persone, a parita' di categoria e percentuale di minorazione, potranno essere differentemente valutate rispetto all'handicap. Al fine di consentire un'applicazione sollecita delle disposizioni di cui trattasi, anche alla luce dei principi di buon andamento, i Direttori provinciali dei servizi vari ed i presidenti delle Commissioni mediche di verifica attiveranno ogni utile e necessaria iniziativa per il disbrigo degli incombenti perche' gli stessi non subiscano, comunque, ritardi nelle procedure. Si resta in attesa di cortese cenno di ricezione e di adempimento. Roma, 7 maggio 2001
Il direttore generale del Dipartimento dell'amministrazione generale del personale e dei servizi del Tesoro Bergamini |
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