| Gazzetta n. 142 del 21 giugno 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA |  
| DECRETO 4 giugno 2001 |  
| Autorizzazione  alla  M.T.S.  S.p.a.  all'esercizio  del  segmento di mercato   "Bondvision";   approvazione  del  relativo  regolamento  e ammissione  alle  negoziazioni di detto mercato di altre tipologie di soggetti diversi dagli intermediari finanziari, a norma dell'art. 66, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. |  
  |  
 |  
                        IL DIRETTORE GENERALE        del Dipartimento del tesoro Direzione IV - Ufficio II
    Visto  il  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.  58, ed in particolare l'art. 66;  Vista  la  nota  n. 2104/2000 del 28 dicembre 2000, con la quale la M.T.S.   S.p.a.   ha  richiesto  l'autorizzazione  all'esercizio  del segmento  di  mercato  denominato  "Bondvision"  ed  ha trasmesso per l'approvazione il testo del regolamento del mercato medesimo;  Vista  la  nota  n.  203/2001  del  6 febbraio  2001,  con la quale l'M.T.S.  S.p.a. ha chiesto di ammettere al mercato medesimo anche le societa' di gestione del risparmio (SGR), le imprese di assicurazione e le imprese;  Vista  altresi'  la nota n. 378/2001 del 12 marzo 2001 con la quale la M.T.S. S.p.a., su richiesta del Ministero del tesoro, del bilancio e  della programmazione economica, ha fornito i chiarimenti in merito alla ammissione alle negoziazioni dei predetti soggetti;  Visti  i  pareri  della  CONSOB  espressi  con note n. 1007543 e n. 1026810 rispettivamente del 1o febbraio e dell'11 aprile 2001;  Visti i pareri della Banca d'Italia espressi con note n. 59596 e n. 121841 rispettivamente dell'8 marzo e del 9 maggio 2001;  Ritenuto  che il regolamento del segmento di mercato, ai fini della relativa  approvazione, debba essere integrato secondo le indicazioni contenute  nel  testo  allegato  al  presente decreto di cui e' parte integrante (allegato A);  Ritenuto  altresi',  ai  sensi  dell'art.  66,  comma 1 del decreto legislativo n. 58/1998, di poter autorizzare l'esercizio del segmento di  mercato  "Bondvision"  e  di  approvare  il  relativo regolamento subordinatamente all'apporto delle modifiche richieste;  Ritenuto,  ai  sensi  dell'art.  66,  comma  2,  del citato decreto legislativo,  di  consentire  la  partecipazione  diretta al suddetto mercato di altre tipologie di soggetti non ammessi alle negoziazioni;                              Decreta:                               Art. 1.  Ai sensi dell'art. 66, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998,  n. 58, la M.T.S. S.p.a. (Societa' per il mercato dei titoli di Stato)  e'  autorizzata  a  gestire  il nuovo mercato all'ingrosso di titoli  di  Stato  italiani  ed  esteri denominato "Bondvision" ed e' approvato  il relativo regolamento per l'organizzazione e la gestione del  mercato deliberato dall'assemblea dei soci dell'M.T.S. S.p.a. in data   21 dicembre   2000,  subordinatamente  all'introduzione  delle modifiche  e  delle  integrazioni  indicate  nel  testo  allegato  al presente decreto di cui e' parte integrante (allegato A).  |  
|   |                                 Art. 2.  Ai  sensi  dell'art.  66, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono  ammesse  alle negoziazioni del predetto mercato all'ingrosso le imprese  di  assicurazione  italiane,  le  societa'  di  gestione del risparmio   italiane,   limitatamente   all'attivita'   di   gestione collettiva   o  di  gestione  per  conto  di  soggetti  ammessi  alle negoziazioni,  e le imprese di assicurazione estere e soggetti esteri che effettuano la gestione collettiva del risparmio, qualora esistano adeguate forme di vigilanza nel paese di appartenenza.  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 4 giugno 2001                                        Il direttore generale: Draghi  |  
|   |                                                             Allegato A
                                 Art. 1                             Definizioni    Nella  definizione  di  "proposta"  occorrerebbe  specificare che l'Operatore  cui  si fa riferimento e' quello principale; cio' tenuto conto  della successiva disciplina e delle modalita' di funzionamento del sistema Bondvision.    Nella  definizione di "servizio di deposito" andrebbe esplicitato il riferimento al sistema di gestione accentrata. Infatti all'art. 80 del  T.U.F.  non viene mai menzionato il servizio di deposito, mentre viene   fatto  riferimento  alla  gestione  accentrata  di  strumenti finanziari.                               Art. 7.            Sospensione ed esclusione dalle negoziazioni    Al  comma  1  andrebbero  meglio specificate le circostanze nelle quali  la  richiesta  degli operatori di sospendere o escludere dalle negoziazioni  qualsiasi  specie  di strumento finanziario puo' essere avanzata.  In  proposito si suggerisce di inserire "motivata" dopo la parola "richiesta".                               Art. 9.                      Condizioni di ammissione    Al  comma 1 andrebbe prevista esplicitamente la partecipazione di diritto  alle  negoziazioni  della Banca d'Italia e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in conformita' all'art. 66, comma 2, del decreto legislativo n. 58/1998.    Le  lettere  c)  d)  ed  e)  andrebbero  unificate in una singola disposizione  in  quanto  individuano  operatori riconducibili ad una medesima categoria di soggetti ammessi ai sensi del predetto art. 66, comma 2.    Le espressioni "societa' di gestione del risparmio" e "Imprese di Assicurazione"  andrebbero  modificate o integrate al fine di potervi chiaramente  ricomprendere anche gli operatori esteri. La definizione potrebbe essere la seguente:      "... 1) imprese di assicurazione italiane;      2)  societa'  di gestione del risparmio italiane, limitatamente all'attivita'  di  gestione  collettiva  o  di  gestione per conto di soggetti ammessi alle negoziazioni;      3)  imprese  di  assicurazione  estere  e  soggetti  esteri che effettuano  la  gestione  collettiva  del risparmio, qualora esistano adeguate forme di vigilanza nel paese di appartenenza".    Il  comma 3 risulta uguale alla disposizione del precedente comma 2, lettera a), che pure prevede che la garanzia del regolamento delle operazioni possa essere ottenuta o aderendo direttamente o tramite un altro operatore ai servizi di liquidazione.    Il comma 4 andrebbe riformulato per rendere piu' esplicito che il requisito   di   adesione   ai  sistemi  di  gestione  accentrata  e' considerato   soddisfatto   anche   quando   tale   adesione  avvenga indirettamente tramite una "banca agente".                              Art. 13.                   Sospensione dalle negoziazioni  Al comma 1 andrebbe precisato che la sospensione dalle negoziazioni consegue  alla  "dichiarazione dell'insolvenza di mercato pronunciata dalla CONSOB ai sensi dell'art. 72 del T.U.F.".                              Art. 15.            Recesso dall'adesione al segmento di mercato    Nel   testo  dell'articolo  si  parla  erroneamente  di  recedere dall'adesione   all'M.T.S.   anziche'   "dall'adesione   al   mercato Bondvision".                               Art.16.         Iscrizione nel registro degli operatori principali    La  disposizione  di  cui  al comma 2, lettera a), e' ultronea in quanto  il rispetto del requisito dell'adesione, diretta o indiretta, ai  servizi  di  deposito  e  di  liquidazione e' richiesto a tutti i partecipanti   al  mercato  e  non  puo'  pertanto  rappresentare  un requisito specifico degli operatori principali.                              Art. 19.       Sospensione dalle funzioni e cancellazione dal registro    Al comma 1 andrebbe specificato che la sospensione dalle funzioni di  operatore  principale  puo'  essere  disposta  per il venire meno "anche di una sola" delle condizioni di cui all'art. 16.    Al  comma  2  si  segnala  un probabile errore di riferimento; la formulazione  dovrebbe  essere  generica  e  riferita  all'obbligo di ricostituire la struttura organizzativa dell'operatore, ivi inclusi i relativi contratti nel caso di outsourcing.                              Art. 21.                      Tipi di contratto ammessi    Al  comma  1,  lettera  d),  appare  opportuna  una piu' puntuale specificazione,   all'interno   del   regolamento   e   fatta   salva l'illustrazione  degli  aspetti di maggior dettaglio circa gli schemi negoziali  nelle  disposizioni,  delle  caratteristiche essenziali di tali   categorie  di  contratti  (spread  e  switch)  ai  fini  della descrizione del funzionamento del mercato.                              Art. 25.              Conclusione e registrazione dei contratti    Al  comma  1  sarebbe  opportuno  stabilire gli aspetti (nel caso specifico,  la  definizione  dei  termini temporali) che andranno poi specificati nelle disposizioni.                              Art. 26.                      Esecuzione dei contratti    Al comma 1 si ritiene opportuno precisare meglio i casi in cui la gestione   del  regolamento  dei  contratti  puo'  avvenire  in  modo automatico   o   manuale.  Inoltre  l'articolo  non  contiene  alcuna specifica   previsione  relativamente  ai  tempi  di  esecuzione  dei contratti  conclusi  sul  grey  market;  in  questo caso sembra utile inserire  una  disposizione simile a quella contenuta nel regolamento M.T.S.  che  stabilisce che l'esecuzione avvenga a partire dal giorno previsto per il regolamento delle operazioni di sottoscrizione.    Al  comma  2  andrebbe infine eliminata l'ultima frase in quanto, non  specificando i casi e le modalita' con cui gli operatori possono modificare  i  termini  di  esecuzione  del  contratto, puo' generare contenzioso   tra   gli   operatori  stessi  a  causa  di  differenti interpretazioni della disposizione.                              Art. 27.                         Sistemi di garanzia    La  disposizione  andrebbe  integrata  con la previsione relativa alla possibilita' di avvalersi di sistemi diretti a garantire il buon fine  della  compensazione  e liquidazione delle operazioni, in linea con la analoga previsione inserita nel regolamento M.T.S.                              Art. 28.                     Cancellazione dei contratti    Sarebbe  opportuno eliminare dalla disposizione l'inciso "anche"; cio'  in quanto l'unilateralita' della richiesta di cancellazione non permette  di  lasciare margini di dubbio circa l'ambito dei controlli spettanti  alla  societa' di gestione del mercato, ovvero la verifica delle condizioni di mercato esistenti al momento della negoziazione.                              Art. 29.                    Informativa agli investitori  Nell'articolo   andrebbe  inserita  una  tabella  anagrafica  degli operatori, almeno principali.    Il  comma  6  andrebbe  integrato  con  la previsione concernente l'obbligo  per la societa' di gestione di dare preventiva informativa anche  alla Banca d'Italia, oltre che alla CONSOB, della richiesta di posticipare  la pubblicazione di dati e notizie per gravi disfunzioni tecniche   e  di  riservare  alla  Banca  d'Italia,  quale  autorita' competente  ai sensi della direttiva 93/22/CEE, il potere di disporre la posticipazione della pubblicazione.                              Art. 30.                     Informativa alle autorita'    Sarebbe  opportuno  riformulare  l'articolo  inserendo  anche  la CONSOB  quale  autorita'  destinataria,  insieme alla Banca d'Italia, della  informativa  relativa  ai  contratti  conclusi  da parte della societa' di gestione.    Andrebbe  inoltre  inserita  anche  la  previsione  relativa alla preventiva  comunicazione  al  Ministero  del  tesoro, del bilancio e della   programmazione   economica   e   alla  Banca  d'Italia  delle disposizioni di attuazione.                              Art. 32.                              Sanzioni    Dovrebbe    essere    disciplinato   piu'   dettagliatamente   il procedimento  di  applicazione delle sanzioni, con riguardo all'avvio della   procedura   sanzionatoria,   cosi'  come  gia'  previsto  nel regolamento  M.T.S.  Andrebbe inoltre prevista, nel caso di decisioni del   Collegio   dei   probiviri  applicative  di  una  sanzione,  la comunicazione  sia  alla  Banca d'Italia sia al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.                             Titolo VIII                  Disposizioni transitorie e finali    Andrebbe  eliminata  la parola "transitorie", non essendoci alcun passaggio tra vecchio e nuovo da disciplinare.    Dovrebbe poi essere inserito, cosi' come previsto nel regolamento M.T.S., l'articolo che sancisce la pubblicita' del regolamento.  |  
|   |  
 
 | 
 |