Gazzetta n. 142 del 21 giugno 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DECRETO 4 giugno 2001
Autorizzazione alla M.T.S. S.p.a. all'esercizio del segmento di mercato "Bondvision"; approvazione del relativo regolamento e ammissione alle negoziazioni di detto mercato di altre tipologie di soggetti diversi dagli intermediari finanziari, a norma dell'art. 66, commi 1 e 2, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

IL DIRETTORE GENERALE
del Dipartimento del tesoro Direzione IV - Ufficio II

Visto il decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ed in particolare l'art. 66;
Vista la nota n. 2104/2000 del 28 dicembre 2000, con la quale la M.T.S. S.p.a. ha richiesto l'autorizzazione all'esercizio del segmento di mercato denominato "Bondvision" ed ha trasmesso per l'approvazione il testo del regolamento del mercato medesimo;
Vista la nota n. 203/2001 del 6 febbraio 2001, con la quale l'M.T.S. S.p.a. ha chiesto di ammettere al mercato medesimo anche le societa' di gestione del risparmio (SGR), le imprese di assicurazione e le imprese;
Vista altresi' la nota n. 378/2001 del 12 marzo 2001 con la quale la M.T.S. S.p.a., su richiesta del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ha fornito i chiarimenti in merito alla ammissione alle negoziazioni dei predetti soggetti;
Visti i pareri della CONSOB espressi con note n. 1007543 e n. 1026810 rispettivamente del 1o febbraio e dell'11 aprile 2001;
Visti i pareri della Banca d'Italia espressi con note n. 59596 e n. 121841 rispettivamente dell'8 marzo e del 9 maggio 2001;
Ritenuto che il regolamento del segmento di mercato, ai fini della relativa approvazione, debba essere integrato secondo le indicazioni contenute nel testo allegato al presente decreto di cui e' parte integrante (allegato A);
Ritenuto altresi', ai sensi dell'art. 66, comma 1 del decreto legislativo n. 58/1998, di poter autorizzare l'esercizio del segmento di mercato "Bondvision" e di approvare il relativo regolamento subordinatamente all'apporto delle modifiche richieste;
Ritenuto, ai sensi dell'art. 66, comma 2, del citato decreto legislativo, di consentire la partecipazione diretta al suddetto mercato di altre tipologie di soggetti non ammessi alle negoziazioni;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell'art. 66, comma 1, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, la M.T.S. S.p.a. (Societa' per il mercato dei titoli di Stato) e' autorizzata a gestire il nuovo mercato all'ingrosso di titoli di Stato italiani ed esteri denominato "Bondvision" ed e' approvato il relativo regolamento per l'organizzazione e la gestione del mercato deliberato dall'assemblea dei soci dell'M.T.S. S.p.a. in data 21 dicembre 2000, subordinatamente all'introduzione delle modifiche e delle integrazioni indicate nel testo allegato al presente decreto di cui e' parte integrante (allegato A).
 
Art. 2.
Ai sensi dell'art. 66, comma 2, del medesimo decreto legislativo sono ammesse alle negoziazioni del predetto mercato all'ingrosso le imprese di assicurazione italiane, le societa' di gestione del risparmio italiane, limitatamente all'attivita' di gestione collettiva o di gestione per conto di soggetti ammessi alle negoziazioni, e le imprese di assicurazione estere e soggetti esteri che effettuano la gestione collettiva del risparmio, qualora esistano adeguate forme di vigilanza nel paese di appartenenza.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 4 giugno 2001
Il direttore generale: Draghi
 
Allegato A

Art. 1
Definizioni
Nella definizione di "proposta" occorrerebbe specificare che l'Operatore cui si fa riferimento e' quello principale; cio' tenuto conto della successiva disciplina e delle modalita' di funzionamento del sistema Bondvision.
Nella definizione di "servizio di deposito" andrebbe esplicitato il riferimento al sistema di gestione accentrata. Infatti all'art. 80 del T.U.F. non viene mai menzionato il servizio di deposito, mentre viene fatto riferimento alla gestione accentrata di strumenti finanziari.
Art. 7.
Sospensione ed esclusione dalle negoziazioni
Al comma 1 andrebbero meglio specificate le circostanze nelle quali la richiesta degli operatori di sospendere o escludere dalle negoziazioni qualsiasi specie di strumento finanziario puo' essere avanzata. In proposito si suggerisce di inserire "motivata" dopo la parola "richiesta".
Art. 9.
Condizioni di ammissione
Al comma 1 andrebbe prevista esplicitamente la partecipazione di diritto alle negoziazioni della Banca d'Italia e del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, in conformita' all'art. 66, comma 2, del decreto legislativo n. 58/1998.
Le lettere c) d) ed e) andrebbero unificate in una singola disposizione in quanto individuano operatori riconducibili ad una medesima categoria di soggetti ammessi ai sensi del predetto art. 66, comma 2.
Le espressioni "societa' di gestione del risparmio" e "Imprese di Assicurazione" andrebbero modificate o integrate al fine di potervi chiaramente ricomprendere anche gli operatori esteri. La definizione potrebbe essere la seguente:
"... 1) imprese di assicurazione italiane;
2) societa' di gestione del risparmio italiane, limitatamente all'attivita' di gestione collettiva o di gestione per conto di soggetti ammessi alle negoziazioni;
3) imprese di assicurazione estere e soggetti esteri che effettuano la gestione collettiva del risparmio, qualora esistano adeguate forme di vigilanza nel paese di appartenenza".
Il comma 3 risulta uguale alla disposizione del precedente comma 2, lettera a), che pure prevede che la garanzia del regolamento delle operazioni possa essere ottenuta o aderendo direttamente o tramite un altro operatore ai servizi di liquidazione.
Il comma 4 andrebbe riformulato per rendere piu' esplicito che il requisito di adesione ai sistemi di gestione accentrata e' considerato soddisfatto anche quando tale adesione avvenga indirettamente tramite una "banca agente".
Art. 13.
Sospensione dalle negoziazioni
Al comma 1 andrebbe precisato che la sospensione dalle negoziazioni consegue alla "dichiarazione dell'insolvenza di mercato pronunciata dalla CONSOB ai sensi dell'art. 72 del T.U.F.".
Art. 15.
Recesso dall'adesione al segmento di mercato
Nel testo dell'articolo si parla erroneamente di recedere dall'adesione all'M.T.S. anziche' "dall'adesione al mercato Bondvision".
Art.16.
Iscrizione nel registro degli operatori principali
La disposizione di cui al comma 2, lettera a), e' ultronea in quanto il rispetto del requisito dell'adesione, diretta o indiretta, ai servizi di deposito e di liquidazione e' richiesto a tutti i partecipanti al mercato e non puo' pertanto rappresentare un requisito specifico degli operatori principali.
Art. 19.
Sospensione dalle funzioni e cancellazione dal registro
Al comma 1 andrebbe specificato che la sospensione dalle funzioni di operatore principale puo' essere disposta per il venire meno "anche di una sola" delle condizioni di cui all'art. 16.
Al comma 2 si segnala un probabile errore di riferimento; la formulazione dovrebbe essere generica e riferita all'obbligo di ricostituire la struttura organizzativa dell'operatore, ivi inclusi i relativi contratti nel caso di outsourcing.
Art. 21.
Tipi di contratto ammessi
Al comma 1, lettera d), appare opportuna una piu' puntuale specificazione, all'interno del regolamento e fatta salva l'illustrazione degli aspetti di maggior dettaglio circa gli schemi negoziali nelle disposizioni, delle caratteristiche essenziali di tali categorie di contratti (spread e switch) ai fini della descrizione del funzionamento del mercato.
Art. 25.
Conclusione e registrazione dei contratti
Al comma 1 sarebbe opportuno stabilire gli aspetti (nel caso specifico, la definizione dei termini temporali) che andranno poi specificati nelle disposizioni.
Art. 26.
Esecuzione dei contratti
Al comma 1 si ritiene opportuno precisare meglio i casi in cui la gestione del regolamento dei contratti puo' avvenire in modo automatico o manuale. Inoltre l'articolo non contiene alcuna specifica previsione relativamente ai tempi di esecuzione dei contratti conclusi sul grey market; in questo caso sembra utile inserire una disposizione simile a quella contenuta nel regolamento M.T.S. che stabilisce che l'esecuzione avvenga a partire dal giorno previsto per il regolamento delle operazioni di sottoscrizione.
Al comma 2 andrebbe infine eliminata l'ultima frase in quanto, non specificando i casi e le modalita' con cui gli operatori possono modificare i termini di esecuzione del contratto, puo' generare contenzioso tra gli operatori stessi a causa di differenti interpretazioni della disposizione.
Art. 27.
Sistemi di garanzia
La disposizione andrebbe integrata con la previsione relativa alla possibilita' di avvalersi di sistemi diretti a garantire il buon fine della compensazione e liquidazione delle operazioni, in linea con la analoga previsione inserita nel regolamento M.T.S.
Art. 28.
Cancellazione dei contratti
Sarebbe opportuno eliminare dalla disposizione l'inciso "anche"; cio' in quanto l'unilateralita' della richiesta di cancellazione non permette di lasciare margini di dubbio circa l'ambito dei controlli spettanti alla societa' di gestione del mercato, ovvero la verifica delle condizioni di mercato esistenti al momento della negoziazione.
Art. 29.
Informativa agli investitori
Nell'articolo andrebbe inserita una tabella anagrafica degli operatori, almeno principali.
Il comma 6 andrebbe integrato con la previsione concernente l'obbligo per la societa' di gestione di dare preventiva informativa anche alla Banca d'Italia, oltre che alla CONSOB, della richiesta di posticipare la pubblicazione di dati e notizie per gravi disfunzioni tecniche e di riservare alla Banca d'Italia, quale autorita' competente ai sensi della direttiva 93/22/CEE, il potere di disporre la posticipazione della pubblicazione.
Art. 30.
Informativa alle autorita'
Sarebbe opportuno riformulare l'articolo inserendo anche la CONSOB quale autorita' destinataria, insieme alla Banca d'Italia, della informativa relativa ai contratti conclusi da parte della societa' di gestione.
Andrebbe inoltre inserita anche la previsione relativa alla preventiva comunicazione al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e alla Banca d'Italia delle disposizioni di attuazione.
Art. 32.
Sanzioni
Dovrebbe essere disciplinato piu' dettagliatamente il procedimento di applicazione delle sanzioni, con riguardo all'avvio della procedura sanzionatoria, cosi' come gia' previsto nel regolamento M.T.S. Andrebbe inoltre prevista, nel caso di decisioni del Collegio dei probiviri applicative di una sanzione, la comunicazione sia alla Banca d'Italia sia al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.
Titolo VIII
Disposizioni transitorie e finali
Andrebbe eliminata la parola "transitorie", non essendoci alcun passaggio tra vecchio e nuovo da disciplinare.
Dovrebbe poi essere inserito, cosi' come previsto nel regolamento M.T.S., l'articolo che sancisce la pubblicita' del regolamento.
 
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