Gazzetta n. 142 del 21 giugno 2001 (vai al sommario) |
UNIVERSITA' DI UDINE |
DECRETO RETTORALE 28 dicembre 2000 |
Regolamento interno di ateneo in materia di procedimento amministrativo, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di autocertificazione. |
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IL RETTORE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n. 352 "Regolamento per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi"; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403 "Regolamento in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative"; Visto lo statuto di autonomia dell'Universita' degli studi di Udine, in particolare l'art.64; Visto il regolamento generale di amministrazione,finanza e contabilita' dell'Universita' degli studi di Udine, emanato con D.R. n. 1096 del 31 dicembre 1996 e successive modifiche, in particolare gli articoli 7 e 8; Visto il D.R.n.378 del 6 maggio 1997, con il quale e' stato emanato il regolamento di attuazione della legge n.241/1990; Rilevata la necessita' di apportare al vigente regolamento alcune modifiche, dovute sia alla nuova normativa sulla autocertificazione, sia alla casistica sin qui formatasi, tenendo conto anche delle pronunce della Autorita' di vigilanza sulla privacy e sul diritto di accesso; Vista la delibera del senato accademico dell'Ateneo del 13 settembre 2000, che ha formulato parere favorevole alle modifiche da apportare al testo regolamentare predetto; Vista la delibera del 23 novembre 2000 del consiglio di amministrazione dell'Ateneo, che ha approvato le modifiche al regolamento in questione;
Decreta:
1. Di emanare il regolamento interno di Ateneo in materia di procedimento amministrativo,di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di autocertificazione, nel testo allegato al presente decreto, di cui forma parte integrante. 2. Di sottoporre detto regolamento, giusta quanto previsto dall'art.10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 352/1992, alla commissione per l'accesso ai documenti amministrativi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 3. A seguito del parere favorevole di detta commissione ovvero decorso inutilmente il termine di legge, il regolamento verra' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Udine,28 dicembre 2000 Il rettore: STRASSOLDO
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Art. 1 Finalita' 1.L'Universita' degli Studi di Udine, di seguito denominata Universita', al fine di assicurare la trasparenza dell'attivita' amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, in armonia con i principi della legge 7 agosto 1990 n. 241 (d'ora in poi citata come L. 241/90), si impegna a realizzare la propria attivita' amministrativa sulla base di criteri di economicita', efficacia e trasparenza, assicurando il diritto di accesso agli atti e documenti, secondo le modalita' stabilite dal presente Regolamento attuativo. 2. In attuazione della L. 241/90, il presente regolamento e gli allegato ad esso stabiliscono, per ciascun tipo di procedimento di competenza dell'Universita' degli Studi di Udine: -Il termine entro il quale deve concludersi; -L'Unita' organizzativa responsabile del singolo procedimento; -Il funzionario responsabile del singolo procedimento -Le modalita' di esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi; -Le categorie dei documenti formati o comunque rientranti nella disponibilita' dell'Universita' degli Studi di Udine sottratti al diritto di accesso. |
| Art.2 Ambito di applicazione 1. Il presente Regolamento disciplina i procedimenti amministrativi di competenza degli Organi e degli Uffici dell'Universita' nonche' il diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/90 e del D.P.R. 352/92 e del Regolamento generale per l'amministrazione, la finanza e la contabilita' dell'Universita' degli Studi di Udine, sia che conseguano obbligatoriamente a iniziativa di parte sia che debbano essere promossi d'ufficio. 2. I procedimenti di competenza dell'Amministrazione devono concludersi con un provvedimento espresso nel termine stabilito per ciascun procedimento, di cui alla tabella allegata n. 1. 3. In caso di mancata inclusione del procedimento nelle allegate tabelle, lo stesso si concludera' nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza di parte o dall'avvio d'ufficio. |
| Art. 3 Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio 1. Per i procedimenti d'ufficio, il termine iniziale decorre dalla data in cui l'Amministrazione abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo a provvedere. 2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento dell'atto stesso, della richiesta o della proposta e della relativa documentazione, apposta dall'Ufficio protocollo dell'Universita' degli Studi di Udine. |
| Art.4 Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti a iniziativa di parte 1. Per i procedimenti a iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento, apposta dall'Ufficio protocollo, della domanda o istanza, redatta nelle forme previste dall'amministrazione, qualora sia stata predisposta. 2. La domanda o istanza deve essere corredata da idonea documentazione, qualora sia espressamente prevista. 3. All'atto della presentazione della domanda viene rilasciata all'interessato una ricevuta contenente le indicazioni di cui all'art. 8 della L. 241/90 e le altre indicazioni richieste dalla legge e dal presente Regolamento. 4. Ove la domanda o istanza sia ritenuta irregolare o incompleta il responsabile del procedimento ne da' comunicazione all'interessato tempestivamente e comunque entro 30 giorni, indicando le cause dell'irregolarita' o dell'incompletezza, (all. 2). In questo caso il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata. 5. Restano salvi la facolta' di autocertificazione ed il dovere di procedere agli accertamenti d'ufficio, previsti rispettivamente dagli artt. 2 e 4 della legge 4 gennaio 1968 n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni (in prosieguo denominata L. 15/68), nonche' dall'art. 18 della L. 241/90 e dagli artt. 2 e 3 della legge 15 maggio 1997 n 127 e successive modificazioni ed integrazioni (in prosieguo denominata L. 127/97) e dal DPR 20 ottobre 1998 n. 403 (in prosieguo denominato DPR 403/98). |
| Art. 5 Comunicazione di avvio e partecipazione al procedimento amministrativo 1. Il responsabile del procedimento deve dare notizia dell'avvio del procedimento (all. 3) e del termine entro il quale deve essere concluso, mediante comunicazione personale contenente le indicazioni di cui all'art. 8, della L. 241/90, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenire, nonche' ai soggetti individuati o facilmente individuabili ai quali possa derivare un pregiudizio dal provvedimento. 2. A coloro che ne facciano richiesta e ne abbiano un interesse giuridicamente rilevante deve essere data formale comunicazione in merito al responsabile del procedimento e alla persona che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento. 3. I destinatari del provvedimento finale e gli altri portatori di interessi pubblici o privati, a cui possa derivare un pregiudizio, hanno la facolta' di intervenire nel procedimento amministrativo ai sensi degli artt. 9, 10 e 11 della L. 241/90. 4. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione stabilisce di volta in volta idonee forme di pubblicita', quali avvisi pubblici o altre ampie forme di pubblicita', contenenti gli elementi di cui al comma 2 dell'art. 8 della L. 241/90. 5. Ai sensi dell'art. 10, lett. b), della L. 241/90, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia gia' concluso. La presentazione di memorie e documenti oltre il detto termine non puo' comunque determinare lo spostamento del termine finale. 6. A norma dell'art. 12 del D.Lgs 3 febbraio 1993 n. 29 e succ. mod. (di seguito denominato D.Lgs. 29/93), alle comunicazioni previste dalla L. 241/90 non si applicano le norme vigenti che dispongono la tassa a carico del destinatario. 7. La comunicazione di avvio del procedimento e' omessa quando l'amministrazione e' obbligata, a seguito di istanza dell'interessato, ad avviare il procedimento richiesto ovvero quando vi sono ragioni di impedimento dovute a particolari esigenze di celerita'. |
| Art. 6 Termine finale del procedimento 1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono alla data di adozione del provvedimento, ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data di effettuazione della comunicazione. 2. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'Universita' abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non e' computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In tal caso, termine finale e' considerata la data di inoltro del provvedimento al competente organo. In calce al provvedimento soggetto a controllo, il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato. Resta fermo peraltro l'obbligo dell'Amministrazione di comunicare all'interessato l'avvenuta conclusione della procedura. 3. Ove, nel corso del procedimento, siano necessari pareri o deliberazioni di organi interni dell'amministrazione, il termine finale del procedimento indicato nelle allegate tabelle e' comprensivo del tempo necessario per l'adozione di detti pareri o deliberazioni. 4. L'amministrazione rende noti i casi ed i motivi a causa dei quali non puo' rispettare i termini e fissa termini diversi, dandone comunicazione agli interessati, anche mediante idonee forme di pubblicita', come previsto dall'art. 8, comma 3, della L. 241/90. |
| Art. 7 Acquisizione di pareri e di valutazioni tecniche di organi appositi 1. Nell'ipotesi in cui, nel corso del procedimento, si debba sentire obbligatoriamente il parere di un organo consultivo esterno o si debbano acquisire valutazioni tecniche di organi o enti esterni, ai sensi degli articoli 16 e 17 della L. 241/90, cosi' come modificato dalla L. 127/97, questi devono comunicare il parere entro 45 giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti pareri facoltativi, gli Organi consultivi sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sara' reso. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo abbia rappresentato esigenze istruttorie, e' facolta' dell'Amministrazione richiedente procedere, indipendentemente dall'acquisizione del parere, eccetto per i pareri che debbano essere rilasciati da Amministrazioni preposte alla tutela ambientale paesaggistico-territoriale e della salute dei cittadini (all. 6) 2. Nel caso in cui l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, il termine di 45 giorni puo' essere interrotto per una sola volta e il parere deve essere reso definitivamente entro 15 giorni dalla ricezione degli elementi istruttori da parte delle amministrazioni interessate. Qualora il parere sia favorevole, senza osservazioni, il dispositivo e' comunicato telegraficamente o con mezzi telematici. |
| Art. 8 Altri casi di sospensione del termine 1. Oltre ai casi di sospensione del termine di cui al precedente articolo, il termine per la conclusione del procedimento rimane sospeso: a ) Nei casi in cui per la prosecuzione del procedimento debba essere compiuto un adempimento da parte dell'interessato, il termine rimane sospeso per il tempo impiegato per l'adempimento stesso; b) per il tempo necessario all'acquisizione di atti di altre Amministrazioni che debbano essere acquisiti al procedimento; c) per il tempo necessario all'acquisizione di provvedimenti conclusivi di altra amministrazioni. |
| Art.9 Unita' organizzativa responsabile del procedimento 1. Le Unita' Organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale inerente i singoli procedimenti sono le strutture costituenti l'apparato amministrativo, tecnico, didattico e scientifico dell'Ateneo, cosi' come risultano indicate, unitamente alle attribuzioni di competenza, nelle tabelle di cui all'allegato n. 1. |
| Art.10 Responsabile del procedimento amministrativo 1. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dagli artt. 5 e 6 della L. 241/90 e dal presente Regolamento e svolge i compiti attinenti all'applicazione delle disposizioni della L. 15/68 e sue modificazioni, nonche' dalla L. 127/97. 2. Sulla base delle competenze attribuite in materia alle singole Unita' organizzative, cosi' come risultano indicate nelle tabelle di cui all'allegato n. 1, la persona preposta ad ogni singola unita' organizzativa e' responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento finale da adottarsi. Analoga responsabilita' e' attribuita ai preposti all'unita' organizzativa a titolo di supplenza o di vicarieta'. In caso di assenza o di impedimento prolungati dei soggetti, analoga responsabilita' e' attribuita al soggetto presente nella medesima Unita' e rivestente la qualifica piu' alta; a parita' di qualifica, a quello con maggiore anzianita' nella stessa qualifica. 3. Il responsabile del procedimento puo' assegnare formalmente con atto scritto ad altro dipendente addetto all'Unita' organizzativa la responsabilita' di singoli procedimenti, nel rispetto delle funzioni e mansioni proprie della qualifica rivestita dal dipendente assegnatario. In tal caso questi e' considerato responsabile del singolo procedimento formalmente assegnatogli. 4. Il Direttore Amministrativo ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs 29/93 e successive modificazioni, coordina le attivita' dei responsabili dei procedimenti ed esercita il potere sostitutivo nel caso di inerzia da parte degli stessi nell'adozione del provvedimento finale entro il termine stabilito dal presente Regolamento. 5. Il Direttore Amministrativo in presenza di comprovate e specifiche esigenze, puo' formalmente assegnare con atto scritto determinati procedimenti ad Unita' Organizzative diverse da quelle competenti sulla base di quanto indicato nelle tabelle di cui all'allegato n. 1; in tal caso il dipendente preposto all'Unita' organizzativa assegnataria, assumera' a tutti gli effetti la responsabilita' del relativo procedimento. 6. Oltre a quanto previsto dall'art. 12 del Regolamento generale di Amministrazione in materia di gestione della didattica e della ricerca, per i procedimenti di competenza delle strutture didattiche, scientifiche e di servizi, responsabile del procedimento e' il Segretario Amministrativo di Dipartimento o figura equiparata ai sensi dell'art. 7 del Regolamento di organizzazione degli uffici; per le altre strutture, responsabile e' il Direttore delle medesime. Il Direttore delle strutture e' in ogni caso competente per l'adozione del provvedimento finale. |
| Art.11 Procedimenti di competenza di piu' servizi o uffici 1. Quando un procedimento e' gestito in sequenza successiva da due o piu' unita' organizzative, il responsabile della fase iniziale e', salvo diversa disposizione, responsabile dell'intero procedimento e provvede alle comunicazioni agli interessati, informandoli anche in merito alle strutture che intervengono successivamente nel procedimento, i responsabili delle quali rispondono per la fase di loro competenza. 2. Il responsabile del procedimento, per le fasi dello stesso che non rientrano nella sua diretta competenza, ha il dovere di seguirne l'andamento presso gli uffici e i servizi competenti, dando l'impulso all'azione amministrativa e promuovendo anche, ove necessario, una conferenza di servizi ai fini del sollecito completamento del procedimento. A tal fine puo' richiedere al Direttore Amministrativo la indizione della conferenza tra le unita' organizzative interessate. Le determinazioni concordate nella Conferenza vincolano le strutture partecipanti e tengono eventualmente luogo degli atti del procedimento di loro competenza. 3. Per singoli procedimenti o per tipi di essi, il responsabile concorda inoltre con le Unita' organizzative competenti delle fasi successive, la ripartizione dei tempi a disposizione di ciascuno, sollecitandone, ove occorra, il rispetto. 4. Il Direttore Amministrativo puo' stabilire le opportune istruzioni per l'attuazione delle disposizioni dei precedenti commi ed e' competente a risolvere gli eventuali conflitti di competenza. 5. Il responsabile del procedimento e' esonerato da eventuali responsabilita' per ritardi o inadempienze dell'Organo competente ad assumere il provvedimento finale, purche' venga fatta rilevare a quest'ultimo la necessita' del relativo adempimento. |
| Art. 12 Ambito di applicazione del diritto di accesso 1. Ai sensi degli articoli 22 e seguenti della L. 241/90 e del D.P.R. 352/92, il diritto di accesso ai documenti amministrativi e' esercitato da chiunque vi abbia un interesse, personale e concreto, per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti. |
| Art. 13 Unita' organizzativa responsabile del procedimento di accesso 1. Ai sensi del secondo comma dell'art. 6 del D.P.R. 352/92, l'Universita' degli Studi di Udine, al fine di garantire la piena attuazione della L. 241/90, individua con Decreto Rettorale l'Unita' organizzativa cui sono attribuite le funzioni dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico di cui all'art. 12 del D.Lgs. 29/1993. Detto Ufficio provvede al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione al procedimento amministrativo di cui al Capo III della L. 241/90, istruendo le richieste di accesso e relazionando con il pubblico in merito a tutte le informazioni sulle modalita' del diritto di accesso e sui relativi costi. 2. L'Ufficio Relazioni con il pubblico e' responsabile del procedimento di accesso. |
| Art. 14 Accesso informale 1. Il diritto di accesso e' esercitato preferibilmente in via informale mediante richiesta, anche verbale, al responsabile del procedimento di accesso individuato ai sensi dell'art. 11, secondo comma, del presente Regolamento, ovvero al responsabile della unita' organizzativa competente. Il responsabile del procedimento deve comunque verificare la legittimazione dell'interessato, la sua identita', la sussistenza dell'interesse alla stregua delle informazioni e delle documentazioni fornite. 2. All'atto della richiesta di accesso il richiedente deve esibire un documento valido di identificazione ed eventualmente idoneo titolo attestante il proprio potere rappresentativo di persone giuridiche o enti al fine di rendere possibile l'accoglimento immediato dell'istanza. La richiesta, esaminata immediatamente e senza formalita', e' accolta mediante indicazione della pubblicazione contenente le notizie, esibizione del documento, estrazione di copie, ovvero altra modalita' idonea. |
| Art. 15 Accesso formale 1. L'accesso in via formale e' esercitato nel caso in cui non abbia o non possa avere accoglimento l'accesso in via informale o comunque quando ne faccia richiesta l'interessato. In questo caso il responsabile del procedimento di accesso, oltre a verificare il diritto dell'interessato, deve indicare le modalita' di attuazione. Il provvedimento di accesso formale deve comunque essere concluso entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, salvo la sospensione del termine nei casi di richiesta incompleta o irregolare e fino al perfezionamento della stessa. 2. Il diritto di accesso si esercita con motivata richiesta indirizzata all'Amministrazione nella quale l'interessato indica gli estremi del documento oggetto della richiesta ovvero gli elementi che ne consentano l'individuazione. L'interessato deve inoltre specificare e comprovare l'interesse connesso all'oggetto della richiesta e far constare la propria identita' (all. 4). 3. All'atto della presentazione dell'istanza di accesso, il richiedente dovra' esibire preventivamente o allegare un valido documento di riconoscimento o fotocopia del medesimo. 4. Colui che esercita lo stesso diritto, ma in rappresentanza di persone giuridiche e di enti, dovra' produrre idoneo titolo che attesti il proprio potere rappresentativo. 5. L'identificazione del richiedente andra' effettuata da parte dell'Unita' organizzativa competente ad esaminare la richiesta di accesso, cosi' come stabilito dall'art. 9 del presente regolamento, che accertera' preliminarmente la sussistenza dei requisiti oggettivi per l'accoglimento dell'istanza di accesso. 6. A richiesta dell'interessato l'Ufficio e' tenuto a rilasciare ricevuta della richiesta di accesso formale presentata, o fotocopia dell'istanza gia' protocollata (all. 5). 7. Il semplice esame dei documenti e' gratuito e viene effettuato presso l'unita' organizzativa competente alla presenza del personale addetto. Le spese relative al rilascio di copie, spedizione e altri adempimenti comportanti un costo per l'Amministrazione universitaria sono a carico del richiedente. 8. Il diritto di accesso ai documenti puo' essere realizzato anche mediante la pubblicazione o altra forma di pubblicita' di volta in volta stabilite dall'Amministrazione, ivi comprese le forme di pubblicita' effettuate mediante strumenti informatici e telematici. 9. Trascorso il periodo di tempo indicato nella comunicazione di accoglimento della domanda senza che il richiedente abbia preso visione del documento, lo stesso, ove voglia accedere nuovamente al medesimo documento, dovra' presentare nuova richiesta. 10. La richiesta, ove provenga da una Pubblica amministrazione, e' presentata dal titolare dell'ufficio interessato o dal responsabile del procedimento amministrativo. 11. La visione degli atti e dei documenti la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridicamente rilevanti viene, in via generale, assicurata, dando adeguata tutela anche al diritto di riservatezza dei terzi interessati. 12. Il procedimento di accesso deve concludersi nel termine di trenta giorni a norma dell'art. 25 comma 4 della legge 241/90, decorrente dalla data del protocollo apposta sulla richiesta. |
| Art.16 Accoglimento della richiesta e modalita' di accesso 1. L'accoglimento della richiesta formale di accesso e' effettuata con apposito atto, redatto secondo il modello allegato 9, emanato dal responsabile dell'Ufficio Relazioni con il pubblico. 2. L'atto di accoglimento deve contenere l'indicazione della Unita' organizzativa presso cui rivolgersi e un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti e per ottenerne copia. 3. L'unita' organizzativa competente provvede all'esibizione del documento o al rilascio della copia entro il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente. 4. Ove l'istanza riguardi procedimenti in corso il rilascio di copia dei documenti e' subordinato al preventivo nullaosta del Rettore o dell'organo competente ad adottare l'atto finale, che hanno facolta' di differire l'accesso ai sensi dell'art. 24 comma 6 della L. 241/90. 5. Nel caso in cui sia richiesto l'accesso ad un documento, diverso da un atto pubblico, che coinvolga la persona o gli interessi di un terzo quale possibile controinteressato, l'Universita' provvedera' a dare notizia a quest'ultimo della richiesta di accesso, consentendogli di formulare eventuali osservazioni, che andranno esaminate ai sensi della normativa di cui alla L. 675/96 e successive modificazioni 6. L'esame dei documenti avviene presso l'ufficio indicato nell'atto di accoglimento della richiesta, nelle ore d'ufficio all'uopo indicate, alla presenza di personale addetto. 7. L'esame dei documenti e' effettuata dal richiedente o da persona da lui incaricata, alla eventuale presenza di altra persona, di cui vanno specificate le generalita', che devono poi essere registrate in calce alla richiesta. L'interessato potra' prendere appunti o trascrivere in tutto in parte il contenuto dei documenti visionati, con l'espresso divieto, penalmente perseguibile, di alterarli in qualsiasi modo, ovvero asportarli dal luogo in cui gli stessi sono dati in visione. 8. In caso di accesso a documenti che comporti estrazione di copie, ovvero a documenti raccolti o conservati mediante strumenti informativi, qualora sia tecnicamente possibile, copia dei dati informatizzati potra' essere rilasciata sugli appositi supporti forniti dal richiedente. 9. L'esame dei documenti e' gratuito. L'ufficio puo' rilasciare copia dei documenti, salvo il rimborso dei costi di ricerca, di visura e di riproduzione, il cui importo e' fissato dal Consiglio di Amministrazione. |
| Art.17 Non accoglimento e differimento della richiesta di accesso 1. La richiesta di accesso puo' essere limitata, differita ovvero rifiutata dai responsabili delle singole unita' organizzative interessate, mediante nota scritta motivata, da indirizzare al responsabile dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico, facendo specifico riferimento alla normativa vigente, alla individuazione delle categorie (art. 24 comma 4 L. 241/90) e alle circostanze di fatto per cui la richiesta non puo' essere accolta cosi' come proposta (all. 7) Il responsabile dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico provvedera' quindi a redigere la nota motivata da indirizzare al richiedente. 2. La richiesta si intende rigettata quando siano trascorsi trenta giorni dalla sua presentazione senza che l'Amministrazione si sia pronunciata. 3. Il diritto di accesso non puo' essere esteso ad atti in formazione, cioe' non ancora perfezionati. Il differimento, la limitazione o il rigetto della richiesta di accesso e' disposto, con provvedimento motivato, anche per salvaguardare esigenze di riservatezza dell'Amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa, in particolare nel corso di procedure concorsuali e di procedure di gara. 4. L'atto che dispone il differimento di accesso ne indica la durata (all. 8). 5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e' ammesso, entro quindici giorni dalla comunicazione, reclamo al Rettore che decide entro 30 giorni dalla comunicazione stessa. In mancanza di decisione nel termine indicato il reclamo si intende rigettato. |
| Art. 18 Categorie di atti sottratti al diritto di accesso 1. In conformita' all'art. 24 comma 4 della L. 241/90, il presente articolo individua le categorie di documenti, formati o comunque rientranti nell'ambito delle attribuzioni dell'Universita' degli Studi di Udine, sottratti all'accesso. Le categorie di documenti indicate nel presente articolo si intendono sottratte all'accesso nei limiti in cui riguardino soggetti diversi dal richiedente e, ai sensi dell'art. 8 comma 3 del D.P.R. n. 352/92, in ogni caso i documenti non possono essere sottratti all'accesso ove sia sufficiente far ricorso al potere di differimento. 2. Ai sensi dell'art. 24 L. 241/90, nonche' dell'art. 8 comma 5, lettera d) del D.P.R. 352/92, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi o imprese, sono sottratti all'accesso le seguenti categorie di documenti, salvo il diritto di accesso del dipendente nei casi e nei modi consentiti dalla legge: a) documenti relativi alla salute, alla situazione finanziaria e alla vita privata dei dipendenti, dei collaboratori professionali anche esterni, aventi a qualsiasi titolo un rapporto di lavoro con l'Ateneo, nonche' dei soggetti estranei all'Amministrazione, membri di organi collegiali e di commissioni dell'l'Ateneo, ad eccezione dell'informazione circa la qualifica, il trattamento economico tabellare e la struttura di appartenenza; b) accertamenti medico-legali e relativa documentazione o accertamenti che comunque riguardino la salute delle persone, inclusi quelli concernenti la sussistenza di condizioni psico fisiche che costituiscono il presupposto per l'adozione di provvedimenti amministrativi ovvero che siano comunque utilizzabili ai fini dell'attivita' amministrativa; c) notizie, documenti e tutto cio' che comunque attenga alle selezioni attitudinali finalizzate al reclutamento del personale, purche' concernenti situazioni del personale in servizio; d) rapporti informativi sul personale dipendente concernenti situazioni private del personale stesso; e) riferimenti alla situazione patrimoniale dei dipendenti, e dei soggetti che svolgono attivita' a qualsiasi titolo all'interno dell'Universita': gli atti di sequestro, la cessione di quote di stipendio, le sentenze attributive di alimenti, i mutui poliennali ENPAS, le cessioni sul quinto dello stipendio, il piccolo prestito ENPAS, le ritenute sullo stipendio per premi, le polizze di assicurazione vita; f) documenti relativi al curriculum studiorum e alla vita privata degli studenti, specializzandi, dottorandi, borsisti, allievi di corsi di formazione professionale, o altri soggetti che comunque svolgano attivita' di studio o di ricerca presso l'Ateneo, fatti salvi i casi in cui le informazioni a cui si richiede l'accesso siano necessarie per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, oppure vengano richieste da Enti per propri fini istituzionali. Al fine di favorire l'eventuale accesso al mondo del lavoro e delle professioni, le notizie sui soggetti predetti, potranno essere rilasciate a coloro che presentino formale richiesta, purche' dichiarino che le informazioni sono richieste in relazione ad un eventuale inserimento nella propria struttura lavorativa o in strutture da essi rappresentate e previa acquisizione dell'assenso degli interessati che puo' essere rilasciato anche in via generale. 3. Fermo quanto previsto dall'art. 24, comma 6), della L. 241/90, sono altresi' escluse dall'accesso le note interne d'ufficio e i documenti relativi ai rapporti di consulenza e patrocinio legale, sempre che ad essi non si faccia riferimento nei provvedimenti conclusivi dei procedimenti. Sono inoltre esclusi tutti gli atti oggetto di vertenza giudiziaria la cui divulgazione potrebbe compromettere l'esito del giudizio o dalla cui diffusione potrebbe concretare violazione del segreto istruttorio. |
| Art. 19 Categorie di atti ad accesso differito 1. Ai sensi dell'art. 24 sesto comma della L. 241/90 e dell'art. 8 commi secondo e terzo del DPR n. 352/92, l'accesso ai seguenti documenti sara' cosi' differito: a) documentazione attinente ai provvedimenti di dispensa dal servizio, fino alla conclusione del procedimento relativo; b) documentazione dei lavori delle commissioni di selezione, di avanzamento e di concorso fino all'adozione del provvedimento conclusivo; c) documentazione attinente a inchieste ispettive e formali fino alla conclusione dei relativi procedimenti; d) documentazione inerente le procedure per la scelta del contraente per acquisto di beni, forniture e servizi, con particolare riferimento ai documenti relativi alle gare per l'aggiudicazione dei lavori e forniture di beni e servizi, che possono pregiudicare la sfera di riservatezza dell'impresa in ordine ai richiamati interessi professionali, finanziari e commerciali: fino ad esaurimento dei relativi procedimenti. Per un'adeguata tutela dei partecipanti, l'accesso e' consentito agli estratti dei verbali di gara esclusivamente per notizie riguardanti la stessa impresa richiedente, l'elenco delle ditte invitate e le relative offerte economiche, l'indicazione della ditta aggiudicataria e la motivazione dell'aggiudicazione. Al fine di salvaguardare il corretto ed imparziale svolgimento della gara, l'accesso ai relativi documenti e' differito al momento della comunicazione dell'aggiudicazione, salvi i casi di pubblicita' per legge degli atti infraprocedimentali. 2. Agli atti di cui ai commi precedenti devono aggiungersi quelli il cui accesso va differito o escluso in forza di specifica disciplina legale (quali, ad esempio, gli atti relativi alla ricerca scientifica, al diritto di invenzione o le ricerche commissionate da terzi). 3. La riproduzione, diffusione e utilizzazione delle informazioni ottenute mediante l'esercizio del diritto di accesso devono effettuarsi nel rispetto della normativa introdotta dalla L. 675/95 e successive modificazioni nonche' del vigente Regolamento di Ateneo. |
| Art. 20 Richieste di accesso da parte di strutture dell'Universita' 1. Ai sensi dei precedenti articoli non sono considerati terzi le strutture dell'Ateneo interessate al procedimento per ragioni d'ufficio. Coloro che per ragioni d'ufficio prendono conoscenza di documenti per i quali non e' consentito l'accesso in via generale, sono tenuti al segreto d'ufficio. |
| Art. 21 Richieste di accesso da parte di portatori di interessi pubblici o diffusi 1. Le disposizioni sulle modalita' del diritto di accesso di cui al presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, alle Amministrazioni, Associazioni, e Comitati portatori di interessi pubblici o diffusi. |
| Art. 22 Dichiarazioni sostitutive 1. Gli utenti, in luogo delle certificazioni amministrative, possono presentare all'Universita' degli Studi di Udine dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi dell'art. 2 della L.15/68 e dell'art. 1 del D.P.R. 403/98 ovvero attestare, in una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', stati, fatti e qualita' personali di cui all'art. 4 della L. 15/68 e dell'art. 2 del D.P.R. 403/98. 2. A norma dell'art. 7 comma 4 del D.P.R. 403/98 e' altresi' ammessa l'attestazione di fatti, stati o qualita' personali mediante l'esibizione dell'interessato di un documento di riconoscimento in corso di validita'. La registrazione dei dati avviene attraverso l'acquisizione della copia fotostatica del documento stesso, ancorche' non autenticata, secondo le modalita' previste dall'art. 3, comma 11 della L. 127/97. Ai sensi degli artt. 288 e 292 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635, la carta d'identita' costituisce il mezzo di identificazione ai fini di polizia e, nei casi in cui la legge consente che l'identita' personale possa essere dimostrata con titolo equipollente alla carta d'identita', e' considerato tale ogni documento munito di fotografia e rilasciato da una amministrazione dello stato, come ad esempio la patente, la tessera di riconoscimento postale, il passaporto per l'estero. 3. Ai sensi dell'art. 6 commi 1 e 2 del D.P.R. 403/98 le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' hanno la stessa validita' temporale degli atti che sostituiscono e gli interessati hanno la facolta' di rilasciarle utilizzando i moduli predisposti dall'Universita' degli Studi di Udine (allegati 10 e 11). Le dichiarazioni devono comunque contenere il richiamo alle sanzioni penali previste dall'art. 26 della L. 15/68 per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, nonche' il richiamo alle sanzioni di cui al successivo comma 4. 4. A norma dell'art. 11 del D.P.R. citato, l'Universita' degli Studi di Udine procede a controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive e, fermo restando quanto previsto dall'art. 26 della L. 15/68, qualora dal controllo emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, ferma restando ogni e ulteriore conseguenza di legge. 5. Ai sensi dell'art. 2 comma 2 del D.P.R. 403/98 le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta' che il dichiarante rende nel proprio interesse possono riguardare anche stati, fatti e qualita' personali relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. Inoltre tali dichiarazioni possono riguardare anche la conoscenza del fatto che la copia di una pubblicazione e' conforme all'originale. Nel caso di pubblici concorsi in cui sia prevista la presentazione di titoli, la dichiarazione di tale fatto, unita alla dichiarazione di consapevolezza delle sanzioni penali ex art. 26 della legge 4 gennaio 1968 n. 403 in caso di dichiarazioni mendaci, tiene luogo a tutti gli effetti dell'autentica di copia. 6. A norma dell'art. 10 del D.P.R. 403 citato, non possono essere sostituiti da altro documento i certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformita' CE, di marchi, di brevetti, salvo diverse disposizioni della normativa di settore. |
| Art.23 Presentazione delle dichiarazioni sostitutive 1. Il responsabile del procedimento e' tenuto a ricevere le dichiarazioni sostitutive. 2. Il responsabile del procedimento puo' delegare a ricevere le dichiarazioni sostitutive i dipendenti addetti all'Unita' organizzativa competente e appartenenti alla V qualifica funzionale o a qualifica superiore, previamente individuati con apposita istruzione di servizio. 3. Le dichiarazioni sostitutive di certificazioni devono essere sottoscritte dal dichiarante. La sottoscrizione non e' soggetta ad autenticazione ai sensi dell'art. 2 della L. 15/68 come modificato dall'art. 3 della L.. 127/97. 4. A norma dell'art. 4 della L. 15/68 le dichiarazioni sostitutive di atti di notorieta' devono essere rese e sottoscritte dal dichiarante dinanzi al Responsabile del procedimento, o dinanzi ad altro dipendente individuato con l'atto di cui al comma 2, o dinanzi ad un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal Sindaco, il quale provvede alla autenticazione della sottoscrizione con la osservanza delle modalita' di cui all'art. 20 della L. 15/68. Ai sensi del comma 11 dell'art. 2 della legge 16 giugno 1998 n. 191, qualora la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' e' contenuta nell'istanza ovvero e' contestuale, collegata o richiamata dalla stessa, non deve essere autenticata se presentata o inviata unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento. |
| Art.24 Acquisizione d'ufficio della documentazione 1. Qualora l'interessato non intenda o non sia in grado di utilizzare le dichiarazioni sostitutive, i certificati relativi a stati, fatti o qualita' personali risultanti da albi o da pubblici registri tenuti o conservati da una pubblica amministrazione sono sempre acquisiti d'ufficio dall'Universita' degli Studi di Udine, su semplice indicazione da parte dell'interessato della specifica amministrazione che conserva l'albo o il registro, cosi' come disposto dall'art. 7 comma 1 del D.P.R. 403/98. |
| Art.25 Presentazione di istanze 1. Le istanze da produrre all'Universita' degli Studi di Udine devono essere sottoscritte dal richiedente e, a norma dell'art. 3 comma 11 della L. 127/97 come modificato dalla L.. 191/98, la sottoscrizione non e' soggetta ad autenticazione ove questa sia necessaria, quando sia apposta in presenza del Responsabile del procedimento ovvero del dipendente addetto a riceverla. 2. Le istanze trasmesse per mezzo di terzi oppure tramite il servizio postale o inviate per via telematica, devono essere sottoscritte dal richiedent; la sottoscrizione non e' soggetta ad autenticazione, laddove sia necessaria, qualora l'istanza sia trasmessa unitamente a copia fotostatica, ancorche' non autenticata, di un documento di identita' del sottoscrittore. |
| Art.26 Autenticazione di copie 1. A norma dell'art. 3 comma 4 del D.P.R.. 403/98, nel caso in cui l'interessato debba presentare all'Amministrazione copia autentica di un documento ai sensi dell'art. 14 della L: 15/68, l'autenticazione della copia puo' essere fatta dal responsabile del procedimento o altro dipendente individuato con l'atto di cui al comma 2 dell'articolo 21, dietro semplice esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione. In tal caso la copia autentica puo' essere utilizzata solo nel procedimento in corso. 2. L'Universita', quale amministrazione cd. Certificante individua nel Centro Relazioni con il pubblico la responsabilita' del procedimento di controllo delle dichiarazioni sostitutive richieste dalle Amministrazioni cd. Procedenti. L'iter sara' analogo al procedimento di accesso ovvero verra' espletato attraverso la richiesta interna alle strutture responsabili dei relativi procedimenti. |
| Art. 27 Norme di rinvio 1. Per quanto non previsto dalle disposizioni del presente regolamento, si applicano le norme della L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni, del D.P.R. 352/92 e successive modificazioni ed integrazioni e del D.P.R. 403/98. |
| Art. 28 Integrazione e modificazione del presente regolamento 1. Il presente Regolamento ha natura di Regolamento interno di Ateneo ai sensi dell'art. 64, comma cinque, dello Statuto di Autonomia. 2. Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, il Consiglio di Amministrazione dell'Universita' degli Studi di Udine verifica lo stato di attuazione della normativa emanata e apporta, nelle prescritte forme regolamentari, le modificazioni ritenute necessarie. 3. Le modifiche agli Allegati del presente Regolamento sono effettuate mediante Decreto Rettorale e pubblicate all'Albo Ufficiale dell'Universita'. |
| Art. 29 Entrata in vigore e forme di pubblicita' 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua emanazione con Decreto Rettorale. 2. Il presente Regolamento, oltre che pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, viene reso pubblico mediante affissione all'Albo dell'Universita' degli Studi di Udine ed e' pubblicato sugli organi di informazione della stessa. Le stesse forme di pubblicita' sono utilizzate per le successive modifiche ed integrazioni. 3. Ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 352/92, il presente Regolamento sara' inviato alla Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita ai sensi dell'art. 27 della L. 241/90, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. 4. Il Centro Relazioni con il pubblico tiene a disposizione di chiunque vi avvia interesse appositi elenchi recanti l'indicazione delle Unita' organizzative responsabili dell'istruttoria e del procedimento nonche' del provvedimento finale, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo. |
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