Gazzetta n. 141 del 20 giugno 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 aprile 2001, n. 235
Regolamento recante semplificazione del procedimento per il rilascio dell'autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;
Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50, allegato 1, n. 40;
Visto il testo unico delle leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
Visti gli articoli 19, 20 e 21 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
Vista la legge 25 agosto 1991, n. 287;
Visto il decreto del Ministro dell'interno 17 dicembre 1992, n. 564, cosi' come modificato dal decreto 5 agosto 1994, n. 534;
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1980, n. 327;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2000;
Sentita la Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 novembre 2000;
Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 marzo 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per gli affari regionali, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, delle finanze, della sanita', dell'interno e del lavoro e della previdenza sociale;

E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
Oggetto e definizioni

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano al procedimento relativo alla somministrazione di alimenti e bevande da parte di circoli privati.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) testo unico delle imposte sui redditi, il testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni;
b) legge, la legge 25 agosto 1991, n. 287.



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dell'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica, il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
- Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 17, della
legge 23 agosto 1988, n. 400:
"2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa
deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il
Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la
disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta
di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi
della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta'
regolamentare del Governo, determinano le norme generali
regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle
norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle
norme regolamentari.".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento
ordinario, reca "Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa".
- Si trascrive il testo dell'art. 20 della legge 15
marzo 1997, n. 59:
"Art. 20. - 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni
anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la
delegificazione di norme concernenti procedimenti
amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni
centrali, locali o autonome, indicando i criteri per
l'esercizio della potesta' regolamentare nonche' i
procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto
previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al
disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di
attuazione della semplificazione dei procedimenti
ammistrativi.
2. Nelle materie di cui all'art. 117, primo comma,
della Costituzione, i regolamenti di delegificazione
trovano applicazione solo fino a quando la regione non
provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima.
Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della
presente legge e dall'art. 7 del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
3. I regolamenti sono emanati con decreto del
Presidente della Repubblica, previa deliberazione del
Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione
pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa
acquisizione del parere delle competenti Commissioni
parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la
Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario,
promuove, anche su richiesta del Ministro competente,
riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi trenta
giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i
regolamenti possono essere comunque emanati.
4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo
giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Con effetto
dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge,
regolatrici dei procedimenti.
5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e
principi:
a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e
di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o
strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi
procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche
riordinando le competenze degli uffici, accorpando le
funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che
risultino superflui e costituendo centri interservizi dove
raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica
procedura;
b) riduzione dei termini per la conclusione dei
procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione
previsti per procedimenti tra loro analoghi;
c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso
tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o
presso diversi uffici della medesima amministrazione;
d) riduzione del numero di procedimenti
amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si
riferiscono alla medesima attivita', anche riunendo in una
unica fonte regolamentare, ove cio' corrisponda ad esigenze
di semplificazione e conoscibilita' normativa, disposizioni
provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che
pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo
di porre in essere le procedure stesse;
e) semplificazione e accelerazione delle procedure di
spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione
alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di
disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e
successive modificazioni;
f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti
amministrativi di funzioni anche decisionali, che non
richiedano, in ragione della loro specificita', l'esercizio
in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali
con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi
procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;
g) individuazione delle responsabilita' e delle
procedure di verifica e controllo;
g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino
non piu' rispondenti alle finalita' e agli obiettivi
fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che
risultino in contrasto con i principi generali
dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;
g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino,
per l'amministrazione e per i cittadini, costi piu' elevati
dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione
dell'attivita' amministrativa diretta con forme di
autoregolamentazione da parte degli interessati;
g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e
procedimentale dell'attivita' e degli atti amministrativi
ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo
al regime concessorio quello autorizzatorio;
g-quinquies) soppressione dei procedimenti che
derogano alla normativa procedimentale di carattere
generale, qualora non sussistano piu' le ragioni che
giustifichino una difforme disciplina settoriale;
g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli
aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;
g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove
tecnologie informatiche.
5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli
elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato
1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del
presente articolo si intendono estesi ai successivi
provvedimenti di modificazione.
6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti
sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei
regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei
procedimenti amministrativi e possono formulare
osservazioni e propone suggerimenti per la modifica delle
norme stesse e per il miglioramento dell'azione
anuninistrativa.
7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie
disciplinate dai commi da 1 a 6 e dalle leggi annuali di
semplificazione nel rispetto dei principi desumibili dalle
disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi
generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni
operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a
quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
le regioni a statuto speciale e le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi
ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge
medesima.
8. In sede di prima attuazione della presente legge e
nel rispetto dei principi, criteri e modalita' di cui al
presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono
emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti
dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400,
per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla
presente legge, nonche' le seguenti materie:
a) sviluppo e programmazione del sistema
universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e
successive modificazioni, nonche' valutazione del medesimo
sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e
successive modificazioni;
b) composizione e funzioni degli organismi collegiali
nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del
sistema universitario, prevedendo altresi' l'istituzione di
un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi,
con compiti consultivi e di proposta;
c) interventi per il diritto allo studio e contributi
universitari. Le norme sono finalizzate a garantire
l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e
meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono
degli studi, a determinare percentuali massime
dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico
degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello
Stato per le universita', graduando la contribuzione
stessa, secondo criteri di equita', solidarieta' e
progressivita' in relazione alle condizioni economiche del
nucleo familiare, nonche' a definire parametri e
metodologie adeguati per la valutazione delle effettive
condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui
alla presente lettera sono soggette a revisione biennale,
sentite le competenti Commissioni parlamentari;
d) procedure per il conseguimento del titolo di
dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per
ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge
24 dicembre 1993, n. 537;
e) procedure per l'accettazione da parte delle
universita' di eredita', donazioni e legati, prescindendo
da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o
prefettizia.
9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e
c), sono emanati previo parere delle Commissioni
parlamentari competenti per materia.
10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui
al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2
dicembre 1991, n. 390, e' emanato anche nelle more della
costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli
studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.
11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il
Governo propone annualmente al Parlamento le norme di
delega ovvero di delegificazione necessarie alla
compilazione di testi unici legislativi o regolamentari,
con particolare riferimento alle materie interessate dalla
attuazione della presente legge. In sede di prima
attuazione della presente legge, il Governo e' delegato ad
emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data
di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui
all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di
cui all'art. 4, comma 4, lettera e), non coperte da riserva
assoluta di legge, nonche' testi unici delle leggi che
disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4,
lettera c), anche attraverso le necessarie modifiche,
integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri
previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo".
- La legge 8 marzo 1999, n. 50, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 9 marzo 1999, n. 56, reca:
"Delegificazione e testi unici di norme concernenti
procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione
1998".
- Si trascrive il testo del punto n. 40, dell'allegato
1, della legge 8 mano 1990, n. 50:
"40) Procedimento per il rilascio della
autorizzazione alla somministrazione di alimenti e bevande
da parte di circoli culturali privati; testo unico
approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; testo
unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica
22 dicembre 1986, n. 917; decreto 17 dicembre 1992, n. 564,
del Ministro dell'interno".
- Il regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 1931, n. 146, e
successive modificazioni, reca: "Approvazione del testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
31 dicembre 1986, n. 302, supplemento ordinario, e
successive modificazioni, reca "Approvazione del testo
unico delle imposte sui redditi".
- La legge 7 agosto 1990, n. 241, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192, reca: "Nuove
norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi".
- Si trascrivono gli articoli 19, 20 e 21 della legge 7
agosto 1990, n. 241:
"Art. 19. - 1. In tutti i casi in cui l'esercizio di
un'attivita' privata sia subordinato ad autorizzazione,
licenza, abilitazione, nulla-osta, permesso o altro atto di
consenso comunque denominato, ad esclusione delle
concessioni edilizie e delle autorizzazioni rilasciate ai
sensi della legge 1o giugno 1939, n. 1089, della legge 29
giugno 1939, n. 1497, e del decreto-legge 27 giugno 1985,
n. 312, convertito, con modificazioni dalla legge 8 agosto
1985, n. 431, il cui rilascio dipenda esclusivamente
dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti di legge,
senza l'esperimento di prove a cio' destinate che
comportino valutazioni tecniche discrezionali, e non sia
previsto alcun limite o contingente complessivo per il
rilascio degli atti stessi, l'atto di consenso si intende
sostituito da una denuncia di inizio di attivita' da parte
dell'interessato alla pubblica amministrazione competente,
attestante l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di
legge, eventualmente accompagnata dall'autocertificazione
dell'esperimento di prove a cio' destinate, ove previste.
In tali casi, spetta all'amministrazione competente, entro
e non oltre sessanta giorni dalla denuncia, verificare
d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di
legge richiesti e disporre, se del caso, con provvedimento
motivato da notificare all'interessato entro il medesimo
termine, il divieto di prosecuzione dell'attivita' e la
rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove cio' sia
possibile, l'interessato provveda a conformare alla
normativa vigente detta attivita' ed i suoi effetti entro
il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.
Art. 20. - 1. Con regolamento adottato ai sensi del
comma 2 dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, da
emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente legge e previo parere delle
competenti Commissioni parlamentari, sono detenninati i
casi in cui la domanda di rilascio di una autorizzazione,
licenza, abilitazione, nulla osta, permesso od altro atto
di consenso comunque denominato, cui sia subordinato lo
svolgimento di un'attivita' privata, si considera accolta
qualora non venga comunicato all'interessato il
provvedimento di diniego entro il termine fissato per
categorie di atti, in relazione alla complessita' del
rispettivo procedimento, dal medesimo predetto regolamento.
In tali casi, sussistendone le ragioni di pubblico
interesse, l'amministrazione competente puo' annullare
l'atto di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove
cio' sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi
entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.
2. Ai fini dell'adozione del regolamento di cui al
comma 1, il parere delle Commissioni parlamentari e del
Consiglio di Stato deve essere reso entro sessanta giorni
dalla richiesta. Decorso tale termine, il Governo procede
comunque all'adozione dell'atto.
3. Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti
che stabiliscono regole analoghe o equipollenti a quelle
previste dal presente articolo.
Art. 21. - 1. Con la denuncia o con la domanda di cui
agli articoli 19 e 20 l'interessato deve dichiarare la
sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge
richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false
attestazioni non e' ammessa la conformazione dell'attivita'
e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli
articoli medesimi ed il dichiarante e' punito con la
sanzione prevista dall'art. 483 del codice penale, salvo
che il fatto costituisca piu' grave reato.
2. Le sanzioni attualmente previste in caso di
svolgimento dell'attivita' in carenza dell'atto di assenso
dell'amministrazione o in difformita' di esso si applicano
anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio
all'attivita' ai sensi degli articoli 19 e 20 in mancanza
dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la
normativa vigente".
- La legge 25 agosto 1991, n. 287, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 3 settembre 1991, n. 206, reca:
"Aggiornamento della normativa sull'insediamento e
sull'attivita' dei pubblici esercizi".
- Il decreto del Ministro dell'interno 17 dicembre
1992, n. 564, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
12 febbraio 1993, n. 35, reca: "Regolamento concernente i
criteri di sorvegliabilita' dei locali adibiti a pubblici
esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande".
- La legge 30 aprile 1962, n. 283, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 4 giugno 1962, n. 139, e successive
modificazioni, reca: "Modifica degli articoli 242, 243,
247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie
approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265:
Disciplina igienica della produzione e della vendita delle
sostanze alimentari e delle bevande".
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo
1980, n. 327, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 luglio
1980, n. 193, reca: "Regolamento di esecuzione della legge
30 aprile 1962, n. 283, e successive modificazioni, in
materia di disciplina igienica della produzione e della
vendita delle sostanze alimentari e delle bevande".

Note all'art. 1:
- Per il riferimento al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante testo unico
delle imposte sui redditi, e successive modificazioni, si
vedano le note alle premesse.
- Per il riferimento alla legge 25 agosto 1991, n. 287,
si vedano le note alle premesse.



 
Art. 2. Associazioni e circoli aderenti ad enti o organizzazioni nazionali
aventi finalita' assistenziali

1. Le associazioni e i circoli, di cui all'articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalita' assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno, che intendono svolgere direttamente attivita' di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attivita' istituzionali, presentano al Comune, nel cui territorio si esercita l'attivita', che la comunica per conoscenza alla competente Azienda Sanitaria Locale (A.S.L.) per il parere necessario all'eventuale rilascio dell'autorizzazione di idoneita' sanitaria, una denuncia di inizio attivita' ai sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Detta denuncia puo' essere presentata anche su supporto informatico, laddove le Amministrazioni comunali abbiano adottato le necessarie misure organizzative.
2. Nella denuncia il legale rappresentante dichiara:
a) l'ente nazionale con finalita' assistenziali al quale aderisce;
b) il tipo di attivita' di somministrazione;
c) l'ubicazione e la superficie dei locali adibiti alla somministrazione;
d) che l'associazione si trova nelle condizioni previste dall'articolo 111, commi 3, 4-bis e 4-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi;
e) che il locale, ove e' esercitata la somministrazione, e' conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge e, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia.
3. Alla denuncia e' allegata copia semplice, non autenticata, dell'atto costitutivo o dello statuto.
4. Se l'attivita' di somministrazione e' affidata in gestione a terzi, questi deve essere iscritto al registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 2 della legge.
5. Se il circolo o l'associazione non si conforma alle clausole previste dall'articolo 111, comma 4-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi, l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande e' subordinato all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio, di cui all'articolo 2, comma 1, della legge, del legale rappresentante del circolo o dell'associazione o di un suo delegato ed al rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 3 della medesima legge.
6. Il legale rappresentante dell'associazione o del circolo e' obbligato a comunicare immediatamente al Comune le variazioni intervenute successivamente alla dichiarazione di cui al comma 2, in merito alla sussistenza dell'adesione agli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge, nonche' alla sussistenza delle condizioni previste dall'articolo 111, comma 4-quinquies, del testo unico delle imposte sui redditi e dal presente articolo. Resta ferma la possibilita' per il Comune di effettuare controlli ed ispezioni.



Note all'art. 2:
- Per il riferimento al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si vedano le note alle
premesse.
- Si trascrive il testo dell'art. 111 del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
"Art. 111 (Enti di tipo associativo). - 1. Non e'
considerata commerciale l'attivita' svolta nei confronti
degli associati o partecipanti, in conformita' alle
finalita' istituzionali, dalle associazioni, da consorzi e
dagli altri enti non commerciali di tipo associativo. Le
somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di
quote o contributi associativi non concorrono a formare il
reddito complessivo.
2. Si considerano tuttavia effettuate nell'esercizio di
attivita' commerciali, salvo il disposto del secondo
periodo del comma 1 dell'art. 108, le cessioni di beni e le
prestazioni di servizi agli associati o partecipanti verso
pagamento di corrispettivi specifici, compresi i contributi
e le quote supplementari determinati in funzione delle
maggiori o diverse prestazioni alle quali danno diritto.
Detti corrispettivi concorrono alla formazione del reddito
complessivo come componenti del reddito di impresa o come
redditi diversi secondo che le relative operazioni abbiano
carattere di abitualita' o di occasionalita'.
3. Per le associazioni politiche, sindacali e di
categoria, religiose, assistenziali, culturali, sportive
dilettantistiche, di promozione sociale e di formazione
extra-scolastica della persona non si considerano
commerciali le attivita' svolte in diretta attuazione degli
scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di
corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti,
associati o partecipanti, di altre associazioni che
svolgono la medesima attivita' e che per legge,
regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di
un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi
associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive
organizzazioni nazionali, nonche' le cessioni anche a terzi
di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli
associati.
4. La disposizione del comma 3 non si applica per le
cessioni di beni nuovi prodotti per la vendita, per le
somministrazioni di pasti, per le erogazioni di acqua, gas,
energia elettrica e vapore, per le prestazioni alberghiere,
di alloggio, di trasporto e di deposito e per le
prestazioni di servizi portuali e aeroportuali ne' per le
prestazioni effettuate nell'esercizio delle seguenti
attivita':
a) gestione di spacci aziendali e di mense;
b) organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
c) gestione di fiere ed esposizioni a carattere
commerciale;
d) pubblicita' commerciale;
e) telecomunicazioni e radiodiffusioni circolari.
4-bis. Per le associazioni di promozione sociale
ricomprese tra gli enti di cui all'art. 3, comma 6, lettera
e), della legge 25 agosto 1991, n. 287, le cui finalita'
assistenziali siano riconosciute dal Ministero
dell'interno, non si considerano commerciali, anche se
effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la
somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso
le sedi in cui viene svolta l'attivita' istituzionale, da
bar ed esercizi similari e l'organizzazione di viaggi e
soggiorni turistici, sempreche' le predette attivita' siano
strettamente complementari a quelle svolte in diretta
attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei
confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
4-ter. L'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici
di cui al comma 4-bis non e' considerata commerciale anche
se effettuata da associazioni politiche, sindacali e di
categoria, nonche' da associazioni riconosciute dalle
confessioni religiose con le quali lo Stato ha stipulato
patti, accordi o intese, sempreche' sia effettuata nei
confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3.
4-quater. Per le organizzazioni sindacali e di
categoria non si considerano effettuate nell'esercizio di
attivita' commerciali le cessioni delle pubblicazioni,
anche in deroga al limite di cui al comma 3, riguardanti i
contratti collettivi di lavoro, nonche' l'assistenza
prestata prevalentemente agli iscritti, associati o
partecipanti in materia di applicazione degli stessi
contratti e di legislazione sul lavoro, effettuate verso
pagamento di corrispettivi che in entrambi i casi non
eccedano i costi di diretta imputazione.
4-quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4-bis,
4-ter e 4-quater si applicano a condizione che le
associazioni interessate si conformino alle seguenti
clausole, da inserire nei relativi atti costitutivi o
statuti redatti nella forma dell'atto pubblico o della
scrittura privata autenticata o registrata:
a) divieto di distribuire anche in modo indiretto,
utili o avanzi di gestione nonche' fondi, riserve o
capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla
legge;
b) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in
caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra
associazione con finalita' analoghe o ai fui di pubblica
utilita', sentito l'organismo di controllo di cui all'art.
3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo
diversa destinazione imposta dalla legge;
c) disciplina uniforme del rapporto associativo e
delle modalita' associative volte a garantire
l'effettivita' del rapporto medesimo, escludendo
espressamente la temporaneita' della partecipazione alla
vita associativa e prevedendo per gli associati o
partecipanti maggiori d'eta' il diritto di voto per
l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei
regolamenti e per la nomina degli organi direttivi
dell'associazione;
d) obbligo di redigere e di approvare annualmente un
rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni
statutarie;
e) eleggibilita' libera degli organi amministrativi,
principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo
comma, del codice civile, sovranita' dell'assemblea dei
soci, associati o partecipanti e i criteri di loro
ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di
pubblicita' delle convocazioni assembleari, delle relative
deliberazioni, dei bilanci o rendiconti; e' ammesso il voto
per corrispondenza per le associazioni il cui atto
costitutivo, anteriore al 1o gennaio 1997, preveda tale
modalita' di voto al sensi dell'art. 2532, ultimo comma,
del codice civile e sempreche' le stesse abbiano rilevanza
a livello nazionale e siano prive di organizzazione a
livello locale;
f) intrasmissibilita' della quota o contributo
associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte
e non rivalutabilita' della stessa.
4-sexies. Le disposizioni di cui alle lettere c) ed e)
del comma 4-quinquies non si applicano alle associazioni
religiose riconosciute dalle confessioni con le quali lo
Stato ha stipulato patti, accordi o intese, nonche' alle
associazioni politiche, sindacali e di categoria".
- Per il riferimento all'art. 19, della legge 7 agosto
1990, n. 241, si vedano le note alle premesse.
- Per il riferimento alla legge 25 agosto 1991, n. 287,
si vedano le note alle premesse.
- Si trascrive il testo degli articoli 2 e 3, della
legge 25 agosto 1991, n. 287:
"Art. 2 (Iscrizione nel registro degli esercenti il
commercio). - 1. L'esercizio delle attivita' di cui
all'art. 1, comma 1, e' subordinato alla iscrizione del
titolare dell'impresa individuale o del legale
rappresentante della societa', ovvero di un suo delegato,
nel registro degli esercenti il commercio di cui all'art. 1
della legge 11 giugno 1971, n. 426, e successive
modificazioni e integrazioni, e al rilascio
dell'autorizzazione di cui all'art. 3, comma 1, della
presente legge.
2. L'iscrizione nel registro di cui al comma 1 e'
subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) maggiore eta', ad eccezione del minore emancipato
autorizzato a norma di legge all'esercizio di attivita'
commerciale;
b) aver assolto agli obblighi scolastici riferiti al
periodo di frequenza del richiedente;
c) aver frequentato con esito positivo corsi
professionali istituiti o riconosciuti dalle regioni o
dalle province autonome di Trento e di Bolzano, aventi a
oggetto l'attivita' di somministrazione di alimenti e di
bevande, o corsi di una scuola alberghiera o di altra
scuola a specifico indirizzo professionale, ovvero aver
superato, dinanzi a una apposita commissione costituita
presso la camera di commercio, industria, artigianato e
agricoltura, un esame di idoneita' all'esercizio
dell'attivita' di somministrazione di alimenti e di
bevande.
3. Sono ammessi all'esame previsto al comma 2, lettera
c), coloro che sono in possesso di titolo di studio
universitario o di istruzione secondaria superiore nonche'
coloro che hanno prestato servizio, per almeno due anni
negli ultimi anni, presso imprese esercenti attivita' di
somministrazione di alimenti e di bevande, in qualita' di
dipendenti qualificati addetti alla somministrazione, alla
produzione o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge,
parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in
qualita' di coadiutore.
4. Salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, e
fermo quanto disposto dal comma 5, non possono essere
iscritti nel registro di cui al comma 1 e, se iscritti,
debbono essere cancellati coloro:
a) che sono stati dichiarati falliti;
b) che hanno riportato una condanna per delitto non
colposo a pena restrittiva della liberta' personale
superiore a tre anni;
c) che hanno riportato una condanna per reati contro
la moralita' pubblica e il buon costume o contro l'igiene e
la sanita' pubblica, compresi i delitti di cui al libro
secondo, titolo VI, capo II, del codice penale; per delitti
commessi in stato di ubriachezza o in stato di
intossicazione da stupefacenti; per reati concernenti la
prevenzione dell'alcolismo, le sostanze stupefacenti o
psicotrope, il gioco d'azzardo, le scommesse clandestine e
la turbativa di competizioni sportive; per infrazioni alle
norme sul gioco del lotto;
d) che hanno riportato due o piu' condanne nel
quinquennio precedente per delitti di frode nella
preparazione o nel commercio degli alimenti, compresi i
delitti di cui al libro secondo, titolo VIII, capo II, del
codice penale;
e) che sono sottoposti a una delle misure di
prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956,
n. 1423, e successive modificazioni, o nei cui confronti e'
stata applicata una delle misure previste dalla legge
31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed
integrazioni, ovvero sono sottoposti a misure di sicurezza
o sono dichiarati delinquenti abituali, professionali o per
tendenza;
f) che hanno riportato condanna per delitti contro la
personalita' dello Stato o contro l'ordine pubblico, ovvero
per delitti contro la persona commessi con violenza, o per
furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di
rapina o di estorsione.
5. Nelle ipotesi di cui al comma 4, lettere b), e), d)
ed f), il divieto di iscrizione nel registro di cui al
comma 1 ha la durata di cinque anni a decorrere dal giorno
in cui la pena e' stata scontata o si sia in qualsiasi
altro modo estinta ovvero, qualora sia stata concessa la
sospensione condizionale della pena, dal giorno del
passaggio in giudicato della sentenza.
Art. 3 (Rilascio delle autorizzazioni). - 1. L'apertura
e il trasferimento di sede degli esercizi di
somministrazione al pubblico di alimenti e di bevande,
comprese quelle alcoliche di qualsiasi gradazione, sono
soggetti ad autorizzazione, rilasciata dal sindaco del
comune nel cui territorio e' ubicato l'esercizio, sentito
il parere della commissione competente, ai sensi dell'art.
6, con l'osservanza dei criteri e parametri di cui al comma
4 del presente articolo e a condizione che il richiedente
sia iscritto nel registro di cui all'art. 2. Ai fini del
rilascio dell'autorizzazione il sindaco accerta la
conformita' del locale al criteri stabiliti con decreto del
Ministro dell'interno, ovvero si riserva di verificame la
sussistenza quando cio' non sia possibile in via
preventiva. Il sindaco, inoltre, accerta l'adeguata
sorvegliabilita' dei locali oggetto di concessione edilizia
per ampliamento.
2. L'autorizzazione ha validita' fino al 31 dicembre
del quinto anno successivo a quello del rilascio, e'
automaticamente rinnovata se non vi sono motivi ostativi e
si riferisce esclusivamente ai locali in essa indicati.
3. Ai fini dell'osservanza del disposto di cui all'art.
4 del decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1987, n. 15, i
comuni possono assoggettare a vidimazione annuale le
autorizzazioni relative agli esercizi di somministrazione
al pubblico di alimenti e bevande ubicati in aree a
particolare mteresse storico e artistico.
4. Sulla base delle direttive proposte dal Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato - dopo
aver sentito le organizzazioni nazionali di
categoria maggiormente rappresentative - e deliberate al
sensi dell'art. 2, comma 3, lettera d), della legge 23
agosto 1988, n. 400, le regioni - sentite le organizzazioni
di categoria maggiormente rappresentative, a livello
regionale - fissano periodicamente criteri e parametri atti
a determinare il numero delle autorizzazioni rilasciabili
nelle aree interessate. I criteri e i parametri sono
fissati in relazione alla tipologia degli esercizi tenuto
conto anche del reddito della popolazione residente e di
quella fluttuante, dei flussi turistici e delle abitudini
di consumo extradomestico.
5. Il comune, in conformita' al criteri e ai parametri
di cui al comma 4, sentita la commissione competente ai
sensi dell'art. 6, stabilisce, eventualmente anche per
smgole zone del territorio comunale, le condizioni per il
rilascio delle autorizzazioni.
6. I limiti numerici determinati ai sensi del comma 4
non si applicano per il rilascio delle autorizzazioni
concernenti la somministrazione di alimenti e di bevande:
a) al domicilio del consumatore;
b) negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni,
locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle
prestazioni rese agli alloggiati;
c) negli esercizi posti nelle aree di servizio delle
autostrade e nell'interno di stazioni ferroviarie,
acroportuali e marittime;
d) negli esercizi di cui all'art. 5, comma 1, lettera
c), nei quali sia prevalente l'attivita' congiunta di
trattenimento e svago;
e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai
circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le
cui finalita' assistenziali sono riconosciute dal Ministero
dell'interno;
f) esercitata in via diretta a favore dei propri
dipendenti da amministrazioni, enti o imprese pubbliche;
g) in scuole; in ospedali; in comunita' religiose; in
stabilimenti militari, delle forze di polizia e del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco;
h) nei mezzi di trasporto pubblico.
7. Le attivita' di somministrazione di alimenti e di
bevande devono essere esercitate nel rispetto delle vigenti
norme, prescnziom e autorizzazioni in materia edilizia,
urbanistica e igienica-sanitaria, nonche' di quelle sulla
destinazione d'uso dei locali e degli edifici, fatta salva
l'irrogazione delle sanzioni relative alle norme e
prescrizione violate".



 
Art. 3. Associazioni e circoli non aderenti ad enti o organizzazioni
nazionali con finalita' assistenziali

1. Le associazioni e i circoli di cui all'articolo 111, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi, non aderenti ad enti o organizzazioni nazionali le cui finalita' assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno, che intendono svolgere direttamente attivita' di somministrazione di alimenti e bevande a favore dei rispettivi associati presso la sede ove sono svolte le attivita' istituzionali, presentano al Comune, nel cui territorio si esercita l'attivita', domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 3 della legge. Detta domanda puo' essere presentata anche su supporto informatico, laddove le Amministrazioni comunali abbiano adottato le necessarie misure organizzative.
2. Nella domanda, il legale rappresentante dichiara:
a) il tipo di attivita' di somministrazione;
b) l'ubicazione e la superficie del locale adibito alla somministrazione;
c) che l'associazione ha le caratteristiche di ente non commerciale, ai sensi degli articoli 111 e 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi;
d) che il locale, ove e' esercitata la somministrazione, e' conforme alle norme e prescrizioni in materia edilizia, igienico-sanitaria e ai criteri di sicurezza stabiliti dal Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge e, in particolare, di essere in possesso delle prescritte autorizzazioni in materia.
3. Alla domanda e' allegata copia semplice, non autenticata, dell'atto costitutivo o dello statuto.
4. Se l'attivita' di somministrazione e' affidata in gestione a terzi, questi deve essere iscritto al registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 2 della legge.
5. Il Comune, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, verifica che lo statuto dell'associazione di cui al comma 1, preveda modalita' volte a garantire l'effettivita' del rapporto associativo, escludendo espressamente la temporaneita' della partecipazione alla vita associativa, nonche' lo svolgimento effettivo dell'attivita' istituzionale. Il Comune, nel provvedere al rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo e comunque in tutti i casi che non rientrano nella deroga di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge, si attiene alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi 4 e 5 della stessa legge.
6. La domanda si considera accolta qualora non sia comunicato il diniego entro quarantacinque giorni dalla presentazione della domanda.
7. Se il circolo o l'associazione non rispetta le condizioni previste dagli articoli 111 e 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi, l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande e' subordinato all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio di cui all'articolo 2, comma 1, della legge, del legale rappresentante del circolo o dell'associazione o di un suo delegato.
8. Il legale rappresentante dell'associazione o del circolo e' obbligato a comunicare immediatamente al Comune le variazioni intervenute successivamente alla dichiarazione di cui al comma 2 in merito al rispetto delle condizioni previste dagli articoli 111 e 111-bis del testo unico delle imposte sui redditi e dal presente articolo. Resta ferma la possibilita' per il Comune di effettuare controlli ed ispezioni.



Note all'art. 3:
- Per il riferimento all'art. 111, del decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si
vedano le note all'art. 2.
- Per il riferimento agli articoli 2 e 3, della legge
25 agosto 1991, n. 287, si vedano le note all'art. 2.
- Per il riferimento al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, si vedano le note alle
premesse.
- Si trascrive il testo dell'art. 111-bis, del decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917:
"Art. 111-bis (Perdita della qualifica di ente non
commerciale). - 1. Indipendentemente dalle previsioni
statutarie, l'ente perde la qualifica di ente non
commerciale qualora eserciti prevalentemente attivita'
commerciale per un intero periodo d'imposta.
2. Ai fini della qualificazione commerciale dell'ente
si tiene conto anche dei seguenti parametri:
a) prevalenza delle immobilizzazioni relative
all'attivita' commerciale, al netto degli ammortamenti,
rispetto alle restanti attivita';
b) prevalenza dei ricavi derivanti da attivita'
commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o
prestazioni afferenti le attivita' istituzionali;
c) prevalenza dei redditi derivanti da attivita'
commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo
per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le
liberalita' e le quote associative;
d) prevalenza delle componenti negative inerenti
all'attivita' commerciale rispetto alle restanti spese.
3. Il mutamento di qualifica opera a partire dal
periodo d'imposta in cui vengono meno le condizioni che
legittimano le agevolazioni e comporta l'obbligo di
comprendere tutti i beni facenti parte del patrimonio
dell'ente nell'inventario di cui all'art. 15 del decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
L'iscrizione nell'inventano deve essere effettuata entro
sessanta giorni dall'inizio del periodo di imposta in cui
ha effetto il mutamento di qualifica secondo i criteri di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre
1974, n. 689.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 e 2 non si
applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone
giuridiche agli effetti civili".



 
Art. 4.
Disposizioni finali

1. La denuncia di inizio di attivita' di cui all'articolo 2 e l'autorizzazione di cui all'articolo 3 valgono anche come autorizzazione ai fini di cui al secondo comma dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
2. In caso di violazione degli obblighi stabiliti dagli articoli 2 e 3, salvo quanto previsto da specifiche norme, si applica la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 10 della legge.
3. L'organo comunale competente ordina la cessazione delle attivita' di cui agli articoli 2 e 3 svolte in assenza di denuncia di inizio attivita' o di autorizzazione, nonche' ogni qualvolta si riscontri la mancanza dei requisiti necessari.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 4 aprile 2001

CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica
Loiero, Ministro per gli affari
regionali
Letta, Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato e del
commercio con l'estero
Del Turco, Ministro delle finanze
Veronesi, Ministro della sanita'
Bianco, Ministro dell'interno
Salvi, Ministro del lavoro e della
previdenza sociale

Visto, il Guardasigilli: Fassino Registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2001 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 7, foglio n. 162



Note all'art. 4:
- Per il riferimento al regio decreto 18 giugno 1931,
n. 773, si vedano le note alle premesse.
- Si trascrive il testo dell'art. 86, del regio decreto
18 giugno 1931, n. 773:
"Art. 86 (art. 84 testo unico 1926). - Non possono
esercitarsi, senza licenza del Questore, alberghi, compresi
quelli diurni, locande, pensioni, trattorie, osterie,
caffe' o altri esercizi in cui si vendono al minuto o si
consumano vino, birra, liquori od altre bevande anche non
alcoliche, ne' sale pubbliche per bigliardi o per altri
giuochi leciti o stabilimenti di bagni, esercizi di rimessa
di autoveicoli o di vetture, ovvero locali di stallaggio e
simili. La licenza e' necessaria anche per lo spaccio al
minuto o il consumo di vino, di birra o di qualsiasi
bevanda alcolica presso enti collettivi o circoli privati
di qualunque specie. anche se la vendita o il consumo siano
limitati al soli soci".
- Per il riferimento alla legge 25 agosto 1991, n. 287,
si vedano le note alle premesse.
- Si trascrive il testo dell'art. 10, della legge 25
agosto 1991, n. 287:
"Art. 10. - 1. A chiunque eserciti l'attivita' di
somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza
l'autorizzazione di cui all'art. 3, ovvero quando questa
sia stata revocata o sospesa, si applica la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da lire un
milione a lire sei milioni.
2. Alla stessa sanzione sono soggette le violazioni
alle disposizioni della presente legge, ad eccezione di
quelle relative alle disposizioni dell'art. 8 per le quali
si applica la sanzione amministrativa da lire trecentomila
a lire due milioni.
3. Nelle ipotesi previste dal commi 1 e 2, si applicano
le deposizioni di cui agli articoli 17-ter e 17-quater del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato
con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
4. L'ufficio provinciale dell'industria, del commercio
e dell'artigianato riceve il rapporto di cui all'art. 17
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e applica le sanzioni
amministrative.
5. Per il mancato rispetto dei turni stabiliti al sensi
dell'art. 8, comma 5, il sindaco dispone la sospensione
dell'autorizzazione di cui all'art. 3 per un periodo non
inferiore a dieci giorni e non superiore a venti giorni,
che ha inizio dal termine del turno non osservato".



 
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