Gazzetta n. 141 del 20 giugno 2001 (vai al sommario) |
|
DECRETO LEGISLATIVO 17 aprile 2001, n. 234 |
Norme di attuazione dello Statuto speciale della regione Sardegna per il conferimento di funzioni amministrative, in attuazione del Capo I della legge n. 59 del 1997. |
|
|
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, che ha approvato lo statuto speciale della regione autonoma della Sardegna; Vista la proposta della commissione paritetica prevista dall'articolo 56, primo comma, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, nonche' il parere del consiglio regionale della Sardegna; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'8 marzo 2001; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, dell'interno, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, della pubblica istruzione, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, degli affari esteri, delle politiche agricole e forestali, dell'ambiente e per la funzione pubblica;
E m a n a
il seguente decreto legislativo: Art. 1. Conferimento di compiti e funzioni
1. Sono conferiti alla regione e agli enti locali della Sardegna, senza pregiudizio dei conferimenti gia' disposti o che dovessero sopravvenire e in conformita' alle norme fondamentali di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni e i compiti che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, conferisce alle regioni a statuto ordinario e ai loro enti locali.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dell'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Nota al titolo: - La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa) e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario.
Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare leggi e di emanare i decreti aventi valore di leggi e regolamenti. - La legge 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), e' stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 9 marzo 1948. - L'art. 56, primo comma, della citata legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e' il seguente: "Una commissione paritetica di quattro membri, nominati dal Governo della Repubblica e dall'Alto commissario per la Sardegna sentita la consulta regionale, proporra' le norme relative al passaggio degli uffici e del personale dallo Stato alla regione, nonche' le norme di attuazione del presente statuto".
Note all'art. 1: - Per quanto concerne la legge 15 marzo 1997, n. 59, vedasi la nota al titolo. - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998, supplemento ordinario. - Si riporta il testo del comma 4, dell'art. 54, dello statuto della regione Sardegna: "4. Le disposizioni del Titolo III del presente statuto possono essere modificate con leggi ordinarie della Repubblica su proposta del Governo o della regione, in ogni caso sentita la regione.".
|
| Art. 2. Funzioni trasferite
1. In conformita' all'articolo 54, comma 4, dello statuto della regione Sardegna, su proposta del Governo o della regione, in ogni caso sentita la regione, si procede agli adeguamenti dell'ordinamento finanziario della regione necessari a garantire la copertura degli oneri derivanti dall'esercizio dei compiti e delle funzioni trasferite. 2. Nelle more dell'attuazione del comma precedente, le risorse finanziarie, patrimoniali, umane, strumentali e organizzative da trasferire dallo Stato alla regione, sono individuate e attribuite con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la regione. |
| Art. 3. Funzioni e compiti delegati
1. Per le risorse necessarie allo svolgimento delle funzioni e dei compiti delegati si provvedera', in base alla legislazione statale vigente, con decreti dei Ministri competenti di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la regione. |
| Art. 4. Esercizio dei compiti e delle funzioni
l. L'esercizio dei compiti e delle funzioni da parte della regione e degli enti locali della Sardegna e' subordinato all'effettivo trasferimento dei beni e delle risorse. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 17 aprile 2001
CIAMPI Amato, Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica Loiero, Ministro per gli affari regionali Visco, Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica Salvi, Ministro del lavoro e della previdenza sociale Bianco, Ministro dell'interno De Mauro, Ministro della pubblica istruzione Letta, Ministro dell'industria, del commercio, dell'artigianato e del commercio con l'estero Dini, Ministro degli affari esteri Pecoraro Scanio, Ministro delle politiche agricole e forestali Bordon, Ministro dell'ambiente Bassanini, Ministro per la funzione pubblica Visto, il Guardasigilli: Fassino |
|
|
|