Gazzetta n. 141 del 20 giugno 2001 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERAZIONE 24 maggio 2001
Regolamento concernente l'accesso ai documenti. (Deliberazione n. 217/01/CONS).

L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di Consiglio del 24 maggio 2001;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni ed, in particolare, l'art. 1, comma 9;
Visto il regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, approvato con delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, n. 169 del 22 luglio 1998, e le successive modifiche ed integrazioni approvate con delibera n. 61/01 del 25 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 69 del 23 marzo 2001;
Vista la legge 3 agosto 1999, n. 265, ed, in particolare, l'art. 4;
Ritenuta la necessita' di dare attuazione alle disposizioni in materia di accesso ed, in particolare, alle disposizioni di cui all'art. 23 della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'art. 4 della legge 3 agosto 1999, n. 265;
Udita la relazione del commissario prof. Silvio Traversa;
Delibera:
Art. 1.
1. L'Autorita' adotta, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il regolamento concernente l'accesso ai documenti formati o stabilmente detenuti dall'Autorita'.
2. Il testo del regolamento di cui al comma 1 e' riportato nell'allegato A alla presente delibera e ne costituisce parte integrante ed essenziale.
La presente delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorita'.
Napoli, 24 maggio 2001
Il presidente: Cheli
 
Allegato A

Art. 1.
1. Ai fini del presente regolamento si intende:
a) per legge, la legge 31 luglio 1997, n. 249;
b) per Autorita', l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
c) per Consiglio, il Consiglio dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;
d) per Commissioni, la Commissione per le infrastrutture e le reti e la Commissione per i servizi e i prodotti;
e) per unita' organizzative, le unita' organizzative di primo e di secondo livello definite dal regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorita', approvato con delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 169 del 22 luglio 1998, e le successive modifiche ed integrazioni, approvate con delibera n. 61/01 del 25 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 69 del 23 marzo 2001;
f) per bollettino, il bollettino di cui all'art. 2, comma 26, della legge 14 novembre 1995, n. 481.
Art. 2.
1. Chiunque abbia un interesse personale e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti puo' esercitare il diritto di accesso ai documenti formati o stabilmente detenuti dall'Autorita' mediante richiesta scritta e motivata, sulla quale il responsabile del procedimento provvede entro trenta giorni, informandone il Consiglio. Nella richiesta sono indicati specificamente i documenti per i quali e' richiesto l'accesso.
2. Responsabile del procedimento di accesso e' il dirigente o, su iniziativa di questi, altro funzionario appartenente all'unita' organizzativa competente a formare l'atto o a detenerlo stabilmente.
3. Il diritto di accesso ai documenti contenenti informazioni riservate di carattere personale, commerciale, industriale e finanziario, relative a persone ed imprese e' esercitato esclusivamente tramite la visione di tali documenti, nei soli limiti in cui cio' sia necessario per curare o difendere gli interessi giuridici del soggetto istante. Le unita' organizzative adottano tutti i necessari accorgimenti per salvaguardare l'interesse delle persone e delle imprese a che le informazioni riservate non siano divulgate.
4. I documenti che contengono segreti commerciali sono sottratti all'accesso.
5. Il differimento dell'accesso ai documenti puo' essere disposto, ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, quando vi sia una oggettiva necessita' di salvaguardia delle esigenze di riservatezza dell'Autorita' in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. L'atto che dispone il differimento ne indica la durata.
6. Per ciascun procedimento, a cura dell'ufficio competente, e' predisposto un apposito indice analitico dei documenti, con l'indicazione di quelli classificati come riservati o secretati e del relativo contenuto.
Art. 3.
1. I soggetti che intendono sottrarre all'accesso le informazioni fornite presentano all'unita' organizzativa competente un'apposita richiesta, con l'indicazione dei documenti o delle parti di documenti e degli specifici motivi di riservatezza o di segretezza che giustificano la richiesta stessa.
2. L'ufficio comunica agli interessati, con provvedimento motivato, l'eventuale accertamento, positivo o negativo, in ordine alla sussistenza dei motivi di riservatezza o di segretezza addotti a giustificazione delle richieste di cui al comma 1.
3. Il mancato accertamento non preclude ai terzi l'esercizio del proprio diritto di accesso. In caso di istanza di accesso a documenti per i quali non e' stata presentata la richiesta di cui al comma 1, o in caso di accertamento negativo in ordine alla sussistenza dei motivi di riservatezza o di segretezza di cui al comma 2, l'ufficio comunica l'avvio del procedimento di accesso al soggetto interessato, il quale, entro i successivi cinque giorni, puo' presentare le proprie deduzioni in merito alla predetta istanza.
Art. 4.
1. Sono sottratti all'accesso, oltre ai documenti di cui all'art. 2, comma 4:
a) le note, le proposte ed ogni altra elaborazione delle unita' organizzative con funzione di studio e di preparazione del contenuto di atti;
b) gli atti e i documenti formati o acquisiti nel corso di indagini conoscitive;
c) gli atti e i documenti concernenti l'attivita' di segnalazione al Governo, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera c), n. 1), della legge;
d) i pareri legali relativi a controversie in atto o in potenza e la inerente corrispondenza, salvo che gli stessi costituiscano presupposto logico giuridico di provvedimenti assunti dall'Autorita' e siano in questi ultimi richiamati;
e) gli atti preordinati alla difesa in giudizio dell'Autorita';
f) i verbali delle riunioni del Consiglio e delle Commissioni nei casi in cui riguardino l'adozione di atti sottratti all'accesso e nelle parti in cui riportino opinioni singolarmente espresse da partecipanti alle riunioni;
g) gli atti dei privati occasionalmente detenuti in quanto non scorporabili da documenti direttamente utilizzati e, comunque, gli atti che non abbiano avuto specifico rilievo nelle determinazioni amministrative.
2. I documenti formati dall'Autorita' o detenuti stabilmente dalla stessa sono sottratti all'accesso, ai sensi dell'art. 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990, in tutti gli altri casi di segreto o di divieto di divulgazione comunque previsti dall'ordinamento.
3. Sono sottratti all'accesso, in tutto o in parte, i documenti inerenti a rapporti tra l'Autorita' e le istituzioni dell'Unione europea, nonche' tra l'Autorita' e gli organi di altri Stati o di altre organizzazioni internazionali, dei quali non sia stata autorizzata la divulgazione.
4. L'accessibilita' di atti e documenti acquisiti o formati nella fase preistruttoria e' comunque differita fino all'emanazione di una decisione di avvio dell'istruttoria o di archiviazione.
5. Il Consiglio determina, con delibera da pubblicarsi nel bollettino, le modalita' organizzative di accesso alla sede dell'Autorita' e i costi di riproduzione della documentazione.
6. Ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera d), della legge n. 241 del 1990 e dell'art. 8, comma 5, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica n. 352 del 1992, ed in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza dei terzi, persone fisiche e giuridiche, gruppi ed associazioni, fatta salva per gli interessati la garanzia della visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere loro interessi giuridici, sono, inoltre, sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:
a) rapporti informativi e ogni altro documento concernente la valutazione del personale dipendente contenente notizie riservate;
b) elaborati relativi alle prove di concorso e selettive per l'assunzione del personale dipendente, fino all'esaurimento del relativo procedimento;
c) documentazione relativa agli avanzamenti del personale dipendente, fino all'esaurimento del relativo procedimento;
d) documentazione relativa ad accertamenti medici ed alla salute delle persone;
e) documentazione caratteristica, matricolare o concernente situazioni private del personale dipendente;
f) documentazione attinente a procedimenti penali coperta dal segreto istruttorio, a procedimenti disciplinari, fino all'esaurimento del relativo iter, nonche' monitori e cautelari, e la documentazione concernente l'istruzione di ricorsi presentati dal personale dipendente;
g) documentazione relativa al trattamento economico individuale del personale in servizio e in quiescenza, qualora dalla stessa possano desumersi informazioni di carattere riservato;
h) documentazione relativa alla situazione familiare, finanziaria, economica e patrimoniale di persone, ivi compresi i dipendenti, comunque utilizzata ai fini dell'attivita' amministrativa.
7. In caso di dubbio fra possibili interpretazioni delle disposizioni che precedono o sulla loro corretta applicazione, e per quanto non direttamente disciplinato dal presente regolamento, le unita' organizzative uniformano la propria azione ai principi di trasparenza, partecipazione e pari opportunita' di tutela.
 
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