| Gazzetta n. 141 del 20 giugno 2001 (vai al sommario) |  
| AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI |  
| DELIBERAZIONE 24 maggio 2001 |  
| Regolamento  concernente  l'accesso  ai  documenti. (Deliberazione n. 217/01/CONS). |  
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           L'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
    Nella sua riunione di Consiglio del 24 maggio 2001;  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;  Vista  la  legge  31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorita' per  le  garanzie  nelle  comunicazioni ed, in particolare, l'art. 1, comma 9;  Visto    il   regolamento   concernente   l'organizzazione   e   il funzionamento  dell'Autorita'  per  le  garanzie nelle comunicazioni, approvato  con delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale,  n.  169  del  22 luglio  1998,  e le successive modifiche  ed  integrazioni  approvate  con  delibera  n.  61/01  del 25 gennaio  2001,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  69 del 23 marzo 2001;  Vista la legge 3 agosto 1999, n. 265, ed, in particolare, l'art. 4;  Ritenuta  la  necessita'  di  dare  attuazione alle disposizioni in materia  di  accesso  ed,  in  particolare,  alle disposizioni di cui all'art.  23  della  legge  7 agosto  1990,  n.  241, come modificato dall'art. 4 della legge 3 agosto 1999, n. 265;  Udita la relazione del commissario prof. Silvio Traversa;                              Delibera:                               Art. 1.  1.  L'Autorita'  adotta, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge 31 luglio  1997,  n.  249,  il  regolamento  concernente l'accesso ai documenti formati o stabilmente detenuti dall'Autorita'.  2.  Il  testo  del  regolamento  di  cui  al  comma  1 e' riportato nell'allegato  A  alla  presente  delibera  e  ne  costituisce  parte integrante ed essenziale.  La  presente  delibera e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorita'.    Napoli, 24 maggio 2001                                                 Il presidente: Cheli  |  
|   |                                                             Allegato A
                                 Art. 1.    1. Ai fini del presente regolamento si intende:      a) per legge, la legge 31 luglio 1997, n. 249;      b) per   Autorita',   l'Autorita'   per   le   garanzie   nelle comunicazioni;      c) per  Consiglio,  il Consiglio dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni;      d) per  Commissioni,  la Commissione per le infrastrutture e le reti e la Commissione per i servizi e i prodotti;      e) per unita' organizzative, le unita' organizzative di primo e di    secondo    livello   definite   dal   regolamento   concernente l'organizzazione  e  il  funzionamento  dell'Autorita', approvato con delibera  n.  17/98  del  16 giugno  1998,  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica italiana n. 169 del 22 luglio 1998, e le successive modifiche ed integrazioni, approvate con delibera n. 61/01 del  25 gennaio  2001,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  della Repubblica italiana n. 69 del 23 marzo 2001;      f) per  bollettino,  il bollettino di cui all'art. 2, comma 26, della legge 14 novembre 1995, n. 481.                               Art. 2.    1. Chiunque abbia un interesse personale e concreto per la tutela di  situazioni giuridicamente rilevanti puo' esercitare il diritto di accesso  ai  documenti  formati o stabilmente detenuti dall'Autorita' mediante  richiesta  scritta  e motivata, sulla quale il responsabile del  procedimento  provvede  entro  trenta  giorni,  informandone  il Consiglio.  Nella  richiesta sono indicati specificamente i documenti per i quali e' richiesto l'accesso.    2. Responsabile del procedimento di accesso e' il dirigente o, su iniziativa  di  questi,  altro  funzionario  appartenente  all'unita' organizzativa competente a formare l'atto o a detenerlo stabilmente.    3.  Il  diritto  di  accesso ai documenti contenenti informazioni riservate   di   carattere   personale,  commerciale,  industriale  e finanziario,   relative   a   persone   ed   imprese   e'  esercitato esclusivamente  tramite la visione di tali documenti, nei soli limiti in  cui  cio'  sia  necessario  per  curare o difendere gli interessi giuridici  del  soggetto  istante.  Le  unita' organizzative adottano tutti  i  necessari  accorgimenti per salvaguardare l'interesse delle persone  e  delle  imprese  a che le informazioni riservate non siano divulgate.    4.  I documenti che contengono segreti commerciali sono sottratti all'accesso.    5.   Il   differimento  dell'accesso  ai  documenti  puo'  essere disposto,  ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n.  241,  e  successive  modificazioni,  quando  vi sia una oggettiva necessita'   di   salvaguardia   delle   esigenze   di   riservatezza dell'Autorita'  in  relazione  a  documenti  la  cui conoscenza possa compromettere  l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa. L'atto che dispone il differimento ne indica la durata.    6.  Per  ciascun procedimento, a cura dell'ufficio competente, e' predisposto   un   apposito   indice  analitico  dei  documenti,  con l'indicazione di quelli classificati come riservati o secretati e del relativo contenuto.                               Art. 3.    1. I soggetti che intendono sottrarre all'accesso le informazioni fornite  presentano  all'unita'  organizzativa competente un'apposita richiesta, con l'indicazione dei documenti o delle parti di documenti e  degli  specifici  motivi  di  riservatezza  o  di  segretezza  che giustificano la richiesta stessa.    2.   L'ufficio   comunica  agli  interessati,  con  provvedimento motivato,  l'eventuale  accertamento,  positivo o negativo, in ordine alla sussistenza dei motivi di riservatezza o di segretezza addotti a giustificazione delle richieste di cui al comma 1.    3.  Il mancato accertamento non preclude ai terzi l'esercizio del proprio diritto di accesso. In caso di istanza di accesso a documenti per i quali non e' stata presentata la richiesta di cui al comma 1, o in  caso  di  accertamento  negativo  in  ordine alla sussistenza dei motivi  di  riservatezza o di segretezza di cui al comma 2, l'ufficio comunica l'avvio del procedimento di accesso al soggetto interessato, il  quale,  entro  i  successivi  cinque  giorni,  puo' presentare le proprie deduzioni in merito alla predetta istanza.                               Art. 4.    1. Sono sottratti all'accesso, oltre ai documenti di cui all'art. 2, comma 4:      a) le note, le proposte ed ogni altra elaborazione delle unita' organizzative  con funzione di studio e di preparazione del contenuto di atti;      b) gli  atti  e  i  documenti  formati o acquisiti nel corso di indagini conoscitive;      c) gli   atti   e   i   documenti  concernenti  l'attivita'  di segnalazione  al  Governo, ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera c), n. 1), della legge;      d) i pareri legali relativi a controversie in atto o in potenza e  la  inerente  corrispondenza,  salvo  che gli stessi costituiscano presupposto  logico giuridico di provvedimenti assunti dall'Autorita' e siano in questi ultimi richiamati;      e) gli atti preordinati alla difesa in giudizio dell'Autorita';      f) i  verbali  delle riunioni del Consiglio e delle Commissioni nei casi in cui riguardino l'adozione di atti sottratti all'accesso e nelle  parti  in  cui  riportino  opinioni  singolarmente espresse da partecipanti alle riunioni;      g) gli  atti dei privati occasionalmente detenuti in quanto non scorporabili  da  documenti  direttamente utilizzati e, comunque, gli atti  che  non  abbiano  avuto specifico rilievo nelle determinazioni amministrative.    2.  I  documenti  formati  dall'Autorita'  o detenuti stabilmente dalla stessa sono sottratti all'accesso, ai sensi dell'art. 24, comma 1,  della legge n. 241 del 1990, in tutti gli altri casi di segreto o di divieto di divulgazione comunque previsti dall'ordinamento.    3.  Sono  sottratti all'accesso, in tutto o in parte, i documenti inerenti  a  rapporti  tra  l'Autorita'  e le istituzioni dell'Unione europea,  nonche'  tra  l'Autorita'  e gli organi di altri Stati o di altre   organizzazioni   internazionali,  dei  quali  non  sia  stata autorizzata la divulgazione.    4. L'accessibilita' di atti e documenti acquisiti o formati nella fase  preistruttoria e' comunque differita fino all'emanazione di una decisione di avvio dell'istruttoria o di archiviazione.    5.  Il  Consiglio  determina,  con  delibera  da  pubblicarsi nel bollettino,   le   modalita'   organizzative  di  accesso  alla  sede dell'Autorita' e i costi di riproduzione della documentazione.    6. Ai sensi dell'art. 24, comma 2, lettera d), della legge n. 241 del  1990  e  dell'art.  8,  comma  5,  lettera  d),  del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  352  del  1992,  ed  in  relazione all'esigenza  di  salvaguardare  la  riservatezza  dei terzi, persone fisiche  e  giuridiche,  gruppi  ed associazioni, fatta salva per gli interessati   la  garanzia  della  visione  degli  atti  relativi  ai procedimenti  amministrativi  la  cui  conoscenza  sia necessaria per curare o difendere loro interessi giuridici, sono, inoltre, sottratte all'accesso le seguenti categorie di documenti:      a) rapporti  informativi  e ogni altro documento concernente la valutazione del personale dipendente contenente notizie riservate;      b) elaborati  relativi  alle  prove di concorso e selettive per l'assunzione  del  personale  dipendente,  fino  all'esaurimento  del relativo procedimento;      c) documentazione   relativa  agli  avanzamenti  del  personale dipendente, fino all'esaurimento del relativo procedimento;      d) documentazione  relativa  ad  accertamenti  medici  ed  alla salute delle persone;      e) documentazione  caratteristica,  matricolare  o  concernente situazioni private del personale dipendente;      f) documentazione  attinente  a procedimenti penali coperta dal segreto    istruttorio,    a    procedimenti    disciplinari,    fino all'esaurimento del relativo iter, nonche' monitori e cautelari, e la documentazione  concernente  l'istruzione  di  ricorsi presentati dal personale dipendente;      g) documentazione relativa al trattamento economico individuale del  personale  in  servizio  e  in  quiescenza, qualora dalla stessa possano desumersi informazioni di carattere riservato;      h) documentazione    relativa    alla   situazione   familiare, finanziaria,  economica  e  patrimoniale  di  persone, ivi compresi i dipendenti,    comunque    utilizzata    ai    fini    dell'attivita' amministrativa.    7.   In  caso  di  dubbio  fra  possibili  interpretazioni  delle disposizioni  che precedono o sulla loro corretta applicazione, e per quanto  non  direttamente  disciplinato  dal presente regolamento, le unita'  organizzative  uniformano  la  propria  azione ai principi di trasparenza, partecipazione e pari opportunita' di tutela.  |  
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