IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE per la qualita' di prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore del Dipartimento della qualita' dei prodotti agroalimentari e dei servizi
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, contenente le norme per la tutela delle denominazioni di origine dei vini; Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 164, recante nuova disciplina delle denominazioni di origine dei vini; Visti i decreti di attuazione, finora emanati, della predetta legge; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, con il quale e' stato emanato il regolamento recante la disciplina del procedimento di riconoscimento di denominazione di origine dei vini; Vista la legge 27 marzo 2001, n. 122, recante disposizioni modificative e integrative alla normativa che disciplina il settore agricolo e forestale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 1971, con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine controllata dei vini "Orvieto" ed e' stato approvato il relativo disciplinare di produzione; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 24 ottobre 1972, 13 ottobre 1982 e 17 aprile 1990 con i quali sono state apportate modifiche al disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Orvieto"; Visti i decreti ministeriali 12 ottobre 1992, 1o settembre 1997 e 16 novembre 2000 con i quali sono state apportate ulteriori modificazioni al disciplinare di produzione dei vini in questione; Vista la domanda del consorzio tutela vini di Orvieto intesa ad ottenere, qualora nelle fasi di elaborazione e conservazione del vino vengano utilizzati contenitori di legno, che il prodotto immesso al consumo possa presentare un lieve sentore o percezione di legno. Considerato che il comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini ha, a suo tempo, espresso parere favorevole, alla modifica dei disciplinari di produzione per quelle denominazioni di origine nelle quali venga utilizzato, in fase di elaborazione del prodotto, il passaggio in botti di legno ed abbiano, congiuntamente alla richiesta di modifica, prodotto tutta la necessaria documentazione; Ritenuto pertanto necessario doversi procedere alla integrazione dell'art. 6 del disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata dei vini "Orvieto" in conformita' al parere espresso al riguardo dal sopra citato comitato; Decreta: Articolo unico L'art. 6 del disciplinare di produzione dei vini a denominazione di origine controllata "Orvieto" annesso al decreto ministeriale 1o settembre 1997 e' aggiunto in calce il seguente comma: "I vini a denominazione di origine controllata "Orvieto , in tutte le tipologie, ove sottoposti al passaggio o conservazione in recipienti di legno, possono rilevare lieve sentore (o percezione) di legno". Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 maggio 2001 Il direttore generale reggente: Rigillo |