Gazzetta n. 140 del 19 giugno 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 14 giugno 2001
Operazione di acquisto mediante asta competitiva, a valere sulle disponibilita' del Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

IL DIRETTORE
della direzione II del Dipartimento del tesoro

Vista la legge 27 ottobre 1993, n. 432, che istituisce il Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, come modificata dall'art. 1 del decreto-legge 8 gennaio 1996, n. 6, convertito, senza modificazioni, dalla legge 6 marzo 1996, n. 110, che istituisce presso la Banca d'Italia un conto denominato "Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato";
Visto, in particolare l'art. 4, in forza del quale i conferimenti al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato sono impiegati nell'acquisto dei titoli di Stato o nel rimborso dei titoli che vengono a scadere dal 1o gennaio 1995;
Visto il titolo III, sezione I, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in cui si dispone la ridenominazione in euro dei titoli di Stato e se ne definiscono le modalita' di realizzazione;
Visto il titolo V, sezione II, del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in cui si dispone la dematerializzazione dei titoli di Stato e se ne definiscono le modalita' di realizzazione;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 13 maggio 1999, n. 219, che disciplina i mercati dei titoli di Stato;
Visto il regolamento concernente la disciplina della gestione accentrata dei titoli di Stato, adottato con decreto ministeriale 17 aprile 2000, n. 143, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 6 giugno 2000;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 23 agosto 2000, che affida il servizio di gestione accentrata dei titoli di Stato alla Monte Titoli S.p.a.;
Vista la convenzione tra il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e la Monte Titoli S.p.a., stipulata ai sensi dell'art. 4 del citato regolamento n. 143/2000;
Visto il decreto del Ministro del tesoro 29 maggio 2001, che definisce le modalita' di utilizzo del "Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato";
Vista la determinazione 11 giugno 2001, con la quale, sulla base della vigente normativa, e' stata conferita la delega alla firma dei decreti e delle disposizioni relative all'utilizzo delle somme depositate sul Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato al direttore della Direzione II del Dipartimento del tesoro;
Sentito il Comitato consultivo di cui all'art. 2, comma 2, della legge n. 432/93;
Considerata la necessita' di procedere alle operazioni di acquisto di titoli di Stato in circolazione, al fine di ridurre la consistenza del debito pubblico;
Decreta:
Art. 1.
Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale 29 maggio 2001, citato nelle premesse, e' disposta l'operazione di acquisto mediante asta competitiva dei seguenti prestiti:
a) buoni poliennali del Tesoro 1o gennaio 1997 - 1o gennaio 2002, in circolazione per nominali euro 6.547.526.031,74;
b) buoni poliennali del Tesoro 1o settembre 1999 - 1o settembre 2002, in circolazione per nominali euro 9.043.730.000,00;
c) buoni poliennali del Tesoro 15 settembre 1997 - 15 settembre 2002, in circolazione per nominali euro 10.029.506.211,60;
d) certificati di credito del Tesoro 1o aprile 1995 - 1o aprile 2002, in circolazione per nominali euro 10.774.690.000,00.
Le suddette operazioni di acquisto, previste all'art. 1, comma 2, lettera b), del menzionato decreto 29 maggio 2001 vengono effettuate con le modalita' indicate nei successivi articoli.
 
Art. 2.
L'esecuzione delle operazioni relative all'acquisto dei suddetti titoli e' affidata alla Banca d'Italia.
Sono ammessi a partecipare all'asta competitiva gli operatori specialisti in titoli di Stato, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 13 maggio 1999, n. 219, che intervengono per conto proprio e della clientela.
 
Art. 3.
Le offerte di cessione degli operatori, fino a un massimo di tre, devono contenere l'indicazione del capitale nominale dei titoli che essi intendono cedere e il relativo prezzo richiesto.
I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di un centesimo.
Ciascuna offerta non deve essere inferiore a un milione di euro di capitale nominale; eventuali offerte di importo non multiplo di tale importo minimo sono arrotondate per difetto.
 
Art. 4.
Le offerte di ogni singolo operatore devono pervenire entro le ore 11 del giorno 19 giugno 2001, esclusivamente mediante trasmissione telematica indirizzata alla Banca d'Italia tramite Rete nazionale interbancaria, con le modalita' tecniche gia stabilite dalla Banca d'Italia medesima per il collocamento dei titoli di Stato a medio e lungo termine.
Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione.
In caso di interruzione duratura nel collegamento della predetta "Rete", si applicano le specifiche procedure di "recovery" gia' previste nella Convenzione stipulata tra la Banca d'Italia e gli operatori ammessi alle aste di collocamento dei titoli di Stato a medio e lungo termine.
La Banca d'Italia e' esonerata da ogni danno o responsabilita' che possa derivare sia dall'utilizzo della Rete per la ricezione e/o l'invio dei messaggi, sia dall'impiego delle apparecchiature per la riproduzione in fac-simile.
Le offerte risultate accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle operazioni di cessione.
 
Art. 5.
Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, le operazioni d'asta sono eseguite con procedura automatica nei locali della Banca d'Italia, in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle offerte pervenute, con l'indicazione dei relativi importi, in ordine crescente di prezzo richiesto.
Le operazioni di cui al primo comma hanno luogo con l'intervento di un funzionario del Ministero dell'economia e delle finanze con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risultano i prezzi di acquisto e le relative quantita'.
L'esito delle operazioni di acquisto viene reso noto mediante comunicato stampa.
 
Art. 6.
L'acquisto dei titoli viene effettuato seguendo l'ordine crescente dei prezzi richiesti da ciascun operatore.
Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del ripetuto decreto 29 maggio 2001, il Dipartimento del tesoro si riserva la facolta' di escludere le offerte di cessione formulate a prezzi ritenuti non convenienti. Tale esclusione si esercita sulla base dell'elaborato fornito dalla procedura automatica d'asta contenente le sole indicazioni di prezzi e quantita'.
Il Dipartimento del tesoro si riserva, altresi', la facolta' di non acquistare per intero l'importo offerto dagli operatori al prezzo accolto piu' elevato; in tal caso, si procede al riparto pro-quota dell'importo medesimo con i necessari arrotondamenti.
 
Art. 7.
Il regolamento dei titoli acquistati, di cui al precedente articolo, sara' effettuato il 22 giugno 2001 con le disponibilita' del conto detenuto dal Ministero dell'economia e delle finanze presso la Banca d'Italia, denominato "Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato".
A tal fine il 22 giugno 2001 la Banca d'Italia, verso debito del suindicato "Fondo", provvedera' a riconoscere agli operatori, con valuta stesso giorno, gli importi relativi ai titoli acquistati, ai prezzi richiesti dagli operatori e con corresponsione di dietimi d'interesse per centosettantadue giorni relativamente al B.T.P. di cui alla lettera a) dell'art. 1 del presente decreto, per centotredici giorni relativamente al B.T.P. di cui alla lettera b), per novantanove giorni relativamente al B.T.P. di cui alla lettera c) e per ottantadue giorni relativamente al C.C.T. di cui alla lettera d) del decreto medesimo.
Il riconoscimento delle somme avra' luogo tramite la procedura di liquidazione titoli giornaliera.
La Banca d'Italia provvedera' a comunicare la somma complessivamente prelevata dal "Fondo", corrispondente all'ammontare totale dei costi dell'operazione di acquisto.
 
Art. 8.
Alla Banca d'Italia e' pure affidata l'esecuzione delle operazioni di comunicazione alla Monte Titoli S.p.a. per l'estinzione dei titoli acquistati dal Tesoro, mediante apposita scritturazione nei conti accentrati nonche' ogni altro adempimento occorrente per l'operazione di acquisto in questione. Dette operazioni vengono effettuate per conto del Dipartimento del tesoro.
 
Art. 9.
Entro un mese dalla data di regolamento delle operazioni di acquisto la Monte Titoli S.p.a. comunichera' al Dipartimento del tesoro - Direzione II l'avvenuta estinzione dei titoli mediante scritturazione nei conti accentrati e comunichera' altresi' l'ammontare residuo dei prestiti oggetto delle operazioni medesime.
 
Art. 10.
Tutti gli atti comunque riguardanti l'acquisto dei titoli di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia, incaricata delle operazioni relative all'acquisto dei titoli stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.
Il presente decreto viene trasmesso per il visto all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 giugno 2001
Il direttore: Cannata
 
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