Gazzetta n. 139 del 18 giugno 2001 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 marzo 2001, n. 230
Regolamento generale per l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministri.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare, gli articoli 7 e 55, comma 1;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 febbraio 2001;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 12 febbraio
2001; Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 marzo 2001;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica;

E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1.
1. Alla data di cui all'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ove non siano entrati in vigore i regolamenti previsti dall'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, per l'organizzazione degli uffici di diretta collaborazione di uno o piu' dei Ministeri di cui al medesimo articolo 55, e nelle more della loro entrata in vigore, si applicano, nell'ordine, salvo diverse disposizioni contenute nei regolamenti di organizzazione di ciascun Ministero:
a) i regolamenti, emanati ai sensi del predetto articolo 14, comma 2, di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione dei Ministeri soppressi e confluiti nel nuovo Ministero; ovvero, se i regolamenti in vigore sono piu' di uno, si applica il regolamento che
prevede il maggior numero di dipendenti assegnati ai predetti
uffici; b) le disposizioni del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, convertito in legge dalla legge 21 marzo 1926, n. 597, e le altre disposizioni normative vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 6 marzo 2001

CIAMPI
Amato, Presidente del Consiglio dei
Ministri
Bassanini, Ministro per la funzione
pubblica Visto, il Guardasigilli: Fassino

Ammesso al "Visto", con riserva, ai sensi della deliberazione delle sezioni riunite, adottata nell'adunanza del 12 giugno 2001. Registrato alla Corte dei conti il 13 giugno 2001 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 8, foglio n. 46



Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente in materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- La legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento
ordinario, reca: "Disciplina dell'attivita' di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri".
Si trascrive il testo dell'art. 17, comma 4-bis:
"4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici
dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai
sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente
d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con
il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive
modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei
criteri che seguono;
a) riordino degli uffici di diretta collaborazione
con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
tali uffici hanno esclusive competenze di supporto
dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo
e l'amministrazione;
b)individuazione degli uffici di livello dirigenziale
generale, centrali e periferici, mediante diversificazione
tra strutture con funzioni finali e con funzioni
strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e
secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni
funzionali;
c) previsione di strumenti di verifica periodica
dell'organizzazione e dei risultati;
d) indicazione e revisione periodica della
consistenza delle piante organiche;
e) previsione di decreti ministeriali di natura non
regolamentare per la definizione dei compiti delle unita'
dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali
generali".
- La legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63, supplemento
ordinario, reca: "Delega al Governo per il conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la
riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa".
- Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 1993, n. 39,
supplemento ordinario, abrogato dal decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 9
maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario, recava:
"Razionalizzazione dell'organizzazione delle
amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in
materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della
legge 23 ottobre 1992, n. 21".
- Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
supplemento ordinario, reca: "Riforma dell'organizzazione
del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo
1997, n. 59". Si trascrive il testo degli articoli 7 e 55,
comma 1, del medesimo decreto:
"Art. 7 (Uffici di diretta collaborazione con il
Ministro). - 1. La costituzione e la disciplina degli
uffici di diretta collaborazione del Ministro, per
l'esercizio delle funzioni ad esso attribuite dagli
articoli 3 e 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
29 e successive modificazioni ed integrazioni,
l'assegnazione di personale a tali uffici e il relativo
trattamento economico, il riordino delle segreterie
particolari dei Sottosegretari di Stato, sono regolati
dall'art. 14, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29.
2. I regolamenti di cui al suddetto art. 14, comma 2,
del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si
attengono, tra l'altro, ai seguenti principi e criteri
direttivi:
a) attribuzione dei compiti di diretta collaborazione
secondo criteri che consentano l'efficace e funzionale
svolgimento dei compiti di definizione degli obiettivi, di
elaborazione delle politiche pubbliche e di valutazione
della relativa attuazione e delle connesse attivita' di
comunicazione, nel rispetto del principio di distinzione
tra funzioni di indirizzo e compiti di gestione;
b) assolvimento dei compiti di supporto per
l'assegnazione e la ripartizione delle risorse ai dirigenti
preposti ai centri di responsabilita', ai sensi dell'art. 3
del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, anche in
funzione della verifica della gestione effettuata dagli
appositi uffici, nonche' del compito di promozione e
sviluppo dei sistemi informativi;
c) organizzazione degli uffici preposti al controllo
interno di diretta collaborazione con il Ministro, secondo
le disposizioni del decreto legislativo di riordino e
potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e
valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati
dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche, in
modo da assicurare il corretto ed efficace svolgimento dei
compiti ad essi assegnati dalla legge, anche attraverso la
provvista di adeguati mezzi finanziari, organizzativi e
personali;
d) organizzazioni del settore giuridico-legislativo
in modo da assicurare: il raccordo permanente con
l'attivita' normativa del Parlamento, l'elaborazione di
testi normativi del Governo garantendo la valutazione dei
costi della regolazione, la qualita' del linguaggio
normativo, l'applicabilita' delle norme introdotte, lo
snellimento e la semplificazione della normativa, la cura
dei rapporti con gli altri organi costituzionali, con le
autorita' indipendenti e con il Consiglio di Stato;
e) attribuzione dell'incarico di Capo degli uffici di
cui al comma 1 ad esperti, anche estranei
all'amministrazione, dotati di elevata professionalita'".
"Art. 55 (Procedura di attuazione ed entrata in
vigore). - 1. A decorrere dalla data del decreto di nomina
del primo Governo costituito a seguito delle prime elezioni
politiche successive all'entrata in vigore del presente
decreto legislativo e salvo che non sia diversamente
disposto dalle norme del presente decreto:
a) sono istituiti:
il Ministero dell'economia e delle finanze;
il Ministero delle attivita' produttive;
il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio;
il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
il Ministero del lavoro, della salute e delle
politiche sociali;
il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca;
b) sono soppressi:
il Ministero del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica;
il Ministero delle finanze;
il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato;
il Ministero del commercio con l'estero;
il Ministero delle comunicazioni;
il Dipartimento per il turismo della Presidenza del
Consiglio dei Ministri;
il Ministero dell'ambiente;
il Ministero dei lavori pubblici;
il Ministero dei trasporti e della navigazione;
il Dipartimento per le aree urbane della Presidenza
del Consiglio dei Ministri;
il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;
il Ministero della sanita';
il Dipartimento per le politiche sociali della
Presidenza del Consiglio dei Ministri;
il Ministero della pubblica istruzione;
il Ministero dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica".

Note all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 55, comma 1, del decreto
legislativo 30 luglio 1999, n. 300, si vedano le note alle
premesse.
- Per il riferimento al decreto legislativo 3 febbraio
1993, n. 29, si vedano note alle premesse. Si trascrive la
rubrica dell'art. 14 del medesimo decreto:
"Art. 14 (Indirizzo politico-amministrativo)".
- Il regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 1924, n. 164,
e convertito dalla legge 21 marzo 1926, n. 597, reca:
"Norme sulla costituzione dei gabinetti dei Ministri e
delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato".



 
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