| Gazzetta n. 139 del 18 giugno 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DELLA SANITA' |  
| DECRETO 10 maggio 2001 |  
| Sperimentazione  clinica  controllata  in  medicina  generale  ed  in pediatria di libera scelta. |  
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                      IL MINISTRO DELLA SANITA'
    Visti  i  decreti  del Ministro della sanita' 28 luglio e 25 agosto 1977,  pubblicati rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 9 agosto 1977 e n. 238 del 1o settembre 1977;  Visto  l'art.  2  del  decreto  4 dicembre  1990 del Ministro della sanita',  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 21 dicembre 1990;  Visto  l'art.  8, comma 11, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n.  178,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 139 del 19 giugno 1991;  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  27 aprile  1992, pubblicato  nel  supplemento  alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  139  del 15 giugno 1992;  Visto  l'art.  1,  comma  c),  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica  del  21 settembre 1994, n. 754, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 19 gennaio 1995;  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  15 luglio  1997, pubblicato  nel  supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 191 del  18 agosto  1997, con il quale sono state recepite le linee guida dell'Unione   europea   in  materia  di  buona  pratica  clinica  per l'esecuzione delle sperimentazioni cliniche dei medicinali;  Visto  l'art.  115  del  decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 21 aprile 1998;  Visto   il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  18 marzo  1998, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  122  del  28 maggio 1998, recante  le  linee  guida  di  riferimento  per  l'istituzione  e  il funzionamento dei comitati etici;  Visto   il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  18 marzo  1998, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  122  del  28 maggio 1998, recante   le   modalita'   per  l'esenzione  dagli  accertamenti  sui medicinali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche;  Visto   il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  19 marzo  1998, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  122  del  28 maggio 1998, riguardante  il  riconoscimento  della  idoneita'  dei  centri per la sperimentazione clinica dei medicinali;  Visto  il  comma  10 dell'art. 12-bis e il comma 2 dell'art. 16-bis del  decreto  legislativo  19 giugno 1999, n. 229, in cui si sancisce che  la  partecipazione a studi clinici controllati costituisce per i medici parte integrante della formazione continua;  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita' 23 novembre 1999, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  21  del  27 gennaio 2000, riguardante  la  composizione  del  Comitato  etico  nazionale per le sperimentazioni cliniche dei medicinali;  Visto  il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  3 gennaio  2000, pubblicato   nella   Gazzetta  Ufficiale  n.  53  del  4 marzo  2000, riguardante  gli  accertamenti ispettivi sulla osservanza delle norme di buona pratica clinica;  Vista  la  circolare ministeriale 5 ottobre 2000, n. 15, pubblicata nel supplemento alla Gazzetta Ufficiale n. 262 del 9 novembre 2000;  Considerato  che  il contesto di diagnosi e cura di molte patologie rilevanti   in  termini  di  salute  pubblica  appartiene  all'ambito dell'assistenza extra ospedaliera;  Considerato che la valutazione controllata dei profili di efficacia e di sicurezza dei medicinali deve essere condotta nelle condizioni e secondo le modalita' delle realta' assistenziali;  Considerata  pertanto  la  necessita'  di condurre, per determinati farmaci,  la sperimentazione sul territorio e di avvalersi a tal fine dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta;  Considerato  che  l'avvio di tali sperimentazioni richiede garanzie particolari,  una  specifica  formazione e l'opportunita' di una fase transitoria;  Sentita  la  Commissione  unica  del  farmaco  nella seduta del 3 e 4 aprile 2001;  Acquisito il parere nella Conferenza Stato-regioni nella seduta del 24 aprile 2001;                              Decreta:                               Art. 1.  1.  Le  sperimentazioni  cliniche  dei  medicinali  di  fase  III e particolari   sperimentazioni  cliniche  di  fase  IV  (di  specifico interesse   per   la   rilevanza   della  patologia,  dell'intervento terapeutico   e   delle   dimensioni  del  campione)  possono  essere effettuate  da  medici  di  medicina  generale (MMG) e da pediatri di libera  scelta  (PLS), secondo le modalita' riportate nell'allegato l che costituisce parte integrante del presente decreto.  2.  I  MMG e PLS autorizzati a condurre le sperimentazioni cliniche di  cui  al  comma  1,  debbono essere iscritti in apposito registro, istituito  e  aggiornato  ogni sei mesi da ciascuna azienda sanitaria locale (ASL). Con decreto del Ministro della sanita', d'intesa con la Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province  autonome  sono fissati i criteri e definiti i requisiti per l'iscrizione  dei MMG e PLS nel sopra citato registro, sulla base dei risultati  e  dei riscontri effettuati nel periodo transitorio di cui al successivo comma 1 dell'art. 2.  3.  Il  Ministero  della  sanita'  svolge  attivita'  di formazione finalizzate  a migliorare le competenze nella ricerca clinica dei MMG e  PLS,  ad  uniformare  le  procedure  di  conduzione  ai  requisiti richiesti  dalle  norme di buona pratica clinica, e agli accertamenti ispettivi del Ministero della sanita'.  4.   La   partecipazione  alla  sperimentazione,  inclusi  i  corsi specifici  di  cui  ai  punti  3.1.4  e  3.1.5  dell'allegato,  sara' riconosciuta  ai fini dei crediti formativi previsti dall'art. l6-bis del  decreto  legislativo  19 giugno  1999,  n.  229.  I criteri e le modalita'  applicative  saranno  definite  con  specifico decreto del Ministro  della  sanita',  sentita  la  Commissione  nazionale per la formazione continua.  |  
|   |                                 Art. 2.  1.  Per  i  primi  due  anni  dall'entrata  in  vigore del presente decreto, le esenzioni dagli accertamenti sui medicinali da utilizzare nelle  sperimentazioni  cliniche  che prevedono la partecipazione dei MMG e PLS, di cui al decreto ministeriale 18 marzo 1998 richiamato in premessa,  sono rilasciati dal Ministero della sanita', previo parere favorevole  della  Commissione  unica del farmaco (CUF). Il Ministero della  sanita'  autorizza  l'inoltro del protocollo al Comitato etico competente previo parere favorevole della stessa Commissione.  2.  Nulla  e'  mutato  nel  merito  delle  procedure  adottate  dai responsabili  della  ASL  in  cui operano i MMG e PLS per autorizzare l'effettuazione delle sperimentazioni cliniche.  3. Trascorso il periodo transitorio di cui al comma 1, si applicano le procedure di cui ai decreti ministeriali 15 luglio 1997 e 18 marzo 1998 richiamati in premessa.  |  
|   |                                 Art. 3.  1.  Non  e'  consentito  agli  sperimentatori intrattenere rapporti economici  diretti  con lo sponsor; ogni eventuale rapporto di natura economica relativa agli sperimentatori deve essere intrattenuto dalla ASL che deve provvedere alla stipula della convenzione.  |  
|   |                                 Art. 4.  1.  Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto, si applicano alle sperimentazioni cliniche dei medicinali di fase III e IV effettuate dai MMG e PLS le disposizioni ministeriali vigenti.  |  
|   |                                 Art. 5.  Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione  ed  entra  in  vigore  il  primo giorno del sesto mese successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.    Roma, 10 maggio 2001                                                Il Ministro: Veronesi
  Registrato alla Corte dei conti il 7 giugno 2001 Ufficio  di  controllo  preventivo  sui  Ministeri  dei  servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 2, foglio n. 312  |  
|   |                                                             Allegato 1
  1. Ambito di applicazione.    1.1. Le sperimentazioni di cui al presente decreto si riferiscono alle   affezioni  non  richiedenti  ricovero  ospedaliero  largamente diffuse   sul  territorio  nei  riguardi  delle  quali  si  ritengano opportune  sperimentazioni  controllate  da  condurre completamente o parzialmente  in sede extra ospedaliera con il coinvolgimento dei MMG e dei PLS.    1.2.  I  MMG  e i PLS, inclusi negli appositi registri delle ASL, sono  autorizzati  dal  direttore  generale della stessa azienda ASL, previo  parere  del proprio Comitato etico o di quello di riferimento individuato  dalla  regione,  a condurre le sperimentazioni di cui al punto 1.1. Il direttore generale autorizza la sperimentazione ove non sia  in  contrasto  o  di  ostacolo  alle  priorita'  assistenziali e programmatorie della propria azienda.    1.3.  I  risultati delle sperimentazioni dovranno comunque essere resi  noti  e  potranno  essere utilizzati ai fini dell'inoltro delle domande  di  rilascio o di rinnovo dell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC) del medicinale.    1.4.  Le  attivita'  di  sperimentazione  possono essere condotte presso  gli  ambulatori dei medici singoli e/o associati dotati delle caratteristiche  (logistica,  strumentazione, ecc.) minime necessarie alla  conduzione della sperimentazione nel rispetto del protocollo di studio, dei principi di Buona pratica clinica (ICH-GCP). 2. Rapporti tra paziente, sperimentatore e proponente la ricerca.    2.1.   I  MMG  e  i  PLS  esprimono  volontariamente  la  propria disponibilita' a condurre sperimentazioni, chiedendo di iscriversi ad apposito  registro  di  cui  al punto 1.2. La richiesta di iscrizione presentata  alla ASL sara' corredata di ogni opportuna documentazione atta  a  comprovare  la  loro  capacita'  a  condurre sperimentazioni cliniche.    2.2.  Le  attivita'  di sperimentazione devono essere considerate come  una  componente  qualificante della attivita' assistenziale. La partecipazione  a  sperimentazioni  dei MMG e PLS non produce effetti sui massimali di scelta e sul diritto a percepire indennita' di piena disponibilita'.  Restano  comunque valide le disposizioni di cui agli accordi collettivi nazionali e accordi decentrati.    2.3. Nessun rapporto economico puo' essere istituito direttamente tra  lo  sperimentatore  e lo sponsor della ricerca. La remunerazione dello   sperimentatore   sara'   definita  dall'ASL  di  appartenenza nell'ambito  dei  propri  programmi di assistenza e potra' consistere preferibilmente   in   un   potenziamento   di   strutture,  servizi, apparecchiature, personale. Tale potenziamento sara' definito in sede di stipula di convenzione di cui all'art. 3.    2.4.  Lo sperimentatore che agisce senza le dovute autorizzazioni risponde  di  ogni eventuale illecito e danno. In tal caso, i dati di quello   sperimentatore   non  avranno  validita'  nell'ambito  della sperimentazione stessa. 3. Ruolo e compiti delle ASL nella sperimentazione in MG e PLS.    3.1.  Sara'  compito  di  ogni  ASL  attraverso una sua struttura all'uopo individuata:      3.1.1.   Autorizzare   i   MMG   e   i  PLS  ad  effettuare  la sperimentazione,  compilare  e rendere noto un elenco dei medici che, avendone fatto domanda di iscrizione al registro di cui al punto 2.1, sono  riconosciuti  idonei  ad  effettuare sperimentazione clinica su farmaci.      3.1.2.  Aggiornare  almeno  semestralmente  l'elenco dei medici iscritti.      3.1.3.  Verificare  la sussistenza delle caratteristiche di cui al punto 1.4.      3.1.4.  Attivare nell'ambito della convenzione, specifici corsi al   fine   di   assicurare  l'adeguata  formazione  dei  MMG  e  PLS partecipanti alle sperimentazioni cliniche.      3.1.5.  Prevedere  che  nell'ambito della convenzione economica sia  prevista l'attivazione di specifico corso per la sperimentazione clinica approvata finanziato dallo sponsor e coordinato dalla ASL.      3.1.6.  Sorvegliare che le attivita' di sperimentazione clinica controllata,  come  singoli  progetti  e  nel  loro  complesso, siano coerenti  e  non  interferiscano  con  le  priorita'  di  assistenza, formazione, ricerca della ASL e verificare che quanto richiesto dalla sperimentazione   garantisca  comunque  l'assistenza  terapeutica  ai pazienti non inclusi nella sperimentazione e non rechi pregiudizio ai compiti  previsti  dagli  accordi  convenzionali  ivi compresi quelli decentrati;  a  tal  fine  la ASL comunica almeno semestralmente alla regione  competente  per  territorio  la  lista delle sperimentazioni approvate e i MMG e PLS coinvolti.      3.1.7.  Predisporre  e  sottoscrivere la convenzione che regola gli   aspetti   finanziari   e  assicurativi  con  lo  sponsor  entro quarantacinque    giorni    dalla    domanda,   nonche'   l'eventuale remunerazione ai singoli sperimentatori.      3.1.8.  Valutare  le  condizioni  operative  da adottare per le sperimentazioni proposte.      3.1.9.  In accordo con il competente ufficio farmaceutico della ASL,  analogamente  a quanto avviene a livello ospedaliero, stabilire le condizioni necessarie a rispettare le regole di GCP-ICH per quanto riguarda l'approvvigionamento, la distribuzione, la conservazione, la contabilita'   e   la   restituzione   dei   farmaci   oggetto  della sperimentazione. 4. Procedure operative per avviare la sperimentazione in MG e PLS.    4.1.  Lo  sponsor,  nel  presentare  la  domanda,  indichera'  lo sperimentatore coordinatore sul territorio nazionale ed alleghera' la relativa lettera di accettazione.    4.2. Nella domanda presentata (a livello centrale per i primi due anni)  lo  sponsor  indichera'  l'elenco  delle  regioni e ASL su cui intende articolare la sperimentazione.    4.3.  I  direttori generali delle ASL provvederanno a trasmettere alle  regioni  e  al  Ministero  della  sanita'  l'elenco  dei medici autorizzati a condurre la singola sperimentazione clinica.  |  
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