IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI in qualita' di autorita' di regolamentazione del settore postale
Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, che ha recepito la direttiva n. 97/67/CE sui servizi postali, ed in particolare l'art. 12, comma 3; Visto il contratto di programma stipulato fra il Ministero delle comunicazioni e la S.p.a. Poste italiane in data 11 settembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 221 del 21 settembre 2000, ed in particolare l'art. 6; Visto il contratto stipulato il 18 settembre 2000 fra il Ministero delle comunicazioni e la IZI riguardante la verifica della qualita' del servizio postale ed in particolare l'art. 8, comma 7; Considerato che il decreto del Ministro delle comunicazioni 24 maggio 1999 (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 3 giugno 1999), concernente l'istituzione del servizio di corriere prioritario, ha indicato gli obiettivi di qualita' di detto servizio in modo non univoco e suscettibile di dubbi interpretativi; Considerato che il contenuto del menzionato decreto 24 maggio 1999 e' alla base sia del contratto di programma sopra ricordato che del contratto con la societa' IZI; Considerato che e' essenziale definire con chiarezza gli indici di qualita' al fine di verificare il rispetto o meno degli stessi da parte di Poste italiane S.p.a.; Rilevato, in particolare che: nel testo del decreto 24 maggio 1999, all'art. 1, comma 3, e' stato indicato per la consegna della posta prioritaria in J+1 nel 2001 un indice medio unitario dell'80%; nella tabella, allegato I al decreto, gli indici per consegna in J+1, J+2 e J+3 sono suddistinti, al contrario, fra posta con destinazione urbana e posta con destinazione extraurbana; non e' possibile ricavare in modo inequivoco il significato di posta urbana ed extraurbana; infatti per urbana si intende non solo la posta citta' per citta' (cioe' scambiata nella medesima citta) ma anche quella fra le citta'; di conseguenza, stanti le tratte prescelte per la verifica, e' classificata come urbana tutta la posta prioritaria scambiata fra capoluoghi di provincia ed extraurbana soltanto quella scambiata fra capoluogo di provincia e localita' della provincia; per effetto di quanto sopra, il 77% e' ascrivibile alla posta urbana ed il 33% a quella extraurbana, alterando cosi' la valenza delle rilevazioni; Ritenuto che: non e' possibile modificare i parametri relativi al 2001, essendo in corso dal 1o gennaio del corrente anno la verifica della qualita' del servizio postale da parte della societa' incaricata; e' necessario, comunque, pervenire ad una organica e coordinata definizione degli indici per il 2001 attraverso la seguente interpretazione: l'indice unitario per la consegna in j+1 e' quello sancito dal decreto 24 maggio 1999 in ambito nazionale, e cioe' 80%; l'indice unitario per le consegne in j+2 e in j+3 nell'anno 2001, verificata l'incidenza dei rispettivi volumi di traffico fra posta urbana ed extraurbana, e' determinato nel 98% per consegna in j+2 e nel 99% per consegna in j+3; Considerato che sara' invece necessario un adeguato approfondimento della materia per il 2002, provvedendo ad aggiornare il contratto di programma; Delibera: Art. 1. 1. Ai fini della verifica della qualita' del servizio postale, l'indice medio unitario per la consegna della posta prioritaria in j+1 e' fissato nell'80% relativamente all'anno 2001. 2. L'indice medio unitario per la consegna della posta prioritaria in j+2 e in j+3 e' determinato, relativamente all'anno 2001, rispettivamente nel 98% e nel 99%. Roma, 7 giugno 2001 Il Ministro: Cardinale |