| Gazzetta n. 139 del 18 giugno 2001 (vai al sommario) |  
| MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE |  
| DECRETO 9 maggio 2001 |  
| Adeguamento dell'indennita' di carica per i presidenti dell'I.N.P.S., dell'I.N.A.I.L., dell'I.N.P.D.A.P. e dell'I.P.S.E.M.A. |  
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          IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
    Visto l'art. 11 della legge 24 gennaio 1978, n. 14;  Visto  il  proprio  decreto  in data 16 marzo 1995, con il quale e' stata  determinata  la  misura, da verificarsi con cadenza triennale, delle  indennita'  di carica annue lorde e della medaglia di presenza spettanti  ai  presidenti  di  I.N.P.S.,  I.N.A.I.L.,  I.N.P.D.A.P. e I.P.S.E.M.A.,  enti  pubblici  di previdenza disciplinati dal decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479;  Ritenuto   di  dover  procedere  all'adeguamento  dei  compensi  in questione  nella  misura  corrispondente  all'aumento del costo della vita  nel  frattempo  intervenuto e calcolato sulla base degli indici dei prezzi al consumo rilevati dall'ISTAT, pari a 15.6;  Ritenuto  che l'adeguamento cosi' disposto lascia impregiudicata la possibilita'   di   revisione   dei  compensi  oggetto  del  presente provvedimento  in  applicazione dei criteri attuativi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 gennaio 2001, tuttora in corso di definizione;  Sentito il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;                              Decreta:                           Articolo unico
    1. L'indennita' di carica annua lorda di cui all'articolo unico del decreto  ministeriale  16 marzo  1995,  spettante  ai  presidenti dei sottoelencati enti e' adeguata, con decorrenza 1o gennaio 2001, nella misura corrispondente ai seguenti importi:
       I.N.P.S.	L. 248.540.000;     I.N.A.I.L.	L. 219.640.000;     I.N.P.D.A.P.	L. 213.860.000;     I.P.S.E.M.A.	L. 190.740.000.
    2.  L'importo  della  medaglia  di  presenza  di cui al comma 2 del citato  articolo  unico  e'  adeguato, con la medesima decorrenza, in lire 162.000.  3. Non e' consentito il cumulo di piu' medaglie di presenza per una medesima giornata.  4.  Il  presente  decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.    Roma, 9 maggio 2001                                                   Il Ministro: Salvi  |  
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