Gazzetta n. 139 del 18 giugno 2001 (vai al sommario)
COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
DELIBERAZIONE 8 marzo 2001
Legge n. 662/1996 - Approvazione dell'intesa istituzionale di programma da stipulare tra il Governo e la giunta della provincia autonoma di Bolzano. (Deliberazione n. 31/2001).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto l'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, tra cui, in particolare l'art. 15, comma 4, del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1998, n. 61, che detta la disciplina della programmazione negoziata;
Vista la propria delibera del 21 marzo 1997, n. 29, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'8 maggio 1997, n. 105 relativa alla disciplina della programmazione negoziata;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421";
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante: "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni e agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa";
Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, recante: "Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo";
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente: "Regolamento recante semplificazione ed accelerazione delle procedure di spesa e contabili";
Visto l'art. 7 della legge 3 aprile 1997, n. 94, recante delega al Governo per l'unificazione dei Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
Visto l'art. 3, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154, che disciplina le competenze proprie del Servizio per le politiche di sviluppo territoriale;
Visto l'art. 3 del decreto legislativo 5 dicembre 1997, n. 430, che istituisce il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici;
Visto l'art. 7, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, che stabilisce che il Nucleo tecnico di valutazione e verifica degli investimenti pubblici collabori con funzioni di supporto alla predisposizione, all'aggiornamento delle intese istituzionali di programma e alla verifica della loro attuazione;
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 448, recante: "Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo" (legge finanziaria 1999);
Vista la legge 23 dicembre 1998, n. 449, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato";
Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, recante: "Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali";
Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2000);
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, concernente il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante: "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2001);
Vista la propria delibera del 6 agosto 1999, n. 135 (Gazzetta Ufficiale n. 242/1999);
Vista la propria delibera del 6 agosto 1999, n. 142 (Gazzetta Ufficiale n. 266/1999);
Vista la propria delibera del 4 agosto 2000, n. 84 (Gazzetta Ufficiale n. 268/2000);
Vista la propria delibera del 21 dicembre 2000, n. 138 (Gazzetta Ufficiale n. 34/2001);
Vista la nota n. 39.3/71.02.02/41 del 28 novembre 2000, con cui la provincia autonoma di Bolzano, in ottemperanza a quanto disposto dalla sopracitata delibera n. 84/2000 al punto 1.2.1, comunica di voler destinare l'intera quota compensativa agli interventi infrastrutturali;
Considerato che l'intesa istituzionale di programma, che costituisce il quadro di riferimento degli atti di programmazione negoziata che hanno luogo nella regione o provincia autonoma, e' lo strumento con il quale sono stabiliti congiuntamente tra il Governo e la giunta di ciascuna regione o provincia autonoma gli obiettivi da conseguire per i quali e' indispensabile l'azione congiunta degli organismi predetti: che l'intesa garantisce l'impegno tra le parti contraenti a porre in essere ogni misura necessaria per la programmazione, la progettazione e l'attuazione delle azioni concertate, secondo le modalita' e i tempi specificati nell'ambito degli strumenti attuativi;
Considerato che dal contesto degli approfondimenti effettuati nell'ambito dell'istruttoria delle intese istituzionali di programma emerge la necessita' di elaborare congiuntamente un quadro comune di interventi di interesse interregionale e, di conseguenza, con significative valenze anche nazionali;
Considerato che con l'intesa vengono indicati gli accordi di programma quadro da stipularsi tra il Governo e l'esecutivo della provincia autonoma;
Esaminato lo schema d'intesa istituzionale di programma da stipularsi tra il Governo e la giunta della provincia autonoma di Bolzano;
Considerato che lo schema d'intesa prevede la stipula dei seguenti accordi di programma quadro:
infrastrutture viarie;
ferrovie;
difesa del suolo;
risorse idriche;
telecomunicazioni;
Considerato che i parametri e le modalita' attraverso i quali determinare le risorse (ordinarie e straordinarie, nazionali e comunitarie) saranno indicati negli accordi di programma quadro o altri strumenti negoziali che saranno stipulati in attuazione della presente intesa;
Sentita nella seduta del 22 febbraio 2001 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome;
Su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
Delibera:
E' approvato lo schema dell'intesa istituzionale di programma da stipulare tra il Governo e la giunta della provincia autonoma di Bolzano, allegato alla presente deliberazione.
Roma, 8 marzo 2001
Il Presidente delegato: Visco

Registrato alla Corte dei conti il 24 maggio 2001 Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 3 Tesoro, foglio n. 74
 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone