Gazzetta n. 139 del 18 giugno 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO |
DECRETO 14 maggio 2001 |
Adeguamento di alcune disposizioni tecniche previste dal decreto del Presidente della Repubblica 25 agosto 1980, n. 391, e successive modificazioni, in materia di preconfezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello CEE. |
|
|
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, recante la disciplina metrologica del preconfezionamento in volume o in massa dei preimballaggi di tipo diverso da quello CEE; Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 giugno 1985, di modifica delle gamme di quantita' nominali e capacita' nominali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, per taluni prodotti in imballaggi preconfezionati; Visto l'art. 15 del citato decreto n. 391/1980, che conferisce al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il potere di procedere all'adeguamento delle disposizioni tecniche del medesimo decreto; Considerata la necessita' di semplificare il sistema delle gamme per taluni prodotti per tenere conto delle nuove esigenze della produzione e del mercato; Considerata la garanzia di protezione dei consumatori derivante dall'emanazione della direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di indicazione dei prezzi per unita' di prodotto, attuata con decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 84; Decreta: Art. 1. 1. I prodotti in imballaggi preconfezionati di cui ai punti 1.1 burro, 1.6 ortaggi secchi e frutta secca, 1.8 prodotti surgelati (1.8.1 ortofrutticoli e patate precotte da friggere, 1.8.2 filetti e porzioni di pesce, impanati o non impanati, 1.8.3 bastoncini di pesce), 5. colle ed adesivi solidi o in polvere, 7. cosmetici, prodotti di bellezza e da toletta (7.1 prodotti per la pelle e l'igiene della bocca, creme da barba, creme e lozioni per uso generale, creme e lozioni per le mani, prodotti solari, prodotti per l'igiene della bocca, 7.2 paste dentifricie, 7.3 prodotti non coloranti per capelli e prodotti da bagno. Lacche, shampooings, prodotti per risciacquare i capelli, rinvigorenti, brillantine, creme per capelli, schiume ed altri prodotti schiumanti da bagno e da doccia, 7.4 prodotti a base di alcole comprendenti meno del 3% in volume di olio di profumo naturale o sintetico e meno del 70% in volume di alcole etilico puro: acque aromatiche, lozioni per capelli, lozioni pre e dopo barba, 7.5 deodoranti e prodotti per l'igiene intima, 7.6 talchi), 9. solventi, 10. oli per ingrassaggio, dell'allegato I del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1980, n. 391, cosi' come modificato dall'art. 1 e dall'art. 2 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 12 giugno 1985, possono essere destinati alla vendita senza alcuna restrizione relativa alle quantita' nominali e alle capacita'. 2. Sono soppresse le disposizioni relative alle gamme dei prodotti elencati al comma 1. |
| Art. 2. 1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 maggio 2001 Il Ministro: Letta |
|
|
|