Gazzetta n. 139 del 18 giugno 2001 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DECRETO 28 maggio 2001
Estensione dell'autorizzazione all'organismo "Agenzia nazionale certificazioni componenti e prodotti S.r.l. - ANCCP" per la certificazione CE, secondo la direttiva 94/25/CE.

IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo produttivo e competitivita' del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato
di concerto con
IL DIRETTORE dell'unita' di gestione della navigazione marittima ed interna del
Ministero dei trasporti e della navigazione

Vista la direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 1994 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti la unita' da diporto;
Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria 1994 ed, in particolare, l'art. 49 e l'allegato A;
Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, di attuazione della predetta direttiva 94/25/CE;
Considerato che nelle more dell'emanazione di regolamento di cui all'art. 7 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, si puo' provvedere ad una autorizzazione provvisoria degli organismi di cui all'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436;
Ritenuto comunque necessario che gli operatori economici del settore possano disporre di una struttura di certificazione nazionale dei propri prodotti;
Vista l'istanza avanzata dall'organismo Agenzia nazionale certificazioni e componenti e prodotti S.r.l. - ANCCP, con sede in Milano, via Bronzino, 3;
Rilevato che l'organismo Agenzia nazionale certificazioni e componenti e prodotti S.r.l. - ANCCP, possiede i requisiti elencati nell'allegato X al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436;
Visto l'esito favorevole della visita ispettiva condotta presso il richiedente;
Decreta:
Art. 1.
1. L'organismo Agenzia nazionale certificazioni componenti e prodotti S.r.l. - ANNCP, gia' autorizzato in via provvisoria con il decreto ministeriale 9 novembre 1999, ad espletare, per i prodotti rientranti nel campo di applicazione della direttiva 94/25/CE, recepita con il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, la valutazione e l'approvazione del Sistema di Qualita' totale del produttore, e' altresi' autorizzato a svolgere, in via provvisoria e a richiesta dei produttori o importatori, le procedure di attestazione di conformita' di cui all'art. 6 del citato decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, anche per:
a) l'accertamento della stabilita' e delle caratteristiche di galleggiabilita' (modulo A - bis);
b) l'esame CE del tipo (modulo B);
c) la garanzia di qualita' di produzione (modulo D);
d) la verifica sul prodotto (modulo F);
e) la verifica di un unico prodotto (modulo G).
 
Art. 2.
1. La presente estensione dell'autorizzazione provvisoria, di cui al decreto ministeriale 9 novembre 1999, ha validita' fino all'emanazione del regolamento di cui all'art. 7 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436.
Roma, 28 maggio 2001
Il direttore generale dello sviluppo
produttivo e competitività del
Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato
Visconti

Il direttore dell'unità di gestione
della navigazione marittima ed interna del Ministero dei trasporti
e della navigazione
Caliendo
 
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