Gazzetta n. 139 del 18 giugno 2001 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO |
DECRETO 28 maggio 2001 |
Estensione dell'autorizzazione all'organismo "Agenzia nazionale certificazioni componenti e prodotti S.r.l. - ANCCP" per la certificazione CE, secondo la direttiva 94/25/CE. |
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IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo produttivo e competitivita' del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con IL DIRETTORE dell'unita' di gestione della navigazione marittima ed interna del Ministero dei trasporti e della navigazione
Vista la direttiva 94/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 giugno 1994 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri riguardanti la unita' da diporto; Vista la legge 6 febbraio 1996, n. 52, legge comunitaria 1994 ed, in particolare, l'art. 49 e l'allegato A; Visto il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, di attuazione della predetta direttiva 94/25/CE; Considerato che nelle more dell'emanazione di regolamento di cui all'art. 7 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, si puo' provvedere ad una autorizzazione provvisoria degli organismi di cui all'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436; Ritenuto comunque necessario che gli operatori economici del settore possano disporre di una struttura di certificazione nazionale dei propri prodotti; Vista l'istanza avanzata dall'organismo Agenzia nazionale certificazioni e componenti e prodotti S.r.l. - ANCCP, con sede in Milano, via Bronzino, 3; Rilevato che l'organismo Agenzia nazionale certificazioni e componenti e prodotti S.r.l. - ANCCP, possiede i requisiti elencati nell'allegato X al decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436; Visto l'esito favorevole della visita ispettiva condotta presso il richiedente; Decreta: Art. 1. 1. L'organismo Agenzia nazionale certificazioni componenti e prodotti S.r.l. - ANNCP, gia' autorizzato in via provvisoria con il decreto ministeriale 9 novembre 1999, ad espletare, per i prodotti rientranti nel campo di applicazione della direttiva 94/25/CE, recepita con il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, la valutazione e l'approvazione del Sistema di Qualita' totale del produttore, e' altresi' autorizzato a svolgere, in via provvisoria e a richiesta dei produttori o importatori, le procedure di attestazione di conformita' di cui all'art. 6 del citato decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436, anche per: a) l'accertamento della stabilita' e delle caratteristiche di galleggiabilita' (modulo A - bis); b) l'esame CE del tipo (modulo B); c) la garanzia di qualita' di produzione (modulo D); d) la verifica sul prodotto (modulo F); e) la verifica di un unico prodotto (modulo G). |
| Art. 2. 1. La presente estensione dell'autorizzazione provvisoria, di cui al decreto ministeriale 9 novembre 1999, ha validita' fino all'emanazione del regolamento di cui all'art. 7 del decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 436. Roma, 28 maggio 2001 Il direttore generale dello sviluppo produttivo e competitività del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Visconti
Il direttore dell'unità di gestione della navigazione marittima ed interna del Ministero dei trasporti e della navigazione Caliendo |
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